Art. 1.
Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718 , convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233 , e' abrogato.
Il Parco d'Abruzzo e' ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza.
Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718 , convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233 , e' abrogato.
Il Parco d'Abruzzo e' ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza.