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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/10/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere estensore dott. Oswald Leitner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 35/2025 R.G.
promossa
da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
Resia 14/E/008, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Nettis
del Foro di Bolzano (c.f. , PEC: C.F._2
fax n. 0471/973165), con studio legale in Email_1
39100 Bolzano, Via Museo 44, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione in primo grado dd. 21.03.2024, qui di seguito anche “sig. oppure Pt_1
AP
1 contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
residente in [...]
Max Valier 2/C, rappresentata e difesa dall'avv. Angelika Kofler
del Foro di Bolzano (c.f. , PEC C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio del procuratore in 39031 Brunico, P.zza Glim 2, giusta delega in calce al ricorso dd. 15.11.2023, qui di seguito anche
”sig.ra oppure CP_1
appellata
con l'intervento del Procuratore Generale
intervenuto
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 91/2025 dd.
27.01.2025 del Tribunale di Bolzano nel procedimento sub R.G. n. 3035/2023, notificata in data 27.01.2025
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 10.9.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte AP:
“Tutto ciò premesso, il sig. ut supra rappresentato, Parte_1
difeso e domiciliato
CHIEDE
che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione
dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di
2 assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del
pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei
suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata
sentenza del Tribunale di Bolzano indicata in epigrafe, e
specificamente:
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa
presso la madre, presso la quale avrà anche la sua residenza;
- Disporre che:
• per quanto riguarda le festività, trascorrerà le vacanze Per_1
natalizie una settimana ciascuna;
la figlia resterà, ad anni
alterni, con il padre il primo periodo comprendente il giorno di
Natale, e l'anno successivo il secondo periodo comprendente il
giorno di capodanno;
• per quanto concerne le altre festività da calendario la minore
trascorrerà metà con un genitore e metà con l'altro genitore, da
concordarsi di volta in volta, con l'aiuto dei servizi sociali, nel
rispetto del principio di alternanza;
• per quanto attiene alle ferie estive, almeno due settimane con il
padre, concordando con la madre in forma scritta i periodi entro il
mese di aprile di ogni anno.
- Disporre che il padre è tenuto a contribuire a Parte_1
partire dal mese di luglio 2024 al mantenimento della a figlia con
l'importo di € 250,00 mensili, da versare alla madre entro il
giorno 05 di ogni mese;
il predetto importo è soggetto alla
3 rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ASTAT
accertati per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il
giorno 01/07/2025 con base luglio 2024;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa, incluse spese CTU e CTP, oltre a spese generali 15%, CAP
e IVA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede l'audizione da parte del Giudice della minore
[...]
ai sensi dell'art. 336 bis c.c..” Per_1
Del procuratore di parte appellata:
„Möge das , Controparte_2
contrariis rejectis, aus den oben angeführten Gründen,
1) das Urteil erster Instanz bestätigen und alle Anträge des
Berufungsklägers abweisen;
2) den Berufungskläger zum Ersatz der Spesen, CP_3
und auch dieses Verfahrensabschnittes Controparte_4
verurteilen“.
Del Procuratore Generale:
In atto di intervento di data 26 gennaio 2022:
“voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza n.91/2025 del
27.1.2025 del Tribunale di Bolzano.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 14.1.2025, pronunciata nel procedimento civile ex art. 473 bis 29 c.p.c. e 337 quinquies c.c. tra
[...]
e , il Tribunale di Bolzano ha disposto CP_1 Parte_1
4 l'affidamento della figlia , nata il [...], in [...] Per_1
esclusiva alla madre , ha regolato il diritto di Controparte_1
visita del padre , ha posto a carico di quest'ultimo Parte_1
il pagamento di un contributo di mantenimento di 300,00 Euro
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha condannato alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che nel presente procedimento era chiesta la modifica della precedente regolamentazione relativa all'affidamento e al mantenimento della figlia , disposta con decreto di data 26.10.2021. La Per_1
modifica era stata chiesta dalla signora che denunciava CP_1
la sussistenza di comportamenti persecutori da parte dell'ex compagno, nonché la sussistenza di una situazione di conflittualità tale da avere cagionato gravi ripercussioni anche sul comportamento della figlia minore e sulla sua serenità,
determinando l'insorgenza di comportamenti masturbatori.
Sulla scorta della documentazione in atti, relativa al comportamento screditante posto in essere dal sig. nei Pt_1
confronti della signora e tenuto conto dell'esito della CP_1
CTU disposta per accertare la capacità genitoriale delle parti e delle relazioni dei servizi sociali, incaricati di accompagnare la figlia agli incontri con il padre, il Tribunale ha disposto l'affidamento della figlia in via esclusiva alla madre, al Per_1
fine di evitare per le conseguenze pregiudizievoli che la Per_1
relazione disfunzionale tra i genitori e le evidenti difficoltà
5 comunicative avrebbero determinato;
ha regolato il diritto di visita del padre e ha posto a carico di quest'ultimo, considerato che egli non aveva allegato nulla nei propri atti circa una diminuzione dei propri redditi, un contributo di mantenimento ordinario di 300,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha infine condannato il sig. in virtù del Pt_1
principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
con atto di data 21.2.2025, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con il primo motivo l'AP ha impugnato il capo della sentenza in cui il Tribunale aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Al riguardo ha esposto Per_1
in primo luogo che dalle relazioni dei servizi sociali risultava che l'AP si era mostrato sempre collaborativo con il servizio,
presentandosi puntualmente agli appuntamenti concordati,
senza mai tenere comportamenti ambigui, senza mai parlare male della signora e mostrandosi concentrato sul CP_1
benessere della figlia, tanto che i servizi avevano rilevato che la
BI si era sempre mostrata entusiasta di incontrare il padre ed era rientrata serena dopo ogni incontro. Per quanto riguarda l'esito della CTU, l'AP ha rilevato che il CTU
stesso aveva dichiarato di non avere potuto svolgere tutti gli incontri che sarebbero stati necessari per un quadro completo della situazione e che di conseguenza egli non aveva potuto
6 analizzare compiutamente la questione. Ha poi sottolineato che il proprio consulente di parte aveva rilevato che l'indagine espletata non lasciava dubbi rispetto all'adeguatezza paterna e alla positività della relazione tre padre e figlia ed aveva ritenuto che il CTU fosse stato eccessivamente severo nella disamina della figura paterna con la proposta di un affidamento esclusivo. In ogni caso le risultanze della CTU non giustificavano il discostamento dai principi fondamentali, che implicavano quale criterio generale la bigenitorialità per il minore e consentivano un affidamento esclusivo unicamente qualora venisse ravvisata una situazione di pregiudizio per i figli.
Con il secondo motivo l'AP ha impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva fissato il contributo di mantenimento in 300,00 Euro mensili, esponendo che la sua situazione economico-reddituale era mutata. Il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che nel maggio 2023 le parti si erano accordate nel senso che la signora rinunciava al CP_1
contributo di mantenimento e che la situazione reddituale e patrimoniale del sig. era peggiorata rispetto al 2021. Pt_1
Infatti egli aveva percepito nel 2020 un reddito netto di circa
2.400,00 Euro e nel 2021 di circa 2.035,00 Euro mensili. In
seguito, egli aveva cessato il rapporto di lavoro come perito immobiliare presso la Volksbank ed aveva iniziato un'attività in proprio, esaurendo tutti i propri risparmi e percependo
7 nell'anno 2022 un reddito di nemmeno 6.000,00 Euro e nel
2023 un reddito pari a zero. Al contrario, la situazione reddituale della signora aveva subito solo una lieve CP_1
diminuzione nelle ultime annualità, aggirandosi il reddito tra
18.000,00 e 24.000,00 Euro netti annuali.
Con il terzo motivo l'AP ha impugnato il capo della sentenza con cui il sig. era stato condannato alla Pt_1
rifusione delle spese di lite, esponendo che la riforma della sentenza di primo grado nel senso richiesto, in punto affidamento della minore e contributo di mantenimento per la stessa, avrebbe giustificato anche una diversa regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con il quarto motivo l'AP ha chiesto l'integrazione della sentenza di primo grado con la previsione di un diritto/dovere di visita del padre anche durante le vacanze scolastiche, posto che il provvedimento impugnato sul punto nulla aveva disposto e sulla scorta del precedente decreto di data 26.10 - 2.11.2021,
che prevedeva espressamente la regolamentazione per i predetti periodi di ferie.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 9.5.2025 si è
costituita in giudizio contestando le Controparte_1
deduzioni e richieste avversarie e formulando le conclusioni sopra trascritte.
In relazione all'avversario motivo di impugnazione relativo all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, essa ha
8 esposto che l'affidamento esclusivo era giustificato dalla sussistenza di un livello di conflittualità tra i genitori tale da rendere impossibile un confronto tra essi e da provocare ripercussioni sulla salute psichica della figlia. Lo stesso consulente d'ufficio aveva accertato che il piano della genitorialità dell'AP era gravemente inficiato dall'impossibilità di confronto e che tale difficoltà andava ad incidere pesantemente sulla salute psichica di . Sia i Per_1
servizi sociali che il CTU avevano riscontrato che i disturbi di personalità del sig. che avevano portato a momenti di Pt_1
violenza verbale e minaccia nei confronti della sig.ra CP_1
nuocevano alla minore, che in tal modo era esposta a continue tensioni tra i genitori. Alle stesse conclusioni era poi giunta anche la consulente di parte dott.ssa Pertanto il Persona_2
giudice di primo grado non aveva deciso per l'affidamento esclusivo in modo arbitrario, ma basandosi sulle valutazioni di tutti gli esperti. L'AP aveva poi mostrato di soffrire di gravi disturbi di personalità anche in epoca precedente,
pronunciando nei confronti della signora le espressioni CP_1
gravemente offensive elencate a pagina 10 e 11 della comparsa di risposta. Questo comportamento aveva provocato dei danni alla figlia, la quale in occasione di ogni contatto tra i genitori aveva sempre la sensazione di dovere stare attenta che il padre non facesse nulla di male alla madre e questo fatto la poneva costantemente in una situazione di pressione psichica.
9 L'affidamento esclusivo a favore della madre aveva già avuto delle conseguenze positive, in quanto la madre aveva potuto prendere molte importanti decisioni ed effettuare molti adempimenti per la figlia che altrimenti non avrebbe potuto compiere senza le continue offese e umiliazioni da parte dell'AP.
Per quanto concerne il contributo di mantenimento per la figlia,
l'appellata ha dedotto che l'importo richiesto dal sig. si CP_1
poneva al di sotto del minimo ordinariamente disposto dal
Tribunale e che lo stesso AP, nel corso del giudizio, si era dichiarato d'accordo con la fissazione di un contributo di mantenimento di 300,00 Euro mensili, il quale era coerente con la capacità di lavoro e reddituale dello stesso. Il fatto che la madre avesse precedentemente rinunciato al contributo di mantenimento per la figlia era una circostanza irrilevante, in primo luogo perché non si trattava di diritto disponibile e in ogni caso poiché tale decisione si giustificava all'epoca con la volontà di evitare per quanto possibile i contatti con il sig.
essendo divenuta insopportabile la situazione di Pt_1
conflittualità.
Riguardo al terzo motivo di impugnazione avversario, l'appellata ha rilevato che la decisione di condannare l'AP al pagamento delle spese processuali era giustificata, in considerazione del fatto che le sue domande erano state rigettate e in applicazione della regola della soccombenza.
10 Riguardo infine alla richiesta di integrare la sentenza di primo grado con la previsione del diritto di visita durante le ferie,
l'appellata ha eccepito che si trattava di domanda infondata, in quanto, poiché il provvedimento impugnato consisteva in una modifica delle condizioni previste dal precedente decreto di data
26.10 – 2.11.2021, per quanto non espressamente previsto valevano le condizioni del predetto decreto, in particolare il punto 2) c. e d., che regolava il diritto di visita durante il periodo di ferie.
Nel corso del procedimento di secondo grado è stata acquisita la relazione dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano di data
3.9.2025, avente ad oggetto “Relazione di aggiornamento riguardante la minore , nata a [...] il Persona_1
27.07.2014, residente in [...]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo di impugnazione proposto da Parte_1
attiene alla decisione del giudice di primo grado di disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. A tale Per_1
riguardo la difesa dell'AP ha eccepito che non sarebbero state adeguatamente valutate le relazioni dei servizi sociali, che avevano evidenziato l'ottimo rapporto tra padre e figlia, che sarebbe stato dato eccessivo peso alle risultanze della CTU,
senza valutare adeguatamente quanto affermato dalla CTP
dott.ssa e che sarebbe stato comunque violato il Per_3
principio che ritiene quale criterio generale la bigenitoralità per
11 il minore e che consente un affidamento esclusivo unicamente qualora venga ravvisata una situazione di pregiudizio per i figli.
Tali argomentazioni non sono tuttavia idonee, ad avviso di questa Corte, a scalfire la motivazione del giudice di primo grado, il quale ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre tenendo conto sia dell'estrema conflittualità Per_1
esistente tra i genitori, che rende impossibile, allo stato attuale,
ogni forma di dialogo tra di loro e che ha portato anche all'apertura di un procedimento penale per atti persecutori a carico dell'AP, sia del parere espresso da persone qualificate, quali la psicoterapeuta dott.ssa l'assistente Per_4
sociale dott. e il CTU dott. Per_5 Persona_6
La giurisprudenza (Corte d'Appello di Bari, sentenza 5.2.2025,
n. 146) ha condivisibilmente sottolineato che la pendenza di un procedimento penale ex art. 612 bis c.p., la gravità delle condotte contestate all'ex compagno e le misure del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo, rendono non solo inopportuno, ma anche impraticabile l'affido condiviso dei minori, a causa dell'impossibilità delle parti di gestire, secondo un progetto comune, le scelte esistenziali dei minori, pur dovendosi tenere conto della fondatezza, nell'interesse dei minori, delle richieste in punto di frequentazione dei figli minori. La Suprema Corte ha anche affermato (Cass. 6.3.2019, n. 6535) che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono
12 separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Nel caso specifico si osserva che la psicoterapeuta dott.ssa nella propria relazione di data 1.2.2024, ha ritenuto che Per_4
la conflittualità tra i genitori compromette lo stato psicologico e i comportamenti messi in atto da , poiché causa nella Per_1
ragazza un forte stato di tensione e stress. Da quanto riportato nella CTU del dott. risulta che la predetta Per_6
psicoterapeuta ha accertato che il rapporto con è stato Per_1
difficile, perché la conflittualità tra i genitori creava delle tensioni in , che si bloccava e ancora oggi si blocca;
essa Per_1
non verbalizzava nulla che si riferisse ai genitori ed evidenziava della paura. L'assistente sociale ha riscontrato una Per_5
chiusura netta di quando provava a parlare con lei dei Per_1
genitori. Il CTU dott. ha fondatamente ritenuto che la Per_6
difficile relazione tra i genitori e il buon legame con entrambi spinge a volersi estraniare da qualunque situazione che Per_1
possa portarla a contatto con la tematica della loro conflittualità; la BI estremizza questo tipo di distanziamento al punto da diventare sospettosa nei confronti
13 dei terzi e ad angosciarsi se posta di fronte a contesti che potrebbero chiederle informazioni sui genitori. Il CTU ha poi puntualizzato che è necessario che il contesto sollevi dalle Per_1
tensioni a cui è stata sottoposta negli ultimi anni, che e Pt_1
riprendano ad interagire tra loro in modo utile e che CP_1
questo le permetta di integrare i due contesti genitoriali. Ha
quindi aggiunto che, se ciò non dovesse succedere, si prospettano dei rischi evolutivi per . In conclusione il CTU Per_1
ha ritenuto che soltanto quando avrà svolto una parte Pt_1
significativa del suo percorso psicoterapeutico individuale e sarà pronto ad un confronto con la scevro delle suddette CP_1
interferenze personali, si potranno organizzare, tramite il
Servizio sociale, degli incontri congiunti che si pongono come urgenti e centrali per il benessere di e che fino a quel Per_1
momento la possibilità di confronto tra questi genitori non è
possibile, con la conseguenza che si rende utile un affidamento esclusivo di alla Sulla scorta di queste premesse Per_1 CP_1
condivisibilmente il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, non tanto per un comportamento pregiudizievole posto in essere dal padre direttamente nei confronti della figlia, quanto piuttosto al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli per , che la relazione Per_1
disfunzionale tra i genitori e le evidenti difficoltà comunicative determinerebbero. È stato infatti correttamente ritenuto che la necessità di scambiarsi il consenso in occasione di ogni
14 decisione importante per la minore acuirebbe la probabilità
dell'instaurarsi di un conflitto genitoriale, situazione nella quale verrebbe inevitabilmente coinvolta, con conseguenze Per_1
rilevanti sul suo sviluppo psicofisico. Né si può ritenere che tale situazione di conflittualità sia riconducibile a un comportamento colpevole della madre, posto che è
perfettamente comprensibile il suo stato di prostrazione dovuto al fatto di avere ricevuto da controparte ripetute offese e umiliazioni, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio. D'altronde lo stesso CTU ha ritenuto che è il sig. a dovere ristrutturare le vicende che hanno Pt_1
caratterizzato la sua evoluzione personale e a gestire al meglio la relazione genitoriale della mentre ha ritenuto che, per CP_1
quanto riguarda la signora benché essa abbia un CP_1
comportamento disfunzionale che tende a dirigere su di sé
l'origine delle problematiche vissute, una eventuale presa in carico psicoterapeutica non si pone come vincolante ai fini della situazione familiare e delle difficoltà nella relazione con Pt_1
perché le caratteristiche del pensiero della non CP_1
ostacolano la comunicazione con lui, mentre lo fanno quelle riferite ad Il giudice di primo grado ha quindi auspicato Pt_1
che il padre, grazie al completamento del supporto psicologico,
riesca a migliorare la relazione con la signora CP_1
nell'interesse della figlia. Nel presente grado di giudizio l'AP non ha né dedotto, né dimostrato di avere
15 proseguito o completato positivamente il predetto auspicato percorso psicologico, limitandosi a fare riferimento alle relazioni dei servizi sociali, dalle quali indubbiamente emerge un rapporto molto positivo tra padre e figlia e del padre con i servizi sociali. Ciò non toglie tuttavia che ogni possibilità di interlocuzione con la signora soprattutto per quanto CP_1
riguarda la gestione della comune figlia, attualmente è preclusa e tale circostanza è imputabile al contegno e alle caratteristiche del pensiero del sig. In conclusione un affidamento Pt_1
condiviso sarebbe allo stato pregiudizievole nei confronti della minore, perché i genitori, in tale situazione di conflittualità, non sarebbero mai in grado di assumere di comune accordo le decisioni per la figlia, in particolare quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale. La sentenza di primo grado deve essere pertanto confermata sul punto.
2) L'AP ha quindi richiesto una riduzione dell'ammontare del contributo di mantenimento a favore della figlia, fissato dal giudice di primo grado in Euro 300,00 mensili,
fondando tale richiesta sul peggioramento della sua situazione economica, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro come perito immobiliare presso la Volksbank. Tale motivo di impugnazione si reputa tuttavia infondato. In primo luogo si osserva che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte appellata, all'udienza del 4 luglio 2024 è stato l'AP
16 stesso a dichiarare di essere disponibile a contribuire al mantenimento della minore con l'importo di Euro 300,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In secondo luogo si ritiene che le argomentazioni di parte AP, poste a fondamento della richiesta, non possano trovare accoglimento,
dovendo trovare applicazione il principio secondo cui “una
condizione di ristrettezza economica, anche grave, non esime dal
provvedere alle esigenze dei figli, anche a costo di sacrificare
ulteriormente la propria personale condizione, essendo le
necessità dei figli poziori rispetto a quelle del genitore” (Cass.
15.11.2012, n. 6348). Nel caso specifico si osserva che il contributo di mantenimento è stato fissato nella misura di
300,00 Euro mensili e di conseguenza non si tratta di una somma esorbitante che l'AP non sia in grado di corrispondere con un minimo di sacrificio personale,
rappresentando tale importo il minimo che si possa pretendere per provvedere alle esigenze di mantenimento di un figlio minore. Anche sul punto la sentenza impugnata andrà pertanto confermata.
3) Per quanto attiene alla richiesta di integrazione della sentenza di primo grado con indicazione dei periodi in cui i genitori potranno avere con sé la figlia durante il periodo delle vacanze scolastiche e delle festività, si reputa che tale domanda possa trovare accoglimento, posto che dal tenore della sentenza impugnata non risulta con assoluta chiarezza che le
17 disposizioni del decreto di data 26/10/2021 – 2/11/2021, non modificate con la sentenza oggetto della presente impugnazione,
fossero da considerarsi tuttora in vigore, anche se tale ultima tesi, sostenuta da parte opposta, non è comunque destituita di fondamento. Si ritiene in ogni caso opportuna una integrazione della sentenza di primo grado, al fine di evitare qualsiasi possibile malinteso al riguardo, anche in considerazione dell'attività che viene demandata nel presente caso ai servizi sociali. Per quanto attiene alla regolamentazione di tali periodi possono trovare accoglimento le richieste di parte AP,
che sono sostanzialmente riproduttive di quanto già previsto nel precedente decreto di data 26 ottobre 2021. Per quanto attiene alla richiesta che siano previsti contatti telefonici tra padre e figlia durante i periodi di vacanze e festività in cui la figlia starà
presso la madre, si ritiene che tale richiesta possa trovare accoglimento, non ritenendosi un tanto di pregiudizio per il benessere psico-fisico della figlia. Al fine, tuttavia, di non sottoporre la stessa al paventato stress di dovere periodicamente riferire l'andamento delle proprie ferie presso la madre appare comunque opportuno disporre che tali contatti avvengano per via telefonica una sola volta alla settimana, in giorno che verrà concordato tra le parti. In mancanza di accordo viene disposto che tale contatto telefonico avvenga la giornata del venerdì in fascia oraria compresa tra le 17 e le 19.
4) Relativamente alla regolamentazione delle spese processuali
18 del presente giudizio, si ritiene che parte AP debba considerarsi interamente soccombente, essendo state rigettate le sue richieste di modifica dell'affidamento e di riduzione del contributo di mantenimento, non essendo sufficiente ad evitare una valutazione di integrale soccombenza la circostanza che la sentenza impugnata venga meramente integrata con l'indicazione dei tempi di permanenza della minore presso i rispettivi genitori nei periodi di festività e di vacanze scolastiche, trattandosi di una integrazione che è stata effettuata esclusivamente ai fini di maggiore chiarezza del provvedimento, come sopra specificato, e dovendosi rilevare che la controparte non si era opposta alla richiesta nella sua sostanza, ma la aveva ritenuto superflua per il fatto che tale regolamentazione sarebbe già stata prevista nel decreto di data
26.10.2021, argomentazione che non è comunque infondata.
Pertanto, ferma restando la condanna dell'AP alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, già disposta con la sentenza impugnata, l'AP deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma e ad integrazione della sentenza appellata
dispone
che il padre avrà la figlia con sé anche:
19 1) per metà delle vacanze scolastiche natalizie, intendendosi le stesse coincidenti con il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche: la figlia resterà, ad anni alterni, con il padre il primo periodo comprendente il giorno di Natale e l'anno successivo il secondo periodo comprendente il giorno di
Capodanno e sempre alternando così via;
2) per metà delle altre festività da calendario, da concordarsi di volta in volta, con l'aiuto dei servizi sociali, nel rispetto del principio di alternanza;
3) due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze natalizie. I
periodi esatti sono da concordare ogni anno entro il mese di maggio tra i genitori.
4) Nel corso delle festività e delle vacanze scolastiche, durante il periodo di permanenza di presso la madre, il padre potrà Per_1
sentire telefonicamente una volta alla settimana, in Per_1
giorno che verrà concordato tra le parti. In mancanza di accordo viene disposto che tale contatto telefonico avvenga la giornata del venerdì in fascia oraria compresa tra le 17 e le 19;
conferma
la sentenza appellata per il resto;
condanna
a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in Euro 4.000 complessivi per compensi di avvocato,
20 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Bolzano, così deciso in data 11.9.2025
La Presidente dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore dott. Michele Paparella
Il Funzionario Giudiziario
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere estensore dott. Oswald Leitner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 35/2025 R.G.
promossa
da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
Resia 14/E/008, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Nettis
del Foro di Bolzano (c.f. , PEC: C.F._2
fax n. 0471/973165), con studio legale in Email_1
39100 Bolzano, Via Museo 44, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione in primo grado dd. 21.03.2024, qui di seguito anche “sig. oppure Pt_1
AP
1 contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
residente in [...]
Max Valier 2/C, rappresentata e difesa dall'avv. Angelika Kofler
del Foro di Bolzano (c.f. , PEC C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio del procuratore in 39031 Brunico, P.zza Glim 2, giusta delega in calce al ricorso dd. 15.11.2023, qui di seguito anche
”sig.ra oppure CP_1
appellata
con l'intervento del Procuratore Generale
intervenuto
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 91/2025 dd.
27.01.2025 del Tribunale di Bolzano nel procedimento sub R.G. n. 3035/2023, notificata in data 27.01.2025
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 10.9.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte AP:
“Tutto ciò premesso, il sig. ut supra rappresentato, Parte_1
difeso e domiciliato
CHIEDE
che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione
dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di
2 assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del
pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei
suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata
sentenza del Tribunale di Bolzano indicata in epigrafe, e
specificamente:
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa
presso la madre, presso la quale avrà anche la sua residenza;
- Disporre che:
• per quanto riguarda le festività, trascorrerà le vacanze Per_1
natalizie una settimana ciascuna;
la figlia resterà, ad anni
alterni, con il padre il primo periodo comprendente il giorno di
Natale, e l'anno successivo il secondo periodo comprendente il
giorno di capodanno;
• per quanto concerne le altre festività da calendario la minore
trascorrerà metà con un genitore e metà con l'altro genitore, da
concordarsi di volta in volta, con l'aiuto dei servizi sociali, nel
rispetto del principio di alternanza;
• per quanto attiene alle ferie estive, almeno due settimane con il
padre, concordando con la madre in forma scritta i periodi entro il
mese di aprile di ogni anno.
- Disporre che il padre è tenuto a contribuire a Parte_1
partire dal mese di luglio 2024 al mantenimento della a figlia con
l'importo di € 250,00 mensili, da versare alla madre entro il
giorno 05 di ogni mese;
il predetto importo è soggetto alla
3 rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ASTAT
accertati per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il
giorno 01/07/2025 con base luglio 2024;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa, incluse spese CTU e CTP, oltre a spese generali 15%, CAP
e IVA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede l'audizione da parte del Giudice della minore
[...]
ai sensi dell'art. 336 bis c.c..” Per_1
Del procuratore di parte appellata:
„Möge das , Controparte_2
contrariis rejectis, aus den oben angeführten Gründen,
1) das Urteil erster Instanz bestätigen und alle Anträge des
Berufungsklägers abweisen;
2) den Berufungskläger zum Ersatz der Spesen, CP_3
und auch dieses Verfahrensabschnittes Controparte_4
verurteilen“.
Del Procuratore Generale:
In atto di intervento di data 26 gennaio 2022:
“voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza n.91/2025 del
27.1.2025 del Tribunale di Bolzano.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 14.1.2025, pronunciata nel procedimento civile ex art. 473 bis 29 c.p.c. e 337 quinquies c.c. tra
[...]
e , il Tribunale di Bolzano ha disposto CP_1 Parte_1
4 l'affidamento della figlia , nata il [...], in [...] Per_1
esclusiva alla madre , ha regolato il diritto di Controparte_1
visita del padre , ha posto a carico di quest'ultimo Parte_1
il pagamento di un contributo di mantenimento di 300,00 Euro
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha condannato alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che nel presente procedimento era chiesta la modifica della precedente regolamentazione relativa all'affidamento e al mantenimento della figlia , disposta con decreto di data 26.10.2021. La Per_1
modifica era stata chiesta dalla signora che denunciava CP_1
la sussistenza di comportamenti persecutori da parte dell'ex compagno, nonché la sussistenza di una situazione di conflittualità tale da avere cagionato gravi ripercussioni anche sul comportamento della figlia minore e sulla sua serenità,
determinando l'insorgenza di comportamenti masturbatori.
Sulla scorta della documentazione in atti, relativa al comportamento screditante posto in essere dal sig. nei Pt_1
confronti della signora e tenuto conto dell'esito della CP_1
CTU disposta per accertare la capacità genitoriale delle parti e delle relazioni dei servizi sociali, incaricati di accompagnare la figlia agli incontri con il padre, il Tribunale ha disposto l'affidamento della figlia in via esclusiva alla madre, al Per_1
fine di evitare per le conseguenze pregiudizievoli che la Per_1
relazione disfunzionale tra i genitori e le evidenti difficoltà
5 comunicative avrebbero determinato;
ha regolato il diritto di visita del padre e ha posto a carico di quest'ultimo, considerato che egli non aveva allegato nulla nei propri atti circa una diminuzione dei propri redditi, un contributo di mantenimento ordinario di 300,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha infine condannato il sig. in virtù del Pt_1
principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
con atto di data 21.2.2025, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con il primo motivo l'AP ha impugnato il capo della sentenza in cui il Tribunale aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Al riguardo ha esposto Per_1
in primo luogo che dalle relazioni dei servizi sociali risultava che l'AP si era mostrato sempre collaborativo con il servizio,
presentandosi puntualmente agli appuntamenti concordati,
senza mai tenere comportamenti ambigui, senza mai parlare male della signora e mostrandosi concentrato sul CP_1
benessere della figlia, tanto che i servizi avevano rilevato che la
BI si era sempre mostrata entusiasta di incontrare il padre ed era rientrata serena dopo ogni incontro. Per quanto riguarda l'esito della CTU, l'AP ha rilevato che il CTU
stesso aveva dichiarato di non avere potuto svolgere tutti gli incontri che sarebbero stati necessari per un quadro completo della situazione e che di conseguenza egli non aveva potuto
6 analizzare compiutamente la questione. Ha poi sottolineato che il proprio consulente di parte aveva rilevato che l'indagine espletata non lasciava dubbi rispetto all'adeguatezza paterna e alla positività della relazione tre padre e figlia ed aveva ritenuto che il CTU fosse stato eccessivamente severo nella disamina della figura paterna con la proposta di un affidamento esclusivo. In ogni caso le risultanze della CTU non giustificavano il discostamento dai principi fondamentali, che implicavano quale criterio generale la bigenitorialità per il minore e consentivano un affidamento esclusivo unicamente qualora venisse ravvisata una situazione di pregiudizio per i figli.
Con il secondo motivo l'AP ha impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva fissato il contributo di mantenimento in 300,00 Euro mensili, esponendo che la sua situazione economico-reddituale era mutata. Il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che nel maggio 2023 le parti si erano accordate nel senso che la signora rinunciava al CP_1
contributo di mantenimento e che la situazione reddituale e patrimoniale del sig. era peggiorata rispetto al 2021. Pt_1
Infatti egli aveva percepito nel 2020 un reddito netto di circa
2.400,00 Euro e nel 2021 di circa 2.035,00 Euro mensili. In
seguito, egli aveva cessato il rapporto di lavoro come perito immobiliare presso la Volksbank ed aveva iniziato un'attività in proprio, esaurendo tutti i propri risparmi e percependo
7 nell'anno 2022 un reddito di nemmeno 6.000,00 Euro e nel
2023 un reddito pari a zero. Al contrario, la situazione reddituale della signora aveva subito solo una lieve CP_1
diminuzione nelle ultime annualità, aggirandosi il reddito tra
18.000,00 e 24.000,00 Euro netti annuali.
Con il terzo motivo l'AP ha impugnato il capo della sentenza con cui il sig. era stato condannato alla Pt_1
rifusione delle spese di lite, esponendo che la riforma della sentenza di primo grado nel senso richiesto, in punto affidamento della minore e contributo di mantenimento per la stessa, avrebbe giustificato anche una diversa regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con il quarto motivo l'AP ha chiesto l'integrazione della sentenza di primo grado con la previsione di un diritto/dovere di visita del padre anche durante le vacanze scolastiche, posto che il provvedimento impugnato sul punto nulla aveva disposto e sulla scorta del precedente decreto di data 26.10 - 2.11.2021,
che prevedeva espressamente la regolamentazione per i predetti periodi di ferie.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 9.5.2025 si è
costituita in giudizio contestando le Controparte_1
deduzioni e richieste avversarie e formulando le conclusioni sopra trascritte.
In relazione all'avversario motivo di impugnazione relativo all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, essa ha
8 esposto che l'affidamento esclusivo era giustificato dalla sussistenza di un livello di conflittualità tra i genitori tale da rendere impossibile un confronto tra essi e da provocare ripercussioni sulla salute psichica della figlia. Lo stesso consulente d'ufficio aveva accertato che il piano della genitorialità dell'AP era gravemente inficiato dall'impossibilità di confronto e che tale difficoltà andava ad incidere pesantemente sulla salute psichica di . Sia i Per_1
servizi sociali che il CTU avevano riscontrato che i disturbi di personalità del sig. che avevano portato a momenti di Pt_1
violenza verbale e minaccia nei confronti della sig.ra CP_1
nuocevano alla minore, che in tal modo era esposta a continue tensioni tra i genitori. Alle stesse conclusioni era poi giunta anche la consulente di parte dott.ssa Pertanto il Persona_2
giudice di primo grado non aveva deciso per l'affidamento esclusivo in modo arbitrario, ma basandosi sulle valutazioni di tutti gli esperti. L'AP aveva poi mostrato di soffrire di gravi disturbi di personalità anche in epoca precedente,
pronunciando nei confronti della signora le espressioni CP_1
gravemente offensive elencate a pagina 10 e 11 della comparsa di risposta. Questo comportamento aveva provocato dei danni alla figlia, la quale in occasione di ogni contatto tra i genitori aveva sempre la sensazione di dovere stare attenta che il padre non facesse nulla di male alla madre e questo fatto la poneva costantemente in una situazione di pressione psichica.
9 L'affidamento esclusivo a favore della madre aveva già avuto delle conseguenze positive, in quanto la madre aveva potuto prendere molte importanti decisioni ed effettuare molti adempimenti per la figlia che altrimenti non avrebbe potuto compiere senza le continue offese e umiliazioni da parte dell'AP.
Per quanto concerne il contributo di mantenimento per la figlia,
l'appellata ha dedotto che l'importo richiesto dal sig. si CP_1
poneva al di sotto del minimo ordinariamente disposto dal
Tribunale e che lo stesso AP, nel corso del giudizio, si era dichiarato d'accordo con la fissazione di un contributo di mantenimento di 300,00 Euro mensili, il quale era coerente con la capacità di lavoro e reddituale dello stesso. Il fatto che la madre avesse precedentemente rinunciato al contributo di mantenimento per la figlia era una circostanza irrilevante, in primo luogo perché non si trattava di diritto disponibile e in ogni caso poiché tale decisione si giustificava all'epoca con la volontà di evitare per quanto possibile i contatti con il sig.
essendo divenuta insopportabile la situazione di Pt_1
conflittualità.
Riguardo al terzo motivo di impugnazione avversario, l'appellata ha rilevato che la decisione di condannare l'AP al pagamento delle spese processuali era giustificata, in considerazione del fatto che le sue domande erano state rigettate e in applicazione della regola della soccombenza.
10 Riguardo infine alla richiesta di integrare la sentenza di primo grado con la previsione del diritto di visita durante le ferie,
l'appellata ha eccepito che si trattava di domanda infondata, in quanto, poiché il provvedimento impugnato consisteva in una modifica delle condizioni previste dal precedente decreto di data
26.10 – 2.11.2021, per quanto non espressamente previsto valevano le condizioni del predetto decreto, in particolare il punto 2) c. e d., che regolava il diritto di visita durante il periodo di ferie.
Nel corso del procedimento di secondo grado è stata acquisita la relazione dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano di data
3.9.2025, avente ad oggetto “Relazione di aggiornamento riguardante la minore , nata a [...] il Persona_1
27.07.2014, residente in [...]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo di impugnazione proposto da Parte_1
attiene alla decisione del giudice di primo grado di disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. A tale Per_1
riguardo la difesa dell'AP ha eccepito che non sarebbero state adeguatamente valutate le relazioni dei servizi sociali, che avevano evidenziato l'ottimo rapporto tra padre e figlia, che sarebbe stato dato eccessivo peso alle risultanze della CTU,
senza valutare adeguatamente quanto affermato dalla CTP
dott.ssa e che sarebbe stato comunque violato il Per_3
principio che ritiene quale criterio generale la bigenitoralità per
11 il minore e che consente un affidamento esclusivo unicamente qualora venga ravvisata una situazione di pregiudizio per i figli.
Tali argomentazioni non sono tuttavia idonee, ad avviso di questa Corte, a scalfire la motivazione del giudice di primo grado, il quale ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre tenendo conto sia dell'estrema conflittualità Per_1
esistente tra i genitori, che rende impossibile, allo stato attuale,
ogni forma di dialogo tra di loro e che ha portato anche all'apertura di un procedimento penale per atti persecutori a carico dell'AP, sia del parere espresso da persone qualificate, quali la psicoterapeuta dott.ssa l'assistente Per_4
sociale dott. e il CTU dott. Per_5 Persona_6
La giurisprudenza (Corte d'Appello di Bari, sentenza 5.2.2025,
n. 146) ha condivisibilmente sottolineato che la pendenza di un procedimento penale ex art. 612 bis c.p., la gravità delle condotte contestate all'ex compagno e le misure del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo, rendono non solo inopportuno, ma anche impraticabile l'affido condiviso dei minori, a causa dell'impossibilità delle parti di gestire, secondo un progetto comune, le scelte esistenziali dei minori, pur dovendosi tenere conto della fondatezza, nell'interesse dei minori, delle richieste in punto di frequentazione dei figli minori. La Suprema Corte ha anche affermato (Cass. 6.3.2019, n. 6535) che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono
12 separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Nel caso specifico si osserva che la psicoterapeuta dott.ssa nella propria relazione di data 1.2.2024, ha ritenuto che Per_4
la conflittualità tra i genitori compromette lo stato psicologico e i comportamenti messi in atto da , poiché causa nella Per_1
ragazza un forte stato di tensione e stress. Da quanto riportato nella CTU del dott. risulta che la predetta Per_6
psicoterapeuta ha accertato che il rapporto con è stato Per_1
difficile, perché la conflittualità tra i genitori creava delle tensioni in , che si bloccava e ancora oggi si blocca;
essa Per_1
non verbalizzava nulla che si riferisse ai genitori ed evidenziava della paura. L'assistente sociale ha riscontrato una Per_5
chiusura netta di quando provava a parlare con lei dei Per_1
genitori. Il CTU dott. ha fondatamente ritenuto che la Per_6
difficile relazione tra i genitori e il buon legame con entrambi spinge a volersi estraniare da qualunque situazione che Per_1
possa portarla a contatto con la tematica della loro conflittualità; la BI estremizza questo tipo di distanziamento al punto da diventare sospettosa nei confronti
13 dei terzi e ad angosciarsi se posta di fronte a contesti che potrebbero chiederle informazioni sui genitori. Il CTU ha poi puntualizzato che è necessario che il contesto sollevi dalle Per_1
tensioni a cui è stata sottoposta negli ultimi anni, che e Pt_1
riprendano ad interagire tra loro in modo utile e che CP_1
questo le permetta di integrare i due contesti genitoriali. Ha
quindi aggiunto che, se ciò non dovesse succedere, si prospettano dei rischi evolutivi per . In conclusione il CTU Per_1
ha ritenuto che soltanto quando avrà svolto una parte Pt_1
significativa del suo percorso psicoterapeutico individuale e sarà pronto ad un confronto con la scevro delle suddette CP_1
interferenze personali, si potranno organizzare, tramite il
Servizio sociale, degli incontri congiunti che si pongono come urgenti e centrali per il benessere di e che fino a quel Per_1
momento la possibilità di confronto tra questi genitori non è
possibile, con la conseguenza che si rende utile un affidamento esclusivo di alla Sulla scorta di queste premesse Per_1 CP_1
condivisibilmente il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, non tanto per un comportamento pregiudizievole posto in essere dal padre direttamente nei confronti della figlia, quanto piuttosto al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli per , che la relazione Per_1
disfunzionale tra i genitori e le evidenti difficoltà comunicative determinerebbero. È stato infatti correttamente ritenuto che la necessità di scambiarsi il consenso in occasione di ogni
14 decisione importante per la minore acuirebbe la probabilità
dell'instaurarsi di un conflitto genitoriale, situazione nella quale verrebbe inevitabilmente coinvolta, con conseguenze Per_1
rilevanti sul suo sviluppo psicofisico. Né si può ritenere che tale situazione di conflittualità sia riconducibile a un comportamento colpevole della madre, posto che è
perfettamente comprensibile il suo stato di prostrazione dovuto al fatto di avere ricevuto da controparte ripetute offese e umiliazioni, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio. D'altronde lo stesso CTU ha ritenuto che è il sig. a dovere ristrutturare le vicende che hanno Pt_1
caratterizzato la sua evoluzione personale e a gestire al meglio la relazione genitoriale della mentre ha ritenuto che, per CP_1
quanto riguarda la signora benché essa abbia un CP_1
comportamento disfunzionale che tende a dirigere su di sé
l'origine delle problematiche vissute, una eventuale presa in carico psicoterapeutica non si pone come vincolante ai fini della situazione familiare e delle difficoltà nella relazione con Pt_1
perché le caratteristiche del pensiero della non CP_1
ostacolano la comunicazione con lui, mentre lo fanno quelle riferite ad Il giudice di primo grado ha quindi auspicato Pt_1
che il padre, grazie al completamento del supporto psicologico,
riesca a migliorare la relazione con la signora CP_1
nell'interesse della figlia. Nel presente grado di giudizio l'AP non ha né dedotto, né dimostrato di avere
15 proseguito o completato positivamente il predetto auspicato percorso psicologico, limitandosi a fare riferimento alle relazioni dei servizi sociali, dalle quali indubbiamente emerge un rapporto molto positivo tra padre e figlia e del padre con i servizi sociali. Ciò non toglie tuttavia che ogni possibilità di interlocuzione con la signora soprattutto per quanto CP_1
riguarda la gestione della comune figlia, attualmente è preclusa e tale circostanza è imputabile al contegno e alle caratteristiche del pensiero del sig. In conclusione un affidamento Pt_1
condiviso sarebbe allo stato pregiudizievole nei confronti della minore, perché i genitori, in tale situazione di conflittualità, non sarebbero mai in grado di assumere di comune accordo le decisioni per la figlia, in particolare quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale. La sentenza di primo grado deve essere pertanto confermata sul punto.
2) L'AP ha quindi richiesto una riduzione dell'ammontare del contributo di mantenimento a favore della figlia, fissato dal giudice di primo grado in Euro 300,00 mensili,
fondando tale richiesta sul peggioramento della sua situazione economica, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro come perito immobiliare presso la Volksbank. Tale motivo di impugnazione si reputa tuttavia infondato. In primo luogo si osserva che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte appellata, all'udienza del 4 luglio 2024 è stato l'AP
16 stesso a dichiarare di essere disponibile a contribuire al mantenimento della minore con l'importo di Euro 300,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In secondo luogo si ritiene che le argomentazioni di parte AP, poste a fondamento della richiesta, non possano trovare accoglimento,
dovendo trovare applicazione il principio secondo cui “una
condizione di ristrettezza economica, anche grave, non esime dal
provvedere alle esigenze dei figli, anche a costo di sacrificare
ulteriormente la propria personale condizione, essendo le
necessità dei figli poziori rispetto a quelle del genitore” (Cass.
15.11.2012, n. 6348). Nel caso specifico si osserva che il contributo di mantenimento è stato fissato nella misura di
300,00 Euro mensili e di conseguenza non si tratta di una somma esorbitante che l'AP non sia in grado di corrispondere con un minimo di sacrificio personale,
rappresentando tale importo il minimo che si possa pretendere per provvedere alle esigenze di mantenimento di un figlio minore. Anche sul punto la sentenza impugnata andrà pertanto confermata.
3) Per quanto attiene alla richiesta di integrazione della sentenza di primo grado con indicazione dei periodi in cui i genitori potranno avere con sé la figlia durante il periodo delle vacanze scolastiche e delle festività, si reputa che tale domanda possa trovare accoglimento, posto che dal tenore della sentenza impugnata non risulta con assoluta chiarezza che le
17 disposizioni del decreto di data 26/10/2021 – 2/11/2021, non modificate con la sentenza oggetto della presente impugnazione,
fossero da considerarsi tuttora in vigore, anche se tale ultima tesi, sostenuta da parte opposta, non è comunque destituita di fondamento. Si ritiene in ogni caso opportuna una integrazione della sentenza di primo grado, al fine di evitare qualsiasi possibile malinteso al riguardo, anche in considerazione dell'attività che viene demandata nel presente caso ai servizi sociali. Per quanto attiene alla regolamentazione di tali periodi possono trovare accoglimento le richieste di parte AP,
che sono sostanzialmente riproduttive di quanto già previsto nel precedente decreto di data 26 ottobre 2021. Per quanto attiene alla richiesta che siano previsti contatti telefonici tra padre e figlia durante i periodi di vacanze e festività in cui la figlia starà
presso la madre, si ritiene che tale richiesta possa trovare accoglimento, non ritenendosi un tanto di pregiudizio per il benessere psico-fisico della figlia. Al fine, tuttavia, di non sottoporre la stessa al paventato stress di dovere periodicamente riferire l'andamento delle proprie ferie presso la madre appare comunque opportuno disporre che tali contatti avvengano per via telefonica una sola volta alla settimana, in giorno che verrà concordato tra le parti. In mancanza di accordo viene disposto che tale contatto telefonico avvenga la giornata del venerdì in fascia oraria compresa tra le 17 e le 19.
4) Relativamente alla regolamentazione delle spese processuali
18 del presente giudizio, si ritiene che parte AP debba considerarsi interamente soccombente, essendo state rigettate le sue richieste di modifica dell'affidamento e di riduzione del contributo di mantenimento, non essendo sufficiente ad evitare una valutazione di integrale soccombenza la circostanza che la sentenza impugnata venga meramente integrata con l'indicazione dei tempi di permanenza della minore presso i rispettivi genitori nei periodi di festività e di vacanze scolastiche, trattandosi di una integrazione che è stata effettuata esclusivamente ai fini di maggiore chiarezza del provvedimento, come sopra specificato, e dovendosi rilevare che la controparte non si era opposta alla richiesta nella sua sostanza, ma la aveva ritenuto superflua per il fatto che tale regolamentazione sarebbe già stata prevista nel decreto di data
26.10.2021, argomentazione che non è comunque infondata.
Pertanto, ferma restando la condanna dell'AP alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, già disposta con la sentenza impugnata, l'AP deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma e ad integrazione della sentenza appellata
dispone
che il padre avrà la figlia con sé anche:
19 1) per metà delle vacanze scolastiche natalizie, intendendosi le stesse coincidenti con il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche: la figlia resterà, ad anni alterni, con il padre il primo periodo comprendente il giorno di Natale e l'anno successivo il secondo periodo comprendente il giorno di
Capodanno e sempre alternando così via;
2) per metà delle altre festività da calendario, da concordarsi di volta in volta, con l'aiuto dei servizi sociali, nel rispetto del principio di alternanza;
3) due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze natalizie. I
periodi esatti sono da concordare ogni anno entro il mese di maggio tra i genitori.
4) Nel corso delle festività e delle vacanze scolastiche, durante il periodo di permanenza di presso la madre, il padre potrà Per_1
sentire telefonicamente una volta alla settimana, in Per_1
giorno che verrà concordato tra le parti. In mancanza di accordo viene disposto che tale contatto telefonico avvenga la giornata del venerdì in fascia oraria compresa tra le 17 e le 19;
conferma
la sentenza appellata per il resto;
condanna
a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in Euro 4.000 complessivi per compensi di avvocato,
20 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Bolzano, così deciso in data 11.9.2025
La Presidente dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore dott. Michele Paparella
Il Funzionario Giudiziario
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