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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2941/2022
All'udienza del 20 ottobre 2025, tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note depositate da entrambe le parti nelle quali ribadiscono le conclusioni già rassegnate nelle note conclusive depositate nelle quali insistono;
Il G.O.T.
Provvede alla decisone ex art. 127 ter c.p.c;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 2941 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
140, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo La Mantia, C.F. C.F._1
(PEC: /Fax: 091.303656) CodiceFiscale_2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, Via Libertà n. 95, giusta procura alle liti in atti
attrice
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F: ), ed ivi residente Controparte_1 C.F._3 nella Via Galletti n° 126/R, elettivamente domiciliato a Palermo nella via Principe di Belmonte n° 1/C, presso lo studio dell'Avv. Antonino Milisenda (C.F.:
, PEC: fax 091.6757228) dal quale è C.F._4 Email_2 rappresentato e difeso giusta procura in atti Convenuto
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertato che tutte le somme versate e/o accreditate sul conto corrente n. 1026629996, acceso presso Agenzia di Via Galletti n. 33, cointestato a Controparte_2
e erano di proprietà della;
Parte_1 Controparte_1 Parte_1
2) Condanna a restituire e pagare alla parte attrice la somma di Euro Controparte_1
11.385,6 oltre interessi legali dalla data della presente decisone al saldo effettivo;
3) SPESE compensate.
pagina 2 di 6
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha convenuto nel Parte_1
presente giudizio l'ex coniuge sig. , per sentirlo condannare alla restituzione Controparte_1 in suo favore della somma di € 14.027,70 indebitamente dallo stesso utilizzata per proprie esigenze personali e , prelevata dal conto corrente cointestato e mai restituita.
A fondamento della domanda assumeva: di avere contratto in data 9 Settembre 2013, matrimonio concordatario con il Sig. , scegliendo il regime patrimoniale di Controparte_1
comunione dei beni;
che l'unione coniugale, tuttavia, ben presto naufragava ed il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 390/2021 dichiarava la separazione personale dei coniugi;
che la stessa era affetta , come risultava da certificazione medica allegata, da disturbi depressivi comportamentali legati ad anoressia grave;
che proprio a causa della predetta patologia aveva subito numerosi ricoveri, alcuni dei quali attraverso T.S.O. ; che il , faceva Controparte_1
sottoscrivere alla moglie, domanda di invalidità parziale civile;
che l'INPS, con nota datata 9
Ottobre 2015, comunicava l'accoglimento della domanda di invalidità, con decorrenza dal 1
Marzo 2015 e scadenza dal 1 Aprile 2017; che della predetta nota non aveva avuto conoscenza in quanto inviata all'indirizzo corrispondente al luogo ove i coniugi avevano fissato la comune residenza familiare, ma nel quale abitava, soltanto il , Controparte_1
dopo il suo trasferimento (dal Dicembre 2013) presso l'abitazione dei suoi genitori;
che le somme mensilmente erogate dall'INPS, pari ad € 290,08, venivano accreditate sul conto corrente n. 1026629996, acceso presso Agenzia di Via Galletti n. 33, Controparte_2
cointestato ad entrambi i coniugi, ciò a far data dal 20 Ottobre 2015, data nella quale veniva accreditata la somma di € 2.320,64 a titolo di arretrati maturati per il periodo dal 1° Marzo
2015 al 31 Ottobre 2015; che essa attrice veniva a conoscenza dell'accettazione della domanda presentata e dell'accredito delle somme, solo nel mese di Aprile 2020, quando, dopo avere Contr presentato, tramite una seconda istanza, veniva informata che le era già stato riconosciuto il diritto a percepire il contributo pensionistico;
che da un esame degli estratti del conto corrente intestato ad entrambe le parti in causa – con saldo iniziale di appena €
100,00 e sul quale venivano accreditati solo i ratei di pensione – emergeva che, fin dal mese di
Ottobre 2015, erano state prelevate dal convenuto, a sua insaputa, somme per complessivi € pagina 3 di 6 14.027,70, utilizzate per soddisfare proprie esigenze personali, con la carta 10557619, in uso esclusivo allo stesso. In ragione di quanto esposto e ritenendo la sua esclusiva appartenenza delle somme transitate sul conto cointestato , essendo affluiti sul conto corrente solo i ratei della
Pensione, chiedeva la condanna del alla restituzione della somma pari ad Controparte_1
euro 14.027,70 in quanto indebitamente prelevata ed utilizzata per esigenze personali.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il , il quale, non Controparte_1
contestando che nel conto corrente cointestato erano confluite esclusivamente le somme afferenti la pensione di invalidità della per un ammontare mensile di circa 290,00 Pt_1
euro, evidenziava che tutte le somme prelevate dal conto erano state consegnate alla per il soddisfacimento delle necessità sue personali e della famiglia, e per far Pt_1 fronte al pagamento delle utenze domestiche e spese per l'abitazione coniugale non trattenendo mai nulla per sé. Contestava in ogni caso il quantum richiesto assumendo da un lato che erano stato richiesto un importo superiore rispetto ai ratei percepiti, dall'altro che doveva comunque essere detratto l'importo par ad euro 2.642,14 dallo stesso corrisposto all'INPS a seguito di richiesta da parte dell'predetto ente per ratei indebitamente corrisposti.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta , interrogatorio formale di parte convenuta e l'escussione della prova testimoniale , sulle conclusioni rassegnate dalle parti , stata trattenuta per la decisone.
* * *
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in relazione ai conti correnti cointestati, l'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta (e dunque con facoltà per ciascun correntista di compiere operazioni anche separatamente), gli intestatari vengono considerati creditori in solido. Ciò significa, ai sensi dell'art. 1292 c.c., che ciascun correntista può richiedere alla banca il rimborso integrale delle somme presenti sul conto, senza che i contitolari possano recriminare alcunché nei confronti dell'istituto di credito.
Quanto ai rapporti interni tra correntisti, l'art. 1298 c.c. prevede che l'obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori in parti uguali “se non risulta diversamente“ ed anche per la pagina 4 di 6 giurisprudenza ormai consolidata (si veda, tra le tante, Cassazione Civile, Sez. II, 02.12.2013,
n. 26991), in caso di conto corrente intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall'art. 1854 c.c. (che disciplina i rapporti tra correntisti ed istituti di credito) ma dall'art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Ciò significa che, se da un lato deve presumersi che le somme presenti su conto corrente cointestato spettano ai titolari in parti uguali, dall'altro lato è possibile per ciascun correntista dimostrare il contrario, e cioè che, in realtà, le somme debbono essere suddivise secondo criteri differenti. In particolare, nel caso in cui si riesca a dimostrare che il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti discendere dal versamento di somme appartenenti ad uno solo dei correntisti, si deve escludere che gli altri possano, nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo medesimo. Né può ritenersi che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà dell'originario intestatario di attribuire la proprietà di somme ai nuovi cointestatari, in assenza di una chiara manifestazione in tal senso.
I richiamati principi sono stati confermati e ribaditi da recenti pronunce della Suprema Corte
(Cassazione Civile, sez. II, 22.02.2018, n 4320, Cassazione Civile, sez. II, ordinanza
29/04/2019, n. 11375, Cassazione Civile, sez. III, 03/09/2019, n. 21963).
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito la prova dell'esclusività in capo alla medesima delle somme versate sul conto corrente n. 1026629996, intrattenuto presso Controparte_2
Agenzia di Via Galletti n. 33, e cointestato con il convenuto, atteso che il conto corrente cointestato era alimentato esclusivamente dalla propria pensione, ovvero l'attivo era costituito esclusivamente dagli accrediti dei ratei della propria pensione ( cfr all.3).
La circostanza è stata peraltro ammessa dallo stesso , il quale in sede di interrogatorio CP_1
formale, alla domanda “vero è che sul conto cointesto a me e mia moglie affluivano solo le somme dalla stessa percepite a titolo di invalidità da parte dell'INPS e che non ho mai effettuato un versamento con somme di denaro di mia provenienza, ad accezione del versamento iniziale di € 100,00 per l'apertura del conto;” ha risposto “E' vero perché non lavoravo” ( cfr verbale udeinza del 27.11.2023)
Ne consegue che le somme prelevate dal erano tutte di pertinenza della CP_1 Pt_1
In relazione,poi, agli importi prelevati, la parte convenuta non ha provato l'utilizzo degli stessi per il pagamento di spese per l'acquisito di beni personali della tanto più Pt_1
attesa la genericità delle stesse allegazioni (non avendo la parte convenuta neppure indicato pagina 5 di 6 quali importi avrebbe speso, quando avrebbe affrontato le predette spese, né a chi avrebbe pagato con i non precisati importi), non apparendo sul punto sufficiente quanto prodotto quale doc.2-3-4-5 , atteso che l'attrice ha fornito prova che a seguito della malattia si era trasferita presso l'abitazione dei propri genitori ed, inoltre è stata per diverso tempo ricoverata presso strutture sanitarie ( cfr verbale udienza del 26.6.2023, dichiarazione testi).
Dunque, i prelievi eseguiti dal convenuto sul conto corrente cointestato, alimentato con denaro per la totalità della , appaiono indebiti, dovendo il convenuto essere Pt_1
condannato a restituire alla parte attrice la somma di € 14.027,70 dallo stesso indebitamente utilizzata per proprie esigenze personali.
Dalla predetta somma, deve essere detratta la somma di euro 2642,14 rimborsata dal convenuto , dietro richiesta, all'INPS a titolo di ratei erroneamente corrisposti e non CP_1 dovuti, per come comprovato in atti ( doc.6 produzione ). Pt_2
Ne discende che la somma dovuta dal a parte attrice ammonta complessivamente ad CP_1
euro 11385,56.
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza del convenuto e, tenuto conto della peculiarità della questione esaminata, si rinvengono giustificati motivi per disporne la compensazione tra le parti.
Cos deciso in Palermo 21 ottobre 2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2941/2022
All'udienza del 20 ottobre 2025, tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note depositate da entrambe le parti nelle quali ribadiscono le conclusioni già rassegnate nelle note conclusive depositate nelle quali insistono;
Il G.O.T.
Provvede alla decisone ex art. 127 ter c.p.c;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 2941 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
140, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo La Mantia, C.F. C.F._1
(PEC: /Fax: 091.303656) CodiceFiscale_2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, Via Libertà n. 95, giusta procura alle liti in atti
attrice
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F: ), ed ivi residente Controparte_1 C.F._3 nella Via Galletti n° 126/R, elettivamente domiciliato a Palermo nella via Principe di Belmonte n° 1/C, presso lo studio dell'Avv. Antonino Milisenda (C.F.:
, PEC: fax 091.6757228) dal quale è C.F._4 Email_2 rappresentato e difeso giusta procura in atti Convenuto
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertato che tutte le somme versate e/o accreditate sul conto corrente n. 1026629996, acceso presso Agenzia di Via Galletti n. 33, cointestato a Controparte_2
e erano di proprietà della;
Parte_1 Controparte_1 Parte_1
2) Condanna a restituire e pagare alla parte attrice la somma di Euro Controparte_1
11.385,6 oltre interessi legali dalla data della presente decisone al saldo effettivo;
3) SPESE compensate.
pagina 2 di 6
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha convenuto nel Parte_1
presente giudizio l'ex coniuge sig. , per sentirlo condannare alla restituzione Controparte_1 in suo favore della somma di € 14.027,70 indebitamente dallo stesso utilizzata per proprie esigenze personali e , prelevata dal conto corrente cointestato e mai restituita.
A fondamento della domanda assumeva: di avere contratto in data 9 Settembre 2013, matrimonio concordatario con il Sig. , scegliendo il regime patrimoniale di Controparte_1
comunione dei beni;
che l'unione coniugale, tuttavia, ben presto naufragava ed il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 390/2021 dichiarava la separazione personale dei coniugi;
che la stessa era affetta , come risultava da certificazione medica allegata, da disturbi depressivi comportamentali legati ad anoressia grave;
che proprio a causa della predetta patologia aveva subito numerosi ricoveri, alcuni dei quali attraverso T.S.O. ; che il , faceva Controparte_1
sottoscrivere alla moglie, domanda di invalidità parziale civile;
che l'INPS, con nota datata 9
Ottobre 2015, comunicava l'accoglimento della domanda di invalidità, con decorrenza dal 1
Marzo 2015 e scadenza dal 1 Aprile 2017; che della predetta nota non aveva avuto conoscenza in quanto inviata all'indirizzo corrispondente al luogo ove i coniugi avevano fissato la comune residenza familiare, ma nel quale abitava, soltanto il , Controparte_1
dopo il suo trasferimento (dal Dicembre 2013) presso l'abitazione dei suoi genitori;
che le somme mensilmente erogate dall'INPS, pari ad € 290,08, venivano accreditate sul conto corrente n. 1026629996, acceso presso Agenzia di Via Galletti n. 33, Controparte_2
cointestato ad entrambi i coniugi, ciò a far data dal 20 Ottobre 2015, data nella quale veniva accreditata la somma di € 2.320,64 a titolo di arretrati maturati per il periodo dal 1° Marzo
2015 al 31 Ottobre 2015; che essa attrice veniva a conoscenza dell'accettazione della domanda presentata e dell'accredito delle somme, solo nel mese di Aprile 2020, quando, dopo avere Contr presentato, tramite una seconda istanza, veniva informata che le era già stato riconosciuto il diritto a percepire il contributo pensionistico;
che da un esame degli estratti del conto corrente intestato ad entrambe le parti in causa – con saldo iniziale di appena €
100,00 e sul quale venivano accreditati solo i ratei di pensione – emergeva che, fin dal mese di
Ottobre 2015, erano state prelevate dal convenuto, a sua insaputa, somme per complessivi € pagina 3 di 6 14.027,70, utilizzate per soddisfare proprie esigenze personali, con la carta 10557619, in uso esclusivo allo stesso. In ragione di quanto esposto e ritenendo la sua esclusiva appartenenza delle somme transitate sul conto cointestato , essendo affluiti sul conto corrente solo i ratei della
Pensione, chiedeva la condanna del alla restituzione della somma pari ad Controparte_1
euro 14.027,70 in quanto indebitamente prelevata ed utilizzata per esigenze personali.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il , il quale, non Controparte_1
contestando che nel conto corrente cointestato erano confluite esclusivamente le somme afferenti la pensione di invalidità della per un ammontare mensile di circa 290,00 Pt_1
euro, evidenziava che tutte le somme prelevate dal conto erano state consegnate alla per il soddisfacimento delle necessità sue personali e della famiglia, e per far Pt_1 fronte al pagamento delle utenze domestiche e spese per l'abitazione coniugale non trattenendo mai nulla per sé. Contestava in ogni caso il quantum richiesto assumendo da un lato che erano stato richiesto un importo superiore rispetto ai ratei percepiti, dall'altro che doveva comunque essere detratto l'importo par ad euro 2.642,14 dallo stesso corrisposto all'INPS a seguito di richiesta da parte dell'predetto ente per ratei indebitamente corrisposti.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta , interrogatorio formale di parte convenuta e l'escussione della prova testimoniale , sulle conclusioni rassegnate dalle parti , stata trattenuta per la decisone.
* * *
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in relazione ai conti correnti cointestati, l'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta (e dunque con facoltà per ciascun correntista di compiere operazioni anche separatamente), gli intestatari vengono considerati creditori in solido. Ciò significa, ai sensi dell'art. 1292 c.c., che ciascun correntista può richiedere alla banca il rimborso integrale delle somme presenti sul conto, senza che i contitolari possano recriminare alcunché nei confronti dell'istituto di credito.
Quanto ai rapporti interni tra correntisti, l'art. 1298 c.c. prevede che l'obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori in parti uguali “se non risulta diversamente“ ed anche per la pagina 4 di 6 giurisprudenza ormai consolidata (si veda, tra le tante, Cassazione Civile, Sez. II, 02.12.2013,
n. 26991), in caso di conto corrente intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall'art. 1854 c.c. (che disciplina i rapporti tra correntisti ed istituti di credito) ma dall'art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Ciò significa che, se da un lato deve presumersi che le somme presenti su conto corrente cointestato spettano ai titolari in parti uguali, dall'altro lato è possibile per ciascun correntista dimostrare il contrario, e cioè che, in realtà, le somme debbono essere suddivise secondo criteri differenti. In particolare, nel caso in cui si riesca a dimostrare che il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti discendere dal versamento di somme appartenenti ad uno solo dei correntisti, si deve escludere che gli altri possano, nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo medesimo. Né può ritenersi che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà dell'originario intestatario di attribuire la proprietà di somme ai nuovi cointestatari, in assenza di una chiara manifestazione in tal senso.
I richiamati principi sono stati confermati e ribaditi da recenti pronunce della Suprema Corte
(Cassazione Civile, sez. II, 22.02.2018, n 4320, Cassazione Civile, sez. II, ordinanza
29/04/2019, n. 11375, Cassazione Civile, sez. III, 03/09/2019, n. 21963).
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito la prova dell'esclusività in capo alla medesima delle somme versate sul conto corrente n. 1026629996, intrattenuto presso Controparte_2
Agenzia di Via Galletti n. 33, e cointestato con il convenuto, atteso che il conto corrente cointestato era alimentato esclusivamente dalla propria pensione, ovvero l'attivo era costituito esclusivamente dagli accrediti dei ratei della propria pensione ( cfr all.3).
La circostanza è stata peraltro ammessa dallo stesso , il quale in sede di interrogatorio CP_1
formale, alla domanda “vero è che sul conto cointesto a me e mia moglie affluivano solo le somme dalla stessa percepite a titolo di invalidità da parte dell'INPS e che non ho mai effettuato un versamento con somme di denaro di mia provenienza, ad accezione del versamento iniziale di € 100,00 per l'apertura del conto;” ha risposto “E' vero perché non lavoravo” ( cfr verbale udeinza del 27.11.2023)
Ne consegue che le somme prelevate dal erano tutte di pertinenza della CP_1 Pt_1
In relazione,poi, agli importi prelevati, la parte convenuta non ha provato l'utilizzo degli stessi per il pagamento di spese per l'acquisito di beni personali della tanto più Pt_1
attesa la genericità delle stesse allegazioni (non avendo la parte convenuta neppure indicato pagina 5 di 6 quali importi avrebbe speso, quando avrebbe affrontato le predette spese, né a chi avrebbe pagato con i non precisati importi), non apparendo sul punto sufficiente quanto prodotto quale doc.2-3-4-5 , atteso che l'attrice ha fornito prova che a seguito della malattia si era trasferita presso l'abitazione dei propri genitori ed, inoltre è stata per diverso tempo ricoverata presso strutture sanitarie ( cfr verbale udienza del 26.6.2023, dichiarazione testi).
Dunque, i prelievi eseguiti dal convenuto sul conto corrente cointestato, alimentato con denaro per la totalità della , appaiono indebiti, dovendo il convenuto essere Pt_1
condannato a restituire alla parte attrice la somma di € 14.027,70 dallo stesso indebitamente utilizzata per proprie esigenze personali.
Dalla predetta somma, deve essere detratta la somma di euro 2642,14 rimborsata dal convenuto , dietro richiesta, all'INPS a titolo di ratei erroneamente corrisposti e non CP_1 dovuti, per come comprovato in atti ( doc.6 produzione ). Pt_2
Ne discende che la somma dovuta dal a parte attrice ammonta complessivamente ad CP_1
euro 11385,56.
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza del convenuto e, tenuto conto della peculiarità della questione esaminata, si rinvengono giustificati motivi per disporne la compensazione tra le parti.
Cos deciso in Palermo 21 ottobre 2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6