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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Udienza del 26 febbraio 2025
Alle ore 12:14 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, sono comparsi per l'attrice
[...]
(già l'Avv. ANDREA NARDELLI, in sostituzione Parte_1 Parte_2 dell'Avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI e per il convenuto l'Avv. Controparte_1
LUCIA CIARDELLI, in sostituzione dell'Avv. GIOVANNI VAGLIO.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti, previa discussione orale della causa, concludono come da rispettive note conclusive alle quali si riportano integralmente.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
I procuratori delle parti dichiarano altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 18:30 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano a comparire e si disconnettono. Il verbale viene sospeso e il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, dei procuratori delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2978/2020 R.G. tra le seguenti parti:
(già C.F. , in Parte_3 Parte_2 P.IVA_1
persona dei procuratori speciali dott. e Avv. Lorenza Prati, elettivamente Parte_4
1 domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Andrea Davide Arnaldi, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale attrice contro
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in San Giuliano Terme (PI) presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Giovanni Vaglio, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale convenuto
* * * * * *
Posizione delle parti
(inde cit. BFF o attrice) ha citato in giudizio il Parte_2 [...]
affinché questo Tribunale voglia: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_2
I) € 6.380,48 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.3;
II) € 1.485,23 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc.
3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 13 agosto 2020 (doc. 4), oltre interessi moratori maturandi dal 14 agosto 2020 sino al saldo;
III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV) € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
2 V) € 5.993,01 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata CP_1
nelle presenti conclusioni sub I);
VI) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII) € 2.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note CP_1
Debito.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 Controparte_1
favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2
per: Parte_2
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del CP_1
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3 - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento CP_1
delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_2 parte del e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di degli importi di cui in narrativa o di Parte_2
ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di
[...]
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
A fondamento della domanda l'attrice ha allegato di essersi resa cessionaria di crediti vantati nei confronti del da alcuni fornitori di quest'ultimo, segnatamente, da Controparte_1
Enel Sole s.r.l. ed Edison Energia S.p.A. Part Nello specifico, ha allegato che in virtù dei contratti di cessione è divenuta creditrice nei confronti dell'Ente convenuto:
1) della somma capitale di € 6.380,48 di cui alle fatture cedutegli da Enel Sole s.r.l. elencate nel doc. 3 prodotto in atti;
2) della somma di € 1.485,23 a titolo di interessi moratori, nella misura prevista dagli artt. 2 e
5, D.Lgs. n. 231/2002, maturati sulla sorte capitale di cui alle predette fatture cedute con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, oltre interessi moratori maturandi dal 14.8.2020 fino al saldo;
3) degli interessi anatocistici, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., prodotti dagli interessi moratori, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
4) della somma di € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
5) della somma di € 5.993,01 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il ritardato pagamento, da parte dell'Ente convenuto, della sorte capitale di crediti diversi da quelli
4 costituenti la sorte capitale insoluta, portati dalle fatture indicate nelle Note Debito Interessi di cui al doc. 5 prodotto in atti;
6) degli interessi anatocistici, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., prodotti dai predetti interessi moratori, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
7) della somma di € 2.320,00 a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 6, comma 2,
D.Lgs. n. 231/2002, determinata dall'importo di € 40,00 per ciascuna delle n. 58 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note CP_1
Debito.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il contestando in Controparte_1
fatto e in diritto ogni pretesa avversaria.
In particolare, l'Ente ha contestato il credito di cui alle n. 4 fatture emesse da Enel Sole s.r.l., oggetto di cessione, riconoscendo esser dovuta la sola somma portata nella fattura n.
1730034664/2017 di € 237,21, eccependo riguardo alle restanti tre fatture l'estinzione del credito per effetto dei pagamenti effettuati in favore della cedente prima della notifica dell'atto di cessione del credito.
Quanto poi al credito di € 5.993,01, il convenuto ha riconosciuto esser dovuta la sola somma di € 669,29 di cui alla fattura n. 5750364857/2016, eccependo riguardo alle restanti fatture l'insussistenza del credito, in quanto una parte delle fatture non sono mai pervenute all'Ente e neppure sulla Piattaforma Certificazione crediti, mentre un'altra parte delle stesse risultano essere state respinte dal sistema di interscambio e dalla piattaforma di ricezione della fatturazione elettronica, poiché viziate da errori non superabili, di talché la loro data di scadenza è da intendersi differita fino a quella di accettazione delle fatture da parte del sistema di interscambio.
Il ha altresì contestato il credito per interessi anatocistici e la domanda di CP_1
risarcimento ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, assumendo l'illegittimità intrinseca nel chiedere un risarcimento di € 40,00 per ciascuna fattura, trattandosi di un importo forfettario per coprire costi legati al recupero del credito e perciò esigibile, nel caso di specie, in maniera unitaria e non frazionata per ciascuna fattura.
Il convenuto ha, infine, contestato la fondatezza della domanda (subordinata) di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per carenza dei presupposti, in quanto non si è verificato alcun arricchimento da parte del in relazione causale con la diminuzione Controparte_1 patrimoniale di parte attrice, configurandosi, al più, un ritardo nell'adempimento di alcune
5 obbligazioni pecuniarie, tutelabile con azioni previste dall'ordinamento diverse da quella di ingiustificato arricchimento, che ha carattere meramente sussidiario.
Il ha, quindi, concluso chiedendo che questo Tribunale voglia: Controparte_1
“● in via principale, nel merito
- rigettare la domanda di parte attrice di condanna del al pagamento Controparte_1 di € 6.380,48 per sorte capitale, perché infondata in fatto ed in diritto e rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore di degli interessi moratori Parte_2 maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, perché anch'essa infondata;
- rigettare la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale così come richiesti da parte attrice;
- rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore di per Parte_2
l'importo di € 2.480,00 per l'asserito mancato o tardivo pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, perché infondata in fatto e in diritto;
- rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore di di ogni Parte_2
Part diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c., perché infondata in fatto ed in diritto;
● in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso spiegate,
- limitare la condanna a quanto rigorosamente accertato e provato da idonei documenti contabili come dovuto dal a all'esito del Controparte_1 Parte_2
presente giudizio;
● In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche in considerazione della violazione del principio di correttezza e buona fede, come argomentato.”. Part In corso di causa, all'esito di verifiche effettuate dall'attrice con la cedente, ha parzialmente ridotto gli importi richiesti per sorte capitale, dando atto di avere ricevuto da
Enel Sole s.r.l. il rimborso della somma di € 6.143,27, ma contestando l'efficacia probatoria dei mandati di pagamento prodotti ex adverso ed, al contempo, assumendo la sua buona fede nell'aver azionato il (maggior) credito di € 6.380,48 per sorte capitale, di cui alle fatture cedutegli da Enel Sole s.r.l.
L'attrice ha quindi precisato le conclusioni chiedendo che questo Tribunale voglia:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, previa declaratoria di nullità delle Integrazioni di perizia di consulenza tecnica d'ufficio depositate
6 in data 22/12/2022 e 16/01/2024, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1
ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I) Euro 237,21 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.
11;
II) interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui al punto I) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc.
11 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
IV) Euro 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
V) Euro 5.993,01 a titolo di interessi di mora portati da Note Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati
a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la CP_1
sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I);
VI) interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito
Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
VII) Euro 2.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora CP_1
oggetto delle Note Debito Interessi.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, previa declaratoria di nullità delle Integrazioni di perizia di consulenza tecnica d'ufficio depositate in data 22/12/2022 e 16/01/2024, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1
7 ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che Controparte_1 Parte_1
fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del CP_1
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito Interessi.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento CP_1
delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 Controparte_1
favore di degli importi di cui in atti o di ogni diversa, maggiore o minore, Parte_1
somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
8 In esito all'espletata istruttoria anche l'Ente convenuto ha parzialmente emendato le proprie conclusioni, chiedendo che questo Tribunale voglia:
“respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
● in via principale, nel merito
- rigettare la domanda di parte attrice di condanna del al pagamento Controparte_1
complessivo di Euro 8.774,38 (di cui Euro 237,21 a titolo di residuo capitale portato dalle fatture azionate, Euro 64,16 a titolo di interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 calcolati dalle singole scadenze al 15 gennaio 2021, Euro 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n.
231/02 in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale, Euro 5.993,01 a titolo di Part ulteriori interessi moratori portati da note debito emesse da e da Edison Energia s.p.a. ed Euro 2.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle predette note debito), rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore di degli interessi Parte_2
moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, perché anch'essa infondata;
- rigettare la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale così come richiesti da parte attrice;
- rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore di di ogni Parte_2
Part diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c., perché infondata in fatto ed in diritto;
● in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso spiegate,
- limitare la condanna a quanto rigorosamente accertato e provato da idonei documenti contabili come dovuto dal a all'esito del Controparte_1 Parte_2
presente giudizio;
● In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche in considerazione della violazione del principio di correttezza e buona fede, come argomentato nei precedenti scritti difensivi”.
Motivi della decisione
§ 1.
Le domande attoree formulate in via principale sono fondate nei limiti di cui infra.
La causa è stata istruita con prova documentale e mediante consulenza contabile, disposta dal precedente istruttore, finalizzata ad accertare il debito effettivo, escludendo l'incidenza degli
9 interessi, anche di mora, dovuti a ritardo non imputabile all'Ente convenuto, consulenza per la quale è stata nominata C.T.U. la dott.ssa Persona_1
§ 1.1
Riguardo al credito per sorte capitale di cui alle fatture cedute da Enel Sole s.r.l., è circostanza incontestata che il non ha provveduto al pagamento della fattura n. Controparte_1
1730034664/2017 di € 237,21.
Diversamente, risulta per tabulas che il convenuto prima della notifica della cessione del credito aveva provveduto a pagare ad Enel Sole s.r.l. gli importi relativi alle restanti tre fatture oggetto di cessione, circostanza ammessa anche dalla stessa attrice, la quale ha verificato in corso di causa che la cedente aveva, effettivamente, già riscosso l'importo complessivo di €
6.143,27, tanto che quest'ultima ha restituito tale somma alla cessionaria. Part Sul punto risulta infondato l'assunto attoreo secondo cui avrebbe azionato il maggior credito (non dovuto) di € 6.380,48 in buona fede, atteso che risulta documentalmente provato che il con pec dell'1.2.2018, inviata alla cedente e alla cessionaria, Controparte_1
aveva tempestivamente contestato il credito relativo alle fatture nn. 1730031703/2017,
173003888/2017 e 173003889/2017, allegando di aver provveduto al relativo pagamento (v. doc. 9 fascicolo del convenuto).
Né può assumere rilievo, in questa sede, disquisire sull'efficacia probatoria nel giudizio di cognizione dei mandati di pagamento emessi da un Ente Pubblico, atteso che l'attrice e la cedente erano già state poste in condizione di effettuare gli opportuni accertamenti sul credito de quo fin dalla data dell'1.2.2018 e della relativa omissione l'attrice imputet sibi.
Tantomeno può essere addebitato al convenuto il negligente comportamento tenuto nella vicenda anche dalla cedente, di cui unicamente quest'ultima risponde nei confronti della cessionaria.
Pertanto, il credito per sorte capitale dovuto dall'Ente convenuto è pari ad € 237,21.
§ 1.2
Quanto agli interessi di mora maturati sul capitale di cui alla suddetta fattura, il relativo accertamento, unitamente a quello sugli ulteriori crediti azionati dall'attrice, è stato demandato ad una consulenza contabile disposta dal precedente istruttore.
La C.T.U., all'esito delle operazioni peritali, ha depositato la relazione datata 5.7.2022, alla quale hanno fatto seguito una prima relazione integrativa datata 19.12.2022 ed una seconda relazione integrativa datata 15.1.2024.
Con il primo supplemento peritale è stato richiesto alla consulente di approfondire l'accertamento dei dati inerenti alle fatture in atti (numero e data, data di ricezione o di
10 eventuale rigetto da parte del sistema di interscambio, data di scadenza e data del mandato di pagamento, se presente) mediante utilizzo della Piattaforma Certificazione Crediti e la consulente, all'esito dell'indagine, ha effettuato il calcolo degli interessi alla data del
12.12.2022. Con il secondo supplemento peritale è stata demandata alla consulente la determinazione degli interessi moratori semplici all'attualità e la C.T.U. ha effettuato il relativo ricalcolo fino alla data del 15.1.2024.
Parte attrice lamenta la nullità della prima relazione integrativa – e implicitamente anche della seconda, che ne ripercorre i passi logico-giuridici, limitandosi ad aggiornare il calcolo degli interessi –, assumendo sia la violazione del principio del contraddittorio per mancata assegnazione alle parti di un termine per presentare osservazioni alla relazione, sia l'illegittima acquisizione da parte della C.T.U., nell'ambito dell'indagine peritale, di documenti non precedentemente prodotti dal convenuto (rectius l'accertamento di specifici dati delle fatture mediante utilizzo della Piattaforma Certificazione Crediti), che invece avrebbe richiesto il consenso espresso anche dell'attrice, che non lo ha prestato, né intende prestarlo.
Devesi rilevare, in via assorbente, che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (cfr., ex multis, Cass. civ. 9/01/2024, n. 707).
Nel caso in esame, la prima relazione integrativa è stata depositata in data 22.12.2022 e alla prima udienza successiva del 2 febbraio 2023 parte attrice si è limitata a contestare genericamente “le risultanze dell'espletata CTU integrativa con riserva di meglio argomentare in sede di scritti conclusionali”, senza sollevare alcuna eccezione di nullità e senza esplicitare alcuna delle doglianze poste a suo fondamento. La stessa cosa è avvenuta anche con riferimento alla seconda relazione integrativa depositata in data 16.1.2024, in quanto alla prima udienza successiva del 15 febbraio 2024 parte attrice si è nuovamente limitata a contestare genericamente “le risultanze dell'espletata CTU integrativa con riserva di meglio argomentare in sede di scritti conclusionali”.
Pertanto, l'asserita nullità delle relazioni peritali integrative deve ritenersi sanata.
Fermo restando il rilievo assorbente che precede, per mera completezza espositiva si rileva che entrambe le censure sono comunque infondate.
E' noto a questo ufficio il principio più volte espresso dalla Suprema Corte in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., secondo cui il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di
11 rispondere ai quesiti sottopostigli, ivi compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, necessitando in quest'ultimo caso del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse. Tuttavia, nel caso di specie, non si verte in tema di acquisizione di nuovi documenti da parte della C.T.U. concernenti i fatti principali oggetto di domanda e delle eccezioni, posto che le fatture sono state integralmente prodotte in giudizio. Trattasi, più propriamente, di una verifica dei dati delle fatture afferenti alla data di ricezione o di rigetto da parte del sistema di interscambio e alla data di ciascun mandato di pagamento, dati accertabili esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma Certificazione Crediti. Si verte, dunque, in tema di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere all'originario quesito formulato, per i quali non è richiesto il previo consenso delle parti.
Quanto poi all'asserita violazione del contraddittorio, dalla relazione integrativa datata
19.12.2022 emerge che le operazioni peritali “per volontà delle parti, sono state effettuate in data 28 novembre 2022 presso l'ufficio del Comune di , (dove si è recata la CP_1
C.T.U.) in presenza del Sig. e in video conferenza con l'Avv. Andrea Testimone_1
Nardelli” (v. pag. 2 della relazione). Ne discende, quindi, che l'indagine peritale suppletiva è avvenuta nel rispetto del contraddittorio delle parti e il fatto che il precedente istruttore non abbia assegnato alle medesime un termine per la presentazione di osservazioni risulta, nel caso di specie, superato dal fatto che non sussiste alcuna contestazione sui calcoli matematici effettuati dalla C.T.U. in sede di supplemento peritale, bensì sul criterio logico-giuridico dalla stessa adottato – poiché disposto dal giudice – per procedere alla loro effettuazione, vale a dire la eliminazione, con rideterminazione del termine di decorrenza, di tutte le fatture che dal sistema informatico della Piattaforma Certificazione Crediti siano risultate respinte poiché formalmente errate o mai ricevute dall'Ente, in relazione alle quali valgono i principi sopra esposti, di ammissibilità dell'esame delle fatture mediante la predetta piattaforma. In altre parole, le censure attoree non attengono alla determinazione quantistica degli interessi ed accessori effettuata dalla C.T.U., bensì ad una questione di diritto la cui decisione è rimessa unicamente al giudice.
Ciò premesso, la consulente d'ufficio, all'esito di approfondite indagini svolte con criteri metodologicamente corretti e nel contraddittorio delle parti, con riferimento agli interessi moratori maturati sul capitale di cui alla fattura n. 1730034664/2017 di € 237,21 ha accertato che gli stessi alla data del 12.12.2022 ammontano ad € 100,30 e alla data del 30.6.2020 ammontano ad € 53,76, data quest'ultima temporalmente coerente con la domanda
12 introduttiva ai fini della verifica della fondatezza di quest'ultima sotto il profilo del quantum debeatur.
Conseguentemente a detto titolo deve essere riconosciuta in favore dell'attrice la minor somma di € 53,76 alla data del 30.6.2020, oltre interessi moratori successivi fino al saldo.
§ 1.3
Risulta fondata la pretesa attorea di ottenere anche il pagamento degli interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi moratori alla data della domanda, da calcolarsi nella misura prevista dagli artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., che la C.T.U. ha quantificato nella somma di € 46,80, in relazione alla quale non è stata sollevata dalle parti alcuna specifica contestazione.
§ 1.4
Quanto poi al risarcimento ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, occorre premettere che il risarcimento forfettario di € 40,00 va riferito a ciascun pagamento dovuto, inteso come ciascuna somma costituente il corrispettivo di merci fornite fatturata e non pagata nel termine previsto, anche se il complessivo credito derivante da più fatture, con diversa scadenza di pagamento, venga fatto valere con un'unica azione giudiziale. Siffatta interpretazione si desume dalla lettura sistematica del combinato disposto di cui all'art. 2, lettera g), D.Lgs. n.
231/2002, che definisce l'importo dovuto come ogni somma che doveva essere pagata in un termine e riportata nella fattura, nonché all'art. 3, che attribuisce il diritto di ottenere gli interessi di mora sull'importo dovuto (cioè quello fatturato) e pagato in ritardo ed, infine, all'art. 6, comma 2, che attribuisce il risarcimento forfettario di € 40,00 nei casi previsti dall'art. 3 (mancato pagamento dell'importo fatturato). Negli stessi termini si è espressa la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze nn. 370/2022 e 585/2022, che nell'interpretare le norme della direttiva europea 2011/7/UE, di cui l'art. 6 in esame costituisce concreta attuazione, ha precisato che la corretta interpretazione dei relativi principi porta ad attribuire il risarcimento forfettario in relazione a ciascuna somma oggetto di singola fattura da pagare in un diverso termine, anche se il credito complessivo derivante da più fatture viene azionato in un unico giudizio.
Fatta questa premessa sotto il profilo giuridico, venendo all'esame della domanda si osserva che, in relazione alle fatture cedute da Enel Sole s.r.l., l'importo dovuto è pari ad € 80,00 (€
40,00 x n. 2 fatture), in quanto all'esito delle verifiche effettuate dalla C.T.U., mediante utilizzo della Piattaforma Certificazione Crediti, è emerso che due fatture sono risultate pagate dall'Ente entro il termine di scadenza, mentre la fattura n. 1730034664/2017 è pacificamente insoluta e un'altra fattura è risultata pagata oltre il termine.
13 § 1.5
Riguardo agli ulteriori interessi di mora maturati per il ritardato pagamento della sorte capitale di crediti diversi portati dalle fatture indicate nelle Note Debito Interessi in atti, la
C.T.U. in sede di supplemento peritale ha accertato le fatture che sono state respinte dal sistema di interscambio, in quanto viziate da errori, nonché la loro data di scadenza differita per effetto della data di effettiva accettazione da parte del sistema e la data dei corrispondenti mandati di pagamento, procedendo quindi alla quantificazione degli interessi di mora in complessivi € 2.825,42, comprensivi della somma di € 677,44 la cui nota di debito non è mai CP_ stata oggetto di contestazione da parte dell' convenuto (v. pagg. 6 – 10 relazione peritale datata 19.12.2022).
Le conclusioni della consulente contenute nella relazione peritale integrativa sono prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate, per cui ritiene il giudice non doversene discostare. Part Pertanto, a titolo di interessi moratori ulteriori è dovuta in favore di la somma di €
2.825,42.
§ 1.6
Con riferimento agli interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi moratori, da calcolarsi nella misura prevista dagli artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., la C.T.U. ha quantificato in complessivi € 204,89 la somma dovuta alla data del 12.12.2022.
§ 1.7
Quanto, infine, al risarcimento ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 in relazione alle fatture indicate nelle succitate note di debito interessi, la relativa domanda va respinta in toto.
Al riguardo occorre precisare che parte attrice ha chiesto il pagamento di interessi, anche anatocistici, su note di debito che non costituiscono corrispettivo di beni o servizi, ma rappresentano l'importo degli interessi di mora calcolati sulle fatture insolute, ma erroneamente considera tali note come ulteriori fatture sulle quali chiede il risarcimento forfettario di € 40,00 per ciascuna nota di debito, previsto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. Part 231/2002. In realtà, così facendo duplica, in maniera indebita, il diritto risarcitorio che le
è stato già riconosciuto con il conteggio degli interessi di mora sulla sorte capitale delle singole fatture e con l'attribuzione degli ulteriori interessi sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda e conteggiati da tale domanda.
14 Ne discende che l'ulteriore pretesa di pagamento attorea si configura come ingiustificata, perché parte attrice considera, infondatamente, gli interessi di mora come se fossero un'autonoma sorte capitale suscettibile di un'ulteriore fatturazione e come tale suscettibile di generare ulteriori interessi primari e su di essi ulteriori interessi anatocistici, e risarcimenti forfettari, snaturando completamente la natura giuridica della base di calcolo, che non è costituita dal corrispettivo di prestazioni relative a beni o servizi ma da interessi moratori, suscettibili del solo fenomeno anatocistico, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.
(dalla data della domanda e solo per interessi scaduti da almeno sei mesi a tale data).
La domanda in questione è dunque infondata.
§ 2.
La domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. è naturalmente assorbita nell'accoglimento, seppur in misura parziale, della domanda principale di pagamento dei crediti oggetto di cessione.
Per mera completezza si osserva che tale domanda è comunque infondata per carenza dei presupposti, in quanto non è contestata la validità degli atti di cessione del credito, bensì la sussistenza dell'obbligo di pagamento delle prestazioni pecuniarie in essi contenute.
§ 3.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui, tenuto conto della misura in cui le domande attoree sono state accolte, le spese sostenute dall'attrice vanno poste a carico del convenuto per 1/5 e compensate per il resto.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente
D.M. n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale media, tenuto conto del valore effettivo della controversia (scaglione da € 1.100,01 ad €
5.200,00), dell'opera prestata e della media complessità delle questioni giuridiche dedotte.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio e dei supplementi peritali, le stesse vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna, in quanto l'accertamento peritale si è reso necessario per verificare i crediti effettivamente dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 237,21, oltre Parte_1
interessi moratori ex art. 5, D.Lgs. 231/2002 pari ad € 53,76 alla data del 30.6.2020 e quelli
15 successivi fino al saldo, nonché oltre interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. pari ad €
46,80, come specificati in motivazione;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 2.825,42, oltre Parte_1 interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. pari ad € 204,89 alla data del 12.12.2022 e quelli successivi fino al saldo;
3) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di a titolo di risarcimento ex art. 6, D.Lgs. 231/2002, della somma di Parte_1
€ 80,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice;
5) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare Controparte_1 all'attrice 1/5 delle spese di lite, liquidando tale quota in complessivi € 639,76, di cui € 510,40 per compenso di avvocato, € 76,56 per rimborso spese generali ed € 52,80 per anticipazioni, oltre CAP ed IVA come per legge;
6) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio e dei relativi supplementi peritali a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna.
Lucca, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
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