Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 2755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del in cui sono parti nel procedimento civile iscritto al n. 2755 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.01.2025, promosso da
(C.F.: ) nato a [...]_1 C.F._1 il 22.06.1964, (C.F.: nata a [...] C.F._2
Reggio Calabria (RC) il 19.03.1971, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Albina Nucera, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Del Gelsomino
n.37, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 27.10.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto a Reggio Calabria il 20.08.1998, nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 18.06.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 03.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
1
-letta la Sentenza di separazione personale consensuale n. 897/2024 pubblicata il
18/06/2024, comunicata al P.M. in data 18/06/2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 22.11.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio, depositato in data 27.10.2023 da e Parte_3 Parte_2
così provvede:
[...]
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
20.08.1998 tra e il cui atto risulta Parte_3 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio Atto N. 56 u.1 serie A - anno 1998, alle seguenti condizioni:
1. Affidare il figlio minore nato a Reggio Calabria il [...] ad [...] entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3. Assegnare la casa coniugale – di proprietà della IG.ra – con tutti gli Parte_2 arredi alla stessa, dove vivrà con il figlio minore;
4. Saranno a carico della IG.ra tutte le spese (luce, gas, acqua Tari) relative Parte_2 ai consumi dell'abitazione assegnata;
5. Disporre che il padre tenga con sé il figlio minore durante le vacanze di Natale per sette giorni continuativi, alternando con la madre annualmente il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio;
cominciando dal primo anno in cui la sig.ra terrà con sé il figlio dal 23 al 31 dicembre, salvo accordi diversi Parte_2 tra i coniugi;
6. Statuire, per le vacanze di Pasqua, che il sig. tenga con sé il figlio per tre Pt_3 giorni, alternando con la sig.ra annualmente il periodo dal Giovedì Santo al Parte_2 giorno di Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, salvo accordi diversi tra i coniugi;
7. Statuire che per le altre ricorrenze quali: festività relative al compleanno del minore, compleanni dei genitori, festa del papà, festa della mamma il figlio possa festeggiare
– secondo accordi – a pranzo o cena con ognuno dei genitori;
2 8. Nel periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto (anche non consecutive e previo pernottamento presso il padre salvo la non volontà dello stesso di permanere in compagnia del padre nelle ore notturne) compatibilmente con le esigenze del figlio e dei di lui impegni extrascolastici;
9. Disporre che entrambi i genitori condivideranno con il minore il rapporto scuola/famiglia ed altresì tutte le notizie riguardanti le attività ludico-ricreative e le visite specialistiche che si dovessero rendere necessarie;
10. Disporre che entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a garantire al figlio assistenza e sostegno scolastico, fino al raggiungimento del più alto grado degli studi, ivi compresa la frequenza di corsi universitari, per il conseguimento di titolo accademico;
11. Quanto alla condizione economico patrimoniale, la IG.ra è dipendente Parte_2 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;
e altresì intestataria, presso la medesima Banca Monte dei Paschi di Siena, di un contratto di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
12. Il IG. è pensionato del dipartimento di Polizia Parte_3 Penitenziaria, ed fronte delle sue condizioni patrimoniali, lo stesso avrà l'obbligo di corrispondere alla IG.ra a titolo di mantenimento per il figlio minore la Parte_2 somma mensile pari ad € 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto n. [...] acceso presso Banca
Monte Dei Paschi di Siena agenzia di Reggio Calabria ed intestato alla madre ed il concorso al 50% per le spese straordinarie scolastiche, mediche, non coperte dal SSN, dentistiche, oculistiche e di ogni altra spese di cui al protocollo del Tribunale di Reggio
Calabria a cui si rinvia;
13. la IG.ra nella qualità di proprietaria ed assegnataria della casa Parte_2 coniugale si impegna a donare al di lei figlio con apposito rogito notarile l'immobile sito in Reggio Calabria viale Europa n. 83/A;
14. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
15. I coniugi dichiarano che l'assegno Unico e Universale venga riconosciuto al 100% alla madre IG.ra ; Parte_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 13/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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