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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3771/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3771/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CHIRICO MARILENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti. DI FEO AGOSTINO e FALSO FRANCESCO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.07.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 l 104/92, non riconosciuto a seguito di domanda del 31.05.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 17/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti (depositata con note del 18/06/2025). I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 25.06.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Difatti il consulente, chiamato a chiarimenti, riteneva: “Orbene, da tale documentazione, prettamente Cardiologica, si evince che la signora è stata Parte_1
sottoposta ad angioplastica con impianto di stent medicato per occlusione di IVA.
Ma certamente in nessuno di queste visite viene descritto un soggetto con necessità di assistenza, né tantomeno con declino mnesico-cognitivo o con impossibilità alla deambulazione …
Orbene, nel corpo della Relazione redatta da questo CTU e versata in atti si evincono in maniera chiara ed incontrovertibile le motivazioni tecniche che indussero ad un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della citata indennità Difatti, si legge testualmente al paragrafo “Esame Obiettivo” riportato alla pagina 5 della Relazione versata in atti: “…deambulazione autonoma cautelata da appoggio, passaggi posturali autonomi”. Tale affermazione nasce dalla puntuale valutazione clinica della capacità statico-deambulatoria del sig. . Parte_1
In particolare si è valutato l'equilibrio e l'andatura attraverso la scala di “ , Per_1
che è un test osservazionale e di performance che quantifica la prestazione motoria e identifica i soggetti a rischio di caduta. Indaga, cioè, gli effetti funzionali sulla mobilità dovuti alla presenza di limitazioni muscoloscheletriche e neurologiche.
Si è presa in considerazione, dunque, clinicamente prima l'equilibrio (per esempio da seduto- scivola o è ben saldo-; alzandosi dalla sediaincapace se non viene aiutato, o capace ma deve usare le braccia o capace senza l'aiuto delle braccia;
equilibrio in stazione eretta… etc) e poi l'andatura (per esempio la partenza- con o senza esitazioni;
la lunghezza ed altezza del passo;
la simmetria del passo;
la continuità del passo;
il comportamento del tronco, eccetera). Ebbene, da tale accurata analisi è conseguito un giudizio di autonomia della sopracitata capacità laddove la normativa che regola la indennità di accompagnamento fa riferimento alla “non deambulazione” e non alla semplice “difficoltà alla deambulazione. che, nel caso specifico, avviene in autonomia e senza ausilio di presidi. Cioè, l'esistenza ipso facto in un determinato individuo di una patologia che incida sull'apparato osteoarticolare o su quello psichico-cognitivo non è di per sé condizione sufficiente per la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla Legge al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Di fatti, è necessario stabilire quanto, esse patologie, incidano sulla capacità deambulatoria e/o sulla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita, così come da dettato legislativo.
Nel caso specifico, la patologia degenerativa artrosica inficia - ma non in maniera determinante ai fini requisiti medico-legali per la concessione della indennità di accompagnamento - la deambulazione, il mantenimento della stazione eretta e i cambi posturali del ricorrente, caratterizzandosi, la detta deambulazione, della piena autonomia. Tanto trova conferma anche nelle certificazioni presenti in Atti, nelle quali non è mai posta in risalto la impossibilità alla deambulazione.
Pertanto, si ritiene che il sig. sia attualmente un soggetto autonomo sia Parte_1
nella deambulazione che nell'espletamento degli atti quotidiani della vita.
Inoltre per quanto attiene alla patologia neuropsichica, si ricorda che all'esame eseguito in sede di o. p. e riportato alla pagina 5 si rileva un paziente con capacità mnesico cognitive pressocchè integre, difatti è orientata nel tempo e nello spazio con memoria di fissazione e di rievocazione conservate. Il corso del pensiero è congruo per l'età e la scolarizzazione.
Pertanto, si ribadisce che la signora è da ritenersi priva dei Parte_1
requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di Handicap con connotazione di gravità in quanto perfettamente in grado di adempiere agli atti quotidiani della vita.
Sicuro, pertanto, di aver adempiuto fedelmente e coscientemente all'incarico ricevuto, si ritiene di poter e dover pienamente confermare l'epicrisi valutativa espressa nella precedente Relazione di consulenza tecnica da questo CTU redatta”
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata. Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da depressione senile in cerebrovasculopatia cronica con conservate funzioni mnesico- cognitive, cardiopatia ischemica ipertensiva in buon controllo emodinamico, epatopatia HCV correlata, esiti di PTA bilaterale in osteoartrosi diffusa in soggetto obeso realizzante modesto impegno funzionale.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Infine, il CTU concludeva: “la signora è da ritenersi un Parte_1
soggetto “INVALIDO CIVILE” in quanto ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” di grado grave
(100%) e portatore di Handicap senza connotazione di gravità ai sensi del C. 1 Art. 3 della Legge 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa (31.05.2023)”
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal consulente, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 100% (senza indennità di accompagnamento) e portatrice di Handicap senza connotazione di gravità ai sensi del comma 1 Art. 3 della Legge 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa (31.05.2023); b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 09/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3771/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CHIRICO MARILENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti. DI FEO AGOSTINO e FALSO FRANCESCO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.07.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 l 104/92, non riconosciuto a seguito di domanda del 31.05.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 17/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti (depositata con note del 18/06/2025). I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 25.06.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Difatti il consulente, chiamato a chiarimenti, riteneva: “Orbene, da tale documentazione, prettamente Cardiologica, si evince che la signora è stata Parte_1
sottoposta ad angioplastica con impianto di stent medicato per occlusione di IVA.
Ma certamente in nessuno di queste visite viene descritto un soggetto con necessità di assistenza, né tantomeno con declino mnesico-cognitivo o con impossibilità alla deambulazione …
Orbene, nel corpo della Relazione redatta da questo CTU e versata in atti si evincono in maniera chiara ed incontrovertibile le motivazioni tecniche che indussero ad un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della citata indennità Difatti, si legge testualmente al paragrafo “Esame Obiettivo” riportato alla pagina 5 della Relazione versata in atti: “…deambulazione autonoma cautelata da appoggio, passaggi posturali autonomi”. Tale affermazione nasce dalla puntuale valutazione clinica della capacità statico-deambulatoria del sig. . Parte_1
In particolare si è valutato l'equilibrio e l'andatura attraverso la scala di “ , Per_1
che è un test osservazionale e di performance che quantifica la prestazione motoria e identifica i soggetti a rischio di caduta. Indaga, cioè, gli effetti funzionali sulla mobilità dovuti alla presenza di limitazioni muscoloscheletriche e neurologiche.
Si è presa in considerazione, dunque, clinicamente prima l'equilibrio (per esempio da seduto- scivola o è ben saldo-; alzandosi dalla sediaincapace se non viene aiutato, o capace ma deve usare le braccia o capace senza l'aiuto delle braccia;
equilibrio in stazione eretta… etc) e poi l'andatura (per esempio la partenza- con o senza esitazioni;
la lunghezza ed altezza del passo;
la simmetria del passo;
la continuità del passo;
il comportamento del tronco, eccetera). Ebbene, da tale accurata analisi è conseguito un giudizio di autonomia della sopracitata capacità laddove la normativa che regola la indennità di accompagnamento fa riferimento alla “non deambulazione” e non alla semplice “difficoltà alla deambulazione. che, nel caso specifico, avviene in autonomia e senza ausilio di presidi. Cioè, l'esistenza ipso facto in un determinato individuo di una patologia che incida sull'apparato osteoarticolare o su quello psichico-cognitivo non è di per sé condizione sufficiente per la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla Legge al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Di fatti, è necessario stabilire quanto, esse patologie, incidano sulla capacità deambulatoria e/o sulla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita, così come da dettato legislativo.
Nel caso specifico, la patologia degenerativa artrosica inficia - ma non in maniera determinante ai fini requisiti medico-legali per la concessione della indennità di accompagnamento - la deambulazione, il mantenimento della stazione eretta e i cambi posturali del ricorrente, caratterizzandosi, la detta deambulazione, della piena autonomia. Tanto trova conferma anche nelle certificazioni presenti in Atti, nelle quali non è mai posta in risalto la impossibilità alla deambulazione.
Pertanto, si ritiene che il sig. sia attualmente un soggetto autonomo sia Parte_1
nella deambulazione che nell'espletamento degli atti quotidiani della vita.
Inoltre per quanto attiene alla patologia neuropsichica, si ricorda che all'esame eseguito in sede di o. p. e riportato alla pagina 5 si rileva un paziente con capacità mnesico cognitive pressocchè integre, difatti è orientata nel tempo e nello spazio con memoria di fissazione e di rievocazione conservate. Il corso del pensiero è congruo per l'età e la scolarizzazione.
Pertanto, si ribadisce che la signora è da ritenersi priva dei Parte_1
requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di Handicap con connotazione di gravità in quanto perfettamente in grado di adempiere agli atti quotidiani della vita.
Sicuro, pertanto, di aver adempiuto fedelmente e coscientemente all'incarico ricevuto, si ritiene di poter e dover pienamente confermare l'epicrisi valutativa espressa nella precedente Relazione di consulenza tecnica da questo CTU redatta”
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata. Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da depressione senile in cerebrovasculopatia cronica con conservate funzioni mnesico- cognitive, cardiopatia ischemica ipertensiva in buon controllo emodinamico, epatopatia HCV correlata, esiti di PTA bilaterale in osteoartrosi diffusa in soggetto obeso realizzante modesto impegno funzionale.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Infine, il CTU concludeva: “la signora è da ritenersi un Parte_1
soggetto “INVALIDO CIVILE” in quanto ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” di grado grave
(100%) e portatore di Handicap senza connotazione di gravità ai sensi del C. 1 Art. 3 della Legge 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa (31.05.2023)”
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal consulente, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 100% (senza indennità di accompagnamento) e portatrice di Handicap senza connotazione di gravità ai sensi del comma 1 Art. 3 della Legge 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa (31.05.2023); b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 09/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna