Art. 166. Inquadramento nella carriera direttiva dell'attuale personale di cancelleria e segreteria
Nella prima attuazione della presente legge il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' inquadrato nel ruolo direttivo previo giudizio favorevole della Commissione di cui all'art. 169, preceduto dal parere della competente Commissione di vigilanza, per i funzionari addetti agli uffici giudiziari e del capo del personale per i funzionari addetti al Ministero e ad uffici diversi da quelli giudiziari.
Il personale da inquadrare a norma del precedente comma e' collocato nelle singole qualifiche come appresso:
1) il cancelliere capo della Corte suprema, di cassazione e il segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione nelle corrispondenti qualifiche;
2) i cancellieri e segretari capi di prima classe nella qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale di Corte di appello;
3) i cancellieri e segretari capi di seconda classe nella qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica; ((1)) 4) i cancellieri e segretari capi di terza classe nella qualifica di cancelliere capo di pretura.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 luglio 1962, n. 922 ha disposto (con l'art. 12) che " Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe"".
Nella prima attuazione della presente legge il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' inquadrato nel ruolo direttivo previo giudizio favorevole della Commissione di cui all'art. 169, preceduto dal parere della competente Commissione di vigilanza, per i funzionari addetti agli uffici giudiziari e del capo del personale per i funzionari addetti al Ministero e ad uffici diversi da quelli giudiziari.
Il personale da inquadrare a norma del precedente comma e' collocato nelle singole qualifiche come appresso:
1) il cancelliere capo della Corte suprema, di cassazione e il segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione nelle corrispondenti qualifiche;
2) i cancellieri e segretari capi di prima classe nella qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale di Corte di appello;
3) i cancellieri e segretari capi di seconda classe nella qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica; ((1)) 4) i cancellieri e segretari capi di terza classe nella qualifica di cancelliere capo di pretura.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 luglio 1962, n. 922 ha disposto (con l'art. 12) che " Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe"".