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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2136/2025
Oggi 30 settembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2136/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosario Grammatico ( , per Email_1
mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Rizzo ( t) per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per CP_1
sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13
Legge 118/71 dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Resisteva in giudizio l' contestando l'inammissibilità e la fondatezza del CP_1
ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale,
dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Va anzitutto rilevato che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto,
possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa. Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il ricorrente, ha concluso la sua relazione affermando che: “… le predette infermità coesistenti tra di loro, valutate nel
loro complesso attraverso il calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comportano
nel ricorrente un grado di invalidità complessivo pari al 62% riferito alla capacità lavorativa
(art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi
come capacità lavorativa generica, incrementabile di ulteriori 5 punti percentuali per
incidenza sulla capacità lavorativa specifica (ex bracciante agricolo), per un totale pari al
67% a decorrere dalla domanda, che non dà diritto all' assegno mensile di assistenza (artt.
13 L. 118/1971).”
Quanto al primo motivo di doglianza del ricorrente, relativo al certificato CSM
del 26.06.2025, si evidenzia che tale documentazione medica, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non introduce nessun aggravamento dello stato di salute del ricorrente, atteso che si limita ad affermare che il ricorrente si trova in trattamento presso il CSM e che è affetto da “sindrome ansiosa”.
Tale documentazione non contiene dunque alcun elemento idoneo ad inficiare le considerazioni medico-legali svolte dal ctu.
Sotto altro profilo sono altresì prive di fondamento le censure attoree relative alla mancata valutazione del certificato fisiatrico redatto durante il ricovero riabilitativo cardiologico del ricorrente. Da sopradetto certificato si evince, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, che il ricorrente mostra evidenti segni di ripresa e miglioramento (Cfr allegato 07 - certificati medici - pag.9):
“VALUTAZIONE FISIATRICA FINALE (30/3/24) Il paziente ha seguito il percorso
riabilitativo con buona compliance e costanza. Migliorate le performance cardiorespiratorie.
Autonomo nei trasferimenti posturali, nel cammino e nella gestione delle primarie attività
di base (lavarsi, vestirsi..)”. E ancora (Cfr allegato 07 - certificati medici pag. 10): “RELAZIONE PSICOLOGICA FINALE Il sig. ha mostrato Parte_1
durante il ricovero un atteggiamento disponibile, motivato alla ripresa. Il pz ha beneficiato
delle possibilità di ascolto e supporto emotivo create durante gli incontri individuali ed è
stato sottoposto a un costante monitoraggio del tono umorale. In atto si rileva un tono
emotivo affettivo in miglioramento, permane lieve deflessione dell'umore. Durante il
ricovero il paziente ha manifestato buone capacità di adattamento alla vita di reparto ed ha
mostrato una buona compliance. Il miglioramento delle condizioni cliniche e l'acquisizione
di una maggiore autonomia hanno favorito l'instaurarsi di un'adeguata prospettiva mentale
per far fronte alle limitazioni residue. Il sig. in vista delle dimissioni, mostra Parte_1
avere una discreta consapevolezza di malattia, appare motivato a prendersi cura di sé per
favorire la ripresa funzionale. La progettualità nel breve e medio termine appare buona”.
Conseguentemente, la documentazione medica in discorso non contraddice ma, al contrario, conferma, le conclusioni medico-legali contenute nell'elaborato peritale.
In definitiva, dunque, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal dott. si è Persona_2
limitato ad articolare il ricorso post atp limitandosi a generiche censure di erroneità
o inadeguatezza dell'elaborato peritale che risulta, di contro, ben argomentato e motivato non introducendo alcuna novità.
In altri termini, dunque, l'atto introduttivo del presente giudizio non contiene alcuna critica specifica e puntuale allo specifico quadro sanitario che riguarda il ricorrente.
Per tali motivi, siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Per contro, invece, le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr. Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (cfr. relazione di consulenza in atti). Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71
2. Nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
Marsala, il 30.9.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.