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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/11/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 478/2021 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
soc. , rappresentato e difeso dall' avv.to Bruno Bello , domiciliata come in atti;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE
e soc. , rappresentata in difesa dall' Avv.to Giuseppe Zambrano , domiciliata come in atti. CP_1
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 24 giugno 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n. 2133-2020 , notificato il 10-12-2020,
a mezzo del quale la società ,assuntasi creditrice, richiedeva ed otteneva l'ingiunzione della CP_1 somma ammontante ad € 14.179,45 supportata da idonee fatture commerciali aventi come causale vendita di beni.
Deduceva l'opponente che il credito vantato fosse del tutto infondato, stante l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti, non avendo l'opponente commissionato gli acquisti di cui si fa riferimento nel provvedimento monitorio, eccependo la carenza di legittimazione passiva, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale in misura di € 11.180,15 per crediti a sua volta vantati dalla opponente . Si costituiva in giudizio l'opposta la quale, a mezzo articolate argomentazioni , confutava quanto dedotto, eccependo la idoneità dei documenti contabili supportati da documenti di trasporto sottoscritti dalla destinataria , precisando, in merito alla spiegata domanda riconvenzionale, di aver sottoscritto titoli cambiari a garanzia degli impegni assunti, evidenziando la sussistenza di note di credito emessa dalla opponente ammontante ad € 9.913,47.riferibili al controcredito.
Disposta una breve istruttoria in sede orale , denegata ogni ulteriore attività istruttoria suppletiva, il giudizio
è stato introitato con in termini ordinari ex art. 190 cpc in decisione.
NEL MERITO.
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti , avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
All'uopo, la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il 12/01/2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito, oltre che il fondamento contrattuale dal quale ne deriva l'obbligazione di pagamento.
Tale principio appare speso nelle difese della odierna opponente .
Va pertanto analizzato il compendio istruttorio formatosi in via documentale.
Come sopra evidenziato l'opposta società fonda la propria pretesa creditoria sulla emissione della fattura n.
15 del 25-06-2019 ammontante ad € 14.179,45, per fornitura di articoli di abbigliamento eseguita a favore della opponente, corredata da documento di trasporto n.12 formatosi il 19 06 2019.
Di contro, con argomentazioni non certo lineari, l'opponente deduce a sua volta che sussista in controcredito richiesto in via riconvenzionale di € 11.180,15.
A tanto si somma la presenza in atti di note di credito riferibili ai mentovati rapporti commerciali di debito/credito tra le rispettive aziende.
Questo giudice, all'uopo, riportandosi ai principi in punto di diritto sopra menzionati, non può esimersi dal considerare che l'intera vicenda processuale presenti contorni poco nitidi non chiariti dalle rispettive difese.
Il tutto condito dalla singolarità rappresentata dal fatto che non vi è traccia in atti di una escussione preventiva dei crediti ante causam , tanto meno, una susseguente contestazione in forma scritta , alimentando il sospetto che la controversia sia sorta a seguito di disguidi ed incomprensioni tra le due società,
a quanto pare, legate da rapporti commerciali intrattenuti da tempo. Né alcun sostegno alle rispettive tesi creditorie deriva dalla lettura della breve fase istruttoria espressa in sede orale , restando, quali unici indizi, i documenti contabili versati in atti che, come sopra precisato, restano atti unilaterali senza alcun valore di prova, ove contestati.
V'è più che, in merito ai titoli cambiari versati in atti, l'astrattezza dei titoli di credito è caratteristica che rende il documento indipendente dal rapporto fondamentale che ne ha causato l'emissione, restando a carico del creditore la prova della sua riferibilità al rapporto contrattuale sottostante.
In sintesi, questo giudice, ritiene congruo ritenere fondata l'opposizione in quanto la parte assuntasi creditrice non ha prodotto prove , a seguito della impugnazione delle fatture, della sussistenza del credito.
Ne consegue che, per le medesime ragioni in punto di diritto, anche la spiegata domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio , posto che sussiste parità tra le parti in merito al mancato accoglimento delle rispettive ragioni di credito, le stesse vanno del tutto compensate ex art. 92 cpc comma
II.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 478/2021 di R.G. , così provvede :
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa del tutto le spese e competenze di giudizio tra le parti.
così deciso in Nola, lì 03 novembre 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata