Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 10/12/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice unico Federico Lorenzini,
visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, la legge 21 luglio 2000, n. 205, e il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
visto il ricorso e i documenti di causa; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23561/PM del registro di segreteria, proposto dal sig.
IR RT, nato a [...] il [...], c.f. [...]
e residente a [...], rappresentato e difeso dallAvv.
AR GE (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questultima ad AN (AN), Via XXIX Settembre n. 2/O Pec: avvmangelimarta@pec.giuffre.it presso cui ha chiesto le comunicazioni;
CONTRO
- il Ministero della Difesa, estromesso dal giudizio;
- il Ministero dellEconomia e delle Finanze, estromesso dal giudizio;
-INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallAvv. Valeria Salvati (c.f. [...], pec:
avv.valeria.salvati@postacert.inps.gov.it) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Fantini in Roma rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 2011 e con IR RTIR RT, nato a [...] il [...], c.f. [...]
e residente a [...], rappresentato e difeso il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Piazza Cavour, 21 60121
AN
AVVERSO
- il decreto n. 2211/2021 nella parte in cui il Comando Generale dellArma dei Carabinieri ha sancito che linfermità radicolopatia L5 destra deficitaria causata da ernia discale L4 L5 con frammento migrato in basso comprimente la radice L5 EMG accertata non è dipendente da causa di servizio, recependo il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, datato 28/09/2021, n. 89847G, nella parte in cui la predetta infermità non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio
- il decreto 2172/2021 nella parte in cui il Comando Generale dellArma dei Carabinieri ha sancito che linfermità iniziali segni di rizoartrosi destra non è dipendente da causa di servizio, recependo il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, datato 28/09/2021, n. 89847E, nella parte in cui la predetta infermità non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio
- il decreto 2173/2021 nella parte in cui il Comando Generale dellArma dei Carabinieri ha sancito che linfermità tendinopatia calcifica spalla destra a media incidenza funzionale non è dipendente da causa di servizio,
recependo il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, datato 28/09/2021, n. 8984D, nella parte in cui la predetta infermità non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non cogniti e per l'accertamento e la contestuale dichiarazione a favore del ricorrente della dipendenza da causa di servizio delle predette patologie quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria con ogni consequenziale effetto.
Uditi, nelludienza del 10 dicembre 2025, con lassistenza del Segretario Sig.ra MA RA MAni, lAvv. GE per il ricorrente e lAvv.
Alessandrini su delega orale dellavv. Salvati per INPS;
Premesso in
FATTO
Il ricorrente, sig. IR RT, arruolatosi nel 1988 nel Corpo Forestale dello Stato e, successivamente, transitato nel Ruolo Forestale dellArma dei Carabinieri, ha prestato servizio fino al congedo per raggiunti limiti di età con il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale. Negli oltre trentanni di servizio è stato impiegato in attività di controllo del territorio, prevenzione e repressione di illeciti ambientali, antibracconaggio, ordine pubblico, vigilanza sui tagli boschivi e lotta agli incendi boschivi, operando in condizioni ambientali particolarmente gravose, in zone montane e impervie, con mezzi e strumenti di lavoro rigidi e pesanti, essendo esposto a sollecitazioni meccaniche continue e a severe condizioni climatiche.
Durante il servizio, il ricorrente sviluppava tre patologie:
1. Radicolopatia L5 destra deficitaria causata da ernia discale L4-L5 con frammento migrato in basso comprimente la radice L5 EMG accertata;
2. Iniziali segni di rizoartrosi destra;
3. Tendinopatia calcifica spalla destra a media incidenza funzionale.
Sebbene la Commissione Medica dellArma dei Carabinieri abbia riconosciuto la radicolopatia ai fini indennitari, i pareri del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) hanno escluso la dipendenza da causa Il ricorrente, sig. IR RT, arruolatosi nel 1988 nel Corpo Forestale dello di servizio di tutte le patologie, ritenendo che i relativi disagi non fossero sufficientemente intensi o gravi da prevalere su fattori individuali.
Il ricorrente contestava tali valutazioni, rilevando che i pareri negativi del CVCS non avessero tenuto conto delle particolari condizioni operative e delle sollecitazioni fisiche cui lo stesso era stato sottoposto durante il servizio, né offrissero una motivazione adeguata e specifica in relazione alla conclusione assunta. A supporto delle proprie tesi, il sig. RT ha prodotto documentazione medica ed amministrativa atta a riscontrare le modalità e le condizioni del servizio effettivamente svolto.
Il ricorrente ha chiesto, dunque, dichiararsi preliminarmente lammissibilità del ricorso e, nel merito, il suo accoglimento, con annullamento dei decreti del Comando Generale dellArma dei Carabinieri nn. 2211/2021, 2172/2021 e 2173/2021, nella parte in cui negano la dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità, con richiesta declaratoria della relativa dipendenza da causa di servizio, quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e per l'iscrizione tabellare delle patologie.
Domandava infine, la condanna dellAmministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, diritti e onorari.
Si è costituito lINPS precisando che, a seguito della domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente il 20 settembre 2022, è stata avviata listruttoria, con richiesta di documentazione al Comando Generale dellArma dei Carabinieri e, successivamente, alla C.M.O. di Roma, del parere sullascrivibilità tabellare delle infermità, ad ora in attesa di definizione.
LINPS, in conclusione ha chiesto che, in caso di accertamento favorevole, la Corte indicasse le attività necessarie alla eventuale rettifica della posizione assunta. A supporto delle proprie tesi, il sig. RT ha prodotto assunta. A supporto delle proprie tesi, il sig. RT ha prodotto assicurativa dellinteressato.
Il Ministero della Difesa e il Ministero dellEconomia e delle Finanze, successivamente estromessi dal giudizio con sentenza parziale n. 65 del 25 giugno 2024, hanno contestato le valutazioni medico-legali allegate dal sig.
RT.
Su istanza istruttoria del ricorrente, con ordinanza n. 12 del 25 giugno 2024 è stato richiesto parere alla Sezione speciale del Collegio medico-legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei Conti.
Successivamente, in data 19 novembre 2025 il difensore di parte ricorrente depositata istanza di rinvio dudienza per mancato deposito del parere medico legale che, invece, avveniva con pec del 20 novembre 2025, di trasmissione di quello preliminare, confermato come definitivo in assenza di osservazioni sulla relazione e trasmesso con pec del 09 dicembre 2025.
Parte ricorrente depositava, peraltro, memoria autorizzata del 28 novembre 2025 laddove, previa richiesta declaratoria di ammissibilità del ricorso ed in aderenza al predetto parere medico - legale, in via principale concludeva con istanza di [] accertare e contestualmente dichiarare a favore del ricorrente che linfermità artrosi interapofisaria lombare con discopatie protusivo-erniarie nel tratto L3-S1 causa di sofferenza radicolare cronica EMG accertata ad impegno funzionale marcato è sì dipendente da causa di servizio ed è ascritta allottava categoria della Tabella A, utile ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio a far data dalla domanda amministrativa prodotta dallinteressato.
Alludienza pubblica del 10 dicembre 2025 lAvv. GE per il ricorrente, nel prendere atto del deposito del parere medico legale definitivo si è riportata giugno 2024, hanno contestato le valutazioni medico-legali allegate dal sig.
RT.
agli atti, insistendo per laccoglimento del ricorso e lAvv. Alessandrini per lINPS, ha concluso come in atti.
Considerato in
DIRITTO
In via preliminare si dichiara lammissibilità del ricorso alla luce delle statuizioni rassegnate dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per cui []
è ammissibile ai sensi dellart.153 c.1 lett. b c.g.c, un ricorso in materia pensionistica con cui linteressato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. [] (sentenza n.12/2023 delle SS.
RR. della Corte dei Conti). Come richiamato nella sentenza parziale n.65/2024, nel caso di specie sussiste la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dellinfermità denunciata, nonché anche listanza amministrativa finalizzata al riconoscimento della pensione privilegiata, presentata il 23 giugno 2023 allAmministrazione di appartenenza ed alla Direzione Provinciale di INPS .
Passando al merito della fattispecie, il ricorso appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Il giudizio verte, in particolare, sullaccertamento dei presupposti per il riconoscimento, in capo al sig. RT, della pensione di privilegio di 8^
categoria vitalizia.
riconoscimento, in capo al sig. RT, della pensione di privilegio di 8^
Risolte le questioni pregiudiziali/preliminari con sentenza parziale n. 65/2024, nel merito si osserva come la relazione peritale depositata dal Collegio medico legale (IV°) Sezione speciale del Ministero della Difesa abbia precisato che
1. la radicolopatia L5 destra deficitaria causata da ernia discale L4-L5 con frammento migrato in basso comprimente la radice L5 EMG accertata debba essere meglio inquadrata, sotto il punto di vista diagnostico, alla luce degli esami strumentali valutati, già allepoca (21.11.2019) da parte della CMO di AN, come un artrosi interapofisaria lombare con discopatie protusivoerniarie nel tratto L3-S1 causa di sofferenza radicolare cornica EMG accertata ad impegno funzionale marcato; essa appare meritevole di ascrivibilità ad una 8° ctg della tabella A, come daltronde evidenzia la corrispondenza di invalidità con la RMN condotta a livello lombo-sacrale e lesame elettromiografico allegato anche al richiamato verbale di verificazione. Tale condizione, causata non solo dal fisiologico invecchiamento, ma anche dallusura a carico dei dischi vertebrali stessi, alla luce di quanto documentato nei rapporti informativi va inequivocabilmente ricondotta, quanto meno in maniera concausale efficiente e determinante, al servizio prestato in ambito forestale dal BERTELLINI, tenuto conto dei prioritari servizi svolti; 2. La tendinopatia calcifica spalla destra a media incidenza funzionale anchessa valutata da parte della richiamata CMO, sulla base di un esame ecografico anchesso allegato, evidenzia una condizione di tenosinovite che anchessa, vista la natura degenerativa non può escludere un suo marginale ma fattivo collegamento al servizio prestato, considerandone tra laltro la monolateralità. Tale condizione però, valutatone limpegno funzionale medio evidenziato nella considerazione servizio prestato in ambito forestale dal BERTELLINI, tenuto conto dei collegiale presso la richiamata CMO ed in base alla visita ortopedica presente, mostra una limitazione nellabduzione contro resistenza ed unipostenia della spalla allegata al ricorso, che allepoca della verificazione appare ricomprensibile in una tabella B, concedibile per anni due senza alcun beneficio vitalizio ai fini della pensione di privilegio; 3. Da ultimo linfermità: iniziali segni di rizoartrosi destra evidenziata allesame radiografico della mano, seppure riconducibile allattività presentata appare NON meritevole di alcuna ascrivibilità tabellare.
Lintero complesso morboso sofferto dal ricorrente, ricondotto alla data odierna, mostra a carico della spalla destra una limitazione funzionale tuttora presente, come oggettivato nel corso della visita medico-legale nelle operazioni peritali svolte presso questa Sezione (IV) Speciale, nonostante lintervento di protesizzazione effettuato in data 31.01.2024 e tenendo conto, tra laltro della problematica assente allarto controlaterale. Tali condizioni, pertanto stabilizzate e non passibili di miglioramento, possono essere ricondotte in termini di ascrivibilità a quanto già sopra evidenziato tenuto conto anche dellintervento di protesizzazione a carico della spalla che, nonostante ciò, non ha risolto funzionalmente, laspetto algo-distrofico patito dal ricorrente. Per quanto sopra oggettivato, questa Sezione ritiene che il complesso morboso sofferto possa essere favorevolmente riconducibile al carico mansionale cui è stato sottoposto il Brigadiere Capo Q.S. nellambito del perimetro lavorativo espresso nel ruolo forestale e pertanto bastevole quantomeno concausalmente a validare il nesso causale per le patologie da usura sofferte dal ricorrente, come correttamente sostenuto dalla parte durante le richiamate operazioni peritali.
In conclusione è stato espresso che: [] le patologie sofferte dal ricorrente siano meglio inquadrabili come indicato nellelenco al presente G.D. e che, delle stesse deve ritenersi SI dipendente, almeno in maniera concausale con il servizio, come documentano gli atti allegati, la sola infermità ricondotta al punto 1) del suindicato G.D. [artrosi interapofisaria lombare con discopatie protusivo-erniarie nel tratto L3-S1 causa di sofferenza radicolare cornica EMG accertata ad impegno funzionale marcato]; la stessa deve essere ascritta ad unottava categoria della tabella A utile ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio a far data dalla domanda amministrativa prodotta dallinteressato.
A tal proposito, questo Giudice ritiene che lapporto conoscitivo recato dalla relazione peritale rassegnata dal Collegio medico-legale incaricato si riveli determinante ai fini della decisione del presente giudizio, per cui si accerta e dichiara che linfermità artrosi interapofisaria lombare con discopatie protusivo-erniarie nel tratto L3-S1 causa di sofferenza radicolare cronica EMG accertata ad impegno funzionale marcato dipende da causa di servizio ed è ascritta allottava categoria della Tabella A utile ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio a fare data dalla domanda amministrativa dellinteressato. E riserva, poi, dellamministrazione previdenziale, la definizione delle modalità operative.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:
- in via preliminare dichiara lammissibilità del ricorso e nel merito lo accoglie nei termini di cui in motivazione;
- condanna lINPS al pagamento delle spese di lite per 1.500,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Ai sensi dellart.52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità ed altri dati identificativi di parte ricorrente.
Così deciso in AN, il giorno 10 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. Federico Lorenzini Depositato in segreteria il Per il Direttore della Segreteria Sig.ra MA RA MAni f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico ai sensi dellart. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.
Per il Direttore della Segreteria MA RA MAni f.to digitalmente 10 dicembre 2025