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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2626/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.4.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, Via XXIV Maggio n. 28, presso lo studio dell'Avv. TRIMBOLI
ROBERTO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti LAGANÀ EMILIA MARCELLA e ADORNATO DARIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla
Via Romeo n.15; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n.
1562/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente nella fase di ATPO le proprie condizioni di salute fossero tali da riconoscere in suo favore la sussistenza dello status di invalida al 100% e di persona con disabilità grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda per genericità dei motivi di contestazione della CTU, la tardività della dichiarazione di dissenso e\o l'inosservanza del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, la decadenza dalla produzione di nuova documentazione sanitaria e l'inammissibilità del ricorso per genericità; nel merito, si
è opposto alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 23.5.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 19.6.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 21.7.2023 per cui detto termine essenziale non
è stato rispettato.
La disposizione chiaramente riconosce a tale termine natura perentoria per cui la sua osservanza è prevista a pena di decadenza che opera ipso iure.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148), ma che la stessa è stata espressamente eccepita dalla parte resistente con la propria tempestiva costituzione.
Ne consegue, pertanto, che la mancata osservanza del termine così come previsto ex lege, essendo il ricorso in opposizione depositato il 32° giorno successivo al deposito del dissenso, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la mera pronuncia in rito e la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica vengono definitivamente poste a carico della parte ricorrente e vengono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
2.697,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2626/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.4.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, Via XXIV Maggio n. 28, presso lo studio dell'Avv. TRIMBOLI
ROBERTO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti LAGANÀ EMILIA MARCELLA e ADORNATO DARIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla
Via Romeo n.15; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n.
1562/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente nella fase di ATPO le proprie condizioni di salute fossero tali da riconoscere in suo favore la sussistenza dello status di invalida al 100% e di persona con disabilità grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda per genericità dei motivi di contestazione della CTU, la tardività della dichiarazione di dissenso e\o l'inosservanza del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, la decadenza dalla produzione di nuova documentazione sanitaria e l'inammissibilità del ricorso per genericità; nel merito, si
è opposto alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 23.5.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 19.6.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 21.7.2023 per cui detto termine essenziale non
è stato rispettato.
La disposizione chiaramente riconosce a tale termine natura perentoria per cui la sua osservanza è prevista a pena di decadenza che opera ipso iure.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148), ma che la stessa è stata espressamente eccepita dalla parte resistente con la propria tempestiva costituzione.
Ne consegue, pertanto, che la mancata osservanza del termine così come previsto ex lege, essendo il ricorso in opposizione depositato il 32° giorno successivo al deposito del dissenso, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la mera pronuncia in rito e la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica vengono definitivamente poste a carico della parte ricorrente e vengono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
2.697,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi