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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6226 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4277/2019
All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 ore 11:40
Presidente Dott. TO IL Consigliere Relatore Dott. IU RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. REA RENATO avv Cutuli pres in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FRANCINI ALESSANDRO presente
Avv. GALASSO ALFREDO
Avv. MATTUGINI MARIA CRISTINA
CP_2
Avv. GALASSO ALFREDO
Avv. MATTUGINI MARIA CRISTINA
Avv. FRANCINI ALESSANDRO presente
Parte_2
Avv. GALASSO ALFREDO
Controparte_3
Avv. BERTI SUMAN FRANCESCO avv Berti Suman Alessia pres in sost.
Parte_3
Avv. SALERA SANDRO avv IAni pres in sost.
1 Parte_4
Avv. BERTI SUMAN FRANCESCO
Parte_5
Avv. GALASSO ALFREDO
Parte_6
Avv. GALASSO ALFREDO
Parte_5
Avv. GALASSO ALFREDO
Parte_7
Avv. GALASSO ALFREDO
CP_4 Parte_8
Avv. GUERRIERI NATALINO avv Di Santo pres in sost.
Parte_9
Avv. GALASSO ALFREDO
Parte_10
Avv. GALASSO ALFREDO
Parte_11
Avv. GALASSO ALFREDO
Controparte_5
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
TO IL
IA LA NI
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO IL Presidente dott.ssa IU RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 28.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rea Parte_1 C.F._1
AT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arpino al C.so Tulliano n.12 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, (C.F. ), , (C.F. Parte_6 C.F._2 Controparte_1
), , (C.F. ), C.F._3 Parte_5 CodiceFiscale_4
, (C.F. ), , (C.F. Parte_7 C.F._5 Parte_5
), , (C.F. , C.F._6 Parte_9 C.F._7 Pt_10
, (C.F. ), , (C.F. ,
[...] C.F._8 Parte_11 CodiceFiscale_9
, (C.F. ), , (C.F. Parte_2 C.F._10 CP_2
), quali eredi di , tutti rappresentati e difesi, anche C.F._11 Persona_1 disgiuntamente, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Francini Alessandro (C.F.
), e dall'Avv. Mattugini IA Cristina (C.F. ), ed C.F._12 C.F._13 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alfredo Galasso, in Roma, via Germanico, n. 197 giusta procura in atti;
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
3 E
, (P. I. , con sede in San Donato Milanese, Controparte_6 P.IVA_1
Via dell'Unione Europea n. 3/B, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , CP_7 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Guerrieri Natalino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via di Trasone n. 16 presso l'Avv. C.F._14
Di Santo Assunta;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(P.I. ), Controparte_8 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Salera Sandro (C.F. ) ed C.F._15 elettivamente domiciliata in Roma, Via Centuripe, n. 33 presso lo studio dell'Avv. Matteo Barrea;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. e P.I. ) Controparte_9 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notaio di Torino del Persona_2
27.04.2017 rep. 81955 racc. 38076, dall'Avv. Berti Suman Francesco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Quirino Majorana 104, e (C.F. Controparte_3
) rappresentata e difesa dall'Avv. Berti Suman Francesco (C.F. C.F._16
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Roma, in Via Quirino C.F._17
Majorana, 104, per delega in atti;
APPELLATE
E
; Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, cui sono succeduti in corso di causa gli eredi (il coniuge ed i 9 figli) ha Persona_1 proposto dinanzi al Tribunale di Frosinone domande tese a: a.) accertare e dichiarare che i convenuti
, , e l' sono Controparte_5 Controparte_3 Parte_1 Parte_3 responsabili in solido tra loro, dei danni e delle lesioni riportate dall'attore tra la data Persona_1
02/6/2007 e la data 15/06/2007 presso i presidi ospedalieri di LA, loc. Chiappitto (FR) e AN, via O. Capo2 (FR); b.) condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, a risarcire i danni tutti patiti in conseguenza dei fatti suddetti dall'attore . Persona_1
Tali domande trovavano fondamento, per quanto assunto dagli attori, nei fatti, come di seguito riportati. Secondo la prospettazione di parte attrice: la mattina del 02/06/2007, alle ore 06,00 circa,
4 accusava dei forti dolori alla gamba sinistra e, quindi, si faceva trasportare dal figlio Persona_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Benedetto di LA (FR), ove veniva visitato dai CP_1 medici di turno (in particolare, dalle convenute, e , le Controparte_5 Controparte_3 quali poco dopo lo dimettevano con applicazione di un bendaggio e fissazione di una visita specialistica ortopedica per il giorno 05/06/2007. L'attore, quindi, una volta rientrato presso la propria abitazione ed assunto il farmaco consigliatogli dalle convenute (un antidolorifico), non trovava giovamento alcuno ed, anzi, il dolore alla gamba sinistra diventava sempre più intenso ed insopportabile, tanto che veniva accompagnato dai figli al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di
AN (FR), ove il medico di turno, , diagnosticava una grave “ISCHEMIA ACUTA Persona_3
ARTO INF. SIN.” e ne disponeva il ricovero presso il reparto di chirurgia generale: infatti, secondo il parere della era essenziale un intervento chirurgico immediato, tanto che l'attore veniva Per_3 immediatamente preparato per l'intervento, previa sottoscrizione anche del modulo per il consenso informato all'anestesia. Tuttavia dopo qualche minuto, quando l'attore era già pronto per entrare in sala operatoria, si presentava il Primario del reparto di chirurgia dell'Ospedale di AN, Parte_1
, il quale, dopo aver visitato l'attore affermava che l'intervento chirurgico non era necessario ed
[...] ordinava una terapia medica farmacologica la quale, a parere del sarebbe stata sufficiente Parte_1
a ripristinare il compromesso flusso circolatorio dell'articolazione della gamba sinistra. Pertanto,
l'intervento chirurgico già programmato con urgenza veniva annullato. La terapia farmacologica prescritta dal non dava però alcun risultato positivo, tanto che le condizioni di salute Parte_1 dell'attore peggioravano rapidamente (nel frattempo il piede sinistro era diventato nero sino alla caviglia), come veniva anche strumentalmente accertato con un esame ecocolordoppler (peraltro eseguito, con colpevole ritardo, solo in data 04/06/2007), al punto da far ritenere indispensabile il trasferimento dell'attore presso il reparto di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale SS. Filippo Nicola di
AV (AQ). L'attore, quindi, veniva dimesso dal reparto di chirurgia dell'Ospedale Civile di
AN alle ore 10,40 circa del 04/06/2007 e raggiungeva il presidio ospedaliero di AV con mezzi propri (trasportato dai propri figli in automobile stante l'impossibilità, a detta dei sanitari, di un trasferimento mediante autoambulanza fuori regione), ove veniva riscontrato il seguente quadro clinico: “piede e gamba sinistri freddi e cianotici con impotentia funzionale dei movimenti delle dita”, con “occlusione della poplitea sovra articolare con riabilitazione di un breve segmento del tronco tibio-peroniero”. L'attore, quindi, veniva dapprima sottoposto nello stesso giorno (04/06/2007) ad un intervento chirurgico di “by pass poplitea sovrarticolare-poplitea sottoarticolare in safena reverse prelevata omolateralmente” e, poi, in data 06/06/2007, poiché non vi era stato alcun miglioramento del quadro clinico e l'ischemia risultava ormai irreversibile, stante l'ormai intervenuta gangrena ischemica, si rendeva indispensabile l'amputazione della gamba sinistra. Sulla base di tali fatti, parte
5 attrice quindi concludeva per l'accoglimento delle suddette domande.
I convenuti si costituivano tutti ritualmente, insistendo per l'integrale rigetto di tali domande, concludendo, in estrema sintesi, indi, affinché fosse accertato e dichiarato che nessun inadempimento era ravvisabile nella condotta dei sopradetti medici e comunque che nessuna rilevanza eziologia avevano avuto le relative condotte sull'evento dannoso, con conseguente rigetto delle domande svolte in quanto del tutto infondate. In via del tutto subordinata, chiedevano di accertare e dichiarare l'esorbitanza del quantum richiesto e conseguentemente di ridurre l'avversa pretesa alla somma che risulterà di giustizia.
e indi chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa le rispettive CP_5 CP_3
Compagnie di assicurazione, mentre il pur negando qualsivoglia tipo di addebito, atteso Parte_1 che il giorno 02 giugno 2007 (sabato) non era di turno presso l'Ospedale di AN ma solo reperibile e che i pazienti affetti da arteriopatia femoro-poplitea o tibiale, come il andavano trattati Per_1 principalmente in maniera conservativa, in via del tutto gradata, chiedeva di essere comunque ed in ogni caso manlevato e tenuto indenne da ogni e qualsiasi richiesta pecuniaria avversa dalla Pt_3 in virtù del rapporto contrattuale esistente, e dalla obbligatorietà della copertura assicurativa che l'azienda deve fornire ai propri dipendenti, la quale, a sua volta, concludeva affinché l'adito
Tribunale, respinta ogni contraria istanza, rigettasse tutte le domande di parte avversa in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Parimenti, le due Compagnie di assicurazione ( , che assicurava la Controparte_6
e per ), insistevano per l'integrale rigetto delle domande attrici. CP_5 Parte_4 CP_3
Nel merito, inoltre, chiedeva il rigetto della domanda di manleva anche in CP_6 ragione del fatto che trattavasi di polizza in secondo rischio e peraltro valida solo fino al massimale prescelto dal singolo professionista, stante l'obbligo della di garantire (ex art. 29 Statuto dei Pt_3
Pubblici Dipendenti) tutto il personale dipendente mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con conseguente domanda di condanna della per la Parte_12 eventuale violazione del (preteso) obbligo assicurativo. Deduceva inoltre l'applicabilità -al caso di specie- della franchigia “sino alla concorrenza di € 15.000,00”, altresì rilevando, sia pure in via ulteriormente gradata, con riferimento al quantum debeatur, che era deceduto per Persona_1 cause diverse da quelle per cui è giudizio, e che pertanto il danno da lui subito è solo quello relativo all'effettiva durata della vita e non quello della vita media previsto nelle tabelle di riferimento. Pt_4
da parte sua, invece, oltre a chiedere che il Tribunale dichiarasse la (sola) obbligata a
[...] Pt_3 manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria, poiché il rischio deve essere coperto dalla compagnia di assicurazioni della ovvero dalla Parte_13 stessa azienda, ex artt. 18-19-22 del DPR 3/1957, eccepiva in via gradata la non applicabilità della
6 polizza alle spese di giudizio, stante la esclusione di dette spese dalla relativa polizza, nonché
l'insussistenza di qualsivoglia diritto al rimborso di eventuali spese vive, per assoluto difetto di prova, né della benché minima ricevuta di pagamento da parte del ovvero per difetto di qualsiasi Per_1 allegazione al riguardo. Entrambe le Compagnie inoltre insistevano -in via subordinata- affinché il
Tribunale determinasse le (eventuali) rispettive colpe ex art. 2055 comma 2 c.c. ai fini dell'eventuale azione di regresso.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 42/2019, pubblicata in data 23/01/2019, così statuiva:
“1. In parziale accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice nei confronti dei convenuti:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_12 Parte_1
e , e, nei termini di cui in motivazione, Controparte_3 Controparte_5 condanna detti convenuti, in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento in favore di , , , Parte_6 Controparte_1 Parte_5 Parte_7
, , ,
[...] Parte_5 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e , tutti quali eredi di , della
[...] Parte_2 CP_2 Persona_1 somma di € 155.914,03, oltre ai soli interessi al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza, sino al saldo;
2. Accoglie la domanda di manleva proposta dalla Dott.ssa
[...]
nei confronti della , e, per l'effetto, condanna Controparte_5 Controparte_6 quest'ultima a tenere indenne, detta convenuta, di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere per effetto del presente giudizio, ivi comprese le spese di lite e di CTU, di cui ai successivi capi 6 e 7; 3. Accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di manleva proposta dalla Dott.ssa nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_10 condanna quest'ultima a tenere indenne detta convenuta di quanto la medesima sarà tenuta a corrispondere per effetto del presente giudizio, con esclusione delle sole spese di lite, di cui al capo
6; 4. Accerta le quote interne di responsabilità tra i diversi autori del danno, nella seguente misura:
50% Dott. 25%, ciascuna, Dott.sse e;
5. Rigetta ogni Parte_1 CP_5 CP_3 altra domanda;
6. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Parte_12 tempore, , e , in Parte_1 Controparte_3 Controparte_5 solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di un terzo, liquidando, detto terzo, in complessivi € 8.700,00, di cui € 282,00 per esborsi;
€ 1.458,00 per studio controversia;
€ 930,00 per fase introduttiva;
€ 3.600,00 per fase istruttoria;
€ 2.430,00 per fase decisoria, oltre spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge;
con compensazione della residua parte, pari a due terzi;
7. Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto. Sentenza esecutiva come per legge”.
La sentenza è motivata come segue.
7 “… Sulla responsabilità medica, in generale. Atteso che trattasi di causa introdotta (ben) prima dell'entrata in vigore della Legge cd. ZI (di cui al DL. n. 158/2012) e della cd. Legge LL (L.
n. 24/2017), devono applicarsi i principi vigenti ratione temporis. L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi con riferimento al tema della responsabilità medica conseguente alla negligente (o ritardata) esecuzione di interventi chirurgici o diagnostico-terapeutici al riguardo impone anzitutto di distinguere tra medico dipendente, ovvero, il che è lo stesso, incardinato nell'organizzazione- di una struttura ospedaliera (intesa, si badi, in senso lato) o meno. In tale ultimo caso, infatti, diversamente rispetto a quanto si verifica negli ordinamenti cd. di common law -laddove la responsabilità dell'operatore sanitario viene ricondotta all'illecito civile di tipo extracontrattuale- detta responsabilità ha carattere tipicamente contrattuale, trovando pacificamente la propria fonte nel contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra il paziente ed il medico. Nel primo caso (che poi è quello che in questa sede interessa, posto che, alla stregua delle allegazioni di parte attrice, l'assistenza al paziente e l'intervento furono realizzati in strutture ospedaliere pubbliche, rientranti nell' , invece, posto che il rapporto negoziale diretto si perfeziona tra Parte_12 il paziente e la struttura in cui l'intervento viene eseguito, le opzioni ricostruttive della fattispecie
(negli anni passati) sono state diverse. Anche per tale fattispecie, però, la Corte di legittimità, con la nota pronuncia del 22 gennaio 1999, n. 589, confermata dal successivo intervento reso a Sezioni
Unite nel corso del 2002 (cfr., in tal senso, Cass. 01 luglio 2002, n. 9556 nonché, Cass. 19 aprile
2006, n. 9085), e da tutte le successive sentenze, ivi pienamente condivisa, ha DEFINITIVAMENTE statuito che sia la responsabilità della struttura sanitaria, che quella del medico hanno natura contrattuale. Peraltro, la certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle CP_11 obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, etc.), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (cfr., tra le tante, anche Cass. 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito -così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco- che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11
8 maggio 1995, n. 5150). Sul concorso della responsabilità del medico e della struttura sanitaria. Poste le premesse che precedono, inoltre, va altresì chiarito che la responsabilità della struttura e del medico ben possono coesistere (rectius: concorrere) tra loro, nel senso per cui dal medesimo evento dannoso (consistente nelle lesioni riportate a seguito dell'intervento chirurgico) deriva la concorrente e solidale responsabilità del medico e della struttura (e, dunque, la titolarità passiva del rapporto obbligatorio controverso in capo alla struttura così come al medico). Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte - la quale trova applicazione, ovviamente, anche in campo medico- allorquando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi (nel caso di specie il contratto di spedalità e l'obbligazione ex contractu derivante dal contatto sociale), intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido: conclusione, quella testé enunciata, che fonda sulla considerazione per cui sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (cfr. Cass. 14 giugno
2007, n. 13953; Cass. 9 novembre 2006, n. 23918; Cass. SS. UU., 1° luglio 2002, n. 9556; Cass. 15 giugno 1999, n. 5946; Cass. 28 gennaio 1985, n. 488; Cass. 4 dicembre 1991, n. 13039; Cass. 10 dicembre 1996, n. 10987).
La struttura ospedaliera, pertanto, risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1620 del 03/02/2012). Infatti, in virtù del contratto, che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di
"assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 cod. civ. Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte pertanto in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del
9 corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo
"lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228
c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario -come detto sopra- la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, n.
13953 del 14/06/2007 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 03/02/2012). Sul riparto dell'onere della prova. In tema di onere della prova nelle controversie concernenti la responsabilità professionale del medico, la Suprema Corte fin dall'anno 1978 (cfr., in tal senso, Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141) ha adottato il principio secondo cui, allorché l'intervento da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione, da parte del paziente, dell'aggravamento della propria situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è ritenuta idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando al medico fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. Simmetricamente, in caso di prova della difficoltà dell'intervento da parte del medico, spetta al paziente allegare dimostrare quali sono state le modalità di esecuzione dello stesso ritenute inidonee. Un simile criterio discretivo è stato ulteriormente chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre
2001, n. 13533 in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto (e poi con le successive sentenze: Cass. 19 maggio 2004, n. 9471; Cass.
28 maggio 2004, n. 10297; Cass. 21 giugno 2004, n. 11488), le quali hanno chiarito che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento
(e cfr., tra le altre: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12274 del
07/06/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17143 del 09/10/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4792 del
26/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22222 del
20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 06/05/2015, secondo la quale, peraltro, in materia di
10 attività medico-chirurgica, allorché risulti una condotta negligente che depone per la responsabilità del medico operante e, conseguentemente, della struttura sanitaria, spetta all'uno e all'altra, in applicazione del principio della "vicinanza della prova" (o di "riferibilità), provare che il risultato
"anomalo" o "anormale", rispetto al convenuto esito dell'intervento, sia dipeso da un evento imprevedibile, non superabile con l'adeguata diligenza;
e cfr., ancora, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
13328 del 30/06/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6209 del 31/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017, etc.). Con la conclusione che resta in ogni caso a carico del sanitario (allegare e) provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
Con ciò, però, non si pone a carico del medico una prova negativa di assenza di colpa quanto, piuttosto, si esige dallo stesso la prova positiva della perizia richiesta dall'ars medica (e cfr. ad es.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014 in tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando, al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale "favor" per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento danni di una paziente per la lesione di una corda vocale conseguente ad un intervento di tiroidectomia, ritenendolo, da un lato, di non facile esecuzione ed omettendo, dall'altro, di valutare la condotta del medico specialista alla stregua del criterio di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ.). Insomma:
a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria -cfr. l'art. 1228 cod. civ.-) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile
(cfr. Cass. 18 aprile 2005, n. 7997, nonché Cass. S.U. dell'11 gennaio 2008, n. 577. Ovviamente,
l'allegazione del creditore deve attenere ad un inadempimento qualificato, che sia stato causa o concausa efficiente del danno patito. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno;
e cfr., oltre alle pronunzie citate, anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 12/09/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 21177 del 20/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
11 Sul nesso di causalità, in particolare. Quanto al nesso di causalità tra condotta (del medico ovvero della struttura sanitaria) ed evento (danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. S.U. 576/08, 581/08, 582/08
e 584/08, secondo cui in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano -ad una valutazione "ex ante"- del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi) hanno confermato che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono, anche in materia civile, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico, ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza, quelli delineati dagli artt. 40 e 41
c.p., sul cui fondamento è stata elaborata la teoria della “regolarità causale” o “causalità adeguata”. Tale teoria estrapola da una più ampia nozione di causalità materiale, individuata dal principio dell'equivalenza dettato dall'art. 41 c.p., secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), un più ristretto concetto di causalità giuridicamente rilevante, in forza del quale, tra le infinite serie causali determinate, sul piano materiale, dal principio dell'equivalenza, ciascuno è, invece, responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (ex multis: Cass. 1.3.2007, n. 4791; Cass. 11/05/2009, n. 10741; Cass. 6.7.2006, n.
15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000, n. 5962). Il giudizio di adeguatezza va poi, compiuto, nella interpretazione affermatasi nell'orientamento prevalente e condivisibile, secondo un criterio di prevedibilità obiettiva ex ante, espresso, cioè, al momento della condotta, nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta l'azione o l'omissione, fosse o meno prevedibile, con il parametro delle migliori conoscenze di regole statistiche e/o scientifiche del momento, che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza (cd. “prognosi postuma”). Qualora, poi, il giudizio causale assuma come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004;
Cass. 22/10/2003, n. 15789), si impone, in via preliminare, l''individuazione dell'obbligo generico o specifico che impone la condotta mancata (nel caso della responsabilità medico-professionale, ravvisabile nella posizione di garanzia ricoperta dal medico obbligato nei confronti del paziente), per, poi, conseguentemente, valutare la sussistenza di una causalità ipotetica attraverso il cosiddetto
12 enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato lo specifico danno lamentato dal danneggiato
(si richiama, in proposito, l'approdo giurisprudenziale raggiunto dalle Sezioni Unite penali nel caso
“Franzese”- SS.UU. n. 30328/02- nello specifico settore della responsabilità medica per omissione, suscettibile, per le ragioni anzidette, di trasfusione anche nel giudizio civile, il quale ha sancito la ravvisabilità dell'esistenza del nesso causale in tali ipotesi quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica-universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe comunque realizzato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità). Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, già citata), mentre nel secondo vige la regola della CP_12 preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (in questo senso vedansi la richiamata Cass. Civ. Sezioni Unite 576/08, secondo cui nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio"; nonché Cass. n. 10743 del 11/05/2009, che afferma che è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi). Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi
(c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Il giudice deve, quindi, verificare la validità dell'ipotesi di esistenza del nesso causale nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente provata la conclusione che la condotta omissiva e, in ogni caso, colpevole del medico, sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di “credibilità razionale o probabilità logica” (cfr. ad esempio Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
13 21008 del 23/08/2018, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass Sez. 3, Sentenza n.
3704 del 15/02/2018, secondo cui, essendo onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, solo ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda dovrà essere rigettata;
nello stesso senso: Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017).
Sul merito.
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del
Tribunale. Nel caso di specie, gli attori in prosecuzione hanno dedotto e dimostrato sia il titolo in forza del quale hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti dei convenuti, sia la sussistenza di una responsabilità, di tipo omissivo, a carico dei convenuti, sostanzialmente scaturente dal non aver diagnosticato tempestivamente il processo trombotico in atto e, cioè, in tempo utile ai fini di un idoneo intervento terapeutico valevole a prevenire il rischio di necrosi e la conseguente amputazione dell'arto: veniva difatti visitato dalla Dott.ssa Persona_1 Controparte_5
e poi di fatto dimesso dalla Dott.ssa , subentrata alla prima,
[...] Controparte_3 con applicazione di un bendaggio e fissazione di una visita specialistica ortopedica per il giorno
05/06/2007, sulla base di una diagnosi e di una terapia in buona sostanza errate e senza gli esami diagnostici del caso: eco-Doppler degli arti inferiori, test del D-dimero, ecc.; parimenti non appare giustificabile il ritardo con il quale il Dott. , quale primario del Reparto di Parte_1 chirurgia dell'Ospedale di AN, ha disposto il trasferimento presso altra struttura sanitaria più attrezzata, giusta DOC. allegati dagli attori sub 1-7 (e cfr. pagine 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della
CTU, a firma del Dott. , medico legale e del Dott. , chirurgo Persona_4 Persona_5 vascolare). La controversia, in sostanza e come del resto ben chiarito nella richiamata relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, depositata in Cancelleria in data 25 ottobre 2013, si concentra essenzialmente sulla circostanza che le terapie somministrate da tutti e 3 i suddetti Dottori, nei limiti delle rispettive competenze ed incombenze, così come dedotto ed allegato in citazione ed indi ritualmente appurato dal CTU, non sono risultate adeguate rispetto alle condizioni cliniche presentate dal paziente, né detti Dottori hanno ritenuto di procedere agli approfondimenti diagnostici del caso, nei tempi dovuti (cfr., la suddetta relazione di C. T. U., in particolare alle pagine 27, 28 e
29). Era, come sopra detto, a carico dei debitori, ossia della Pubblica Amministrazione sanitaria e dei medici convenuti, dunque, dimostrare o che nessun inadempimento vi era stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Deve osservarsi, inoltre, che gli elementi di fatto descritti nell'atto di citazione, per lo meno tutti quelli ivi rilevanti, oltre a risultare dai documenti in atti, non sono stati contestati, atteso che tutti i convenuti hanno solo contestato la fondatezza della domanda giudiziale.
14 Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti e l'evento lesivo;
b) se la condotta dei convenuti è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata, in concreto, causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis. È necessario, in estrema sintesi, stabilire se la necessità di pervenire ad un intervento di amputazione dell'arto interessato sia suscettibile di essere ricondotta alla condotta omissiva dei medici ivi convenuti, che hanno avuto “in cura”, per quanto di competenza, il Sig. nel senso di stabilire se, come si è già sopra detto, una tempestiva Per_1 diagnosi del processo trombotico in atto avrebbe certamente neutralizzato il rischio di necrosi e la conseguente amputazione dell'arto. Orbene, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi "causa" dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, lo si ribadisce, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di cosiddetta prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU., 11 gennaio 2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della
Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”
(cfr., al riguardo, le più volte citate Cass., SS. UU., in data 11 gennaio 2008). In materia civile,
15 quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico- razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita,
l'evento dannoso non si sarebbe verificato: valutazione da compiere non già sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma esclusivamente sulla base di una giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va effettuato alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Nelle ipotesi di illecito omissivo come quella in esame, infine, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare -quanto al profilo probabilistico- rispetto a quello commissivo, dovendosi in altri termini accertare il collegamento tra la condotta omissiva e l'evento, in termini di probabilità inversa, onde dedurne che l'incidenza del comportamento omesso si ponga o meno in relazione probabilistica con l'evento (cfr., in tal senso, Cass., 13 luglio 2010, n. 16381). In altri termini, risulta configurabile il nesso di causalità -la cui sussistenza come detto deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 cod. civ.- tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista sanitario, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto “serie” ed “apprezzabili” possibilità di evitare il danno concretamente verificatosi (cfr., all'uopo ed ex multis, Cass., 17 gennaio 2008, n. 867).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dovere fare proprie le considerazioni sviluppate da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio, nella suddetta relazione (in alcun modo smentite dalle note depositate dai convenuti). In particolare, dagli elaborati peritali sopra indicati, si desume che il comportamento professionale di detti sanitari, che ebbero in cura l'attore (dapprima la Dott.ssa
, immediatamente dopo la Dott.ssa ed infine il Dott. CP_5 CP_3 Parte_1 fu obiettivamente improntato a negligenza, giacché i medesimi, come detto, non solo non si resero conto della gravità della situazione, ma neppure disposero gli opportuni esami diagnostici.
Circostanza tanto più grave, se si pensa che di contro i Dott.ri e che pure Per_3 Per_6
16 visitarono il paziente il pomeriggio del medesimo giorno (02 giugno 2007, tra le ore 14.29 e le ore
15.43) giungevano subito a corretta diagnosi di ischemia acuta dell'arto inferiore sinistro, anche senza l'ausilio di conferme strumentali ed altrettanto correttamente indicavano la necessità di intervento chirurgico immediato, informandone il paziente (cfr. pag. 27 e 28 CTU). Per tale ragione non possono in alcun modo accogliersi i rilievi dei vari CTP, che pretendono di giustificare i ritardi diagnostici e/o terapeutici dei Medici ivi convenuti. Difatti, qualora detti Medici avessero constatato per tempo la sussistenza della sintomatologia sopra menzionata -e, come detto, ne avrebbero avuto la possibilità - ed avessero agito di conseguenza, avrebbero evitato, con ogni probabilità, la perdita dell'arto, poi invece amputato (cfr. le conclusioni dei Periti, a pagine 29 e 30, ove si legge che: “tali decisioni, prese già in un contesto di ritardo diagnostico e terapeutico determinatosi al primo accesso di pronto soccorso presso l'ospedale di LA, hanno a nostro avviso condizionato il decorso clinico del paziente fino al punto da pregiudicare la probabilità di successo chirurgico e consentendo di fatto l'evoluzione negativa della patologia verso la gangrena che ha imposto l'amputazione dell'arto inferiore sinistro”). Dal complesso di elementi sopra evidenziati discende, indi, che il comportamento professionale dei sanitari ivi convenuti ebbe a “cagionare” l'intervento di amputazione, nel senso che detta amputazione avrebbe potuto essere evitata -in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non"- ove detti Medici avessero, a loro volta, correttamente diagnosticato l'ischemia acuta dell'arto inferiore sinistro, altresì indicando la necessità di intervento chirurgico immediato, come fatto dagli altri Dottori di cui sopra ( e ). Le Per_6 Per_3 considerazioni critiche mosse dai CTP in ultima istanza nei confronti dell'operato peritale come detto non giustificano in alcun modo detti ritardi. Ritardi che, difatti, per quanto riguarda le Dott.sse e , non possono, in ipotesi, considerarsi meno gravi, ove si ritenesse, CP_5 CP_3 come peraltro confermato anche dalle infermiere presso l'Ospedale di LA,
[...]
e all'uopo escusse quali testi, che il all'atto del CP_13 Controparte_14 Per_1 primo ricovero (del 02.06.2007) avesse realmente “riferito di una caduta accidentale a domicilio”.
Una tale caduta, difatti, a parere del giudicante, avrebbe - a maggior ragione - imposto, quanto meno, la necessità di ulteriori approfondimenti ed esami diagnostici, tanto più: che a) detta caduta, come rilevato anche in sede di CTU, non è stata adeguatamente contestualizzata e che b) né l'esame obiettivo, né quello radiografico avevano in alcun modo confermato il preteso trauma (cfr. pagine
24, 25 e 26 CTU). Per quanto riguarda il Dott. basti ivi aggiungere che -come Parte_1 costantemente statuito dalla Cassazione, il cui orientamento è da questo giudicante condiviso- il primario ospedaliero, che, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che
17 riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), essendo perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche. (In applicazione di questi principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un primario ostetrico di un ospedale in relazione ai danni subiti dal neonato in occasione della esecuzione di parto cesareo ritardata di qualche giorno): cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 24144 del 29/11/2010 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13979 del 30/06/2005, nonché Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22338 del 22/10/2014, né, nel caso di specie detto convenuto ha allegato di essere “in ferie” in quei giorni (tra il 2 ed il 4 giugno del 2007), avendo egli, anzi, sostanzialmente ammesso di avere (giustamente) seguito la vicenda per cui è causa, come si evince, del resto, anche dalle cartelle cliniche allegate dall'attore, sub 4, 5 e 6.
Circa il richiamo al TU nr. 3/1957, o, meglio, circa la richiesta di essere manlevato e tenuto indenne da ogni e qualsiasi richiesta pecuniaria avversa dalla in virtù del rapporto Pt_3 contrattuale esistente e dalla obbligatorietà della copertura assicurativa che l'azienda deve fornire ai propri dipendenti, di cui sopra, va altresì rilevato che la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico fra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale.
Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nell'organizzazione del servizio, sono disciplinate, in via analogica, dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione, nei confronti del medico, la normativa prevista dagli artt. 22 e 23 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini (Cass.: Sez. 3, Sentenza n. 2144 del 01/03/1988;
Sez. 3, Sentenza n. 5939 del 27/05/1993; Sez. 3, Sentenza n. 4152 del 11/04/1995; Sez. 3, Sentenza n.
7336 del 27/07/1998; Sez. 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999; Sez. 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003;
Sez. 3, Sentenza n. 19564 del 29/09/2004, etc.). Dalle considerazioni finora sviluppate discende quindi, in ragione dell'accertamento compiuto in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio, la sussistenza (anche) del nesso di causalità tra: la condotta omissiva ascrivibile a tutti e tre detti medici, per quanto di ragione, e l'amputazione subita dall'originario attore, nei termini in cui esso fu concretamente eseguito dai medici e subìto dal predetto paziente. Pertanto, tutti e tre detti
18 convenuti, unitamente alla per quanto sopra detto, vanno condannati -in solido- Parte_12
a rifondere il danno subito dall'attore. Difatti, l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico,
l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18899 del 24/09/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 20192 del 25/09/2014).
Le convenute, o, meglio, le rispettive Compagnie di Ass.ne hanno chiesto di determinare -per un'eventuale azione di regresso- il grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 23581 del 22 novembre 2010, secondo cui: nel giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità, sussiste il vizio di omessa pronuncia se il giudice di merito non provveda, dopo l'affermazione della responsabilità solidale di ciascuno dei convenuti per l'intero danno, in ordine alla domanda di accertamento della quota di responsabilità dell'assicurato, proposta dall'assicuratore chiamato in causa da uno dei convenuti, atteso che la responsabilità solidale di ciascun concorrente all'illecito stabilita dall'art. 2055, primo comma, cod. civ., non esime il giudice, quando sia stata formulata apposita domanda d'accertamento delle quote di ripartizione della responsabilità, dell'obbligo di provvedere). Ebbene, a parere del giudicante, valutate tutte le circostanze del caso concreto e considerato quindi: a) che il Dott. e per il ruolo Parte_1 rivestito (quale primario) e perché (personalmente) intervenuto solo successivamente, quando cioè la situazione si era ulteriormente aggravata ed era indi ancora più evidente, deve ritenersi maggiormente responsabile;
b) e che invece non vi sono elementi sufficienti per discriminare la posizione delle (altre) due convenute, essendo esse intervenute praticamente senza soluzione di continuità e, a parere di questo giudicante, con comportamenti da ritenersi parimenti rilevanti, ossia in egual misura concorrenti nella determinazione dell'evento-danno, il grado di responsabilità -nei rapporti interni, ex art. 2055 comma 2 c.c.- può essere così determinato: 50% Dott. Parte_1
25% ciascuna Dott.sse e . Le domande giudiziali devono, pertanto, CP_5 CP_3 essere accolte, sia nei confronti dei professionisti, che nei riguardi della struttura sanitaria, convenuti nel presente giudizio.
Circa il quantum del risarcimento, nel corso del giudizio è stata redatta la suddetta relazione
19 tecnica, le cui conclusioni vanno ivi accolte, perché scevre da qualsivoglia vizio, logico e non, congruamente motivata dal punto di vista medico-scientifico e niente affatto contraddetta da elementi di fatto e/o di diritto. Il CTU, all'uopo nominato, Prof. , esaminata la documentazione Persona_4
e con l'ausilio del Prof. , quale chirurgo vascolare, ha riconosciuto al Sig. Persona_5 nato a [...] in data [...], originario attore, un periodo di invalidità Persona_1 temporanea, prima totale, di 90 (novanta) giorni e poi, per il graduale ripristino nella misura del possibile dell'integrità psicofisica, un periodo di invalidità temporanea parziale, nella misura del
50%, di ulteriori 90 (novanta) giorni. Inoltre, ha riconosciuto postumi permanenti, che, configurando un danno all'integrità psico–fisica dell'individuo, ossia un danno biologico, pur tenuto conto dell'età, dello stato di salute, nonché delle patologie che gli hanno permesso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha quantificato nella misura complessiva del 30% (invalidità permanente). Per la liquidazione del danno biologico, questo giudicante si richiama al criterio equitativo elaborato dal Tribunale di Milano, utilizzato oramai in numerosissime pronunce (secondo la Cassazione, del resto, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno nonché quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Cass. Sez. 3, con l'Ordinanza n. 17018 del
28/06/2018, ad esempio, ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione). Secondo il
Consesso della nomofilachia, anche in casi come quello in esame, in cui cioè sopraggiunge in corso di causa la morte dell'interessato per ragioni diverse da quelle per cui è causa, sono sempre dette
Tabelle le uniche a dovere essere prese in esame, atteso che nella liquidazione del danno biologico, mancando criteri stabiliti dalla legge, solo dette Tabelle garantiscono uniformità di trattamento, in applicazione dell'art. 3 Cost., essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011). Va tuttavia fatta una breve digressione per ciò che concerne il danno cd. “morale” e ciò in ossequio agli ultimi arresti giurisprudenziali. Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico (Cass. civ., Sez.
Unite, 11/11/2008, n. 26972). I giudici di legittimità hanno infatti chiarito: determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei
20 suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle milanesi, procedere ad eventuale personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (Cass. civ., Sez. Unite, cit. in motivazione). Ed ancora: Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico- relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, ove s'impugni la sentenza per la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, non ci si può limitare ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale liquidato, nella specie, in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura, atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle (ex multis, cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25817 del 31/10/2017). Nel caso di specie, però alcuna “personalizzazione” può essere riconosciuta. Difatti, il danno, ordinariamente liquidato con il suddetto metodo c.d. tabellare può essere incrementato in via di "personalizzazione" solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018). Nel caso di specie, tali circostanze (specifiche ed eccezionali) invero non risultano neppure dedotte. Peraltro, come rilevato dalla Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) il fatto costituito dalla condotta colposa del medico (nella specie, ritardo diagnostico) da cui sia derivata la sola lesione del diritto alla salute costituisce illecito monoffensivo, ancorché dallo stesso derivino molteplici perdite di natura non patrimoniale, le quali devono essere tutte accertate e considerate ai fini risarcitori, nessuna esclusa, però evitando duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 e Sez.
U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Né può riconoscersi alcunché a titolo di “lesioni incidenti sulla capacità lavorativa”, atteso che -come si evince dalla CTU- alcuna compromissione alla capacità di lavoro, generica come specifica, è derivata dal suddetto sinistro, trattandosi peraltro di pensionato (cfr. pag. 32 CTU). Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra, ed applicando le Tabelle Milanesi del 2018, il danno subito dal Sig. uò essere liquidato: per i postumi Per_1
21 permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 113.532,00 [€ 6.203,93 quale valore base del punto, in relazione ad una invalidità del 30%, corrispondente all'età di 79 anni dell'istante al momento del sinistro]. E, invero, anche a volere applicare parametri diversi da quelli suddetti, come, ad esempio, i criteri adottati dal
Tribunale di Roma “per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso per causa diversa”, ossia dei parametri che pretendono di determinare la invalidità permanente rapportandola alla durata effettiva della vita, come egregiamente illustrati nella memoria di replica della si CP_4 addiverebbe comunque ad un importo pressoché identico (cfr. pag. 10 di dette repliche). Il danno biologico da invalidità temporanea va indi parimenti liquidato, seguendo le predette tabelle, sempre all'attualità, in complessivi € 13.230,00, di cui € 8.820,00 (€ 98,00 x 90) per ITT ed € 4.410,00 per
ITP al 50% (€ 49,00 x 90). Alcunché può essere riconosciuto per spese, in mancanza di specifiche allegazioni (e cfr. pag. 32 CTU). L'importo di cui sopra, pari a complessivi € 126.762,00 (di cui €
113.532,00 per il danno biologico da invalidità permanente ed € 13.230,00 per il danno biologico da invalidità temporanea) è quindi oggi dovuto, in solido, da detti convenuti, , in Parte_12 persona del legale rappresentante pro tempore, , e Parte_1 Controparte_3
, in favore degli eredi di cui in epigrafe, , Controparte_5 Parte_6
, , , Controparte_1 Parte_5 Parte_7 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_2
e rispettivamente quali coniuge e figli, appunto quali eredi di
[...] CP_2
. In conclusione, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento, in Persona_1 favore degli eredi, della somma complessiva di € 126.762,00, oltre agli accessori, da calcolarsi come segue. Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, va richiamato quanto agli interessi-rivalutazione l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle
Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca molto più recente) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Sulla base di tali pronunzie, all'istante devono riconoscersi gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo prima individuato, come devalutato al
06.06.2007 (sull'importo cioè corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", pari ad €
109.560,93, di quello testé liquidato all'attualità di € 126.762,00, al 06.06.2007, quale momento del
22 sinistro, in base agli indici ISTAT), e, quindi, anno per anno, a partire dall'anno successivo, ossia dal 06.06.2008, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Pertanto, in base ai detti criteri, all'istante va riconosciuto il complessivo importo, comprensivo cioè anche dei cd “interessi per il danno da ritardo” (pari ad € 29.152,03, di cui € 12.599,51 x rivalutazione ed € 16.552,52 x interessi), di € 155.914,03 (€ 126.762,00 + € 29.152,03). Su tale somma (di € 155.914,03) decorrono poi i (soli) interessi al tasso legale dal momento della pubblicazione della sentenza sino al saldo. Restano, ancora, da esaminare le domande di manleva proposte dalle parti e, più precisamente, dalle Dott.sse e . Essendo CP_5 CP_3 stata accertata la responsabilità di entrambe, in mancanza di contestazioni in ordine all'operatività dei rispettivi contratti di assicurazione, e salvo quanto sopra precisato ai fini dell'eventuale azione di regresso ex art. 2055 comma 2 cpc, va accolta la domanda di manleva per come proposta nei confronti delle rispettive Compagnie di ass.ni, sia pure nei limiti di cui sotto, (solo) per quanto riguarda REALE MUTUA. In primo luogo, va indi rigettata la domanda proposta dalla Pt_4 con la quale si chiede di dichiarare la (sola) obbligata a manlevare e tenere indenne
[...] Pt_3 la convenuta da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria, atteso che prima della cd. Legge LL -recte: prima dei relativi decreti attuativi (cfr. art. 10), pacificamente non applicabile alla presente fattispecie- non vi era alcun obbligo per le (e/o per le Strutture sanitarie) di stipulare simili Pt_3 polizze anche per i casi di colpa grave, come quella in esame, né in atti viene richiamata una eventuale Polizza a tal fine stipulata: l'invocata copertura assicurativa, difatti, è stata resa facoltativa con il D.P.R. 761/1979 e, successivamente, disapplicata con il CCNL del 7 aprile 1999.
Per analoghe ragioni va quindi disattesa anche la domanda di condanna della per violazione Pt_3 dell'obbligo assicurativo, come invece preteso dalla (cfr. tutte le pronunzie della CP_6
Cassazione, di cui sopra, che hanno escluso l'applicabilità, al caso di specie, della normativa riguardante in generale tutti gli altri Pubblici dipendenti). In mancanza di detta Polizza (e dell'obbligo di stipularla) va pertanto disattesa anche l'eccezione, con cui la chiedeva CP_6 il rigetto della domanda di manleva (anche) in ragione del fatto che trattavasi di polizza in secondo rischio, in mancanza per l'appunto della suddetta garanzia assicurativa (e cfr. pagina 6 delle allegate
Condizioni, ove si legge che detta clausola vale solo ove risulti operante detta garanzia, nella specie assente, da quanto è dato sapere). Va parimenti disattesa l'eccezione con cui chiede di CP_4 applicare la franchigia “sino alla concorrenza di € 15.000,00”, trattandosi, come appare pacifico, di attività di Medicina Generale-Continuità Assistenziale, essendo stata prestata proprio quale
“guardia medica” presso il Pronto Soccorso (cfr. art. i. delle invocate Condizioni Generali, che escludono espressamente dall'applicazione della franchigia tale tipo di attività). Va invece accolta l'eccezione di ove si eccepisce la non applicabilità della polizza alle spese di Parte_4
23 giudizio, stante la esclusione di dette spese dalla relativa polizza: la polizza, o, meglio, le relative
Condizioni Generali (cfr. art. 2.3) difatti prevedono che non siano coperte (“riconosciute”) le spese
“per legali che non siano da Essa designati”. Pertanto, sia pure con detta limitazione, nonché con la precisazione di cui sopra ai fini dell'eventuale azione ex art. 2055 comma 2 c.c., le due Compagnie vanno indi condannate a tenere indenne le rispettive assicurate. Nei rapporti tra l'attrice ed i convenuti-soccombenti, le spese seguono appunto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, atteso che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali- sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio: Cass. Sez. 3, Sentenza n.
27871 del 23/11/2017, Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del
11/09/2007), sulla base dei valori massimi, stante la complessità delle questioni trattate, nonché il numero di parti in lite (e senza ulteriori aumenti); con compensazione nella misura dei due terzi, attesa la soccombenza solo parziale (visto che la domanda non è stata accolta integralmente, bensì solo, più o meno, in detta misura: la domanda degli attori era per complessivi € 352.071,33, oltre accessori). Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, invece devono gravare interamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, non potendo gravare, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ivi condiviso, neppure pro quota, sulla parte vittoriosa
(anche solo parzialmente)”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: - preliminarmente dichiarare ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, stante la palese erroneità della sentenza e poiché altamente pregiudizievole per l'appellante, stante la notevole entità economica del risarcimento ed il numero dei suoi possibili destinatari, che rende oltremodo improbabile un eventuale recupero, nonché
l'evidente fondatezza dei motivi di impugnazione;
- dichiarare l'insussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'appellato e la condotta dei medici che lo hanno avuto in cura, poiché questi ultimi hanno rispettato i protocolli del caso con la prescritta diligenza professionale e poiché le lesioni sono dovute al possibile e comune decorso della patologia;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott. ed in ogni caso la sua totale estraneità ai fatti per cui è Parte_1 causa, essendo stato più volte provata, dimostrata e ravvisata la sua giustificata assenza durante tutto il decorso delle cure somministrate all'appellato, compreso il momento del suo trasferimento in
24 altra struttura ospedaliera. - In subordine, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei precedenti motivi, riconoscere la posizione di garanzia della nei confronti del Parte_12
Dott. in virtù del rapporto contrattuale in essere tra le parti ed ai sensi della legge Parte_1
24/2017, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della quota di risarcimento Pt_3 attribuita all'appellante, in sua manleva. - Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
, , Parte_6 Controparte_1 Parte_5 Parte_7 Parte_5
, , , , , , quali
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_2 CP_2 eredi del signor , si sono costituiti ed hanno proposto appello incidentale formulando Persona_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Roma, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e per le causali tutte di cui in premessa:-
Rigettare l'appello proposto dal Dott. avverso la sentenza n. 42/2019 R. Sent. Trib. Parte_1
Frosinone, emessa in data 09/01/2019 e pubblicata in data 23/01/2019, nel procedimento n.
2819/2009 R.G. Trib. Frosinone, siccome integralmente infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto e, conseguentemente, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma respingere tutte le domande spiegate dall'appellante Dott. - In via incidentale, piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza predetta, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare i Dottori Parte_1 [...]
e , in persona del legale CP_3 Controparte_5 Parte_12 rappresentante pro tempore, tutti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio per l'intero e nella misura massima, nonché con la maggiorazione del 60% per pluralità di parti. In ogni caso:
Condannare l'appellante Dott. alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio. Gli appellati chiedono infine che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecutività della sentenza impugnata venga respinta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e priva dei requisiti di legge.”
si è costituita proponendo appello incidentale e formulando le Controparte_6 seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: rigettare il motivo D) dell'appello principale proposto dal Dott. , laddove chiede l'attribuzione Parte_1 di una maggior grado di responsabilità in capo alla Dott.ssa , perché infondato sia in fatto CP_5 che in diritto;
in riforma dell'impugnata sentenza n. 42/2019 del 23.1.2019 emessa dal Tribunale di
Frosinone – Giudice Dott. Petraccone, e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla concludente, in via principale rigettare la domanda proposta nei confronti della Dott.ssa
[...]
e, per l'effetto, la domanda di garanzia da costei avanzata
contro
Controparte_5 [...]
, perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte Controparte_6
25 sub 1), quindi condannare gli eredi di secondo le rispettive quote ereditarie, a Persona_1 restituire alla concludente medesima la somma a loro corrisposta di € 42.515,57; in via subordinata, sempre in riforma dell'imputata sentenza e per i motivi esposti sub 1) della presente comparsa, ridurre la percentuale del contributo causale attribuito alla Dott.ssa , con consequenziale CP_5 riduzione dell'onere risarcitorio e con condanna degli eredi a restituire pro quota e in Per_1 proporzione alla riduzione, le somme che hanno incassato in più; in via ancor più subordinata, in accoglimento del motivo di appello sub2), riconoscere in ogni caso, l'erroneità del calcolo sviluppato dal primo Giudice per la liquidazione del danno da invalidità permanente e, ritenuto corretto quello indicato nella presente comparsa, accertare che agli eredi spetti soltanto, la somma di € Per_1
64.116,26 e conseguentemente condannarli, pro quota ereditaria, a rimborsare alla concludente la somma di € 22.949,44, oltre accessori di legge, pagata in più in esecuzione della sentenza di primo grado;
in via di estremo subordine, riconoscere, comunque, l'erroneità del calcolo e rideterminare il danno da invalidità permanente secondo l'effettiva durata della vita del danneggiato, con conseguente condanna degli eredi a rimborsare, pro-quota, alla la somma, Controparte_6 comunque, incassata in più per effetto del denunciato errore. Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
L si è costituita e ha proposto appello incidentale Controparte_15 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza: - in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Dott. poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare Parte_1 la domanda di manleva sollevata dall'appellante nei confronti dell' per Parte_14 inapplicabilità della legge n. 24/2017 (cd. LL) essendo il giudizio di primo grado introdotto in epoca antecedente;
- in via incidentale e nel merito, in riforma della impugnata sentenza n. 42/2019, accertare e dichiarare l'insussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dal sig. Per_1
e la condotta posta in essere dai medici che lo hanno avuto in cura, e per l'effetto, riformare
[...] la sentenza nella parte in cui condanna la , in persona Controparte_15 del legale rappresentante pro tempore, in solido con gli altri convenuti del giudizio di primo grado,
a pagare la somma di € 155.914,03 in favore di , , Parte_6 Controparte_1 Parte_5
, , , , , ,
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e , tutti quali eredi di , mandando la medesima Parte_2 CP_2 Persona_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_15 indenne da ogni pagamento. Con vittoria di spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio”.
e si sono costituite formulando le Controparte_16 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Roma: rigettare l'appello confermando la
26 sentenza del Tribunale di Frosinone. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
All'udienza dell'11/12/2019 la Corte ha dichiarato la contumacia di Controparte_5
e ha respinto le istanze inibitorie presentate dalle parti appellanti.
[...]
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale proposto da è articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo, rubricato “A) Erronea valutazione circa la partecipazione del Dott. nei fatti di causa. Difetto di legittimazione passiva.”, l'appellante censura la gravata Parte_1 sentenza nella parte in cui gli imputa una responsabilità, rappresentando che: in data 2.6.2007 (giorno del ricovero) lo stesso non era di turno e, pur risultando reperibile, non è stato chiamato da nessuno;
in data 3.6.2007 non era di turno e solo in data 4.6.2007 è stato reso edotto quando era già stato predisposto il trasferimento del paziente in altro ospedale. Pertanto erroneamente è stato ritenuto un ritardo nel trasferimento come a lui imputabile. Il giudice di primo grado ha poi richiamato la CTU ove non vi era alcuna menzione della sua posizione.
Con il secondo motivo, rubricato “B) Mancanza di nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta dei medici”, l'appellante evidenzia come erroneamente è stato ritenuto il nesso di causalità, atteso che molteplici elementi si opponevano all'intervento chirurgico (età, diabete, che hanno reso inefficaci la terapia farmacologica). Inoltre, come evidenziato da alcuni CTP, l'evento attinente all'amputazione dell'arto ha una incidenza per il 15% sui pazienti trattati con intervento chirurgico e per il 17% sui pazienti trattati con terapia medica farmacologica;
il che vale ad escludere il nesso di causalità.
Con il terzo motivo, rubricato “C) Erronea valutazione sulla ripartizione delle responsabilità”,
l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto una responsabilità a suo carico pur non essendosi occupato del paziente.
Con il quarto motivo, rubricato “D) Erronea determinazione del grado di responsabilità del
Dott. e conseguente erronea determinazione del risarcimento del danno a suo carico”, Parte_1
l'appellante censura la gravata sentenza per avergli imputato una responsabilità più grave.
Con il quinto motivo, rubricato “E) Mancata determinazione della responsabilità dell' e Pt_3 mancate disposizioni in merito alla richiesta di manleva”, l'appellante censura la sentenza per non avere quantificato la quota di responsabilità dell' Pt_3
L'appello incidentale proposto da , Parte_6 Controparte_1 Parte_5
, , , , , ,
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , quali eredi del signor è articolato in un motivo Parte_2 CP_2 Persona_1
27 con cui si censura la compensazione parziale delle spese di lite, e il mancato riconoscimento di una maggiorazione per la pluralità di parti.
L'appello incidentale proposto dalla è articolato in due motivi. Controparte_6
Con il primo motivo, rubricato “1) Violazione degli artt. 40 e 41 C.P. , 1218 e 2055 c.c., 115 e
116 c.p.c. Omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine al nesso di causalità e sulla effettività attività posta in essere dalla Dott.ssa , nonché sul riparto della responsabilità”, CP_5
l'appellante incidentale censura sentenza per avere ritenuto la responsabilità della , CP_5 rappresentando come il paziente si era recato al PS per una caduta accidentale e dopo l'esame il medico disponeva una radiografia, affidandolo poi alla . Il giudice ha ritenuto CP_3 apoditticamente che al momento del ricovero fosse in atto una patologia ischemica diagnosticabile;
questo a fronte dell'assenza di segni di ischemia.
Con il secondo motivo, rubricato “2) Violazione dell'art. 2059 c.c. e conseguente errata liquidazione del danno non patrimoniale. Illogica e contraddittoria motivazione sul punto”,
l'appellante incidentale censura la sentenza in relazione al danno liquidato, non essendosi tenuto conto dell'effettivo periodo di sopravvivenza.
L'appello incidentale proposto dall' è articolato Controparte_15 in un unico motivo, rubricato “Erroneità e/o nullità della sentenza per insussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dal sig. e la condotta posta in essere dai sanitari che lo hanno Persona_1 avuto in cura”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la responsabilità dei sanitari degli e di AN, atteso che al momento del ricovero al Controparte_17
PS l'ischemia non era riconoscibile. Inoltre la chirurgia va riservata a casi particolarmente gravi ed è complessa nel caso di paziente arteriopatico. A ciò si aggiunga che il ritardo nelle dimissioni ha avuto una rilevanza modesta nell'evoluzione peggiorativa dell'evento. È quindi da escludere il nesso di causalità.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e
28 delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
In primo luogo vanno esaminati congiuntamente i motivi di appello diretti a censurare la ritenuta responsabilità dei sanitari (primo, secondo e terzo motivo di appello principale;
appello incidentale dell' primo motivo di appello incidentale della relativamente all'esclusione Pt_3 CP_4 della responsabilità).
In diritto la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale”.
La Corte di Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale».
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria".
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L.
29 n. 189 del 2012 c.d. legge ZI che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo
“esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di
Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n.
22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per
30 colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
In linea di fatto la CTU espletata, e non oggetto di specifica contestazione, ha dato conto di come il giorno 2.6.2007 alle ore 8.14 giungeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Persona_1
Benedetto" di LA riferendo di una caduta accidentale presso la propria abitazione a seguito della quale lamentava la comparsa di dolore e limitazione funzionale a carico della caviglia sinistra (in tal senso la cartella clinica).
Sottoposto a visita il medico di guardia riscontrava a livello dell'arto inferiore sinistro e più precisamente in sede peri-malleolare: "dolorabilità spontanea dell'articolazione tibio-tarsica sx che aumenta alla digitopressione con edema del piede e limitazione funzionale ai movimenti di flesso- estensione” e richiedeva un esame radiografico della caviglia e del piede che mostrava la presenza di
"calcificazioni nei tessuti molli circostanti il lato mediale dell'astragalo di non sicura natura traumatica”.
Veniva quindi effettuato un bendaggio elastico della gamba e il paziente veniva dimesso con la diagnosi di "trauma distorsivo caviglia sx” e la prescrizione di un controllo specialistico ortopedico in data 5.6.2007.
Tuttavia, a causa di un progressivo peggioramento della sintomatologia dolorosa locale, dopo poche ore il veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di AN. Per_1
In anamnesi il medico riferiva: "Il paz. giunge alla nostra osservazione riferendo da questa mattina dolore gamba di sin che si è andato accentuando durante le ore successive;
diàbetico in terapia
31 medica" e obiettivava: “arto pallido con cianosi letto ungueale, scalino termico al terzo medio di gamba;
dolente e dolorabile il polpaccio;
deficit di sensibilità al piede ed al terzo inferiore di gamb, normale la motilità; polsi femorali presenti ed isosfigmici".
Il paziente veniva quindi prontamente ricoverato presso il reparto di Chirurgia Generale con la diagnosi di "ischemia acuta arto inf.sin".
All'ingresso in reparto l'esame obiettivo locale confermava il quadro descritto e mostrava anche:
“...assenza di polso a livello del cavo popliteo, tibiale e peroneo".
Il dopo un'iniziale preparazione per un trattamento di tipo chirurgico, veniva Per_1 sottoposto a terapia medica con farmaci antidolorifici, antiaggreganti piastrinici ed eparina.
In data 4.6.2007 poi veniva effettuato esame Ecocolordoppler degli arti inferiori che accertava:”...pervietà del carrefour femorale sin e della a.femorale superficiale che appare occlusa da materiale trombotico disomogeneo al limite sopragenicolare con l'a.poplitea”.
Lo stesso giorno il paziente firmava cartella clinica e usciva dall'Ospedale e poco dopo veniva ricoverato presso il reparto di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di AV.
Le condizioni della gamba e del piede sinistro apparivano da subito critiche, risultando gli stessi
"freddi con estesa cianosi ischemica;
impotenza funzionale" ed evidenziandosi inoltre una
"tumefazione cavo popliteo sn non pulsante;
presente il solo polso femorale".
Subito dopo veniva eseguito un esame di angiografica che mostrava: "occlusione della poplitea sovra-articolare con riabilitazione di un breve segmento del tronco tibio-peroniero....” e il paziente veniva sottoposto ad intervento di rivascolarizzazione mediante by-pass femoro-popliteo.
Nonostante la pervietà del by pass, l'ischemia risultava comunque ormai irreversibile e il paziente era febbrile con l'arto inferiore sinistro caldo ed il piede freddo.
Stante un quadro di gangrena ischemica, si rendeva indispensabile l'intervento di amputazione della gamba sinistra che veniva realizzato in data 6.6.2007.
Pertanto è stato compiutamente accertato che il paziente è stato colto da una occlusione acuta di un aneurisma popliteo sinistro di cui era portatore, con conseguente ischemia acuta assoluta del piede e del segmento medio-distale della gamba omolaterale. Questa grave condizione è evoluta rapidamente verso la gangrena ed ha portato alla necessità di operare l'amputazione della gamba sinistra.
Vanno valutati distintamente i diversi momenti di trattamento del paziente.
Per quanto attiene alla fase di ricovero presso il PS di LA (dalle 8.14 alle 9.05), la consulenza ha dato conto di come il il giorno 2 giugno alle ore 6.00 del mattino mentre era a letto, Per_1 avrebbe accusato (secondo quanto da lui riferito in via anamnestica) la comparsa di una sintomatologia caratterizzata da dolore gravativo localizzato al segmento distale dell'arto inferiore
32 sinistro a cui si associava impotenza funzionale tale da determinare una sostanziale inabilità a sostenersi in piedi nello scendere dal letto. Per tale sintomatologia si faceva trasportare subito al
Pronto Soccorso di LA, presso il quale alle 07,15 gli veniva assegnato un "codice verde".
È stato sollecitamente visitato dai Sanitari, con verbale di PS alle ore 08,14 e chiuso alle 09,05.
Il verbale, redatto dalla , riporta in anamnesi una "riferita caduta accidentale a domicilio”. CP_5
Secondo la CTU tale anamnesi non appare adeguatamente contestualizzata nello svolgersi degli eventi come riferiti dal paziente. In proposito il CTU ha sottolineato che nell'anamnesi raccolta nella cartella clinica dell'Ospedale di AV al momento del successivo ricovero del 4.6.2007 è annotato, tra l'altro: "... il paziente riferisce l'inizio dell'attuale sintomatologia venerdì u.s. quando, in pieno benessere, ha lamentato dolore lancinante al piede e gamba sn. Recatosi presso il locale
Ospedale è stata praticata terapia con RO ed EBPM con riferito miglioramento".
Secondo il CTU da un lato tale dato consente di ipotizzare un esordio improvviso della sintomatologia dolorosa senza necessità di un evento traumatico, come invece annotato nella cartella del primo pronto soccorso di LA delle ore 8.14; dall'altro lato l'indicazione di un ricovero con somministrazione di farmacologica (RO ed EBPM) indurrebbe a collocare l'insorgenza di tale sintomatologia acuta certamente prima del secondo ricovero di pronto soccorso di AN, ove appunto fu praticata terapia con RO e EBPM, ma non necessariamente anche prima del precedente delle ore 8.14 ad LA. Esiste, in buona sostanza, una discrepanza tra quanto riferito in corso di C.T.U. dal periziando e quanto annotato in cartella del pronto soccorso di LA, discrepanza che gli elementi a disposizione non consentono secondo il CTU di dirimere in maniera inequivocabile.
E' però da affermare che a prescindere da ciò l'esame obiettivo in corso di primo ricovero riporta la presenza di "Dolorabilità spontanea dell'articolazione tibio-tarsica sx ('sinistra) che aumenta alla digitopressione in sede peri-malleolare con edema del piede e limitazione funzionale di movimenti di flesso- estensione", dati questi che confermano i sintomi riferiti dal paziente e che descrivono tre aspetti importanti del quadro clinico vigente: la "dolorabilità (dolenzia) spontanea", la "limitazione funzionale" ed un "edema del piede", senza ulteriori specificazioni. Nello stesso verbale si riporta anche un "aumento" della dolorabilità della regione peri-malleolare alla "digitopressione" (in sede peritale, il paziente non ha confermato di essere stato palpato dopo l'esame ispettivo). L'esame radiografico tradizionale RX piede (2 pr) sx - caviglia (2 pr) sx, richiesto dalla evidenziava CP_5 soltanto "Sfumature piccole calcificazioni nei tessuti molli circostanti il lato mediale dell'astragalo, di non sicura natura traumatica" non confermando, pur negli evidenti limiti della metodica, la diagnosi di ammissione del paziente di "Trauma distorsivo caviglia sx".
Nel referto di pronto soccorso, poi, non sono riportati i rilievi obiettivi di un'eventuale alterazione del colore della cute, del termo-tatto o della fondamentale palpazione dei polsi arteriosi
33 dell'arto inferiore sinistro ed il loro confronto con l'arto controlaterale: qualora raccolti, questi elementi avrebbero con elevata probabilità orientato la diagnosi nella direzione corretta. Ciò nonostante veniva indicata l'esecuzione di un bendaggio elastico-compressivo a gambaletto, realizzato poi dalla . Tale sanitario, da quanto si evince dagli elementi documentati, si CP_3 sarebbe limitato ad eseguire un bendaggio elasto-compressivo a gambaletto della gamba sinistra, senza verificare a sua volta l'effettiva pertinenza e congruenza di tale soluzione terapeutica con una nuova valutazione del paziente.
Secondo la CTU i pur incompleti rilievi obiettivi effettuati nel corso di queste visite, benché insufficienti a far sospettare la diagnosi corretta, potevano almeno essere sufficienti a far considerare, anche come diagnosi differenziale, un'altra grave vasculopatia, peraltro non dimostrata, come la trombosi venosa profonda, anch'essa potenzialmente pericolosa per la salute del paziente.
Nonostante il quadro clinico dubbio il paziente non veniva sottoposto ad ulteriori ed indispensabili approfondimenti diagnostici (eco-Doppler degli arti inferiori, test del D-dimero, dosaggio degli enzimi di danno muscolare, ecc.), che avrebbero potuto, indirettamente, fornire elementi sulla realtà clinica del paziente. Neppure era impostata una terapia di profilassi della trombosi venosa che - in un paziente con supposto trauma distorsivo della caviglia, senza indicazione chirurgica e con limitazione funzionale di movimenti di flesso estensione, che viene immobilizzato con un bendaggio elasto-compressivo - è suggerita dalle vigenti Linee Guida: il che avrebbe potuto rallentare il peggioramento clinico, che in questo stadio appariva già clinicamente evidente.
L'aver dimesso paziente, inviandolo al domicilio con consiglio verbale di terapia con antidolorifici al bisogno e di appuntamento ambulatoriale per controllo ortopedico appare criticabile per un carente approfondimento diagnostico con conseguente ritardo nella identificazione della malattia vascolare.
Ritardo che, secondo la CTU, appare di proporzioni non del tutto determinabili ma relativamente modeste nel determinismo dell'evoluzione peggiorativa dell'evento morboso, stante l'assai breve lasso di tempo intercorso tra il primo ed il secondo accesso del paziente al pronto soccorso, di sole poche ore dopo la prima dimissione.
Quanto al secondo ricovero di Pronto Soccorso dell'Ospedale di AN delle ore 14.29 fino alle ore 15.43 (seguito dai medici e , secondo la CTU la condotta dei sanitari del Per_3 Per_6 suddetto pronto soccorso appare esente da censure poiché i sanitari, di fronte alle condizioni cliniche obiettive del paziente, giungevano subito ad una corretta diagnosi di ischemia acuta dell'arto inferiore sinistra anche senza l'ausilio di conferme strumentali ed altrettanto correttamente indicavano la necessità di intervento chirurgico immediato, informando il paziente al fine dell'espressione del
34 consenso all'intervento, disponendo ricovero presso il locale reparto di chirurgia con la preparazione infermieristica e l'immediato trasporto in sala operatoria. Anche la decisione di ricovero in tale reparto può ritenersi sostanzialmente corretta.
Quanto poi al ricovero presso il reparto di chirurgia generale dell'ospedale di AN, in tale reparto il paziente veniva preparato sin dall'ingresso per essere sottoposto ad intervento chirurgico per il trattamento delle ischemia acuta ma di fatto tale atto terapeutico è stato rinviato per ragioni non indicate nella cartella clinica. Da questa è possibile dedurre che veniva impostata una terapia medica con eparina a basso livello molecolare, prostanoidi, antibiotico gastroprotettore e antidolorifico.
Come dato conto dalla CTU, si tratta di una terapia non adeguata alle condizioni cliniche del paziente e che rappresentava forse il tentativo di cronicizzare una condizione acuta che in tale contesto aveva scarsissima possibilità di successo. Allo stesso modo non è stato disposto neanche un approfondimento diagnostico utile al completamento della diagnosi. Questo cambiamento nella condotta terapeutica non appare giustificato dagli elementi clinici riportati in cartella clinica neppure se effettuata in prospettiva di un trasferimento del paziente presso un più idoneo centro specialistico di riferimento che, di fatto, non è stato eseguito.
Durante la breve degenza in Reparto di Chirurgia, il giorno successivo 3.07 il Per_6 annotava in cartella clinica un miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in ipotesi, forse solo temporaneo o apparente per la completa perdita della sensibilità dell'arto, che quindi può ridurre la sintomatologia dolorosa, senza disporre ulteriori accertamenti.
La mattina del 4.6.2007 i sanitari rilevavano un tangibile peggioramento delle condizioni di salute del paziente. Solo allora veniva effettuato un ecoDoppler degli arti inferiori che confermava, per la prima volta, la diagnosi di accettazione e documentava la presenza di un'ostruzione dell'arteria poplitea sinistra e la compromissione del flusso distale dell'arto inferiore sinistro. Veniva dunque, solo allora, consigliato verbalmente al paziente il trasferimento presso la Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di AV, dopo aver contattato i sanitari dello stesso, al quale il paziente giungeva con i mezzi propri dopo dimissione volontaria dal Presidio di AN.
Secondo la CTU la decisione di soprassedere all'intervento chirurgico temporeggiando non trova alcuna giustificazione scientificamente plausibile in presenza di un quadro clinico come quello riscontrato sul così come anche gravemente inefficace risulta l'aver adottato una terapia Per_1 farmacologica come quella in concreto somministrata;
tali decisioni, prese già in un contesto ritardo diagnostico e terapeutico determinatosi al primo accesso di Pronto Soccorso presso l'Ospedale di
LA, hanno a condizionato il decorso clinico del paziente fino al punto di pregiudicare la probabilità di successo chirurgico e consentendo di fatto l'evoluzione negativa della patologia verso la gangrena che ha imposto l'amputazione dell'arto inferiore sinistro.
35 Sulla base della esaustiva e non contestata CTU deve ritenersi il nesso di causalità tra la gangrena che ha portato alla necessità di amputare la gamba sinistra e la condotta dei sanitari degli e AN, che hanno ritardato prima nella diagnosi (e quindi nella relativa terapia) Controparte_17
e poi, dopo aver accertato la diagnosi di ischemia acuta dell'arto inferiore sinistra (tra le 14.29 e le
15.43 del 2 giugno), e indicato la necessità di un intervento chirurgico immediato, hanno soprasseduto, peraltro senza effettuare esami strumentali, effettuati solo dopo circa un giorno e mezzo
(il 4 giugno), con la conseguenza che il paziente è stato ricoverato e operato solo il 4 giugno ad
AV.
Secondo la consulenza espletata la decisione di non effettuare l'intervento chirurgico tempestivamente ha condizionato il decorso clinico del paziente fino al punto di pregiudicare la probabilità di successo chirurgico e consentendo di fatto l'evoluzione negativa della patologia verso la gangrena che ha imposto l'amputazione dell'arto inferiore sinistro. Il che porta a ritenere il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'amputazione dell'arto.
Per quanto attiene al rilievo dell'appellante principale secondo cui la situazione del paziente
(diabete e età) sconsigliavano l'esecuzione di un intervento chirurgico, va osservato innanzitutto come, a fronte della prescrizione dell'intervento chirurgico disposto in sede di PS dell'Ospedale
Civile di AN, l'intervento è stato rinviato senza alcuna annotazione delle ragioni della sospensione, venendo prescritta unicamente una terapia farmacologica.
Ulteriormente, dinanzi a quanto compitamente ritenuto dal CTU in ordine alla necessità di intervenire chirurgicamente, i rilievi in ordine alle controindicazioni sono del tutto generici. A ciò va aggiunto che presso il Tribunale di AV è stato subito effettuato l'intervento chirurgico, senza alcuna indicazione contraria data dalla situazione del paziente;
l'intervento ha portato all'amputazione dell'arto, stante la situazione ben più grave che si era verificata nelle more (e non per la pregressa situazione del paziente, come sostiene l'appellante).
Relativamente poi al richiamo al CTP della , effettuato dall'appellante principale, CP_3 circa le percentuali di insuccesso dell'intervento (con perdita dell'arto), va rilevato come la stessa consulenza di parte dà conto di come esse sono variabili in dipendenza di numerosi fattori, richiamando poi un unico studio multicentrico che ha visto coinvolti numerosi ospedali del Regno
Unito secondo cui un paziente su dieci indipendentemente dal trattamento ha subito l'imputazione dell'arto. Il che peraltro dimostra che elevata è la probabilità di salvare l'arto nel caso di trattamento chirurgico.
In relazione alla responsabilità per la prima fase presso il PS di LA (per quanto attiene alla posizione della appellante incidentale), va sottolineato come se il CTU non è stato in grado CP_5 di collocare la sintomatologia acuta prima del ricovero al PS di LA, ancorché ha evidenziato come
36 “l'indicazione di un ricovero con somministrazione di farmacologica (RO ed EBPM) indurrebbe collocare l'insorgenza di tale sintomatologia acuta certamente prima del secondo ricovero di pronto soccorso di AN, ove appunto fu praticata terapia con RO e EBPM”), rimane fermo che lo stesso è stato ricoverato per una sintomatologia dolorosa all'arto, che ancorché possa non essere stata acuta, era comunque indicativa di una patologia all'arto.
A fronte del fatto che risulta che il paziente ha dichiarato di essere caduto, l'esame obiettivo in corso di primo ricovero riporta la presenza di "Dolorabilità spontanea dell'articolazione tibio-tarsica sx ('sinistra) che aumenta alla digitopressione in sede peri-malleolare con edema del piede e limitazione funzionale di movimenti di flesso- estensione", dati questi che confermano i sintomi riferiti dal paziente e che descrivono tre aspetti importanti del quadro clinico vigente: la "dolorabilità
(dolenzia) spontanea", la "limitazione funzionale" ed un "edema del piede", senza ulteriori specifiche.
Nello stesso verbale si riporta anche un "aumento" della dolorabilità della regione peri-malleolare alla "digitopressione". L'esame radiografico tradizionale RX piede (2 pr) sx - caviglia (2 pr) sx, richiesto dalla evidenziava soltanto "Sfumature piccole calcificazioni nei tessuti molli CP_5 circostanti il lato mediale dell'astragalo, di non sicura natura traumatica" non confermando, pur negli evidenti limiti della metodica, la diagnosi di ammissione del paziente di "Trauma distorsivo caviglia sx".
Pertanto tali dati ("dolorabilità spontanea", la "limitazione funzionale" ed un "edema del piede" uniti ad un esame radiografico dubbio circa la natura traumatica) imponevano l'esecuzione di ulteriori ed indispensabili approfondimenti diagnostici (eco-Doppler degli arti inferiori, test del D-dimero, dosaggio degli enzimi di danno muscolare, ecc.), che avrebbero potuto, indirettamente, fornire elementi sulla realtà clinica del paziente. Esami che non sono stati eseguiti, venendo indicata l'esecuzione di un bendaggio elastico-compressivo a gambaletto. Sul punto il consulente ha sottolineato come neppure era impostata una terapia di profilassi della trombosi venosa che, in un paziente con supposto trauma distorsivo della caviglia, senza indicazione chirurgica e con limitazione funzionale di movimenti di flesso estensione, che viene immobilizzato con un bendaggio elasto- compressivo, è suggerita dalle vigenti Linee Guida: il che avrebbe potuto rallentare il peggioramento clinico, che in questo stadio appariva già clinicamente evidente.
Se i segni non erano tali da permettere la diagnosi certa di ischemia, rimane fermo che nessun accertamento concreto è stato effettuato (in particolare di tipo vascolare) e l'accertamento eseguito non confermava in modo certo l'evento traumatico;
il che imponeva ulteriori esami.
In senso contrario non vale richiamare quanto dichiarato da due infermiere sentite quali testi (il teste circa il fatto che la temperatura fosse normale, e l'arto fosse privo di lividi;
la teste CP_13 circa il fatto che il tatto non era cianotico, oltre che in ordine alla caduta), atteso che, al di CP_14
37 là del dato che ciò non risulta in cartella, rimane fermo che a fronte di dati aspecifici non sono stati effettuati ulteriori accertamenti.
Tali considerazioni valgono a ritenere sussistente sia il nesso di causalità che la responsabilità anche in ordine a tale fase. Il consulente ha compiutamente sottolineato come tale ritardo ha inciso, ancorché in termini minori (atteso che dopo sei ore il paziente è andato al PS), nell'evoluzione della patologia.
Quanto alla , va considerato che il medico, dopo avere effettuato l'esame obiettivo, ha CP_5 richiesto la RX e quindi era tenuta a verificare la rispondenza dell'esame con i riscontri obiettivi, non potendosi limitare ad affidare la paziente alla . D'altronde dalla cartella clinica risulta CP_3 che la ha esaminato l'RX ed ha prescritto bendaggio adesivo elastico e controllo CP_5 ambulatoriale.
Per quanto attiene alla posizione del primario del reparto di chirurgia dell'Ospedale Parte_1 di AN, pacificamente lo stesso non era in ferie tra il 2 e il 4 giugno (assumendo di essere solo reperibile il 2 e 3). Va dato conto di come non risulta nelle cartelle cliniche che l'appellante abbia visitato il paziente (né quindi annullato l'intervento chirurgico). Sul punto la dichiarazione testimoniale di secondo cui “dopo circa due ore due medici si sono avvicinati uno Controparte_1 col camice e l'altro senza camice che si dichiarato quale primario il quale ha dichiarato che non avrebbe più operato mio padre ma avrebbe provveduto come medicinali antitrombotici pur rimanendo ricoverato in ospedale”, non pare sufficiente per identificare tale soggetto nel Capperucci.
D'altronde il giudice di primo grado non gli ha imputato la responsabilità per la visita effettuata, ma in considerazione della sua posizione di primario, avendo peraltro ammesso di avere seguito la vicenda, come risulta dalle cartelle cliniche (sottoscritte dallo stesso). E in relazione a tale aspetto nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'appellante – che si è limitato ad affermare di essere assente e di non essere stato chiamato.
In ogni caso rimane fermo che come osservato dal giudice di primo grado, in linea con l'orientamento della S.C. “il primario ospedaliero risponde del danno derivato da una inadeguatezza della struttura sanitaria da lui diretta ove non dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi che gli impone l'art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (applicabile "ratione temporis"), tra i quali rientra quello di informazione sulle condizioni dei malati e di predisposizione di adeguate istruzioni al personale per le emergenze” (Cass. n. 22338/2014).
Tale orientamento non è contestato dall'appellante che richiama la giurisprudenza che esclude la responsabilità oggettiva e l'esistenza della stessa responsabilità contrattuale nell'ipotesi di ferie.
Quanto rilevato dall'appellante non tiene conto del fatto che lo stesso non era in ferie ma anzi, in quanto reperibile, era tenuto a verificare le condizioni dei malati del reparto. Il che peraltro assume
38 particolare rilevanza considerato che, a fronte della decisione di effettuare un intervento chirurgico, si è deciso di soprassedere senza alcuna specifica motivazione e che non risulta che nessun medico ha assunto tale decisione. Dal fatto che l'appellante fosse in servizio consegue la configurabilità di un rapporto contrattuale tra le parti. D'altronde la sottoscrizione delle cartelle cliniche comprova la sua responsabilità.
In definitiva i motivi di appello sono infondati.
Vanno quindi esaminati i motivi di appello attinenti alla ripartizione della responsabilità interna come accertata in sentenza (quarto e quinto motivo di appello principale;
primo motivo di appello incidentale della . CP_4
In primo luogo va evidenziato come la non ha proposto appello, con la CP_3 conseguenza che la sentenza è passata in giudicato relativamente alla sua quota interna (pari al 25%).
L'appellante principale censura la sentenza per avergli imputato una quota di responsabilità pari al 50%, mentre la contesta la quota imputata alla . Entrambi contestano poi la CP_4 CP_5 mancata determinazione della quota di responsabilità interna dell' non essendo stato accertato Pt_3
l'apporto causale di questa. L'appellante principale contesta poi il mancato riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti dell' Pt_3
I motivi di appello sono fondati per quanto attiene all'accertamento della quota interna di responsabilità dell' Pt_3
Va ricordato come secondo insegnamento pacifico della S.C. “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua,
39 nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati" (Cass. n. 15446/2025; Cass. n. 34516/2023 secondo cui “in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma
3, c.c. (salvo che il medico dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile,
e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali”).
Pertanto deve ritenersi l' responsabile nei rapporti interni per la metà della quota di Pt_3 responsabilità dei medici.
Relativamente alla quota di responsabilità dei medici, va osservato come nella valutazione complessiva, per quanto sopra evidenziato, appare prevalente dal punto di vista causale la rilevanza della condotta dei sanitari dell'Ospedale di AN nella seconda fase, sanitari che a fronte della diagnosi di ischemia hanno revocato la decisione di effettuare l'intervento chirurgico senza peraltro effettuare ulteriori accertamenti, in tal modo pregiudicando in modo significativo la situazione. Per quanto attiene alla prima fase, lo stesso consulente rileva il modesto apporto causale, considerato che ha determinato unicamente un ritardo di circa sei ore. Pertanto dal punto di vista causale ha ben più rilevanza la seconda fase, con relative conseguenze nella determinazione dei danni causalmente conseguenti alla sua condotta, potendo la responsabilità della , venire limitata al 15%, CP_5 dovendo quindi di tale quota rispondere la stessa per il 7,5% nei rapporti interni e per il 7,5% l' Pt_3
Per converso la responsabilità dell'appellante principale relativa alla seconda fase – richiamato quanto sopra osservato circa la sua responsabilità – va quantificata nella misura del 60%, dovendo quindi di tale quota rispondere lo stesso per il 30% nei rapporti interni e per il 30% l Pt_3
In definitiva, in accoglimento dei motivi di appello, ferma la quota della , le quote CP_3 interne vanno così determinate: 30% il 7,5% la e 37,5% l' Parte_1 CP_5 Parte_12
Per quanto attiene alla domanda di rivalsa proposta dall'appellante principale nei confronti dell' va osservato come l'appellante ha proposto tale domanda assumendo di essere Pt_3 contrattualmente garantito dall' per la propria quota di responsabilità. Pt_3
Quanto argomentato sul punto da parte del giudice di primo grado sulla base del TU n. 3/1957 non è stato oggetto di contestazione. In senso contrario non vale il richiamo alla L. n.24/2017, successivo alla fattispecie in esame, e quindi non applicabile.
40 Ne consegue l'infondatezza della relativa censura.
Va a questo punto esaminato l'appello incidentale della attinente al quantum (secondo CP_4 motivo d'appello), fondato sul riconoscimento di un danno pieno senza considerare la premorienza.
Il motivo è infondato.
Pacificamente il è morto in data 21.4.2014, a 86 anni, per cause naturali, e quindi è Per_1 morto dopo sei anni.
In via generale il decesso prematuro comporta che alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato debba essere sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodotto, in linea con l'orientamento della S.C., secondo cui: «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi» (Cass. 31 gennaio 2011, n. 2297).
In senso conforme è altresì anche la giurisprudenza successiva (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4551;
Cass. 26 giugno 2020, n. 12913; Cass. 29 dicembre 2021, n. 41933).
Sicché, sia il Tribunale di Roma che il Tribunale di Milano hanno preso atto di tale indirizzo e nelle tabelle elaborate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata hanno proposto meccanismi di liquidazione del danno non patrimoniale derivante dal bene salute definito da premorienza, che muovono dal presupposto secondo cui il danno non patrimoniale non sarebbe una funzione costante nel tempo, ma sarebbe ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento e si ridurrebbe con il passare del tempo.
Di recente, tuttavia, la S.C., in relazione alle tabelle di Milano, ha ritenuto che tali premesse non siano condivisibili e che debba essere seguito un criterio proporzionale: «Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti»
41 (Cass. 29 dicembre 2021, n. 41933). A tal fine quindi di assume il criterio di calcolo enunciato nella sentenza della S.C. 30 giugno 2015, n. 13331, richiamata dalla sentenza n. 41933/2021 da ultimo citata secondo cui «il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte».
Considerato che le ultime tabelle Istat prevedono un'aspettativa di vita media sino a 81,4, e che il quindi è morto a 86 anni, oltre la presumibile aspettativa di vita, nessuna riduzione deve Per_1 essere effettuata.
Infine va esaminato l'appello incidentale degli eredi del relativo alle spese. Per_1
Il motivo è fondato.
Innanzitutto va evidenziato come secondo l'insegnamento della S.C. “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2" (Cass. SU n. 32061/2022).
Pertanto è da escludere che il riconoscimento di una somma inferiore a quella richiesta sostanzi una compensazione reciproca. Inoltre nel caso di specie non vi erano elementi per giustificare la compensazione delle spese neanche parziale. Va sul punto considerato che è stata riconosciuta la rilevante somma di oltre € 150.000,00.
Né la complessità delle questioni trattate integra quegli eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese.
Non pare viceversa fondato il rilievo relativo al mancato riconoscimento degli aumenti, atteso che la disposizione in esame nel testo vigente prevede che il compenso “può di regola” essere aumentato. Nel caso di specie se è pur vero che gli appellanti si sono dovuti difendere nei confronti di più parti, queste hanno assunto una posizione sostanzialmente sovrapponibile rispetto alla valutazione complessiva del fatto illecito.
Pertanto le spese di primo grado vanno liquidate come in sentenza esclusa la compensazione e quindi pari alla somma riconosciuta di € 8.700, comprensivi di € 282,00 per esborsi per tre pari a €
26.100,00, comprensivi di € 846,00, oltre spese generali, IVA e CPA .
Le spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti
42 tra gli eredi di , , l' e la La liquidazione è come Persona_1 Parte_1 Pt_3 CP_18 da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 260.000, tabella XII, scaglione quinto valori medi, e senza l'aumento in considerazione del numero delle parti, per le medesime ragioni per cui non è stato dato in primo grado), con condanna ex art. 97 c.p.c..
Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti tra gli eredi di , la Persona_1
e la (valore della causa sino ad € 26.000,00, tenuto conto del decisum in CP_3 Parte_4 appello, tabella XII;
scaglione III, valori nei minimi stante le limitate questioni trattate attinenti alle spese).
Per quanto attiene agli ulteriori rapporti, la soccombenza reciproca (quanto all'appello principale) e la complessità dell'accertamento in fatto giustifica la compensazione delle spese.
Poiché l'impugnazione dell' è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione Pt_3 dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 nonché sugli appelli incidentali proposti da , Parte_6 Controparte_1 Parte_5
, , , , , ,
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , quali eredi di , dalla e Parte_2 CP_2 Persona_1 Controparte_6 dall' avverso la sentenza n. 42/2019 del Tribunale di Controparte_15
Frosinone, così provvede: rigetta l'appello incidentale proposto dall' Parte_12 in parziale accoglimento dell'appello principale di e degli appelli incidentali Parte_1 proposti da , , , , Parte_6 Controparte_1 Parte_5 Parte_7 Parte_5
, , , , , , quali
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_2 CP_2 eredi del signor , e della , in parziale riforma della sentenza Persona_1 Controparte_6 di primo grado che per il rimanente conferma: accerta le quote interne di responsabilità nella seguente misura e ferma quella della (pari al 25%): 30% il 7,5% la e 37,5% CP_3 Parte_1 CP_5
l' condanna l' , , e Parte_12 Parte_12 Parte_1 Controparte_3 [...]
alla refusione a favore di , Controparte_5 Parte_6 Controparte_1 Parte_5
, , , , , ,
[...] Parte_7 Parte_5 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , quali eredi del signor delle spese di primo grado Parte_2 CP_2 Persona_1 pari a € 26.100,00, comprensivi di € 846,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna l'Ausl di , la in via solidale, alla refusione Pt_12 Parte_1 CP_19
43 a favore di , , , , Parte_6 Controparte_1 Parte_5 Parte_7 Parte_5
, , , , , , quali
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_2 CP_2 eredi di , delle spese del grado che liquida in € 14.317,00, oltre spese generali, IVA Persona_1
e CPA;
condanna la e la alla refusione a favore di Parte_15 CP_3 Pt_6
, , , ,
[...] Controparte_1 Parte_5 Parte_7 Parte_5 Parte_9
, , , , , quali eredi di
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_2 CP_2 Per_1
, delle spese del grado che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA; compensa le spese tra le altre parti;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_12
l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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