Articolo 10 della Legge 31 dicembre 1991, n. 416
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15 gennaio 1992
Art. 10. Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell' articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329 , e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76 , concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.
4. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:
a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1992 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell' articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e suc- cessive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992;
b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106 ;
c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1992, delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.
7. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1991 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.
Note all'art. 10:
- Si trascrive, nell'ordine, il testo dei primi due commi dell' art. 28 e dell' art. 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , concernente "Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)":
"Art. 28, primo e secondo comma. - L'A.N.A.S. e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi.
Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".
"Art. 29. - Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda e' presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il conto consuntivo e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato".
- Il D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 , reca: "Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche".
- La legge 23 ottobre 1963, n. 1481 , concerne: "Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche".
- La legge 19 febbraio 1970, n. 76 , concerne: "Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche".
- Il testo dell'art 12, penultimo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", come sostituito dall' art. 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , e' il seguente: "Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate".
- Il testo dell' art. 9 del D.L. 10 febbraio 1977, n. 19 , recante: "Decadenza della Societa' autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano- Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere", come sostituito dall' art.6 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 661 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32 , e' il seguente:
"Art. 9. - Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla SARA, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilita' speciale a lui intestata.
Ai fondi cosi' somministrati si applicano le disposizioni dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 ".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1992