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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3996/2019 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ACHILLE RONDA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pineto (TE), via Gabriele D'Annunzio n. 194/6;
ATTORE contro
( ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIULIANA MARTELLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Atri (TE), Via Luca D'Atri n. 20;
CONVENUTO
OGGETTO: danno endofamiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Tribunale di Teramo
A. dichiararsi la responsabilità dell'attuale convenuto per la violazione degli obblighi familiari di mantenimento ed assistenza del figlio, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di Parte_1 tutti i danni – comprensivi del danno patrimoniale, esistenziale e morale – allo stesso cagionati per il mancato riconoscimento ed adempimento degli obblighi d'istruzione, educazione e mantenimento inteso nel senso più lato del termine, nella somma che si accerterà in corso di causa e che l'On.Le
Giudicante riterrà dovuta e di giustizia, o in quella maggiore o minore indicata da parte attrice nelle premesse, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
B. sempre in via principale condannare il sig. al rimborso della quota parte delle CP_1 spese sostenute dalla signora dalla nascita del figlio sino alla E_ Parte_1 sentenza di condanna per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione di quest'ultimo nella somma che si accerterà in corso di causa o in quella maggiore o minore indicata nelle premesse da parte attrice che l'On.Le Giudicante riterrà dovuta e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di essere figlio naturale riconosciuto di E_
, precisando di avere “sempre saputo di essere stato concepito nell'ambito della relazione
[...] sentimentale che la propria madre sig.ra ha intrattenuto negli anni 1976-1979 con E_
l'odierno convenuto”, e che il giudizio promosso nei confronti di quest'ultimo con atto di citazione notificato il 7 marzo 2011 si era concluso con la sentenza n. 1226/13, pubblicata il 10 dicembre 2013, passata in giudicato, che accertava e dichiarava la paternità naturale del convenuto.
Ha riferito, quindi, di essere cresciuto solo con la madre e di aver subìto un vuoto emotivo e relazionale connesso alla assenza della figura paterna, oltre a un danno monetario consistente nella perdita di una serie di chance di realizzazione sociale correlate alla condizione economica agiata del padre;
ha aggiunto, poi, che sua madre, deceduta nel 2017, aveva patito un pregiudizio patrimoniale avendo provveduto in via esclusiva al suo mantenimento.
Ha proposto, quindi, l'odierna azione, per conseguire:
a) in proprio, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in dipendenza della violazione dei doveri di mantenimento, istruzione, educazione, nonché a seguito del mancato inserimento sociale e lavorativo conformi alla classe socio-economica di appartenenza del padre, ai sensi dell'art. 2043 c.c., determinati in complessivi € 520.000,00, di cui:
-€ 300.000,00, quanto al danno patrimoniale;
-€ 150.000,00, quanto al danno non patrimoniale;
-€ 70.000,00, quanto al danno morale.
2 Tribunale di Teramo
b) quale erede della madre deceduta il 23 agosto 2017, il rimborso della quota parte delle spese da quest'ultima sostenute per il suo mantenimento, educazione e istruzione, determinata in € 150.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 gennaio 2021 si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
rigettare le domande risarcitorie tutte, patrimoniali e non, di mantenimento e di regresso ex adverso avanzate per tutte le ragioni sopra esposte, perché infondate, carenti dei presupposti di legge, del nesso di causalità, dell'elemento psicologico, nonché perché prescritte.
Con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario, oneri ed accessori di legge.
Il convenuto ha in primo luogo eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore a conseguire il risarcimento dei danni lamentati, affermando che avrebbe Parte_1 legittimamente potuto e dovuto pretendere il riconoscimento dello status di figlio naturale e il conseguente risarcimento del danno esistenziale al compimento della maggiore età, ossia nel lontano 19 settembre 1997, data da individuarsi quale dies a quo del termine prescrizionale quinquennale del danno ex art. 2043 c.c.
Nel merito, il convenuto ha riferito di non aver avuto alcuna consapevolezza della propria paternità nei confronti di e di aver intrattenuto una relazione breve, sporadica, e di natura Parte_1 esclusivamente sessuale con la madre dell'attore, per cui mancava totalmente il presupposto della ingiustizia del danno, della colpa e/o di ogni forma di possibile responsabilità generante obblighi risarcitori.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali e all'udienza del 4 dicembre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto.
L'eccezione è infondata in quanto tardiva, essendo stata proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti. È noto, infatti, che le eccezioni, processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, quale è la prescrizione, devono essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata entro il termine di
20 giorni dall'udienza fissata in citazione.
Invero, nel comma 2 dell'art. 167 c.p.c. sono elencate le attività che il convenuto deve esplicare necessariamente nella comparsa di risposta, da depositare nel termine di cui all'art. 166 a pena di decadenza, nel senso che restano precluse al convenuto in ipotesi di sua costituzione tardiva, pur ammessa dall'art. 171 quanto l'attore abbia invece rispettato il termine ex art. 165. Esse sono, in
3 Tribunale di Teramo
particolare, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il comma 3 dell'art. 167 vi aggiunge l'istanza di chiamata in causa di un terzo (art. 269, comma 2).
Costituiscono, pacificamente, eccezioni in senso stretto (soggette alla decadenza di cui all'art. 167, comma 2): l'eccezione di prescrizione;
l'eccezione di decadenza;
l'eccezione di inadempimento;
l'eccezione di annullabilità del contratto;
l'eccezione di presupposizione;
l'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione.
Sempre in via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza della eccezione proposta nella comparsa conclusionale dal convenuto, la cui difesa ha rilevato che “Solo in sede di precisazione delle conclusioni il sig. ha chiesto, inammissibilmente, la liquidazione del danno in via equitativa E_ per entrambi i punti”, ritenendo tale puntualizzazione una modifica inammissibile della domanda.
L'eccezione è palesemente infondata, e finanche pretestuosa, poiché la richiesta di liquidare i danni in via equitativa in alcun modo incide sull'atteggiarsi e sul nucleo essenziale della domanda, che resta una domanda risarcitoria;
non si tratta, invero, neanche di una precisazione, ma semplicemente di una specificazione in ordine alle modalità di calcolo del danno, sulle quali, com'è noto, il giudice conserva pieni poteri, a prescindere dalle richieste di parte: in altre parole, quand'anche la parte interessata avesse omesso, anche in sede di scritti conclusivi, qualsivoglia riferimento alla necessità di procedere in via equitativa alla liquidazione del danno, il Tribunale avrebbe potuto procedervi in ogni caso, e del tutto legittimamente, poiché i criteri di liquidazione del danno afferiscono a profili del tutto estranei al thema decidendum, già integralmente delineato sin dall'atto introduttivo.
Deve quindi procedersi ad analizzare il merito della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale.
E' noto che la giurisprudenza ha elaborato, negli ultimi anni, la fattispecie di illecito c.d. endofamiliare, inteso come il nocumento che il figlio subisce a causa del mancato adempimento da parte del convenuto dei doveri genitoriali, che traggono il loro fondamento non solo dagli artt. 316 e
316-bis del codice civile e dagli artt. 2 e 30 della Costituzione, ma anche da fonti sovranazionali, come l'art. 24 della Carta di Nizza.
La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare trova fondamento nell'automatismo tra responsabilità genitoriale e nascita: gli obblighi genitoriali di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli scaturiscono direttamente e automaticamente dalla generazione, prescindendo dal riconoscimento formale dello status, che comunque è stato accertato nel caso di specie.
Segnatamente, è stato affermato che "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e
30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi
4 Tribunale di Teramo
dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass. n. 3079/2015, nello stesso senso, in motivazione, anche Cass. 5652/2012 e Cass. 22496/2021).
Il diritto a beneficiare del sostegno delle figure genitoriali trae origine, inoltre, dall'art. 29 Cost., che tutela i diritti della famiglia e deve essere inteso nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto genitoriale ispira, generando bisogni e doveri, ma anche dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati
(Cass. 8827/2003).
Poiché l'addentellato normativo della fattispecie risiede nell'art. 2043 c.c., atteggiandosi evidentemente come responsabilità aquiliana, è stato affermato che il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici del detto illecito civile e dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
Orbene, non possono avanzarsi dubbi, in questa sede, in merito al rapporto di filiazione intercorrente tra e come detto, sul punto ha definitivamente Parte_1 CP_1 statuito la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1226/2013, passata in giudicato (cfr. attestazione in calce al provvedimento), che ha accolto la domanda di accertamento giudiziale della paternità proposta da . Parte_1
Tale statuizione, sulla quale è calato il sipario del giudicato, non può essere ore rimessa in discussione, stanti gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.; la richiesta del convenuto di effettuare gli esami del DNA si appalesa, pertanto, del tutto inammissibile e chiaramente dilatoria: il CP_1 regolarmente citato in giudizio nel giudizio di accertamento giudiziale di paternità, si è costituito, si è difeso e nondimeno si è deliberatamente sottratto al test genetico, rifiuto da cui il Tribunale ha fatto correttamente discendere l'accertamento del rapporto di filiazione. Il sopravvenuto desiderio di sottoporsi al test del DNA, pertanto, non può essere soddisfatto in questa sede, ove fa stato la già menzionata pronuncia.
Tanto premesso in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione, è stato affermato che "in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio" (Cass. civile sez. I, 09/08/2021, n.22496).
E invero, nel caso di specie, il convenuto ha negato di essere stato a conoscenza di CP_1 essere il padre dell'attore, sicché questo è il primo aspetto da valutare ai fini della risoluzione della controversia.
5 Tribunale di Teramo
In primo luogo, deve darsi atto che il convenuto on ha negato di aver intrattenuto una CP_1 relazione con , madre di : mentre l'attore riferisce essersi trattato E_ Parte_1 di una vera e propria storia d'amore durata dal 1976 al 1979, anno della sua nascita, il convenuto insiste nell'affermare la natura del tutto sporadica ed esclusivamente sessuale della relazione, interrottasi a metà del 1978, sicché sarebbe impossibile attribuirgli la paternità di nato nel settembre del Pt_1
1979.
Inoltre, lo stesso in sede di interrogatorio formale all'udienza del 3 marzo 2022, ha CP_1 dichiarato che: “io e lei avevamo avuto rapporti occasionali e la vedevo qualche volta d'inverno. Io lavoravo a Pescara e lei una volta, dopo che già non ci vedevamo più nel 1978, da circa un anno per quello che ricordo, mi chiese di accompagnarla all'ospedale di Pescara nel consultorio per fini di interruzione della gravidanza ma non mi riferì che ero io il padre”.
Ebbene appare quantomeno singolare, se non palesemente contraddittorio, che il dopo CP_1 aver dichiarato di aver avuto una frequentazione estemporanea con per giunta conclusasi nel Pt_2
1978, nel 1979 si sia prestato ad accompagnare la stessa all'ospedale di Pescara per l'interruzione della gravidanza, senza però sapere di essere il padre del nascituro: se è vero, come egli stesso afferma, che i rapporti con la madre dell'attore non erano mai stati così assidui, e si erano finanche interrotti nella seconda metà del 1978, non è dato comprendere, allora, a che titolo il bbia accompagnato CP_1 in ospedale, a maggior ragione laddove si consideri che – sempre secondo la E_ prospettazione del convenuto – dopo l'interruzione della relazione, la sig.ra avrebbe iniziato a Pt_2 cercarlo in maniera molesta con l'intento di recuperare il rapporto.
Del resto, il Tribunale non si può esimere dall'osservare come, nel complesso, la condotta – processuale e non – del sia stata fin dall'origine poco trasparente: egli sostiene di non CP_1 essere stato portato a conoscenza della propria paternità, giungendo finanche a proclamare che
“Diversamente, mai si sarebbe sottratto alle proprie responsabilità genitoriali” (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta): e nondimeno, il medesimo, quando è stato citato dinanzi CP_1 all'autorità giudiziaria nel giudizio per l'accertamento della paternità, si è sottratto alle prove ematologiche volte ad appurare il rapporto di filiazione, salvo in questa sede manifestare la propria volontà di sottoporsi al test del DNA, intento ribadito anche nel già richiamato verbale d'udienza del 3 marzo 2022 e negli scritti conclusivi, pur a fronte di una pronuncia di accertamento giudiziale della paternità ormai coperta dal giudicato.
Ad ogni buon conto, e in disparte ogni precedente considerazione, la consapevolezza, in capo al ella sua paternità è stata espressamente confermata in sede di prove orali dalla testimone CP_1
(cfr. verbale d'udienza del 27 giugno 2022), la quale, interrogata sul capitolo 19 di cui Tes_1 alla seconda memoria istruttoria di parte attrice (Vero che il sig. nell'anno 1979, nel corso CP_1 di una conversazione intrattenuta con la signora , riferiva alla stessa di essere il padre Tes_1 del bambino atteso dalla signora ?) ha dichiarato che: “Non ricordo l'anno, mi E_
6 Tribunale di Teramo
ricordo che io ci parlai e lui mi riferì che aveva sbagliato a non abortire e che sapeva che lei Pt_2 prendeva la pillola anticoncezionale e non capiva come fosse possibile per lei restare incinta e lui sapeva di essere il padre del bambino”.
Tale dichiarazione, particolarmente significativa ai fini che qui interessano in quanto attinente a una circostanza appresa dalla testimone non de relato, ma in via diretta, conferma in maniera incontrovertibile che il fosse a conoscenza della paternità fin dall'inizio della gravidanza, CP_1 sicché il suo insistere nell'affermare di essere stato all'oscuro di tutto appare, invero, un vano quanto maldestro tentativo di sottrarsi, ancora una volta, ai propri doveri.
Deve quindi ritenersi sussistente il primo elemento costitutivo della fattispecie sottoposta allo scrutinio del Tribunale, ovverosia la condotta illecita generativa del danno.
Inoltre, non sembra revocabile in dubbio che il convenuto abbia violato i diritti fondamentali del figlio, omettendo di contribuire alla sua cura, istruzione, mantenimento pur essendo a conoscenza del possibile legame di filiazione. Sussiste incontestabilmente la piena violazione degli obblighi genitoriali primari in quanto connessi alla cura all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, da ritenersi fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione quale quella di un minore.
A questo punto, è possibile procedere a valutare l'an e l'ammontare del danno.
L'attore ha allegato la presenza di danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta del genitore.
Quanto ai danni patrimoniali non è stata fornita alcuna specifica prova della loro sussistenza.
L'allegata impossibilità di proseguire gli studi non può essere direttamente connessa alla assenza del padre, né la circostanza che i figli nati dal matrimonio del con la consorte siano laureati CP_1 può essere valutato quale elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la presenza del padre avrebbe consentito anche all'attore il conseguimento di una laurea: deve, infatti, rilevarsi che i figli del convenuto sono cresciuti con la presenza di entrambi i genitori, e non è possibile attribuire il contributo causale alla loro riuscita negli studi in esclusiva al padre, in quanto deve essere, comunque, considerato il presumibile contributo causale derivante dall'apporto educativo della madre, nonché della naturale attitudine allo studio del diretto interessato.
Può invece ritenersi provata la sussistenza di un danno non patrimoniale a carico del figlio.
Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità
(Cass. sent.13 maggio 2011, n.10527).
Nel caso in esame il fatto noto, come appurato, è la totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale del figlio;
applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza, dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale,
7 Tribunale di Teramo
deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale, a maggior ragione nel caso di specie, in cui l'attore ha vissuto in un contesto sociale complicato.
Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
A tal fine, si ritiene possa farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore: sebbene la morte del genitore sia una situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro, debitamente corretto, è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione.
Nella liquidazione del danno, quindi, occorre partire dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano relative alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso.
Il Tribunale condivide la posizione della giurisprudenza di merito (Trib. Pavia 29 dicembre 2022,
Tribunale Torino n. 3851/2023) in ordine all'inapplicabilità al caso di specie delle più recenti tabelle milanesi del 2022, poiché il sistema a punti e le variabili di liquidazione hanno introdotto un più rigido sistema di liquidazione, che ben si adatta alle ipotesi vere e proprie di perdita del rapporto parentale da morte, ma non appare funzionale nel caso di specie, perché impone la valutazione di una serie di parametri che nella fattispecie non ha ragion d'essere. Appare, quindi, più idoneo il vecchio sistema di liquidazione, che prevedeva una più ampia forbice, non contemplante parametri specifici inutilizzabili nel caso concreto (età della vittima, età del danneggiato, convivenza).
Ebbene, le tabelle milanesi del 2021 (le ultime prima dell'introduzione del nuovo sistema di liquidazione a punti), prevedevano, per la perdita del genitore ai danni del figlio, un valore base di €
168.250,00 e un valore massimo di € 336.500,00.
Nel caso di specie, valorizzando una serie di elementi rilevanti, quali la durata della privazione del legame parentale, negato fin dalla nascita a tutt'oggi, pur all'esito di una pronuncia giudiziale passata in giudicato, la natura del legame negato, le precarie condizioni di vita in cui è cresciuto il minore, a cui sono venuti a mancare in tenera età anche i nonni materni, importante punto di riferimento, si ritiene di poter riconoscere un valore vicino al massimo, pari a € 300.000,00, che deve essere abbattuto poiché, come si è detto, si ritiene di non poter equiparare la morte all'assenza, e pertanto si stima equo determinarne la misura nell'ammontare di un terzo del danno da morte, quantificando l'importo complessivo per i danni non patrimoniali in € 100.000,00 già considerati congrui all'attualità, e sul quale decorreranno gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
8 Tribunale di Teramo
Quanto alla domanda di condanna formulata dall'attore, iure successionis a seguito del decesso della madre in data 23 agosto 2017 (cfr. doc. n. 77 del fascicolo di parte attrice), relativamente all'omesso versamento delle spese di mantenimento da parte del padre, si ritiene che la stessa sia suscettibile di accoglimento, essendo incontroverso che il convenuto non abbia mai partecipato al mantenimento del figlio.
È pacifico che allorché non sia possibile quantificare in modo esatto l'entità degli esborsi sostenuti in favore della prole, è consentito al Giudice l'utilizzo del criterio equitativo al fine di determinare le somme spettanti al genitore che le ha anticipate (cfr. Cass. 2012/5652; Cass. 2011/26772; Cass.
2010/3991).
Poiché come detto non risulta che il convenuto, fin dalla nascita, abbia minimamente concorso alla crescita di con contributi in denaro o in natura, in mancanza di precisi riferimenti in ordine ai Pt_1 redditi del padre al tempo, deve quantificarsi l'esborso per 18 anni e va liquidato nella somma, che si reputa congrua, di euro 200,00 mensili, comprensiva delle spese straordinarie. In tal modo si ottiene un importo di € 43.200,00 già comprensivi di interessi e rivalutati all'attualità.
Conclusivamente, il convenuto deve essere condannato al pagamento di € 143.000,00 in favore dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, stante il valore del decisum e con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M.55/2014.
Da ultimo, deve essere ordinata la cancellazione delle espressioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta a pagina 8, ove si legge “Appare, piuttosto, vero che il rapporto intrapreso tra il
e la , nota nell'ambiente amicale del convenuto come “donna leggera” e con CP_1 E_ frequentazioni diverse”.
Stabilisce l'art. 89 c.p.c. che negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni grado dell'istruzione, può disporre che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
Le espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 c.p.c. consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. L'ipotesi di cui alla citata disposizione processual-civilistica è integrata in caso di espressioni eccedenti le esigenze difensive e avulse dalla materia del contendere (T.A.R. Bari , sez. II , 09/07/2019 , n. 979).
9 Tribunale di Teramo
Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dal difensore del convenuto nella comparsa di costituzione e risposta sono da considerarsi altamente offensive, oltre che lesive della dignità della sig.ra non potendo ritenersi riconducibili alla fisiologica dialettica processuale: appaiono, al Pt_2 contrario, del tutto non pertinenti all'oggetto della controversia e avulse dalla materia del contendere: viene, infatti, insinuato, che la madre dell'attore fosse una donna dai facili costumi, circostanza che – in ogni caso – non avrebbe alcuna pregnanza rispetto all'oggetto del processo e che si risolve quindi in un gratuito quanto offensivo fuor d'opera.
Va quindi disposta l'immediata cancellazione di tali espressioni, per giunta riferite ad una donna ormai deceduta e che, in ogni caso, pur disponendo di esigui mezzi, con dignità ha cresciuto da sola un figlio, nell'indifferenza dell'altro genitore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AR
MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3996/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE in parte qua la domanda e per l'effetto, CONDANNA al CP_1 pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € Parte_1
143.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che CP_1 si liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge;
3) DISPONE la cancellazione delle espressioni offensive contenute a pagina 8 della comparsa di costituzione e risposta, ove si legge “Appare, piuttosto, vero che il rapporto intrapreso tra il e la , nota nell'ambiente amicale del CP_1 E_ convenuto come 'donna leggera' e con frequentazioni diverse”.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 23 giugno 2025.
IL IU
AR MA
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3996/2019 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ACHILLE RONDA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pineto (TE), via Gabriele D'Annunzio n. 194/6;
ATTORE contro
( ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIULIANA MARTELLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Atri (TE), Via Luca D'Atri n. 20;
CONVENUTO
OGGETTO: danno endofamiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Tribunale di Teramo
A. dichiararsi la responsabilità dell'attuale convenuto per la violazione degli obblighi familiari di mantenimento ed assistenza del figlio, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di Parte_1 tutti i danni – comprensivi del danno patrimoniale, esistenziale e morale – allo stesso cagionati per il mancato riconoscimento ed adempimento degli obblighi d'istruzione, educazione e mantenimento inteso nel senso più lato del termine, nella somma che si accerterà in corso di causa e che l'On.Le
Giudicante riterrà dovuta e di giustizia, o in quella maggiore o minore indicata da parte attrice nelle premesse, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
B. sempre in via principale condannare il sig. al rimborso della quota parte delle CP_1 spese sostenute dalla signora dalla nascita del figlio sino alla E_ Parte_1 sentenza di condanna per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione di quest'ultimo nella somma che si accerterà in corso di causa o in quella maggiore o minore indicata nelle premesse da parte attrice che l'On.Le Giudicante riterrà dovuta e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di essere figlio naturale riconosciuto di E_
, precisando di avere “sempre saputo di essere stato concepito nell'ambito della relazione
[...] sentimentale che la propria madre sig.ra ha intrattenuto negli anni 1976-1979 con E_
l'odierno convenuto”, e che il giudizio promosso nei confronti di quest'ultimo con atto di citazione notificato il 7 marzo 2011 si era concluso con la sentenza n. 1226/13, pubblicata il 10 dicembre 2013, passata in giudicato, che accertava e dichiarava la paternità naturale del convenuto.
Ha riferito, quindi, di essere cresciuto solo con la madre e di aver subìto un vuoto emotivo e relazionale connesso alla assenza della figura paterna, oltre a un danno monetario consistente nella perdita di una serie di chance di realizzazione sociale correlate alla condizione economica agiata del padre;
ha aggiunto, poi, che sua madre, deceduta nel 2017, aveva patito un pregiudizio patrimoniale avendo provveduto in via esclusiva al suo mantenimento.
Ha proposto, quindi, l'odierna azione, per conseguire:
a) in proprio, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in dipendenza della violazione dei doveri di mantenimento, istruzione, educazione, nonché a seguito del mancato inserimento sociale e lavorativo conformi alla classe socio-economica di appartenenza del padre, ai sensi dell'art. 2043 c.c., determinati in complessivi € 520.000,00, di cui:
-€ 300.000,00, quanto al danno patrimoniale;
-€ 150.000,00, quanto al danno non patrimoniale;
-€ 70.000,00, quanto al danno morale.
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b) quale erede della madre deceduta il 23 agosto 2017, il rimborso della quota parte delle spese da quest'ultima sostenute per il suo mantenimento, educazione e istruzione, determinata in € 150.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 gennaio 2021 si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
rigettare le domande risarcitorie tutte, patrimoniali e non, di mantenimento e di regresso ex adverso avanzate per tutte le ragioni sopra esposte, perché infondate, carenti dei presupposti di legge, del nesso di causalità, dell'elemento psicologico, nonché perché prescritte.
Con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario, oneri ed accessori di legge.
Il convenuto ha in primo luogo eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore a conseguire il risarcimento dei danni lamentati, affermando che avrebbe Parte_1 legittimamente potuto e dovuto pretendere il riconoscimento dello status di figlio naturale e il conseguente risarcimento del danno esistenziale al compimento della maggiore età, ossia nel lontano 19 settembre 1997, data da individuarsi quale dies a quo del termine prescrizionale quinquennale del danno ex art. 2043 c.c.
Nel merito, il convenuto ha riferito di non aver avuto alcuna consapevolezza della propria paternità nei confronti di e di aver intrattenuto una relazione breve, sporadica, e di natura Parte_1 esclusivamente sessuale con la madre dell'attore, per cui mancava totalmente il presupposto della ingiustizia del danno, della colpa e/o di ogni forma di possibile responsabilità generante obblighi risarcitori.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali e all'udienza del 4 dicembre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto.
L'eccezione è infondata in quanto tardiva, essendo stata proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti. È noto, infatti, che le eccezioni, processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, quale è la prescrizione, devono essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata entro il termine di
20 giorni dall'udienza fissata in citazione.
Invero, nel comma 2 dell'art. 167 c.p.c. sono elencate le attività che il convenuto deve esplicare necessariamente nella comparsa di risposta, da depositare nel termine di cui all'art. 166 a pena di decadenza, nel senso che restano precluse al convenuto in ipotesi di sua costituzione tardiva, pur ammessa dall'art. 171 quanto l'attore abbia invece rispettato il termine ex art. 165. Esse sono, in
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particolare, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Il comma 3 dell'art. 167 vi aggiunge l'istanza di chiamata in causa di un terzo (art. 269, comma 2).
Costituiscono, pacificamente, eccezioni in senso stretto (soggette alla decadenza di cui all'art. 167, comma 2): l'eccezione di prescrizione;
l'eccezione di decadenza;
l'eccezione di inadempimento;
l'eccezione di annullabilità del contratto;
l'eccezione di presupposizione;
l'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione.
Sempre in via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza della eccezione proposta nella comparsa conclusionale dal convenuto, la cui difesa ha rilevato che “Solo in sede di precisazione delle conclusioni il sig. ha chiesto, inammissibilmente, la liquidazione del danno in via equitativa E_ per entrambi i punti”, ritenendo tale puntualizzazione una modifica inammissibile della domanda.
L'eccezione è palesemente infondata, e finanche pretestuosa, poiché la richiesta di liquidare i danni in via equitativa in alcun modo incide sull'atteggiarsi e sul nucleo essenziale della domanda, che resta una domanda risarcitoria;
non si tratta, invero, neanche di una precisazione, ma semplicemente di una specificazione in ordine alle modalità di calcolo del danno, sulle quali, com'è noto, il giudice conserva pieni poteri, a prescindere dalle richieste di parte: in altre parole, quand'anche la parte interessata avesse omesso, anche in sede di scritti conclusivi, qualsivoglia riferimento alla necessità di procedere in via equitativa alla liquidazione del danno, il Tribunale avrebbe potuto procedervi in ogni caso, e del tutto legittimamente, poiché i criteri di liquidazione del danno afferiscono a profili del tutto estranei al thema decidendum, già integralmente delineato sin dall'atto introduttivo.
Deve quindi procedersi ad analizzare il merito della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale.
E' noto che la giurisprudenza ha elaborato, negli ultimi anni, la fattispecie di illecito c.d. endofamiliare, inteso come il nocumento che il figlio subisce a causa del mancato adempimento da parte del convenuto dei doveri genitoriali, che traggono il loro fondamento non solo dagli artt. 316 e
316-bis del codice civile e dagli artt. 2 e 30 della Costituzione, ma anche da fonti sovranazionali, come l'art. 24 della Carta di Nizza.
La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare trova fondamento nell'automatismo tra responsabilità genitoriale e nascita: gli obblighi genitoriali di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli scaturiscono direttamente e automaticamente dalla generazione, prescindendo dal riconoscimento formale dello status, che comunque è stato accertato nel caso di specie.
Segnatamente, è stato affermato che "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e
30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi
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dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass. n. 3079/2015, nello stesso senso, in motivazione, anche Cass. 5652/2012 e Cass. 22496/2021).
Il diritto a beneficiare del sostegno delle figure genitoriali trae origine, inoltre, dall'art. 29 Cost., che tutela i diritti della famiglia e deve essere inteso nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto genitoriale ispira, generando bisogni e doveri, ma anche dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati
(Cass. 8827/2003).
Poiché l'addentellato normativo della fattispecie risiede nell'art. 2043 c.c., atteggiandosi evidentemente come responsabilità aquiliana, è stato affermato che il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici del detto illecito civile e dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
Orbene, non possono avanzarsi dubbi, in questa sede, in merito al rapporto di filiazione intercorrente tra e come detto, sul punto ha definitivamente Parte_1 CP_1 statuito la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1226/2013, passata in giudicato (cfr. attestazione in calce al provvedimento), che ha accolto la domanda di accertamento giudiziale della paternità proposta da . Parte_1
Tale statuizione, sulla quale è calato il sipario del giudicato, non può essere ore rimessa in discussione, stanti gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.; la richiesta del convenuto di effettuare gli esami del DNA si appalesa, pertanto, del tutto inammissibile e chiaramente dilatoria: il CP_1 regolarmente citato in giudizio nel giudizio di accertamento giudiziale di paternità, si è costituito, si è difeso e nondimeno si è deliberatamente sottratto al test genetico, rifiuto da cui il Tribunale ha fatto correttamente discendere l'accertamento del rapporto di filiazione. Il sopravvenuto desiderio di sottoporsi al test del DNA, pertanto, non può essere soddisfatto in questa sede, ove fa stato la già menzionata pronuncia.
Tanto premesso in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione, è stato affermato che "in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio" (Cass. civile sez. I, 09/08/2021, n.22496).
E invero, nel caso di specie, il convenuto ha negato di essere stato a conoscenza di CP_1 essere il padre dell'attore, sicché questo è il primo aspetto da valutare ai fini della risoluzione della controversia.
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In primo luogo, deve darsi atto che il convenuto on ha negato di aver intrattenuto una CP_1 relazione con , madre di : mentre l'attore riferisce essersi trattato E_ Parte_1 di una vera e propria storia d'amore durata dal 1976 al 1979, anno della sua nascita, il convenuto insiste nell'affermare la natura del tutto sporadica ed esclusivamente sessuale della relazione, interrottasi a metà del 1978, sicché sarebbe impossibile attribuirgli la paternità di nato nel settembre del Pt_1
1979.
Inoltre, lo stesso in sede di interrogatorio formale all'udienza del 3 marzo 2022, ha CP_1 dichiarato che: “io e lei avevamo avuto rapporti occasionali e la vedevo qualche volta d'inverno. Io lavoravo a Pescara e lei una volta, dopo che già non ci vedevamo più nel 1978, da circa un anno per quello che ricordo, mi chiese di accompagnarla all'ospedale di Pescara nel consultorio per fini di interruzione della gravidanza ma non mi riferì che ero io il padre”.
Ebbene appare quantomeno singolare, se non palesemente contraddittorio, che il dopo CP_1 aver dichiarato di aver avuto una frequentazione estemporanea con per giunta conclusasi nel Pt_2
1978, nel 1979 si sia prestato ad accompagnare la stessa all'ospedale di Pescara per l'interruzione della gravidanza, senza però sapere di essere il padre del nascituro: se è vero, come egli stesso afferma, che i rapporti con la madre dell'attore non erano mai stati così assidui, e si erano finanche interrotti nella seconda metà del 1978, non è dato comprendere, allora, a che titolo il bbia accompagnato CP_1 in ospedale, a maggior ragione laddove si consideri che – sempre secondo la E_ prospettazione del convenuto – dopo l'interruzione della relazione, la sig.ra avrebbe iniziato a Pt_2 cercarlo in maniera molesta con l'intento di recuperare il rapporto.
Del resto, il Tribunale non si può esimere dall'osservare come, nel complesso, la condotta – processuale e non – del sia stata fin dall'origine poco trasparente: egli sostiene di non CP_1 essere stato portato a conoscenza della propria paternità, giungendo finanche a proclamare che
“Diversamente, mai si sarebbe sottratto alle proprie responsabilità genitoriali” (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta): e nondimeno, il medesimo, quando è stato citato dinanzi CP_1 all'autorità giudiziaria nel giudizio per l'accertamento della paternità, si è sottratto alle prove ematologiche volte ad appurare il rapporto di filiazione, salvo in questa sede manifestare la propria volontà di sottoporsi al test del DNA, intento ribadito anche nel già richiamato verbale d'udienza del 3 marzo 2022 e negli scritti conclusivi, pur a fronte di una pronuncia di accertamento giudiziale della paternità ormai coperta dal giudicato.
Ad ogni buon conto, e in disparte ogni precedente considerazione, la consapevolezza, in capo al ella sua paternità è stata espressamente confermata in sede di prove orali dalla testimone CP_1
(cfr. verbale d'udienza del 27 giugno 2022), la quale, interrogata sul capitolo 19 di cui Tes_1 alla seconda memoria istruttoria di parte attrice (Vero che il sig. nell'anno 1979, nel corso CP_1 di una conversazione intrattenuta con la signora , riferiva alla stessa di essere il padre Tes_1 del bambino atteso dalla signora ?) ha dichiarato che: “Non ricordo l'anno, mi E_
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ricordo che io ci parlai e lui mi riferì che aveva sbagliato a non abortire e che sapeva che lei Pt_2 prendeva la pillola anticoncezionale e non capiva come fosse possibile per lei restare incinta e lui sapeva di essere il padre del bambino”.
Tale dichiarazione, particolarmente significativa ai fini che qui interessano in quanto attinente a una circostanza appresa dalla testimone non de relato, ma in via diretta, conferma in maniera incontrovertibile che il fosse a conoscenza della paternità fin dall'inizio della gravidanza, CP_1 sicché il suo insistere nell'affermare di essere stato all'oscuro di tutto appare, invero, un vano quanto maldestro tentativo di sottrarsi, ancora una volta, ai propri doveri.
Deve quindi ritenersi sussistente il primo elemento costitutivo della fattispecie sottoposta allo scrutinio del Tribunale, ovverosia la condotta illecita generativa del danno.
Inoltre, non sembra revocabile in dubbio che il convenuto abbia violato i diritti fondamentali del figlio, omettendo di contribuire alla sua cura, istruzione, mantenimento pur essendo a conoscenza del possibile legame di filiazione. Sussiste incontestabilmente la piena violazione degli obblighi genitoriali primari in quanto connessi alla cura all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, da ritenersi fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione quale quella di un minore.
A questo punto, è possibile procedere a valutare l'an e l'ammontare del danno.
L'attore ha allegato la presenza di danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta del genitore.
Quanto ai danni patrimoniali non è stata fornita alcuna specifica prova della loro sussistenza.
L'allegata impossibilità di proseguire gli studi non può essere direttamente connessa alla assenza del padre, né la circostanza che i figli nati dal matrimonio del con la consorte siano laureati CP_1 può essere valutato quale elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la presenza del padre avrebbe consentito anche all'attore il conseguimento di una laurea: deve, infatti, rilevarsi che i figli del convenuto sono cresciuti con la presenza di entrambi i genitori, e non è possibile attribuire il contributo causale alla loro riuscita negli studi in esclusiva al padre, in quanto deve essere, comunque, considerato il presumibile contributo causale derivante dall'apporto educativo della madre, nonché della naturale attitudine allo studio del diretto interessato.
Può invece ritenersi provata la sussistenza di un danno non patrimoniale a carico del figlio.
Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità
(Cass. sent.13 maggio 2011, n.10527).
Nel caso in esame il fatto noto, come appurato, è la totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale del figlio;
applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza, dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale,
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deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale, a maggior ragione nel caso di specie, in cui l'attore ha vissuto in un contesto sociale complicato.
Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
A tal fine, si ritiene possa farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore: sebbene la morte del genitore sia una situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro, debitamente corretto, è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione.
Nella liquidazione del danno, quindi, occorre partire dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano relative alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso.
Il Tribunale condivide la posizione della giurisprudenza di merito (Trib. Pavia 29 dicembre 2022,
Tribunale Torino n. 3851/2023) in ordine all'inapplicabilità al caso di specie delle più recenti tabelle milanesi del 2022, poiché il sistema a punti e le variabili di liquidazione hanno introdotto un più rigido sistema di liquidazione, che ben si adatta alle ipotesi vere e proprie di perdita del rapporto parentale da morte, ma non appare funzionale nel caso di specie, perché impone la valutazione di una serie di parametri che nella fattispecie non ha ragion d'essere. Appare, quindi, più idoneo il vecchio sistema di liquidazione, che prevedeva una più ampia forbice, non contemplante parametri specifici inutilizzabili nel caso concreto (età della vittima, età del danneggiato, convivenza).
Ebbene, le tabelle milanesi del 2021 (le ultime prima dell'introduzione del nuovo sistema di liquidazione a punti), prevedevano, per la perdita del genitore ai danni del figlio, un valore base di €
168.250,00 e un valore massimo di € 336.500,00.
Nel caso di specie, valorizzando una serie di elementi rilevanti, quali la durata della privazione del legame parentale, negato fin dalla nascita a tutt'oggi, pur all'esito di una pronuncia giudiziale passata in giudicato, la natura del legame negato, le precarie condizioni di vita in cui è cresciuto il minore, a cui sono venuti a mancare in tenera età anche i nonni materni, importante punto di riferimento, si ritiene di poter riconoscere un valore vicino al massimo, pari a € 300.000,00, che deve essere abbattuto poiché, come si è detto, si ritiene di non poter equiparare la morte all'assenza, e pertanto si stima equo determinarne la misura nell'ammontare di un terzo del danno da morte, quantificando l'importo complessivo per i danni non patrimoniali in € 100.000,00 già considerati congrui all'attualità, e sul quale decorreranno gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
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Quanto alla domanda di condanna formulata dall'attore, iure successionis a seguito del decesso della madre in data 23 agosto 2017 (cfr. doc. n. 77 del fascicolo di parte attrice), relativamente all'omesso versamento delle spese di mantenimento da parte del padre, si ritiene che la stessa sia suscettibile di accoglimento, essendo incontroverso che il convenuto non abbia mai partecipato al mantenimento del figlio.
È pacifico che allorché non sia possibile quantificare in modo esatto l'entità degli esborsi sostenuti in favore della prole, è consentito al Giudice l'utilizzo del criterio equitativo al fine di determinare le somme spettanti al genitore che le ha anticipate (cfr. Cass. 2012/5652; Cass. 2011/26772; Cass.
2010/3991).
Poiché come detto non risulta che il convenuto, fin dalla nascita, abbia minimamente concorso alla crescita di con contributi in denaro o in natura, in mancanza di precisi riferimenti in ordine ai Pt_1 redditi del padre al tempo, deve quantificarsi l'esborso per 18 anni e va liquidato nella somma, che si reputa congrua, di euro 200,00 mensili, comprensiva delle spese straordinarie. In tal modo si ottiene un importo di € 43.200,00 già comprensivi di interessi e rivalutati all'attualità.
Conclusivamente, il convenuto deve essere condannato al pagamento di € 143.000,00 in favore dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, stante il valore del decisum e con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M.55/2014.
Da ultimo, deve essere ordinata la cancellazione delle espressioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta a pagina 8, ove si legge “Appare, piuttosto, vero che il rapporto intrapreso tra il
e la , nota nell'ambiente amicale del convenuto come “donna leggera” e con CP_1 E_ frequentazioni diverse”.
Stabilisce l'art. 89 c.p.c. che negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni grado dell'istruzione, può disporre che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
Le espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 c.p.c. consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. L'ipotesi di cui alla citata disposizione processual-civilistica è integrata in caso di espressioni eccedenti le esigenze difensive e avulse dalla materia del contendere (T.A.R. Bari , sez. II , 09/07/2019 , n. 979).
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Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dal difensore del convenuto nella comparsa di costituzione e risposta sono da considerarsi altamente offensive, oltre che lesive della dignità della sig.ra non potendo ritenersi riconducibili alla fisiologica dialettica processuale: appaiono, al Pt_2 contrario, del tutto non pertinenti all'oggetto della controversia e avulse dalla materia del contendere: viene, infatti, insinuato, che la madre dell'attore fosse una donna dai facili costumi, circostanza che – in ogni caso – non avrebbe alcuna pregnanza rispetto all'oggetto del processo e che si risolve quindi in un gratuito quanto offensivo fuor d'opera.
Va quindi disposta l'immediata cancellazione di tali espressioni, per giunta riferite ad una donna ormai deceduta e che, in ogni caso, pur disponendo di esigui mezzi, con dignità ha cresciuto da sola un figlio, nell'indifferenza dell'altro genitore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AR
MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3996/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE in parte qua la domanda e per l'effetto, CONDANNA al CP_1 pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € Parte_1
143.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che CP_1 si liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge;
3) DISPONE la cancellazione delle espressioni offensive contenute a pagina 8 della comparsa di costituzione e risposta, ove si legge “Appare, piuttosto, vero che il rapporto intrapreso tra il e la , nota nell'ambiente amicale del CP_1 E_ convenuto come 'donna leggera' e con frequentazioni diverse”.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 23 giugno 2025.
IL IU
AR MA
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