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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa EL TE Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 619/2023 R.G. promosso da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso
Appellante contro
Controparte_1
), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Danila
IA CU
Appellato
OGGETTO: appello - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 maggio 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 942/2022 con cui l'
[...] aveva intimato il Controparte_1
pagamento della somma di € 27.744,12 a titolo di contributi e sanzioni, oltre ulteriori interessi e sanzioni.
Il primo giudice premetteva che, a fronte dell'incontestato obbligo di pagamento dei contributi dovuti all'ente previdenziale di appartenenza,
l'opponente non aveva dedotto alcun evento estintivo dell'obbligazione pecuniaria salvo la prescrizione. Riteneva tuttavia infondata detta eccezione avendo l'ente documentalmente provato l'interruzione del decorso del termine dalla data di insorgenza dell'obbligazione mediante l'invio di periodiche intimazioni di pagamento.
Riteneva parimenti infondata e comunque prescritta la richiesta di restituzione delle somme di € 8.965,09 e di € 2.055,50 formulata dal nei Pt_1
confronti di non avendo l'opponente assolto all'onere CP_1
probatorio, sullo stesso incombente, in merito all'effettivo pagamento delle somme in questione in assenza di una causa genetica del relativo obbligo e, con riferimento al secondo importo, risultando all'evidenza incompatibile il dedotto mancato incasso da parte dell'ente con la pretesa restitutoria.
Condannava, infine, il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello il con atto depositato il Pt_1
23.07.2023; resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito delle note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto non prescritti i crediti di cui all'opposto decreto ingiuntivo assumendo come valida, ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, la documentazione prodotta dall'ente previdenziale.
Assume che la prescrizione sarebbe ampiamente maturata sia con riferimento ai contributi soggettivi che a quelli integrativi, rilevando che l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e stabilisce che i contributi prescritti non possono più essere versati, neanche volontariamente.
Indi lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto idonea, ai fini della prova dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione, la documentazione prodotta dall'ente odierno appellato.
Rileva, segnatamente, che tra la nota prot. 0042533 del 23.07.2015 (avente ad oggetto “regolarizzazione contributiva e restituzione di 2 assegni circolari emessi dal Sig. in data 06/11/2001 per contributo soggettivo anno Pt_1
1999” e la notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta il 31.08.2022, sono trascorsi sette anni.
Sostiene, inoltre, che la nota prot. n. 21619 del 13.04.2017 (avente ad oggetto
“regolarizzazione contributiva, comunicazione di accredito di bonifico di €
8.965,09 effettuato in data 18/03/2005 per contributi dal 1984 al 1994”) non avrebbe efficacia interruttiva dei termini di prescrizione, essendo il relativo avviso di ricevimento munito di firma a sé non riconducibile.
Rappresenta, inoltre, di non aver mai ricevuto la nota con protocollo n. 48544 del 4.09.2017, peraltro riportante due numeri di protocollo, due diverse date e un diverso numero di pagine, e segnatamente: “a) protocollo CP_1
2017/0066671 del 10/11/2017 pagine 9; b) protocollo 2017/0048544 CP_1
del 04/09/2017 pagine 6”; rileva inoltre che la raccomandata “non è mai stata ricevuta dal sig. . Pt_1
Infine, con riferimento alla nota con protocollo n. 0004373 del 26.02.2014, avente ad oggetto “ravvedimento per debiti contributivi”, precisa che alcuna richiesta di ravvedimento è stata formulata e che, comunque, rispetto alla data di notifica del decreto ingiuntivo (31.08.2022), sono trascorsi più di otto anni.
Rileva che anche dalla suddetta documentazione emergerebbe il decorso del termine di prescrizione “con riferimento a tutte le contribuzioni ingiunte”. 2. Con il secondo motivo di appello denunzia l'erroneità della sentenza per essersi ritenuta infondata e comunque prescritta la richiesta all'ente di restituzione della somma di € 8.965,09 e di quella di € 2.055,50.
Rileva che detta richiesta di restituzione è stata formulata in forza dell'art. 42 del Regolamento di previdenza e assistenza e che il pagamento in CP_1
questione, richiesto per contributi dal 1984 al 1994, è stato effettuato, a mezzo bonifico, a seguito di richiesta formulata dall'Ente a mezzo raccomandata n.
60309279175-3 del 24.09.2004, data che va oltre il limite di prescrizione.
Evidenzia inoltre che l'ente ha “incassato il bonifico senza accreditarlo contabilmente al e che, solo a seguito di sollecitazioni di riscontro, Pt_1
“magicamente, con nota protocollo 21619 del 13/04/2017 …, comunicava che, in esito alle osservazioni del Sig. è stato abbinato correttamente il Pt_1
bonifico di € 8.965,09 del 18/03/2005 richiesti con nota del 24/09/2004 prot.
17725”.
Assume che si sarebbe di fronte a un evidente caso di doppia prescrizione: la prima perché la richiesta dei contributi riferiti per il periodo che va dal 1984 al 1994 è stata formulata in data 24.09.2004, quindi oltre il termine di dieci anni;
la seconda perché il pagamento “incamerato” dall'Ente il 18.03.2005 è stato “accreditato” al soltanto il “17/04/2017”, cioè dodici anni dopo, Pt_1
in netto contrasto con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 42 del
Regolamento cit.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 2.055,50, importo richiesto dall'ente a titolo di contribuzione per l'anno 1999, portata da due assegni tratti su Banca Popolare di Lodi emessi in favore dell'ente e da questi non incassati, l'appellante deduce che, con nota del 23.07.2015 (dopo 14 anni),
l'ente restituiva gli assegni affermando testualmente: “Restituiamo i due assegni circolari da Lei emessi in data 06/11/2001 a regolarizzazione del contributo soggettivo del 1999, non posti all'incasso per un disguido del quale ci scusiamo. Precisiamo che nel calcolo del dovuto, relativamente a tale anno, viene richiesta la medesima cifra”.
Sul punto rileva che l'istituto bancario resta obbligato per 3 anni e, qualora il titolo non venga presentato all'incasso entro il detto termine, lo stesso confluisce nel “fondo dormienti”, dove solo chi ha chiesto l'emissione del titolo potrà recuperare la somma fino al termine di prescrizione di dieci anni.
Essendo, nel caso in esame, decorsi 14 anni, è precluso il recupero del credito e tanto giustificherebbe e renderebbe legittima la richiesta di restituzione anche della somma di € 2.055,50.
3. L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
I due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
4. Come dianzi evidenziato, l'appellante ha anzitutto eccepito la prescrizione quinquennale di tutti i contributi, soggettivi e integrativi, oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo.
Al riguardo va rilevato che, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di previdenza e assistenza “
1. La prescrizione dei contributi dovuti CP_1
all'Ente si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo.
3. La prescrizione dei contributi e delle sanzioni ha efficacia estintiva. I contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d'indebito. 4. È in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto
1991 n.249”.
A propria volta l'articolo 19, comma 2, cit. prevede che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all' da parte CP_1 dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17”. L'articolo 17, comma 1, recita: “Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA,
l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all'articolo 13” (ovvero il contributo integrativo;
v. anche art. 50 del Regolamento quanto al regime sanzionatorio).
5. Ciò posto va anzitutto evidenziato che i contributi oggetto del decreto ingiuntivo riguardano, quanto ai contributi soggettivi, solo gli anni dal 2012 al
2014 - oltre una “sanzione percentuale” riferita all'anno 1998 (euro 191,05) -
e, quanto ai contributi integrativi, gli anni dal 2005 al 2015 - oltre sanzioni fisse e a percentuale relative agli anni 1997, 1998, 2000, 2001 e agli anni dal 2003 al 2015 - e non già “il contributo soggettivo anno 1999” e i contributi dal 1984 al 1994 di cui alla “Nota protocollo 21619 del 13/04/2017 avente ad oggetto
“regolarizzazione contributiva, comunicazione di accredito di bonifico di €
8.965,09 effettuato in data 18/03/2005 per contributi dal 1984 al 1994”, i quali non sono stati oggetto di richiesta monitoria.
Tali contributi (soggettivo 1999 e quelli relativi al periodo 1984-1994) costituiscono invero oggetto della richiesta di accertamento d'indebito, di cui anche al secondo motivo di gravame.
6. Detto ultimo motivo è senz'altro infondato.
Vertendosi in ipotesi di azione di ripetizione d'indebito trova infatti applicazione - ogni altra questione al riguardo assorbita - il termine di prescrizione decennale, ampiamente decorso alla data di notifica (31.08.2022) del decreto ingiuntivo opposto, essendo, rispettivamente, gli assegni circolari stati emessi il 6.11.2001 e il pagamento della somma di euro 8.965,09 stato effettuato con bonifico del 24.09.2004 (cfr. ricorso in appello).
Peraltro - ferma restando, come rilevato dalla difesa di parte appellata,
l'assenza di prova alcuna in ordine alla dedotta mancata restituzione all'appellante, da parte della propria banca, degli importi di cui ai due assegni circolari -, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il dedotto e incontestato mancato incasso dei due suddetti assegni da parte dell'ente è, all'evidenza, incompatibile con la pretesa restitutoria.
7. Venendo indi all'esame dell'eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti azionati in sede monitoria va osservato quanto segue.
7.1 L'eccezione è senz'altro infondata quanto ai contributi soggettivi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 e relative sanzioni. Il decorso del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, risulta infatti idoneamente interrotto, dapprima, dalla nota prot. 0042533 del 23 luglio 2015, inviata con racc. A.R. ricevuta dall'appellante nell'agosto successivo, e, indi, dalla nota prot. 0021619 del 13 aprile 2017, inviata con racc. A.R. ricevuta dall'appellante il 20 aprile 2017 (cfr. relativo avviso di ricevimento in atti, per il cui disconoscimento della firma sarebbe stata necessario proporre querela di falso) e dalla nota prot. 0048544 del
4.09.2017 (racc. A.R., restituita, per compiuta giacenza, il 23 ottobre 2017), cui faceva poi seguito la notifica in data 31.08.2022 del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di prescrizione è invece fondata, in assenza di atti interruttivi di sorta, quanto al credito per “sanzione percentuale” riferita all'anno 1998, per l'importo di euro 191,05.
7.2 Quanto ai contributi integrativi, sono altresì prescritti, in assenza di atti interruttivi utili, i crediti per sanzioni (fisse e a percentuale) relativi agli anni
1997 e 1998 (per l'importo complessivo, rispettivamente, di euro 223,17 e
220,00).
Sono inoltre prescritti i crediti per sanzioni, fisse e percentuali, relativi agli anni 2000 (non potendo attribuirsi alcuna valenza interruttiva all'atto prodotto in primo grado quale allegato n. 1 ed essendo decorso oltre un decennio tra la data di notifica - 25 giugno 2005 - della diffida del 31 maggio 2005 - all. n. 6 bis già prodotto in primo grado- e la notifica del successivo atto interruttivo del 23 luglio 2015) e 2004 (essendo il primo atto interruttivo utile stato notificato all'appellante, per quanto risulta dagli atti, nell'agosto 2015).
È poi parzialmente prescritto - ovvero per l'importo eccedente euro 100 - il credito per sanzioni, fisse e a percentuale, relative all'anno 1999.
Pur considerando gli atti interruttivi richiamati dalla difesa dell'ente (cfr. all. nn. 5, 6, 2, 3 e 4 già prodotti in primo grado e richiamati in appello), va infatti rilevato che sia l'atto interruttivo costituito dalla nota prot. 0042533 del 23 luglio 2015 che quello costituito dalla nota prot. 0021619 del 13 aprile 2017 riportano entrambe il minor credito di euro 100,00 ed euro 0 per sanzione a percentuale.
Sono inoltre parzialmente prescritti gli analoghi crediti relativi agli anni 2001
(per l'importo eccedente euro 100,00 a titolo di sanzione fissa;
interamente dovuta la sanzione a percentuale richiesta con il decreto ingiuntivo), 2003 (per l'importo eccedente euro 100,00 a titolo di sanzione fissa;
; interamente dovuta la sanzione a percentuale richiesta con il decreto ingiuntivo), 2005 (per l'importo complessivamente eccedente euro 155,91), 2006 (per l'importo complessivamente eccedente euro 241,87), 2007 (per l'importo complessivamente eccedente euro 127,90), 2008 (per l'importo complessivamente eccedente euro 106,46).
Pur considerando gli atti interruttivi richiamati dalla difesa dell'ente (all. nn.
7, 8, 2, 3 e 4), va infatti rilevato che gli atti interruttivi successivi alla notifica all'appellante in data 11.11.2006 e 24.10.2008 delle diffide riguardanti, rispettivamente, la contribuzione integrativa anno 2001 e anno 2003, costituiti dalla nota prot. 0042533 del 23 luglio 2015 e dalla nota prot. 0021619 del 13 aprile 2017, riportano i minori crediti, rispettivamente, di euro 100,00 ed euro
100,00 a titolo di sanzione fissa (maggiori invece gli importi a titolo di sanzione a percentuale rispetto a quelli poi richiesti con il decreto ingiuntivo).
Inoltre, quanto alle sanzioni relative agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, pur considerando gli atti interruttivi richiamati dalla difesa dell'ente (all. nn. 9, 2, 3 e 4), va parimenti rilevato che gli atti interruttivi successivi alla nota notificata all'appellante in data 14.06.2010 di cui alla nota prot. 0042533 del 23 luglio
2015 e alla nota prot. 0021619 del 13 aprile 2017, riportano i minori crediti, rispettivamente, di euro 20,00 e euro 135,91 (anno 2005), euro 100 e 141,87
(cfr. nota del 23 luglio 2015), euro 60,00 e 67,90 (anno 2007), euro 60,00 e
46,46 (anno 2008).
La nota prot. 0048544 del 4.09.2017 (racc. A.R., restituita, per compiuta giacenza il 23 ottobre 2017), cui ha poi fatto seguito la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, ha invece interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione (cfr. art. 42 del Regolamento;
artt. 13, 17 e 19 della legge n.
249/1991; cfr. anche successivo punto 7.3) per tutte le sanzioni relative agli anni dal 2009 al 2015.
7.3 Il decreto riporta poi ulteriori crediti per i contributi integrativi relativi agli anni dal 2005 al 2015.
Come sopra evidenziato, per i contributi integrativi la prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data di trasmissione della comunicazione, da parte dell'obbligato, dell'ammontare del volume di affari ai fini dell'IVA.
Parte appellante non ha contestato le date di avvenuta comunicazione delle dichiarazioni relative agli anni dal 2009 al 2015, indicate dall'ente nella nota notificatagli per compiuta giacenza il 23.10.2017 (cfr. all. n. 4), date dalle quali iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei contributi integrativi.
Tenuto conto del perfezionamento della suddetta notifica nell'ottobre del
2017, ne deriva che, alla data di notifica dell'opposto decreto ingiuntivo
(agosto 2022), la prescrizione quinquennale dei suddetti contributi integrativi
(anni dal 2009 al 2015) non era dunque ancora maturata.
Devono invece ritenersi prescritti i contributi integrativi afferenti agli anni
2005, 2006, 2007 e 2008, essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica (14 giugno 2010) della nota prot. 39298 del 26 maggio 2010 e quella di notifica (agosto 2015) della nota prot. 042533 del 23 luglio 2015.
8. In definitiva, l'appello va parzialmente accolto, il decreto ingiuntivo originariamente opposto va revocato e l'appellante va condannato al pagamento in favore dell'ente appellato della minor somma di euro 13.294,61
a titolo di contributi soggettivi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 e sanzioni a percentuale per gli stessi anni (v. decreto ingiuntivo), oltre interessi e sanzioni a norma del Regolamento di previdenza e assistenza dall'8 luglio 2022 al soddisfo. Il va altresì condannato al pagamento della somma di euro Pt_1
4.836,14 a titolo di contributi integrativi per gli anni dal 2009 al 2015 (cfr. decreto ingiuntivo) e della somma di euro 3.716,56 a titolo di sanzioni, fisse e a percentuali, relative ai medesimi anni (dal 2009 al 2015), oltre interessi e sanzioni a norma del Regolamento di previdenza e assistenza dall'8 luglio 2022 al soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma di euro 992,12 a titolo di sanzioni, fisse e a percentuali, relative agli anni 1999, 2001, 2003, 2005,
2006, 2007 e 2008, oltre interessi e sanzioni a norma del Regolamento di previdenza e assistenza dal 3 agosto 2015 (data di notifica all'appellante della nota datata 23 luglio 2015) al soddisfo.
9. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza;
le spese processuali del giudizio di primo grado vanno liquidate nella stessa misura indicata dal Tribunale in virtù del principio di divieto di reformatio in peius (cfr. ex multis Cass. 27606/2019, da intendersi qui richiamata).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'ente appellato, delle seguenti somme: euro 13.294,61 a titolo di contributi soggettivi e sanzioni a percentuale relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, oltre interessi e sanzioni a norma del
Regolamento di previdenza e assistenza dall'8 luglio 2022 al CP_1
soddisfo; euro 4.836,14 a titolo di contributi integrativi per gli anni dal 2009 al 2015, oltre interessi e sanzioni a norma del Regolamento di previdenza e assistenza dall'8 luglio 2022 al soddisfo;
CP_1
euro 3.716,56 a titolo di sanzioni, fisse e a percentuali, relative agli anni dal
2009 al 2015, oltre interessi e sanzioni a norma del Regolamento di previdenza e assistenza dall'8 luglio 2022 al soddisfo;
CP_1
euro 992,12 a titolo di sanzioni, fisse e/o a percentuali, relative agli anni
1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008, oltre interessi e sanzioni a norma del Regolamento di previdenza e assistenza dal 3 agosto 2015 al CP_1
soddisfo; condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, nella stessa misura liquidata dal Tribunale e, quanto al presente, in euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, a seguito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa EL TE