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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2024, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
r.g. 2039/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 21.11.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2039/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. GUARRACINO Parte_1 C.F._1
DOMENICO SAVIO ); C.F._2
RICORRENTE
E
- contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 27.07.2020 al 18.07.2022 con contratto a tempo determinato e con
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mansioni di addetto alla vigilanza e portierato. Esponeva di non aver mai ricevuto quanto spettante a titolo di straordinario, 13ma mensilità e tfr e chiedeva al giudice del lavoro di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.118,31 così come calcolata dai conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
La domanda è fondata solo parzialmente e nei limiti di cui alla presente motivazione.
Va, in primo luogo, respinta la pretesa attorea in merito alla maggiore retribuzione per straordinario. Sul punto, va osservato in diritto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova
(cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso, Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
Nel caso che qui occupa, si rileva che l'atto introduttivo non contiene alcun elemento fattuale utile al fine di ricostruire l'orario effettivamente osservato dal prestatore, rendendo, pertanto, del tutto indeterminata la relativa pretesa retributiva. Inoltre, anche lo stesso conteggio allegato si presenta inattendibile, atteso che neppure ivi è possibile inferire gli orari realmente espletati per ogni mese di servizio. Anche la prova testi si presenta inammissibile, non avendo il ricorrente capitolato una circostanza utile ai fini della determinazione dello straordinario. Né, da ultimo, lo
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straordinario risulta presente nelle buste paga come riconosciuto dalla datrice.
Va, invece, accolta la domanda attorea relativa alla mensilità aggiuntiva (che, dai conteggi attorei, deve essere considerata solo quella relativa all'ultimo anno di lavoro) e al tfr, per i quali l'onere di pagamento spettava alla datrice resistente che non si è costituita in giudizio.
Gli importi per detti titoli retributivi sono facilmente evincibili dall'ultima busta paga di luglio 2022 (presente in atti e non sottoscritta) e sono pari a €
511,50 per la 13ma e a € 1.512,66 (1.057,14+455,52).
La parte resistente deve, in definitiva, essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di €
2.024,16 oltre interessi legali via via rivalutati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da calcolarsi dalla cessazione del rapporto di lavoro sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €
2.024,16, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.059,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 21.11.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 21.11.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2039/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. GUARRACINO Parte_1 C.F._1
DOMENICO SAVIO ); C.F._2
RICORRENTE
E
- contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 27.07.2020 al 18.07.2022 con contratto a tempo determinato e con
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mansioni di addetto alla vigilanza e portierato. Esponeva di non aver mai ricevuto quanto spettante a titolo di straordinario, 13ma mensilità e tfr e chiedeva al giudice del lavoro di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.118,31 così come calcolata dai conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
La domanda è fondata solo parzialmente e nei limiti di cui alla presente motivazione.
Va, in primo luogo, respinta la pretesa attorea in merito alla maggiore retribuzione per straordinario. Sul punto, va osservato in diritto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova
(cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso, Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
Nel caso che qui occupa, si rileva che l'atto introduttivo non contiene alcun elemento fattuale utile al fine di ricostruire l'orario effettivamente osservato dal prestatore, rendendo, pertanto, del tutto indeterminata la relativa pretesa retributiva. Inoltre, anche lo stesso conteggio allegato si presenta inattendibile, atteso che neppure ivi è possibile inferire gli orari realmente espletati per ogni mese di servizio. Anche la prova testi si presenta inammissibile, non avendo il ricorrente capitolato una circostanza utile ai fini della determinazione dello straordinario. Né, da ultimo, lo
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straordinario risulta presente nelle buste paga come riconosciuto dalla datrice.
Va, invece, accolta la domanda attorea relativa alla mensilità aggiuntiva (che, dai conteggi attorei, deve essere considerata solo quella relativa all'ultimo anno di lavoro) e al tfr, per i quali l'onere di pagamento spettava alla datrice resistente che non si è costituita in giudizio.
Gli importi per detti titoli retributivi sono facilmente evincibili dall'ultima busta paga di luglio 2022 (presente in atti e non sottoscritta) e sono pari a €
511,50 per la 13ma e a € 1.512,66 (1.057,14+455,52).
La parte resistente deve, in definitiva, essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di €
2.024,16 oltre interessi legali via via rivalutati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da calcolarsi dalla cessazione del rapporto di lavoro sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €
2.024,16, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.059,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 21.11.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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