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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1443/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza cartolare del 5 giugno 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto PERRINO per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE – opponente
E
( ) CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi COLUCCINO per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA – opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate atti da intendersi in questa sede richiamati.
FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2548/2022 dell'importo Parte_1 di euro 54.448,31 emesso in favore di deducendo violazione dell'art. Controparte_2
633 c.p.c., mancata produzione dei contratti, addebiti irregolari, mancato invio degli estratti conto sebbene richiesti.
Si costituiva parte opposta con comparsa del 28 giugno 2023 contestando l'opposizione e producendo i contratti azionati in monitorio.
Con ordinanza del 4 luglio 2023 il giudice rilevato che parte opposta ha depositato con la comparsa di costituzione del 28 giugno 2023 i tre contratti attivati in monitorio (documenti nr. 8,9 e 10 della comparsa di costituzione) che recano sottoscrizione di parte opponente nonché gli estratti conto con le singole movimentazioni rilevato che parte opponente con le note di trattazione scritta del 3 luglio 2023 ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di cui all'allegato numero 9 di parte opposta e nelle medesime note di trattazione scritta ha fatto riferimento a tutti i contratti : “solo ora l'intimante ha prodotto gli estratti di c.c. ed i contratti (quest'ultimi peraltro contestati nella sottoscrizione)”, non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e disponeva che parte opposta introducesse la procedura di mediazione obbligatoria entro giorni quindici rinviando la causa all'udienza del 9 maggio
2024 ore 10.00 per l'ammissione delle prove.
Parte opponente eccepiva l'improcedibilità del giudizio per avere parte opposta introdotto la procedura della mediazione obbligatoria oltre il termine di 15 giorni e precisamente con istanza depositata l'1 settembre 2023.
Con ordinanza in data 20 giugno 2024 il giudice, rilevato che il termine assegnato per introdurre la mediazione obbligatoria non è perentorio essendo necessario che questa venga comunque introdotta prima della successiva udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 5 giugno 2025
All'udienza del 5 giugno 2025 il giudice assumeva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 29 luglio 2025 così concludendo “Tanto premesso, s'insiste nell'accoglimento delle formulate eccezioni, istanze e conclusioni, con rigetto delle averse istanze e deduzioni”.
Parte opponente depositava memoria di replica in data 20 settembre 2025 ribadendo le conclusioni già rassegnate.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 5 agosto 2025 così concludendo
“Tutto ciò dedotto la scrivente difesa nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi insiste per l'accoglimento delle già formulate conclusioni, e nel conseguente rigetto delle istanze e richieste tutte ex adverso proposte.
Parte opposta depositava memoria di replica in data 22 settembre 2025 insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente poiché il termine che dispone l'introduzione della mediazione è ordinatorio e non perentorio (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4133) e la formalità è assolta quando la mediazione sia esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice (Cass. 40035/2021). Nel caso in esame la mediazione è stata disposta con ordinanza del 4 luglio 2023, l'udienza di rinvio è stata fissata per il 9 maggio 2024 e la mediazione è stata introdotta da parte opposta in data 1 settembre 2023 e si è conclusa il 15 ottobre 2023 con esito negativo quindi prima dell'udienza del 9 maggio 2024. L'eccezione di improcedibilità è pertanto infondata e deve essere rigettata.
L'opposizione è infondata anche nel merito e deve pertanto essere rigettata.
Riguardo il disconoscimento delle sottoscrizioni deve rilevarsi che parte opponente nell'atto di opposizione ha affermato “nell'anno 2012 ebbe ad aprire, con il Banco di Sardegna, i
c.c. 70211455 quale ditta individuale (un semplice “contro provvigionale, quindi non riconducibile all'attività assicurativa) ed il n. 70300158 quale Sub Agente Assicurativo TT NA Gianni” ed inoltre afferma di avere “nell'anno 2009 circa, con la ditta NA e LL SAS, aveva già aperto il c.c. 70149980 con affidamento pari ad €30.000,00 successivamente chiuso con la cancellazione della società stessa avvenuta nel 2009”. Pertanto, al disconoscimento delle sottoscrizioni non può essere attribuita alcuna valenza ponendosi in evidente contraddizione con quanto affermato nell'atto di opposizione. Con la produzione dei contratti e degli estratti conto certificato parte opposta ha quindi dato piena prova del credito vantato non avendo parte opponente dimostrato di aver corrisposto quanto dovuto in adempimento della propria obbligazione di rimborso dei finanziamenti ricevuti.
Le eccezioni di addebiti irregolari e la prova formulata al riguardo di natura testimoniale risultano generici e non documentati neppure in parte sicché non può essere ammessa la
CTU contabile e grafologica richiesta che sarebbero puramente esplorative non avendo la parte offerto neppure in inizio di prova tale da giustificare gli accertamenti richiesti. In allegato alla citazione in opposizione e alle memorie istruttorie di parte opponente non si rinviene infatti alcun documento bancario o cambiale o altro titolo di credito addebitato sui rapporti in essere tra l'opponente e il Banco di Sardegna sui quali disporre i richiesti accertamenti contabili o grafologici né risultano in alcun modo indicati sicché detti accertamenti dovrebbero riguardare indistintamente tutte le operazioni in addebito e tutti i rapporti intrattenuti circostanza che dimostra la natura esplorativa delle richieste istruttorie.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La soccombenza dell'opponente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 nella misura minima considerata la poca complessità delle questioni affrontate e considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
1443/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2548/2022;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte opposta che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 25 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1443/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza cartolare del 5 giugno 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto PERRINO per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE – opponente
E
( ) CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi COLUCCINO per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA – opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate atti da intendersi in questa sede richiamati.
FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2548/2022 dell'importo Parte_1 di euro 54.448,31 emesso in favore di deducendo violazione dell'art. Controparte_2
633 c.p.c., mancata produzione dei contratti, addebiti irregolari, mancato invio degli estratti conto sebbene richiesti.
Si costituiva parte opposta con comparsa del 28 giugno 2023 contestando l'opposizione e producendo i contratti azionati in monitorio.
Con ordinanza del 4 luglio 2023 il giudice rilevato che parte opposta ha depositato con la comparsa di costituzione del 28 giugno 2023 i tre contratti attivati in monitorio (documenti nr. 8,9 e 10 della comparsa di costituzione) che recano sottoscrizione di parte opponente nonché gli estratti conto con le singole movimentazioni rilevato che parte opponente con le note di trattazione scritta del 3 luglio 2023 ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di cui all'allegato numero 9 di parte opposta e nelle medesime note di trattazione scritta ha fatto riferimento a tutti i contratti : “solo ora l'intimante ha prodotto gli estratti di c.c. ed i contratti (quest'ultimi peraltro contestati nella sottoscrizione)”, non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e disponeva che parte opposta introducesse la procedura di mediazione obbligatoria entro giorni quindici rinviando la causa all'udienza del 9 maggio
2024 ore 10.00 per l'ammissione delle prove.
Parte opponente eccepiva l'improcedibilità del giudizio per avere parte opposta introdotto la procedura della mediazione obbligatoria oltre il termine di 15 giorni e precisamente con istanza depositata l'1 settembre 2023.
Con ordinanza in data 20 giugno 2024 il giudice, rilevato che il termine assegnato per introdurre la mediazione obbligatoria non è perentorio essendo necessario che questa venga comunque introdotta prima della successiva udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 5 giugno 2025
All'udienza del 5 giugno 2025 il giudice assumeva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 29 luglio 2025 così concludendo “Tanto premesso, s'insiste nell'accoglimento delle formulate eccezioni, istanze e conclusioni, con rigetto delle averse istanze e deduzioni”.
Parte opponente depositava memoria di replica in data 20 settembre 2025 ribadendo le conclusioni già rassegnate.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 5 agosto 2025 così concludendo
“Tutto ciò dedotto la scrivente difesa nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi insiste per l'accoglimento delle già formulate conclusioni, e nel conseguente rigetto delle istanze e richieste tutte ex adverso proposte.
Parte opposta depositava memoria di replica in data 22 settembre 2025 insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente poiché il termine che dispone l'introduzione della mediazione è ordinatorio e non perentorio (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4133) e la formalità è assolta quando la mediazione sia esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice (Cass. 40035/2021). Nel caso in esame la mediazione è stata disposta con ordinanza del 4 luglio 2023, l'udienza di rinvio è stata fissata per il 9 maggio 2024 e la mediazione è stata introdotta da parte opposta in data 1 settembre 2023 e si è conclusa il 15 ottobre 2023 con esito negativo quindi prima dell'udienza del 9 maggio 2024. L'eccezione di improcedibilità è pertanto infondata e deve essere rigettata.
L'opposizione è infondata anche nel merito e deve pertanto essere rigettata.
Riguardo il disconoscimento delle sottoscrizioni deve rilevarsi che parte opponente nell'atto di opposizione ha affermato “nell'anno 2012 ebbe ad aprire, con il Banco di Sardegna, i
c.c. 70211455 quale ditta individuale (un semplice “contro provvigionale, quindi non riconducibile all'attività assicurativa) ed il n. 70300158 quale Sub Agente Assicurativo TT NA Gianni” ed inoltre afferma di avere “nell'anno 2009 circa, con la ditta NA e LL SAS, aveva già aperto il c.c. 70149980 con affidamento pari ad €30.000,00 successivamente chiuso con la cancellazione della società stessa avvenuta nel 2009”. Pertanto, al disconoscimento delle sottoscrizioni non può essere attribuita alcuna valenza ponendosi in evidente contraddizione con quanto affermato nell'atto di opposizione. Con la produzione dei contratti e degli estratti conto certificato parte opposta ha quindi dato piena prova del credito vantato non avendo parte opponente dimostrato di aver corrisposto quanto dovuto in adempimento della propria obbligazione di rimborso dei finanziamenti ricevuti.
Le eccezioni di addebiti irregolari e la prova formulata al riguardo di natura testimoniale risultano generici e non documentati neppure in parte sicché non può essere ammessa la
CTU contabile e grafologica richiesta che sarebbero puramente esplorative non avendo la parte offerto neppure in inizio di prova tale da giustificare gli accertamenti richiesti. In allegato alla citazione in opposizione e alle memorie istruttorie di parte opponente non si rinviene infatti alcun documento bancario o cambiale o altro titolo di credito addebitato sui rapporti in essere tra l'opponente e il Banco di Sardegna sui quali disporre i richiesti accertamenti contabili o grafologici né risultano in alcun modo indicati sicché detti accertamenti dovrebbero riguardare indistintamente tutte le operazioni in addebito e tutti i rapporti intrattenuti circostanza che dimostra la natura esplorativa delle richieste istruttorie.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La soccombenza dell'opponente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 nella misura minima considerata la poca complessità delle questioni affrontate e considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
1443/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2548/2022;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte opposta che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 25 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava