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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]16, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in Via Natale Gallino 11, Mignanego (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
TE GL (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 12/10/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 13.02.2023 omologato con decreto n. 1090/2023 del 27/02/2023 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova (GE) il 12/10/2008 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: Per_
-Le figlie minori ed , sono affidate ad entrambi i genitori, in maniera condivisa, con Per_1 collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre, in Genova, Via delle Eriche 63/16. In considerazione dell'età delle stesse (17 e 15 anni), i rapporti e le frequentazioni con il padre verranno di volta in volta concordati direttamente tra le figlie ed il genitore non collocatario.
- I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute delle minori ed a comunicare l'un l'altro eventuali recapiti delle località dove si recheranno con le stesse in vacanza, nonché a portarsi reciprocamente rispetto in qualsiasi situazione e, altresì, a non tenere con i figli atteggiamenti svalutativi dell'altrui figura genitoriale.
- Il Signor , quale contributo al mantenimento delle figlie, provvederà al versamento Parte_2 di un importo mensile pari a euro 500,00 da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno Parte_1
25 di ogni mese, mediante bonifico bancario avente come Iban: IT45Q0347501605CC0012415350 co/ ING Bank, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Detta somma sarà adeguata annualmente secondo la variazione dell'indice Istat.
- Le parti si divideranno le spese straordinarie per le figlie in ragione del 50% cadauna ad eccezione di quelle sportive e di cura della persona che saranno ripartite in ragione del 60% in capo alla madre e del 40% in capo al padre;
- Per quanto attiene alle spese per la cura e mantenimento dell'animale da affezione denominato
“Poppy” le parti richiamano integralmente le pattuizioni assunte in sede di separazione;
- Per ciò che concerne il percepimento dell'assegno unico per le figlie, l'importo complessivamente corrisposto dall' verrà ripartito tra gli ex coniugi per la quota del 50%; CP_1
- I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse delle figlie evitando di comunicare per loro tramite ed impegnandosi a dare ascolto e precedenza alle loro esigenze;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori;
i signori Pt_1
e decideranno insieme alle figlie anche la loro eventuale istruzione Universitaria, operando Pt_2 le scelte anche compatibilmente alle aspirazioni delle stesse;
- Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad avanzare richiesta di assegno divorzile. Dichiarano di non avere altri beni in comune.
Le spese del presente atto verranno ripartite tra le parti al 50% per quanto concerne il pagamento del contributo unificato, mentre ciascuna di esse sosterrà per l'intero l'onere del legale di cui si è avvalsa.
- I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti, anche relativamente alle figlie minori.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008,
Numero 988, Parte I, Serie ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]16, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in Via Natale Gallino 11, Mignanego (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
TE GL (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 12/10/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 13.02.2023 omologato con decreto n. 1090/2023 del 27/02/2023 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova (GE) il 12/10/2008 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: Per_
-Le figlie minori ed , sono affidate ad entrambi i genitori, in maniera condivisa, con Per_1 collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre, in Genova, Via delle Eriche 63/16. In considerazione dell'età delle stesse (17 e 15 anni), i rapporti e le frequentazioni con il padre verranno di volta in volta concordati direttamente tra le figlie ed il genitore non collocatario.
- I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute delle minori ed a comunicare l'un l'altro eventuali recapiti delle località dove si recheranno con le stesse in vacanza, nonché a portarsi reciprocamente rispetto in qualsiasi situazione e, altresì, a non tenere con i figli atteggiamenti svalutativi dell'altrui figura genitoriale.
- Il Signor , quale contributo al mantenimento delle figlie, provvederà al versamento Parte_2 di un importo mensile pari a euro 500,00 da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno Parte_1
25 di ogni mese, mediante bonifico bancario avente come Iban: IT45Q0347501605CC0012415350 co/ ING Bank, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Detta somma sarà adeguata annualmente secondo la variazione dell'indice Istat.
- Le parti si divideranno le spese straordinarie per le figlie in ragione del 50% cadauna ad eccezione di quelle sportive e di cura della persona che saranno ripartite in ragione del 60% in capo alla madre e del 40% in capo al padre;
- Per quanto attiene alle spese per la cura e mantenimento dell'animale da affezione denominato
“Poppy” le parti richiamano integralmente le pattuizioni assunte in sede di separazione;
- Per ciò che concerne il percepimento dell'assegno unico per le figlie, l'importo complessivamente corrisposto dall' verrà ripartito tra gli ex coniugi per la quota del 50%; CP_1
- I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse delle figlie evitando di comunicare per loro tramite ed impegnandosi a dare ascolto e precedenza alle loro esigenze;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori;
i signori Pt_1
e decideranno insieme alle figlie anche la loro eventuale istruzione Universitaria, operando Pt_2 le scelte anche compatibilmente alle aspirazioni delle stesse;
- Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad avanzare richiesta di assegno divorzile. Dichiarano di non avere altri beni in comune.
Le spese del presente atto verranno ripartite tra le parti al 50% per quanto concerne il pagamento del contributo unificato, mentre ciascuna di esse sosterrà per l'intero l'onere del legale di cui si è avvalsa.
- I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti, anche relativamente alle figlie minori.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008,
Numero 988, Parte I, Serie ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini