Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.7909/2023 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_2
Maddaloni (CE) il 07/09/1974, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
FERRARO SAVERIA ROSARIA e VINCENZO D'ERRICO, presso i quali elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 26/09/1998;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 27/02/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in pari data. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno tre figli ( nata il [...]; nata il [...]; , Per_1 Per_2 Persona_3 nato il [...]) – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2. Confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora Persona_3 materna in Maddaloni alla via S. Francesco d'Assisi;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore in maniera flessibile, previo accordo telefonico e compatibilmente con le reciproche esigenze di studio e di lavoro, essendo precipuo interesse dei ricorrenti preservare la serenità della prole ed in particolare garantire al minore la cura e l'attenzione necessaria per una crescita equilibrata, nonostante la fine dell'unione matrimoniale. Le festività che prevedono un periodo superiore al giorno, in riferimento ai calendari scolastici nazionali (quali vacanze natalizie e pasquali) verranno ripartite in ugual misura fra i genitori, salvo loro espresso diverso accordo. In particolare, i periodi che vanno dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio verranno trascorsi
Maggio, etc.), allo stesso modo, verranno alternate fra i genitori. Quanto alle ferie estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio almeno quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo Luglio o Agosto;
le date e i periodi saranno da pattuire e/o valutate anno per anno , in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Ciascun genitore, inoltre, previo avviso di almeno 15 giorni ed in assenza di specifica opposizione da parte dell'altro genitore, potrà tenere con sé i figli per periodi di 7-9 giorni, per occasioni particolari, concordate con i figli medesimi. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
4. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00 mensili e così € 200,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6. In ordine ai rapporti patrimoniali tra coniugi, la sig.ra e il sig. dichiarano Parte_2 Pt_1 di trarre ciascuno dalla propria attività lavorativa risorse sufficienti al proprio mantenimento per cui nulla dovrà essere corrisposto da un coniuge all'altro;
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/09/1998 in Maddaloni
(CE) da nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 191, Parte II, Serie A, Anno 1998).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso