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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9426 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 25 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11778/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Castellana giusta procura speciale in atti. Parte_1
Opponente E
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.ta CP_1
Clotilde Mazza giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 23/1/2020 Per_1
Società di cartolarizzazione dei crediti CP_2 CP_1
Opposti
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 28.3.2025 ha proposto innanzi a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, opposizione ex art. 24, comma 5, D.lgs n. n. 46/1999 avverso l'avviso di addebito notificatogli il 20/2/2025, con cui gli era stato intimato dall' il CP_1 pagamento della complessiva somma di € 2.394,63 a titolo di contributi IVS fissi sul minimale non versati negli anni 2002 ( 4 rata) e 2023 ( 1, 2 e 3 rata) e relative sanzioni civili.
A sostegno della domanda, ha dedotto la insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 1, commi 202 e ss, legge n. 662/1996 per la iscrizione alla Gestione anzidetta, atteso che egli, nel periodo cui si riferiva la pretesa creditoria, non aveva svolto alcuna attività commerciale, in quanto aveva ceduto in affitto l'unica azienda di cui era titolare con decorrenza dal 1 gennaio 2022 a
[...] in forza di contratto la cui efficacia si era protratta sino al 31/12/2024, giusta quanto di CP_3 evinceva dall'atto per notar di Roma del 22/1/2021, regolarmente registrato, e dalle SCIA Per_2
1 per subingresso e reintestazione relative agli anni 2022, 2023 e 2024, sicchè era venuto meno anche lo status di imprenditore.
2.Si si è costituito l' , che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della CP_1
e, quindi, contestato la fondatezza dell'opposizion, eccependo che: CP_2
-il ricorrente era stata iscritto alla Gestione Commercianti, quale titolare dell'omonima impresa individuale, con decorrenza 2/4/2021, a seguito di domanda dal medesimo presentata alla CCIAA;
la posizione di commerciante era cessata solo il 3/2/2025, a seguito di delibera della CCIAA adottata su istanza del ricorrente;
il contratto di affitto aveva avuto ad oggetto solo un ramo di azienda e non l'intera azienda di cui il ricorrente era titolare, giusta quanto si evinceva dalla clausole 1) e 2);
-che, essendo rimasto iscritto sino al 3/2/2025 negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti dalle apposite Commissioni Provinciali costituite presso le Camera di Commercio
e deputate anche all'aggiornamento di tali elenchi, il ricorrente era tenuto in ogni caso al pagamento dei contributi fissi/percentuale sul minimale;
-che la sussistenza dell'obbligo di iscrizione era confermata anche dal fatto che il ricorrente non aveva impugnato precedente avviso di addebito, notificatogli il 13/1/2023, con cui gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.126,40 per contributi non versati alla Gestione
Commercianti per gli ultimi tre trimestri del 2021 e relativa sanzioni civili.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente al pagamento delle somme oggetto di entrambi gli avvisi di addebito anzidetti, per complessivi € 4.521,03.
3.Acquisite note autorizzate di parte ricorrente, in cui è stata, tra l'altro, eccepita la inammissibilità della domanda di condanna avanza dall' al pagamento della somma portata dall'avviso di CP_1 addebito notificato il 13/1/2023, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., contestualmente depositata.
4. Rileva preliminarmente il Tribunale che la questione del difetto di legittimazione passiva della
, sollevata dall' ma rilevabile anche d'ufficio ( v. , tra le tante, Cass., Sez. Un., CP_2 CP_1
9/2/2012, n. 1912), è fondata.
L'art. 13, comma 1, della legge n. 448/1998 così dispone:« In deroga a quanto previsto dall'articolo
8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall' , già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, CP_1 sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione…».
Il comma 4 dispone: «I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti,
2 nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell' o di terzi a tutela dei CP_1 portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma
5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall' ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell' ». CP_1 CP_1
Ne consegue che una eventuale legittimazione della , che rappresenta la società cui fa CP_2 riferimento il citato comma 4, è circoscritta ai soli crediti vantati dall' maturati sino al 31 CP_1 dicembre 2008.
5. Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale che è inammissibile la domanda avanzata dall' CP_1 di condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 2.126,40 a titolo di contributi IVS fissi non versati alla Gestione Commercianti nel 2, 3 e 4 trimestre dell'anno 2021, atteso che essa amplia l'oggetto del giudizio, estendendolo a periodo temporale connotato da diversi presupposti fattuali e giuridici rispetto a quelli che connotano la pretesa fatta valere a mezzo dell'avviso di addebito opposto, senza neppure avvalersi di rituale domanda riconvenzionale.
6. L'opposizione è fondata.
6.1.Rileva il Tribunale che costituiscono principi consolidati quelli secondo cui:
a) in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione ( v. Cass., 24.5.2018, n. 12981, Ord.; Cass., 19.12.2016, n. 27376, Ord;
Cass., 6.9.2016,
n. 17643), sicchè “l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, di un immobile, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti”(v. Cass 25.10.2021, n. 29914 e precedenti conformi ivi richiamati).
b) l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto soltanto “sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale” ma da un atto oggettivo quale l'effettivo svolgimento da parte del scoio di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale le dichiarazioni reddituali possono svolgere una funzione probatoria a condizione che offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (v. Cass., 11.2.2013, n. 3145; Cass. 31.8.2018 n. 21511 , che ha cassato
3 la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione;
Cass., 27.3.2019, n. 8611);
c) in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, a seguito dell'abrogazione tacita, da parte dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981 - che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli - , delle disposizioni di cui agli artt. 36, secondo comma, della legge n. 1397 del 1960
e 2, quarto comma, del d.P.R. n. 266 del 1957, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. L'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire, al più, una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, suscettibili di essere smentiti da una prova contraria ( v. Cass 3/7/2001, n. 9006; Cass.
9/1/2009, n. 260)
6.2.Alla stregua di tali principi, deve escludersi che ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per la iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente nel periodo cui si riferisce la pretesa azionata, ove si consideri che:
a)con contratto per atto notar di Roma del 22/12/2021, registrato il 28/12/2021, l'opponente Per_2 ha concesso in affitto a il ramo d'azienda commerciale esercitata su aree pubbliche, CP_3 valida per esercitare su posteggio fisso previsto dalla Rotazione C Turno 330, … rilasciata da Roma
Capitale Dipartimento VIII, per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare”;
b) la durata dell'affitto era convenuta dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, con scadenza tacitamente rinnovabile salvo disdetta, sicchè il rapporto di affitto si è pacificamente protratto sino al
31/12/2024, come confermato anche dalle risultanze del Registro Imprese tenuto dalla CCIAA di
Roma, prodotto dall' , da cui si evince che in data 21/1/2025 l'azienda di cui era titolare CP_1 Pt_1
, già oggetto di affitto, venne alienata a
[...] Parte_2
c) sebbene nel contratto di affitto il compendio ceduto viene qualificato all'art. 1 come “ramo di azienda” e lo stesso contratto venga denominato “contratto di affitto di ramo d'azienda”, la clausola finale “precisa che il concedente non è titolare di altri rami di azienda e peretanto perde la qualifica di “ soggetto passivo IVA, a seguito della stipula del presente contratto che sarà soggetto all'imposta di registro del 3%;
d) per gli anni 2022, 2023 e 2024 risulta presentata dall'affittuario al Comune di Persona_3
Roma SCIA per il subingresso nell'attività in precedenza facente capo all'opponente e da questi
4 cedutagli con contratto di affitto d'azienda registrato il 28/12/2021 ( v. doc sub nn. 3,4 e 5 f. ricorrente);
e) dalle risultanze della Registro Imprese tenuto dalla CCIAA di Roma si evince che l'unico compendio aziendale di cui l'opponente era titolare è rappresentato da quello oggetto, dapprima, del contratto di affitto del 22/12/2021 e, poi, da quello di vendita del 21/1/2025, a seguito del quale il presentò istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese in data 24/2/2025; Parte_1
f) l' non ha né provato o chiesto di provare che l'opponente abbia continuato a svolgere, nel CP_1 periodo in contestazione, attività commerciale e non si sia limitato alla mera percezione del canone di affitto concordato per la cessione a ell'azienda a mezzo della quale tale attività CP_3 espletava, benchè la presunzione semplice rappresentata dalla permanenza dell'iscrizione dell'opponente nell'elenco esercenti attività commerciali fosse stata superata dalle ulteriori emergenze documentali;
e) tale permanenza ben può essere spiegata in ragione del fatto che, per effetto dell'affitto dell'azienda, la perdita dello status di imprenditore da parte del locatore non è definitiva, ma limitata alla durata del contratto e il medesimo conserva il numero di partita IVA, benchè esonerato da tutti gli adempimenti relativi
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito impugnato annullato
7.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014
e ss modifiche, seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente ed , mentre nulla deve CP_1 disporsi nei rapporti con la non costituita . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.350,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 25 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11778/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Castellana giusta procura speciale in atti. Parte_1
Opponente E
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.ta CP_1
Clotilde Mazza giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 23/1/2020 Per_1
Società di cartolarizzazione dei crediti CP_2 CP_1
Opposti
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 28.3.2025 ha proposto innanzi a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, opposizione ex art. 24, comma 5, D.lgs n. n. 46/1999 avverso l'avviso di addebito notificatogli il 20/2/2025, con cui gli era stato intimato dall' il CP_1 pagamento della complessiva somma di € 2.394,63 a titolo di contributi IVS fissi sul minimale non versati negli anni 2002 ( 4 rata) e 2023 ( 1, 2 e 3 rata) e relative sanzioni civili.
A sostegno della domanda, ha dedotto la insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 1, commi 202 e ss, legge n. 662/1996 per la iscrizione alla Gestione anzidetta, atteso che egli, nel periodo cui si riferiva la pretesa creditoria, non aveva svolto alcuna attività commerciale, in quanto aveva ceduto in affitto l'unica azienda di cui era titolare con decorrenza dal 1 gennaio 2022 a
[...] in forza di contratto la cui efficacia si era protratta sino al 31/12/2024, giusta quanto di CP_3 evinceva dall'atto per notar di Roma del 22/1/2021, regolarmente registrato, e dalle SCIA Per_2
1 per subingresso e reintestazione relative agli anni 2022, 2023 e 2024, sicchè era venuto meno anche lo status di imprenditore.
2.Si si è costituito l' , che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della CP_1
e, quindi, contestato la fondatezza dell'opposizion, eccependo che: CP_2
-il ricorrente era stata iscritto alla Gestione Commercianti, quale titolare dell'omonima impresa individuale, con decorrenza 2/4/2021, a seguito di domanda dal medesimo presentata alla CCIAA;
la posizione di commerciante era cessata solo il 3/2/2025, a seguito di delibera della CCIAA adottata su istanza del ricorrente;
il contratto di affitto aveva avuto ad oggetto solo un ramo di azienda e non l'intera azienda di cui il ricorrente era titolare, giusta quanto si evinceva dalla clausole 1) e 2);
-che, essendo rimasto iscritto sino al 3/2/2025 negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti dalle apposite Commissioni Provinciali costituite presso le Camera di Commercio
e deputate anche all'aggiornamento di tali elenchi, il ricorrente era tenuto in ogni caso al pagamento dei contributi fissi/percentuale sul minimale;
-che la sussistenza dell'obbligo di iscrizione era confermata anche dal fatto che il ricorrente non aveva impugnato precedente avviso di addebito, notificatogli il 13/1/2023, con cui gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.126,40 per contributi non versati alla Gestione
Commercianti per gli ultimi tre trimestri del 2021 e relativa sanzioni civili.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente al pagamento delle somme oggetto di entrambi gli avvisi di addebito anzidetti, per complessivi € 4.521,03.
3.Acquisite note autorizzate di parte ricorrente, in cui è stata, tra l'altro, eccepita la inammissibilità della domanda di condanna avanza dall' al pagamento della somma portata dall'avviso di CP_1 addebito notificato il 13/1/2023, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., contestualmente depositata.
4. Rileva preliminarmente il Tribunale che la questione del difetto di legittimazione passiva della
, sollevata dall' ma rilevabile anche d'ufficio ( v. , tra le tante, Cass., Sez. Un., CP_2 CP_1
9/2/2012, n. 1912), è fondata.
L'art. 13, comma 1, della legge n. 448/1998 così dispone:« In deroga a quanto previsto dall'articolo
8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall' , già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, CP_1 sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione…».
Il comma 4 dispone: «I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti,
2 nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell' o di terzi a tutela dei CP_1 portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma
5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall' ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell' ». CP_1 CP_1
Ne consegue che una eventuale legittimazione della , che rappresenta la società cui fa CP_2 riferimento il citato comma 4, è circoscritta ai soli crediti vantati dall' maturati sino al 31 CP_1 dicembre 2008.
5. Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale che è inammissibile la domanda avanzata dall' CP_1 di condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 2.126,40 a titolo di contributi IVS fissi non versati alla Gestione Commercianti nel 2, 3 e 4 trimestre dell'anno 2021, atteso che essa amplia l'oggetto del giudizio, estendendolo a periodo temporale connotato da diversi presupposti fattuali e giuridici rispetto a quelli che connotano la pretesa fatta valere a mezzo dell'avviso di addebito opposto, senza neppure avvalersi di rituale domanda riconvenzionale.
6. L'opposizione è fondata.
6.1.Rileva il Tribunale che costituiscono principi consolidati quelli secondo cui:
a) in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione ( v. Cass., 24.5.2018, n. 12981, Ord.; Cass., 19.12.2016, n. 27376, Ord;
Cass., 6.9.2016,
n. 17643), sicchè “l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, di un immobile, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti”(v. Cass 25.10.2021, n. 29914 e precedenti conformi ivi richiamati).
b) l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto soltanto “sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale” ma da un atto oggettivo quale l'effettivo svolgimento da parte del scoio di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale le dichiarazioni reddituali possono svolgere una funzione probatoria a condizione che offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (v. Cass., 11.2.2013, n. 3145; Cass. 31.8.2018 n. 21511 , che ha cassato
3 la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione;
Cass., 27.3.2019, n. 8611);
c) in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, a seguito dell'abrogazione tacita, da parte dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981 - che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli - , delle disposizioni di cui agli artt. 36, secondo comma, della legge n. 1397 del 1960
e 2, quarto comma, del d.P.R. n. 266 del 1957, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. L'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire, al più, una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, suscettibili di essere smentiti da una prova contraria ( v. Cass 3/7/2001, n. 9006; Cass.
9/1/2009, n. 260)
6.2.Alla stregua di tali principi, deve escludersi che ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per la iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente nel periodo cui si riferisce la pretesa azionata, ove si consideri che:
a)con contratto per atto notar di Roma del 22/12/2021, registrato il 28/12/2021, l'opponente Per_2 ha concesso in affitto a il ramo d'azienda commerciale esercitata su aree pubbliche, CP_3 valida per esercitare su posteggio fisso previsto dalla Rotazione C Turno 330, … rilasciata da Roma
Capitale Dipartimento VIII, per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare”;
b) la durata dell'affitto era convenuta dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, con scadenza tacitamente rinnovabile salvo disdetta, sicchè il rapporto di affitto si è pacificamente protratto sino al
31/12/2024, come confermato anche dalle risultanze del Registro Imprese tenuto dalla CCIAA di
Roma, prodotto dall' , da cui si evince che in data 21/1/2025 l'azienda di cui era titolare CP_1 Pt_1
, già oggetto di affitto, venne alienata a
[...] Parte_2
c) sebbene nel contratto di affitto il compendio ceduto viene qualificato all'art. 1 come “ramo di azienda” e lo stesso contratto venga denominato “contratto di affitto di ramo d'azienda”, la clausola finale “precisa che il concedente non è titolare di altri rami di azienda e peretanto perde la qualifica di “ soggetto passivo IVA, a seguito della stipula del presente contratto che sarà soggetto all'imposta di registro del 3%;
d) per gli anni 2022, 2023 e 2024 risulta presentata dall'affittuario al Comune di Persona_3
Roma SCIA per il subingresso nell'attività in precedenza facente capo all'opponente e da questi
4 cedutagli con contratto di affitto d'azienda registrato il 28/12/2021 ( v. doc sub nn. 3,4 e 5 f. ricorrente);
e) dalle risultanze della Registro Imprese tenuto dalla CCIAA di Roma si evince che l'unico compendio aziendale di cui l'opponente era titolare è rappresentato da quello oggetto, dapprima, del contratto di affitto del 22/12/2021 e, poi, da quello di vendita del 21/1/2025, a seguito del quale il presentò istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese in data 24/2/2025; Parte_1
f) l' non ha né provato o chiesto di provare che l'opponente abbia continuato a svolgere, nel CP_1 periodo in contestazione, attività commerciale e non si sia limitato alla mera percezione del canone di affitto concordato per la cessione a ell'azienda a mezzo della quale tale attività CP_3 espletava, benchè la presunzione semplice rappresentata dalla permanenza dell'iscrizione dell'opponente nell'elenco esercenti attività commerciali fosse stata superata dalle ulteriori emergenze documentali;
e) tale permanenza ben può essere spiegata in ragione del fatto che, per effetto dell'affitto dell'azienda, la perdita dello status di imprenditore da parte del locatore non è definitiva, ma limitata alla durata del contratto e il medesimo conserva il numero di partita IVA, benchè esonerato da tutti gli adempimenti relativi
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito impugnato annullato
7.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014
e ss modifiche, seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente ed , mentre nulla deve CP_1 disporsi nei rapporti con la non costituita . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.350,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
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