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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e 281 sexies, co. 3, c.p.c., considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale delle parti costituite, preso atto del contenuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 181 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'Avv. Gregorio Papalia (C.F.: ) presso il cui CodiceFiscale_2 studio, sito in Palmi, via Vittorio Veneto n.16, è elettivamente domiciliato;
- Attore -
E
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa, come in Controparte_2 atti, dall' avv. Antonio R. Guerrisi, (C.F.: ), presso il cui C.F._3 studio, sito in Taurianova (RC) Via T. Campanella n 10, è elettivamente domiciliata;
- Convenuta –
residente in [...], Palmi (RC); Controparte_3
in persona del legale rappresentante, , con Controparte_4 Controparte_5 sede legale in Palmi (RC), via Cilea n. 81;
- Convenuti contumaci-
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, art. 2054 cc.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e la società Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso il
3.11.2021, intorno alle ore 16.00, in Polistena (RC), quantificati in € 46.718,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attore deduceva che, nella data indicata, nel percorrere in bici via Giovanni
Paolo II, veniva urtato dallo sportello del veicolo Volkswagen Golf, con targa straniera STAG6362, coperto da polizza R.C.A. n. 00B63111961467
[...]
su targa prova, intestata alla società Controparte_1 Controparte_7 condotto da , il quale, nell'aprire lo sportello dell'auto, colpiva Controparte_3 il manubrio della bici sulla quale l'attore viaggiava, rovinando per terra a causa dell'urto contro la portiera.
Deduceva che, a seguito dell'impatto, riportava lesioni personali tali da richiedere il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale di Polistena, dove i sanitari di turno riscontravano un “trauma contusivo con ferita lacero contusa labbro superiore con avulsione di n 2 incisivi di dx frattura di n 2 incisivi di sin. frattura parziale di n 2 canini e di un premolare di destra t.c. rachide cervicale”.
1.2. Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, Controparte_6 eccepiva la carenza di integrità del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza RCA sulla targa prova apposta sul veicolo de quo.
Nel merito, la società convenuta contestava i fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione risarcitoria, negando -anche mediante produzione documentale rimasta incontestata- sia la dinamica del sinistro descritta dall'attore, sia la riconducibilità dei danni lamentati alla condotta negligente del CP_3
1.3. Concludeva, dunque, per la reiezione della domanda siccome infondata sia nell'an sia nel quantum, con condanna dell'attore alle spese di lite.
2. Dichiarata la contumacia di e della società Controparte_3 CP_7
che sebbene ritualmente vocati in giudizio, hanno ritenuto di non
[...] costituirsi, in esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per
2 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
3. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da sulla scorta dell'asserita inoperatività della CP_6 copertura assicurativa sulla targa prova apposta sul veicolo in quanto già immatricolato con targa estera.
E' utile evidenziare infatti che, in forza di una prassi applicativa ormai consolidata anche prima dell'entrata in vigore del D.L. 121/2021, l'utilizzo della targa prova, indistintamente sia per veicoli già immatricolati che per i veicoli sprovvisti di targa e documenti di circolazione, è stato ritenuto ammissibile, stante la necessità di consentire la circolazione con targa prova di veicoli immatricolati per finalità tecniche di collaudo e/o di rivendita (test drive per la vendita di veicoli usati, dimostrazioni, prove tecniche etc.), spostando la responsabilità per i danni sul soggetto titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, all'uopo dotato di copertura assicurativa.
Tale prassi è stata recepita dal legislatore che, al fine di rimuovere ogni incertezza interpretativa, è espressamente intervenuto sul punto con D.L. n.
121/2021 (decreto Infrastrutture), convertito in Legge n. 156 del 9 novembre
2021, che ha definitivamente ammesso la possibilità di utilizzo della c.d. targa prova anche su autovetture già immatricolate, ancorché prive di revisione in corso di validità, ove tali veicoli circolino su strada per esigenze collegate a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento.
La norma ribadisce inoltre l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova di munirsi di copertura assicurativa in materia di responsabilità civile verso terzi, chiarendo expressis verbis che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, ancorché munito della carta o del certificato di circolazione, risponde l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova (art. 98 cod. della strada come modificato al citato
D.L.121/2021).
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono deve dunque dichiararsi la sussistenza di legittimazione passiva di quale Controparte_1
3 società assicuratrice della responsabilità civile del veicolo autorizzato alla circolazione di prova coinvolto nel sinistro.
3.1. Nel merito, la domanda è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Le allegazioni di parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro e alla eziologia dei danni lamentati, oltre ad essere generiche, non trovano alcun riscontro probatorio neppure di carattere indiziario, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2697 c.c.
È utile a tal fine evidenziare, infatti, che in materia di responsabilità civile da sinistro stradale, è a carico dell'attore l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa (dinamica del sinistro, condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, nesso di causalità tra il sinistro e l'evento dannoso, esistenza ed 'entità dei danni conseguenza lamentati e la loro derivazione causale dall'evento dannoso).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “…la mancata dimostrazione di un segmento rilevante del sinistro impedisce infatti il superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. Non è infatti il convenuto a dover dimostrare una dinamica diversa da quella affermata dall'attore, ma è quest'ultimo a dover dimostrare che l'evento è stato determinato dalla condotta colposa dell'atro conducente e che, nonostante l'adozione di manovre di emergenza, non ha potuto evitare l'impatto…” (ex multis Cass. Civ. sez. III, sentenza n., 8341 del 30 marzo 2025).
3.2. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito elementi a supporto della pretesa azionata.
Il sinistro risulta essersi verificato secondo modalità e in circostanze spazio- temporali poco circostanziate: a) non vi è stato intervento dell'autorità di pubblica sicurezza né di personale sanitario;
b) non risultano identificate persone presenti al momento del fatto in grado di testimoniare sull'accaduto (il modello CAI sez. 5 “Testimoni” indica “diversi passanti” senza fornire le generalità); c) non sono stati prodotti rilievi fotografici dello stato dei luoghi e dei veicoli interessati;
d) persino la Volkswagen Golf, immatricolata con targa estera e circolante con targa prova, è stata sottratta agli accertamenti peritali dell'assicurazione in ragione del fatto che, nelle more, la stessa fosse stata
4 venduta (vedi relazioni peritali depositate in atti dalla società convenuta, non contestate da parte attrice).
3.3. Parimenti priva di elementi di riscontro è l'asserita riconducibilità dei danni lamentati al sinistro per cui è causa, eziologia ritenuta dai periti dell'assicurazione incompatibile con la dinamica prospettata da parte attrice, sulla scorta di argomentazioni plausibili e coerenti sotto il profilo logico, che non hanno costituito oggetto di contestazione specifica da parte dell'attore (c.f.r. relazioni peritali depositate in atti dalla società convenuta).
4. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
DM 55/2014 come da dispositivo, secondo i valori minimi tabellari, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna l'attore, , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 3.809,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 19/07/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e 281 sexies, co. 3, c.p.c., considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale delle parti costituite, preso atto del contenuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 181 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'Avv. Gregorio Papalia (C.F.: ) presso il cui CodiceFiscale_2 studio, sito in Palmi, via Vittorio Veneto n.16, è elettivamente domiciliato;
- Attore -
E
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa, come in Controparte_2 atti, dall' avv. Antonio R. Guerrisi, (C.F.: ), presso il cui C.F._3 studio, sito in Taurianova (RC) Via T. Campanella n 10, è elettivamente domiciliata;
- Convenuta –
residente in [...], Palmi (RC); Controparte_3
in persona del legale rappresentante, , con Controparte_4 Controparte_5 sede legale in Palmi (RC), via Cilea n. 81;
- Convenuti contumaci-
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, art. 2054 cc.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e la società Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso il
3.11.2021, intorno alle ore 16.00, in Polistena (RC), quantificati in € 46.718,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attore deduceva che, nella data indicata, nel percorrere in bici via Giovanni
Paolo II, veniva urtato dallo sportello del veicolo Volkswagen Golf, con targa straniera STAG6362, coperto da polizza R.C.A. n. 00B63111961467
[...]
su targa prova, intestata alla società Controparte_1 Controparte_7 condotto da , il quale, nell'aprire lo sportello dell'auto, colpiva Controparte_3 il manubrio della bici sulla quale l'attore viaggiava, rovinando per terra a causa dell'urto contro la portiera.
Deduceva che, a seguito dell'impatto, riportava lesioni personali tali da richiedere il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale di Polistena, dove i sanitari di turno riscontravano un “trauma contusivo con ferita lacero contusa labbro superiore con avulsione di n 2 incisivi di dx frattura di n 2 incisivi di sin. frattura parziale di n 2 canini e di un premolare di destra t.c. rachide cervicale”.
1.2. Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, Controparte_6 eccepiva la carenza di integrità del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza RCA sulla targa prova apposta sul veicolo de quo.
Nel merito, la società convenuta contestava i fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione risarcitoria, negando -anche mediante produzione documentale rimasta incontestata- sia la dinamica del sinistro descritta dall'attore, sia la riconducibilità dei danni lamentati alla condotta negligente del CP_3
1.3. Concludeva, dunque, per la reiezione della domanda siccome infondata sia nell'an sia nel quantum, con condanna dell'attore alle spese di lite.
2. Dichiarata la contumacia di e della società Controparte_3 CP_7
che sebbene ritualmente vocati in giudizio, hanno ritenuto di non
[...] costituirsi, in esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per
2 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
3. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da sulla scorta dell'asserita inoperatività della CP_6 copertura assicurativa sulla targa prova apposta sul veicolo in quanto già immatricolato con targa estera.
E' utile evidenziare infatti che, in forza di una prassi applicativa ormai consolidata anche prima dell'entrata in vigore del D.L. 121/2021, l'utilizzo della targa prova, indistintamente sia per veicoli già immatricolati che per i veicoli sprovvisti di targa e documenti di circolazione, è stato ritenuto ammissibile, stante la necessità di consentire la circolazione con targa prova di veicoli immatricolati per finalità tecniche di collaudo e/o di rivendita (test drive per la vendita di veicoli usati, dimostrazioni, prove tecniche etc.), spostando la responsabilità per i danni sul soggetto titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, all'uopo dotato di copertura assicurativa.
Tale prassi è stata recepita dal legislatore che, al fine di rimuovere ogni incertezza interpretativa, è espressamente intervenuto sul punto con D.L. n.
121/2021 (decreto Infrastrutture), convertito in Legge n. 156 del 9 novembre
2021, che ha definitivamente ammesso la possibilità di utilizzo della c.d. targa prova anche su autovetture già immatricolate, ancorché prive di revisione in corso di validità, ove tali veicoli circolino su strada per esigenze collegate a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento.
La norma ribadisce inoltre l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova di munirsi di copertura assicurativa in materia di responsabilità civile verso terzi, chiarendo expressis verbis che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, ancorché munito della carta o del certificato di circolazione, risponde l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova (art. 98 cod. della strada come modificato al citato
D.L.121/2021).
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono deve dunque dichiararsi la sussistenza di legittimazione passiva di quale Controparte_1
3 società assicuratrice della responsabilità civile del veicolo autorizzato alla circolazione di prova coinvolto nel sinistro.
3.1. Nel merito, la domanda è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Le allegazioni di parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro e alla eziologia dei danni lamentati, oltre ad essere generiche, non trovano alcun riscontro probatorio neppure di carattere indiziario, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2697 c.c.
È utile a tal fine evidenziare, infatti, che in materia di responsabilità civile da sinistro stradale, è a carico dell'attore l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa (dinamica del sinistro, condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, nesso di causalità tra il sinistro e l'evento dannoso, esistenza ed 'entità dei danni conseguenza lamentati e la loro derivazione causale dall'evento dannoso).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “…la mancata dimostrazione di un segmento rilevante del sinistro impedisce infatti il superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. Non è infatti il convenuto a dover dimostrare una dinamica diversa da quella affermata dall'attore, ma è quest'ultimo a dover dimostrare che l'evento è stato determinato dalla condotta colposa dell'atro conducente e che, nonostante l'adozione di manovre di emergenza, non ha potuto evitare l'impatto…” (ex multis Cass. Civ. sez. III, sentenza n., 8341 del 30 marzo 2025).
3.2. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito elementi a supporto della pretesa azionata.
Il sinistro risulta essersi verificato secondo modalità e in circostanze spazio- temporali poco circostanziate: a) non vi è stato intervento dell'autorità di pubblica sicurezza né di personale sanitario;
b) non risultano identificate persone presenti al momento del fatto in grado di testimoniare sull'accaduto (il modello CAI sez. 5 “Testimoni” indica “diversi passanti” senza fornire le generalità); c) non sono stati prodotti rilievi fotografici dello stato dei luoghi e dei veicoli interessati;
d) persino la Volkswagen Golf, immatricolata con targa estera e circolante con targa prova, è stata sottratta agli accertamenti peritali dell'assicurazione in ragione del fatto che, nelle more, la stessa fosse stata
4 venduta (vedi relazioni peritali depositate in atti dalla società convenuta, non contestate da parte attrice).
3.3. Parimenti priva di elementi di riscontro è l'asserita riconducibilità dei danni lamentati al sinistro per cui è causa, eziologia ritenuta dai periti dell'assicurazione incompatibile con la dinamica prospettata da parte attrice, sulla scorta di argomentazioni plausibili e coerenti sotto il profilo logico, che non hanno costituito oggetto di contestazione specifica da parte dell'attore (c.f.r. relazioni peritali depositate in atti dalla società convenuta).
4. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
DM 55/2014 come da dispositivo, secondo i valori minimi tabellari, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna l'attore, , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 3.809,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 19/07/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
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