Art. 1.
Il termine di anzianita' per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo O di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405 , e successive modificazioni, e' ridotto di due anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.
Il termine di anzianita' per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo O di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405 , e successive modificazioni, e' ridotto di due anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.