Art. 3.
Modifica all' articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello
1. All' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».
Modifica all' articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello
1. All' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».