Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Farmacia Benessere s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia D'Alconzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour 160;
contro
Comune di Adelfia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5;
per l'annullamento, previa sospensione con adozione di misure cautelari
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Adelfia nr. 29 del 27/12/2023, per quanto di ragione, nella parte relativa alla dismissione della Farmacia Comunale Adelfia s.r.l. comunicata a mezzo pec in data 14/01/2025;
- della volontà del Comune di Adelfia, al fine di esperire le procedure di evidenza pubblica per l'alienazione della titolarità della sede della Farmacia Comunale, di aggiornare, con una nuova perizia di stima giurata, la definizione attuale del valore della titolarità della stessa ancorché, come noto all'Amministrazione convenuta, risorse umane professionali, strutture, attrezzature, avviamento, immobile regolarmente condotto in locazione quale sede per uso farmacia e relative autorizzazioni per espletare l'attività di che trattasi sono nella piena ed esclusiva titolarità della ricorrente;
- della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Adelfia nr. 34 del 07/05/2024, notificata in data 16/01/2025, con cui il Comune ha preso atto della perizia giurata di stima redatta dal professionista incaricato, Dott. Vito Fanelli, Commercialista con Studio in Bari, in esito alla quale il valore della titolarità della Farmacia Comunale può essere fissato in misura non inferiore ad € 620.000,00;
- del Bando di gara ad asta pubblica, indetto dal Comune di Adelfia per la cessione della titolarità della Sede Farmaceutica Comunale pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - nr. 98 del 5/12/2024;
-per quanto di ragione, di ogni norma primaria e sub primaria ovvero regolamento ovvero di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto e con riserva di motivi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FARMACIA BENESSERE S.R.L. il 2\4\2025:
annullamento e/o nullità
-della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Adelfia nr. 29 del 27/12/2023, per quanto di ragione, nella parte relativa alla dismissione della Farmacia Comunale Adelfia Srl, comunicata a mezzo pec in data 14/01/2025;
-della perizia di stima giurata;
-della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Adelfia nr. 34 del 07/05/2024, notificata in data 16/01/2025;
-del Bando di gara ad asta pubblica del 5/12/2024;
-di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto;
-del verbale di gara del 30/01/2025 “Asta pubblica per la concessione della titolarità del servizio farmaceutico comunale”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AR Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con il ricorso principale la farmacia ricorrente ha adito il Tar per l’annullamento e/o la nullità della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Adelfia nr. 29 del 27/12/2023, nella parte relativa alla dismissione della Farmacia Comunale Adelfia s.r.l., comunicata a mezzo pec in data 14/01/2025; oggetto di impugnativa è anche la volontà del Comune di Adelfia, al fine di esperire le procedure di evidenza pubblica per l'alienazione della titolarità della sede della Farmacia Comunale, di aggiornare, con una nuova perizia di stima giurata, la definizione attuale del valore della titolarità della stessa ancorché, come noto all'Amministrazione convenuta, risorse umane professionali, strutture, attrezzature, avviamento, immobile regolarmente condotto in locazione quale sede per uso farmacia e relative autorizzazioni per espletare l'attività di che trattasi sono nella piena ed esclusiva titolarità della ricorrente; la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Adelfia nr. 34 del 07/05/2024, notificata in data 16/01/2025, con cui il Comune ha preso atto della perizia giurata di stima redatta dal professionista incaricato, Dott. Vito Fanelli, Commercialista con Studio in Bari, in esito alla quale il valore della titolarità della Farmacia Comunale può essere fissato in misura non inferiore ad € 620.000,00; il bando di gara ad asta pubblica, indetto dal Comune di Adelfia per la cessione della titolarità della Sede Farmaceutica Comunale pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - nr. 98 del 5/12/2024; la farmacia ha anche agito per la condanna dell'Amministrazione comunale convenuta al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alla ricorrente in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio.
2.- Con ricorso per motivi aggiunti la Farmacia Benessere s.r.l. impugna anche il verbale di gara del 30/01/2025 “Asta pubblica per la concessione della titolarità del servizio farmaceutico comunale” di aggiudicazione provvisoria della titolarità della sede della farmacia comunale di Adelfia in favore della Farmacia TA di TA dott. MI e TA dott. NC.
3.- Con memoria depositata in data 31 ottobre 2025, il Comune di Adelfia rileva che l’Amministrazione con determina n. 181 del 20.06.2025 del Responsabile Settore Affari Generali (doc. 53 depositato il 17.10.2025) ha concluso definitivamente il procedimento di cui al bando qui impugnato mediante aggiudicazione al primo classificato. La predetta determina è stata pubblicata sull’Albo pretorio comunale dal 24.06.2025 al 9.07.2025 (come da referto di pubblicazione di cui al doc. 54) e non risulta che sia stata impugnata dalla Farmacia Benessere s.r.l. nei termini di legge, ad oggi spirati.
4.- La controversia è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 nel corso della quale il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del codice del processo amministrativo, della possibile sussistenza di un profilo di improcedibilità sopravvenuta o di inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
4.1- La difesa della farmacia ricorrente, prendendo posizione in merito, ha rappresentato di non dover impugnare il successivo atto di aggiudicazione definitiva della gara sopra richiamato alla luce delle argomentazioni sviluppate in ricorso. Si rammenta, in proposito, che la stessa difesa si è lungamente soffermata sulla tesi della nullità dell’atto impugnato in principalità con il ricorso originario per mancanza dell’oggetto, non diversamente da quanto riguarderebbe gli ulteriori atti avverso i quali l’impugnativa si è estesa, nella prospettiva della invalidità derivata dei medesimi. Più in dettaglio, la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 27 dicembre 2023 sarebbe priva di oggetto dal momento che l’Amministrazione comunale resistente avrebbe assunto l’indirizzo programmatico di procedere al “ l’alienazione della titolarità e della quota di partecipazione della società “Farmacia Comunale Adelfia s.r.l. con la consequenziale pubblicazione di un nuovo bando di asta pubblica ” non più eseguibile avendo deciso di vendere una farmacia non più nella sua disponibilità. Opina la difesa della ricorrente “ il Comune ha posto in vendita un bene che non è più nella sua disponibilità. Il Comune ha accettato la procedura di dismissione ai sensi dell’art. 2437 ter e quater cc come innanzi detto, pertanto, non può più disporre né della titolarità né della sua quota…Orbene, il bando di gara, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - nr. 98 del 5/12/2024, è atto assolutamente nullo ed illecito per mancanza dell’oggetto ovvero della titolarità della Sede Farmaceutica Comunale sita in Adelfia alla Via Rutigliano nr. 10/A: in Adelfia alla via Rutigliano nr. 10/A è ubicata la Farmacia Benessere Srl con socio unico; i locali sono condotti in locazione dalla ricorrente con regolare contratto di locazione e l’autorizzazione alla attività farmaceutica è attribuita alla p. IVA 05525600721, attualmente intestata alla Farmacia Benessere Srl.”. Va detto che larga parte del ricorso e dei successivi motivi aggiunti poggiano sulla tesi per la quale l’oggetto del provvedimento amministrativo andrebbe rintracciato in una proiezione prospettica della realtà in ragione della quale di oggetto non potrebbe parlarsi qualora il risultato avuto di mira dalla P.a. non sia raggiungibile. In sostanza, secondo questa prospettazione, l’atto con il quale il Comune resistente ha deliberato di attuare la volontà di dismettere le quote di partecipazione alla Farmacia comunale n. 3 di Adelfia, e la titolarità della stessa farmacia e cioè la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 27 dicembre 2023, sarebbe radicalmente nullo essendo intervenuto in epoca successiva alla procedura di liquidazione del socio pubblico disciplinata dall’articolo 2437-ter del codice civile con conseguente inidoneità a raggiungere il risultato perseguito dall’Amministrazione comunale. La nullità della delibera sopra citata si ripercuoterebbe sulla validità degli atti consequenziali, ognuno dei quali non andrebbe necessariamente impugnato a causa della sua inidoneità a produrre una modificazione della realtà materiale e giuridica avuta di mira dalla parte pubblica.
5.- Il Collegio non condivide queste argomentazioni. Indipendentemente dalla opportunità o meno di ricostruire la categoria della nullità del provvedimento amministrativo per mancanza degli elementi essenziali attraverso il mero rinvio alle categorie civilistiche e, conseguentemente, alla preliminare ricostruzione normativa degli elementi essenziali del negozio giuridico o, meglio, del contratto, così come elencati dall’articolo 1325 del codice civile, deve porsi in luce che un conto è l’individuazione della patologia dalla quale l’atto amministrativo è affetto; altro è il regime di impugnazione dell’atto. In altri termini, il fatto che un provvedimento amministrativo possa qualificarsi come affetto da nullità ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 241 del 1990 non fa venir meno la necessità della sua rimozione per via giurisdizionale. Così, avuto riguardo all’evoluzione del presente contenzioso, la circostanza che, nella ipotesi ricostruttiva propugnata dal ricorrente, anche l’atto di aggiudicazione definitiva della sede farmaceutica comunale di Adelfia possa dirsi inficiato da nullità radicale non rende inutile la sua impugnativa. Va, anzi, affermato che proprio l’atto di aggiudicazione definitiva della sede farmaceutica, una volta rimasto inoppugnato nei termini decadenziali, produce l’effetto di consolidare una situazione giuridica in favore del controinteressato aggiudicatario di segno diametralmente opposto a quella della farmacia ricorrente. Non vi sono dubbi sul fatto che l’aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Comune di Adelfia dovesse essere impugnata dalla farmacia ricorrente, proprio per evitare il prodursi di quell’effetto ulteriore del provvedimento amministrativo che si definisce inoppugnabilità, cioè la cristallizzazione di un dato assetto di interessi che può essere rimosso ormai solo in sede di autotutela. Si tratta, com’è noto, della conseguenza più evidente del principio di stabilità e certezza delle situazioni giuridiche instauratesi tra P.a. e privato in nome del quale un atto lesivo deve essere necessariamente portato all’attenzione del Giudice nel termine decadenziale previsto.
6.- Ciò non è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia. Ciò perché l’annullamento giurisdizionale della sequela di provvedimenti fin qui impugnati lascerebbe invariato sul campo un assetto di interessi che continua a essere lesivo per la farmacia ricorrente, la quale avrebbe pertanto dovuto premurarsi di gravare anche l’aggiudicazione definitiva.
7.- Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AN, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | RI AN |
IL SEGRETARIO