Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 743 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 23.04.2021 al n. 743 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.1211/2020 pubblicata il 22 dicembre 2020
promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Reana Giorgetti del Foro Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Pontedera (PI) Piazza Martiri della Libertà n. 37, come da procura in atti
- appellante - contro rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Controparte_1 nte domiciliato in Pietrasanta, via Garibaldi n. 36,come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare inesistente la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello in quanto priva della firma di . Voglia dichiarare quindi inammissibile
Controparte_1 la comparsa di costituzione in appello del Sig. e
Controparte_1 inammissibile l'appello incidentale ivi contenut la contumacia di . In via subordinata, Voglia rigettare
Controparte_1 tutte le doman perché inammissibile e/o
Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Nel merito, la Sig.ra conclude come Parte_1 da atto di citazione in appello”-.Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Firenze, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa, previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni dell'odierno appellato, confermare il D.I n. 1420/2017, o comunque condannare il Sig.
Controparte_1
[...] Parte_1 80.224,00 o quella maggiore o minore ritenuta di legge o di giustizia, oltre interessi dalla domanda all'effettivo pagamento. Con vittoria dei compensi e delle spese, del I° e del II° grado di giudizio.”; per l'appellato: “si conclude affinché la Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia respingere l'appello principale proposto da e, Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la ste 7 restituire a nella misura di Euro 82.909,97 o nella Controparte_1 diversa mis le sono state rimesse in esecuzione del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”..”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...] hiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1420/2017 o comunque la condanna di Controparte_1
a versare in favore dell'appellante la somma di € 80.224,00.
[...]
Così nella sentenza impugnata “Trattasi dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1420/2017, chiesto Controparte_1 ed ottenuto da ,con il quale era stato intimato il pagamento Controparte_2 dell'importo di € 64.599,00, oltre interessi legali. Parte opponente deduceva che l
'ingiungente aveva richiesto il rimborso della meta del totale importo di €
129.198.00 che, secondo 1'assunto, era stato prelevato dai conti correnti comuni, per essere destinato a fini di carattere personale;
che secondo l'opposta esso attore avrebbe effettuato i seguenti prelievi: 1) € 76.705,00 in data 30 ottobre
2009 dal conto corrente cointestato n. 2616/336 acceso presso la CR Lucca, per destinare la predetta somma per finanziare la ricapitalizzazione della Ecodem
2000 s.r.], della quale il deteneva un parte delle quote e alla quale la CP_1 moglie, , era estranea;
2) € 36.700,00 dal c/c cointestato n. Parte_1
113942 acceso presso la Banca Versilia e Lunigiana, mediante 10 bonifici di €
3.670,00 ciascuno, sempre in favore della 3) € 15.793,00 tra marzo CP_3
¢ dicembre 2016 sullo stesso ¢/c n. 113942 mediante sei operazioni consistite nel prelievo di contante o nel giroconto delle somme sul altro ¢/c della stessa banca, intestato al solo che in realta tutte le suddette operazioni erano CP_1 state effettuate in pieno accordo tra i coniugi;
che per oltre vent'anni esso attore aveva prestato la propria opera nell'impresa familiare di cui la moglie era titolare;
che nel corso dell'intero periodo non erano mai stata accreditate a proprio favore alcun somma a titolo di partecipazione agli utili, risultanti dalla documentazione contabile;
che pertanto gli importi in oggetto, prelevati dai conti correnti comuni, lungi dall'essere oggetto di indebita appropriazione, era somme che avrebbero
2 dovuto essergli riconosciute a titolo di utili come partecipante all'impresa familiare;
che detti crediti dovevano essere opposti in compensazione;
che la somma di € 76.705,00 non era stata utilizzata per ricapitalizzare la CP_3 bensi per varie finalita, non ultima quella di portare a termine i lavori di ristrutturazione della casa coniugale di Camaiore;
che tale importo era stato prelevato col consenso della moglie;
che anche il prelievo di € 36.700,00 mediante dieci bonifici era avvenuto col consenso della ed era stato destinato Parte_1
a beneficio di esso attore per compenso per l'attività prestata nella ditta di
Autodemolizioni, in luogo delle distribuzione degli utili;
che anche l'importo di €
15.793,00 non rappresentava somme appartenenti ad entrambi i correntisti, dal momento che trattavasi di somme di esclusiva spettanza di esso opponente;
che nel corso del 2016 era stato a credito sul c/c cointestato 'importo di € 29.051,00 per compensi dovuti all'esponente per l'attività di amministratore della CP_3
che detta somma era di esclusiva proprietà di esso ingiunto;
che peraltro nel
[...] corso del 2016 era stato prelevato un importo addirittura inferiore a quanto versato o bonificato dalla che dal movimento del c/c 113942 CP_3 emergeva un controcredito, da opporsi in compensazione, pari a € 21.154,50; che nel 2016 aveva inoltre eseguito ulteriori rimesse in danaro in favore della ditta di autodemolizioni della che anche tali importi (€ 10.000,00 + € Parte_1
9.547,00) andavano opposti in compensazione;
che pertanto non sussisteva alcun credito dell'ingiungente, una volta considerati i crediti a opporre in compensazione. Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta contestava il fondamento della proposta opposizione, chiedendone la reiezione. La causa, istruita mediante la produzione di documenti e I'espletamento di CTU contabile, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 giugno 2020, sulle conclusioni trascritte in epigrafe”
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo Parte_1
l'erroneità dei conteggi effettuati dal Tribunale. Lamentava in particolare l'errata valutazione dei prelievi effettuati dal sul conto corrente n. 113942 CP_1 della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo (BVLG), per non avere il giudice di prime cure considerato una serie di prelievi effettuati per scopi personali dall'appellato, per un totale di € 196.900,33, superiore a quello che il vi ha versato (€ 193.575,00). L'omesso conteggio era, nel CP_1 dettaglio, relativo a:
-prelievi in contanti dal c/c 113942 per complessivi € 15.793,00, riversati lo stesso giorno sul conto n. 111500 di esclusiva spettanza del CP_1
3 - addebiti per la carta di credito utilizzata dal er sue finalità personali CP_1
(€ 9.129,41);
- addebiti per un mutuo “personale” del (€ 9.530,32); CP_1
- pagamenti fatti all'ACI (€ 2.750,40);
- versamenti per finanziare la società Immobiliare la RR SR (€ 50.900,00);
-un prelievo di € 12.900,00 risalente al 19 ottobre 2015.
L'appellante sottolineava la necessità di conteggiare, tra i prelievi effettuati per scopi personali anche la somma di € 20.347,00, utilizzata per finanziare la ditta
Autodemolizioni AN TA, della quale il era socio di fatto. CP_1
La eccepiva l'illegittimità di tali prelievi poiché effettuati senza il Parte_1 consenso della moglie sul conto corrente cointestato ai coniugi ove confluivano anche assegni e denaro contante provenienti dall'impresa Autodemolizioni
AN TA;
tale conto era, infatti, utilizzato per il mantenimento della famiglia.
Parta appellante eccepiva infine l'indebita attribuzione al ella facoltà CP_1 di trattenere la metà dell'assegno di € 76.705,00, tratto dal conto corrente n.
336; ciò in quanto le provviste di tale conto corrente non erano di provenienza personale dell'appellato ma derivavano da un mutuo stipulato da entrambi i coniugi che la medesima ancora pagava.
Con il secondo motivo di appello la censurava la decisione Parte_1 del Tribunale laddove affermava che, avendo il versato cospicue CP_1 somme di sicura provenienza personale sul c/c 113942 BVLG, egli aveva il diritto di prelevare altrettante somme, da utilizzare per scopi personali, e tali prelievi, , potevano essere effettuati indifferentemente sia sullo stesso conto
113942 BVLG su cui egli aveva fatto i versamenti, sia sul 336 CR Lucca Pisa e
Livorno, su cui non aveva fatto versamenti. Il ragionamento seguito dal
Tribunale era del tutto errato perché era completamente diversa la natura e l'origine delle provviste che avevano implementato, rispettivamente, il saldo attivo del c/c n. 113942 BVLG e il saldo attivo del c/c 336 CR Lucca Pisa e
Livorno.
Si costituiva contestando che le Controparte_1 operazioni indicate dall'appellante potessero essere considerate prelevamenti effettuati per sicuri scopi personali. Affermava che la era sempre Parte_1 stata a conoscenza di tutte le operazioni, molte delle quali materialmente disposte dalla medesima;
sottolineava che la non aveva mai mosso Parte_1
4 contestazione alcuna all'operato del marito nel lungo arco temporale in cui avevano avuto luogo. In relazione alle singole operazioni contestate deduceva:
a) di non aver mai contestato, nel corso del giudizio, che nel 2016, era stato trasferito sul proprio conto n. 111500 il complessivo importo di € 15.793,00;
b) che gli addebiti avvenuti tramite l'utilizzo della carta di credito (€ 9.048,47) dovevano riferirsi sia a lui che alla sia perché la carta era stata Parte_1 utilizzata da entrambi, sia perché avevano avuto ad oggetto acquisti destinati al ménage familiare;
c) che le rate addebitate sul conto, nel corso di sei anni, per complessivi €
9.530,32 si riferivano al mutuo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica installato presso la casa familiare;
d) che ACI Service di Massa aveva svolto era sporadiche operazioni su incarico di ambedue i coniugi, sicché è erroneo imputare al solo il costo di € CP_1
2.750,40 delle prestazioni in questione;
e) che i versamenti per finanziare la Immobiliare La RR S.r.l. (€ 50.900,00) non potevano essere considerati come impieghi a suo favore, essendo andati a beneficio anche della che di tale società deteneva il 4% delle quote); Parte_1
f) che il prelievo di € 12.900,00, risalente al 19 ottobre 2015, non risultava effettuato dal comparente, né andato in alcun modo a suo beneficio. Precisava che le circostanze addotte dall'appellante erano state da lui contestate nel corso del giudizio di primo grado, e che per le stesse non può dunque trovare applicazione il principio dell'art. 115 comma 1 c.p.c. ex adverso invocato.
Negava che, tra i prelievi effettuati per scopi personali potesse essere annoverata la somma di € 20.347,00 utilizzata per finanziare la ditta Autodemolizioni
AN TA;
la sentenza aveva correttamente classificato l'addebito di tale somma sul conto come provvidenza in favore della stessa Parte_1
Contestava di essere “socio di fatto” della ditta beneficiaria del pagamento rilevando che non vi era alcun accertamento definitivo in tal senso essendovi un contenzioso in corso. Rilevava che, in ogni caso, a suo vantaggio sarebbe andata non già l'intera somma di € 20.347,00, bensì solo la percentuale corrispondente alla sua quota di partecipazione nella società, peraltro ignota e indeterminata, con la conseguenza che a lui non poteva essere addebitato nessun importo per indeterminatezza del quantum. Precisava che gli importi prelevati dal conto della BVLG per scopi personali non ammontano dunque a € 196.900,33, ma al totale di € 77.585,70 al quale poteva tutt'al più aggiungersi la somma di €
15.793,00. Il totale risultante, pari a € 93.378,70, rappresentava il complessivo
5 importo prelevato dal comparente dal c/c 113942 per sue finalità personali, ed era ampiamente inferiore a quello di € 193.575,00 che lui stesso aveva ivi versato, donde la legittimità dei prelievi in quanto la differenza a suo credito ammontava a € 100.196,30 (€ 193.575,00 – € 93.378,70 = € 100.196,30).
In ordine al secondo motivo di appello sosteneva che il Tribunale aveva correttamente operato la compensazione tra i crediti rispettivamente vantati dalle parti.
Il proponeva infine appello incidentale;
rappresentava di avere CP_1 corrisposto all'appellante il complessivo importo di € 82.909,97 per capitale, interessi e spese legali, formulando in sede di conclusioni domanda di rimborso della somma di tale importo. Il Tribunale aveva invece condannato la
“alla restituzione, in favore di di quanto percetto Parte_1 Controparte_1 in forza del decreto ingiuntivo revocato, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo”, senza quantificare la somma. La sentenza impugnata risultava pertanto viziata per omessa pronuncia sul quantum debeatur, necessitando di essere parzialmente riformata con la quantificazione della somma che l'appellante era tenuta a rimborsare. Parte_1
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle memorie conclusionali l'appellante eccepiva il difetto procura alle liti rilasciata dal in favore del procuratore. L'appellato replicava CP_1 chiedendo il rigetto dell'eccezione rappresentando che il legale era munito di tutti i necessari poteri per la costituzione nel giudizio di appello e per la proposizione dell'appello incidentale, in forza del mandato, in atti, conferito in data 11 ottobre 2017 dal allo scopo di proporre opposizione avverso CP_1 il decreto ingiuntivo n. 1420/2017.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità della costituzione in appello del sollevata dall'appellante. Parte appellante CP_1 ha, in particolare, eccepito la nullità della mandato difensivo conferito al legale di parte avversaria, osservando che la procura richiamata nella compresa costituzione e risposta, non reca alcuna sottoscrizione.
L' eccezione di inammissibilità va respinta. Agli atti di causa risulta depositato il mandato difensivo conferito dal l proprio legale in sede CP_1 di opposizione al decreto ingiuntivo;
esso contiene ampia delega al difensore,
6 estesa ad ogni stato e grado del procedimento inerente l'opposizione a decreto ingiuntivo. Tale procura è, quindi, valida e sufficiente per legittimare l'attività processuale svolta dal procuratore nel presente giudizio.
Nel merito, l'appellante contesta, il calcolo delle somme rimaste nella disponibilità dell'appellato, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di sottrarre dalla somma di euro193.575, di eslcusiva pertinenza del svariati importi da quest'ultimo prelevato e destinati CP_1
a scopi personali;
fra questi vengono indicati: prelievi effettuati dal conto corrente comune e successivamente versati sul conto corrente personale del prelievi effettuati tramite carta di credito da quest'ultimo utilizzata, CP_1 somme destinate ad un mutuo personale dell'appellato ed altri. Deve tuttavia rilevarsi che, di alcuni dei prelievi indicati, non è stata fornita adeguata prova circa la loro destinazione a scopi personali del il quale ha contestato CP_1 tale assunto.
A ben vedere una simile destinazione emerge solo in relazione al prelievo di € 48.864,00 (96% di euro 50.900,00) devoluto dal alla RR SR;
a CP_1 comprovare l'impiego di tale somma a titolo personale, è sufficiente la devoluzione, accertata dal ctu, dell'importo alla RR SR, società in cui il deteneva la quota pari al 96%. L'impiego di somme a fini personali, CP_1 può inoltre evincersi, per l' importo di € 15.793,00, costituito dalla somma di una serie di prelievi dal conto corrente comune, che venivano subito dopo riversati sul suo conto corrente personale dell'appellato.
Si osserva poi che il giudice di prime cure ha considerato come spesa impiegata a titolo personale, la somma di euro 20.347,00 che, in realtà, risulta essere stata utilizzata per il pagamento di spese relative alla società
Autodemolizioni TA AN;
non può quindi allo stato, ritenersi sussistente la prova della riferibilità di tale somma al in mancanza di CP_1 accertamento definitivo circa la qualifica di socio di fatto dal medesimo rivestita nell'impresa beneficiaria.
Ciò premesso, sottraendo dalla somma complessiva di 193.575 euro, che rappresenta il complesso dei proventi derivanti dall'attività lavorativa dell'appellato, le ulteriori somme di € 48.864,00 ed € 15.793,00 indicate da parte appellante (oltre a quelle già detratte dal giudice di prime cure), residua comunque un importo di pertinenza del sufficiente a coprire l'importo CP_1 di 38.352,50.
Tale considerazione porta a ritenere assorbito il secondo motivo di appello.
7 Le considerazione svolte portano al rigetto dell'appello.
Quanto all'appello incidentale proposto dal esso merita CP_1 accoglimento non essendovi contestazione sulla corresponsione della somma versata dall'appellato in esecuzione del decreto ingiuntivo, risultante dalla documentazione allegata agli atti ( all.10-11-12).
Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore corrispondente all'attribuito.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza impugnata così Controparte_1 provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla restituzione in favore Parte_1 dell'appellante della somma di euro 82.909,97, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna l'appellante, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati in favore dell'appellato, in complessivi € 4.997, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva,
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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