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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 5.6.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1514/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Vecchione, elett.te dom.to in Parte_1
Palma Campania, alla via Torre, n. 33, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
- Appellante
E
, in persona del Commissario prefettizio p.t., Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. Sergio Sbarra, elett.te dom.to in San Gennaro Ves.no, alla via
Cozzolino, n. 138, in virtù di procura in atti
- Appellato
avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
4048/2017 depositata in data 04.09.2017, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009.
In via del tutto preliminare, verificata la tempestività e la procedibilità dell'appello principale, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c., deve evidenziarsi che risulta rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata, mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass., n.
7773/2004, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi
d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass., n.
11781/2005).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente con riguardo alla erronea valutazione delle risultanze probatorie– consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi. Del resto, parte appellata si è difesa nel merito, dimostrando così di aver compreso le doglianze sollevate dall'appellante.
Nel merito, va premesso che la prospettazione di parte attrice pone prioritariamente in luce il problema del profilo di responsabilità in cui sarebbe incorso il convenuto compito CP_1
interpretativo rimesso al Giudice, essendo stata invocata da parte attorea in via principale, la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., e, solo in via subordinata, la norma di cui all'art. 2043 c.c., che impone all'ente pubblico l'onere di manutenere il bene demaniale di modo tale che la res non presenti per l'utente situazioni di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, costituenti il c.d. “insidia- trabocchetto” ovvero di provare che l'evento dannoso risulta eziologicamente ricollegabile ad una situazione caratterizzata, dal punto di vista pagina 2 di 6 obiettivo, dalla non visibilità, e, da un punto di vista oggettivo, dalla imprevedibilità e dalla inevitabilità, vale a dire dalla impossibilità di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare.
(ex pluribus Cass. Civ. 22592/2004, 10654/2004, 6515/2004, 11250/2002, 16179/2001,
3991/99).
In proposito, la scrivente ritiene che la odierna azione, diversamente da come ritenuto dal giudice di prime cure, debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio di primo grado, non fa in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il convenuto, sicché la domanda deve essere necessariamente qualificata CP_1
come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria.
Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del 7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n. 13945, del 3.08.2012).
Tanto premesso, quanto ai rapporti tra artt. 2043 e 2051 c.c., è doveroso evidenziare che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della pagina 3 di 6 responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, vada correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
In limine, si rileva come la predetta nozione di insidia, come osservato dalla stessa Corte
Costituzionale, nella nota sentenza n. 156/1999, si sia storicamente affermata, nella evoluzione giurisprudenziale, “come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio per cui l'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda grava, naturalmente, sull'attore che chiede il risarcimento dei danni, per cui questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Più di preciso, dovendo operare l'art. 2043 c.c., era onere di parte attrice dimostrare: 1)
l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto.
Una volta che ciò fosse stato dimostrato, la convenuta era tenuta a provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente ad un diverso fattore causale - la condotta imprudente del danneggiato - o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluiribus, Cass. n. 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost.
n. 156 del 1999).
pagina 4 di 6 Alla stregua dei principi innanzi enunciati deve, pertanto, ritenersi che per aversi insidia o trabocchetto stradale e conseguente responsabilità risarcitoria della PA, ex art.2043 cc, per eventuali danni subiti dagli utenti della strada, è necessario che la situazione di pericolo occulto sia contraddistinta dal duplice e concorrente requisito della non prevedibilità soggettiva del pericolo e della non visibilità oggettiva dello stesso.
Orbene, nella fattispecie in oggetto, sia dagli atti documentali inseriti nel fascicolo di primo grado che dalla testimonianza assunta è emerso che la buca, possibile fonte di pericolo, fosse di dimensioni tali da non poter non essere vista, anche in considerazione delle condizioni di visibilità sussistenti al momento del sinistro.
Dalle fotografie prodotte in atti dall'attrice emerge, infatti, che la buca in questione non fosse di piccole dimensioni ma, al contrario, fosse ben visibile anche a distanza, sicché qualsiasi utente della strada con un minimo di attenzione e diligenza (in applicazione del principio di autoresponsabilità, per il quale gli utenti sono “gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità” C. Cost. 10.5.99 n. 156) avrebbe avvistato per tempo il pericolo e lo avrebbe evitato.
Di conseguenza appare evidente che ben avrebbe potuto l'istante, usando la dovuta prudenza ed attenzione, avvistare la situazione di pericolo, in modo da evitare la buca (Cass. civ. sez. III,
16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”).
L' eventus damni si è dunque verificato per cause non ricollegabili alla irregolarità del fondo stradale in questione, trovando origine esclusivamente nel comportamento dell'infortunato il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione ed evitare evidenti situazioni di pericolo pagina 5 di 6 con una condotta più accorta e una velocità consona allo stato dei luoghi, che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., pervenendo, in ogni caso, la valutazione del materiale istruttorio, al medesimo esito di cui all'impugnata sentenza.
Non sussistendo, dunque, i presupposti per aversi configurabilità di una vera e propria insidia stradale, va confermata la sentenza di primo grado e l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato no, in persona del Sindaco p.t., delle spese del Controparte_2
secondo grado di giudizio, da liquidarsi limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Ordinario di Nola, nella persona del giudice dott.ssa Valeria Ferraro, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_2
o, in persona del Sindaco p.t., delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in
[...]
€852,00 oltre spese documentate e oneri di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 5.6.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1514/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Vecchione, elett.te dom.to in Parte_1
Palma Campania, alla via Torre, n. 33, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
- Appellante
E
, in persona del Commissario prefettizio p.t., Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. Sergio Sbarra, elett.te dom.to in San Gennaro Ves.no, alla via
Cozzolino, n. 138, in virtù di procura in atti
- Appellato
avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
4048/2017 depositata in data 04.09.2017, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009.
In via del tutto preliminare, verificata la tempestività e la procedibilità dell'appello principale, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c., deve evidenziarsi che risulta rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata, mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass., n.
7773/2004, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi
d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass., n.
11781/2005).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente con riguardo alla erronea valutazione delle risultanze probatorie– consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi. Del resto, parte appellata si è difesa nel merito, dimostrando così di aver compreso le doglianze sollevate dall'appellante.
Nel merito, va premesso che la prospettazione di parte attrice pone prioritariamente in luce il problema del profilo di responsabilità in cui sarebbe incorso il convenuto compito CP_1
interpretativo rimesso al Giudice, essendo stata invocata da parte attorea in via principale, la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., e, solo in via subordinata, la norma di cui all'art. 2043 c.c., che impone all'ente pubblico l'onere di manutenere il bene demaniale di modo tale che la res non presenti per l'utente situazioni di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, costituenti il c.d. “insidia- trabocchetto” ovvero di provare che l'evento dannoso risulta eziologicamente ricollegabile ad una situazione caratterizzata, dal punto di vista pagina 2 di 6 obiettivo, dalla non visibilità, e, da un punto di vista oggettivo, dalla imprevedibilità e dalla inevitabilità, vale a dire dalla impossibilità di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare.
(ex pluribus Cass. Civ. 22592/2004, 10654/2004, 6515/2004, 11250/2002, 16179/2001,
3991/99).
In proposito, la scrivente ritiene che la odierna azione, diversamente da come ritenuto dal giudice di prime cure, debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio di primo grado, non fa in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il convenuto, sicché la domanda deve essere necessariamente qualificata CP_1
come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria.
Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del 7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n. 13945, del 3.08.2012).
Tanto premesso, quanto ai rapporti tra artt. 2043 e 2051 c.c., è doveroso evidenziare che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della pagina 3 di 6 responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, vada correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
In limine, si rileva come la predetta nozione di insidia, come osservato dalla stessa Corte
Costituzionale, nella nota sentenza n. 156/1999, si sia storicamente affermata, nella evoluzione giurisprudenziale, “come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio per cui l'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda grava, naturalmente, sull'attore che chiede il risarcimento dei danni, per cui questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Più di preciso, dovendo operare l'art. 2043 c.c., era onere di parte attrice dimostrare: 1)
l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto.
Una volta che ciò fosse stato dimostrato, la convenuta era tenuta a provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente ad un diverso fattore causale - la condotta imprudente del danneggiato - o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluiribus, Cass. n. 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost.
n. 156 del 1999).
pagina 4 di 6 Alla stregua dei principi innanzi enunciati deve, pertanto, ritenersi che per aversi insidia o trabocchetto stradale e conseguente responsabilità risarcitoria della PA, ex art.2043 cc, per eventuali danni subiti dagli utenti della strada, è necessario che la situazione di pericolo occulto sia contraddistinta dal duplice e concorrente requisito della non prevedibilità soggettiva del pericolo e della non visibilità oggettiva dello stesso.
Orbene, nella fattispecie in oggetto, sia dagli atti documentali inseriti nel fascicolo di primo grado che dalla testimonianza assunta è emerso che la buca, possibile fonte di pericolo, fosse di dimensioni tali da non poter non essere vista, anche in considerazione delle condizioni di visibilità sussistenti al momento del sinistro.
Dalle fotografie prodotte in atti dall'attrice emerge, infatti, che la buca in questione non fosse di piccole dimensioni ma, al contrario, fosse ben visibile anche a distanza, sicché qualsiasi utente della strada con un minimo di attenzione e diligenza (in applicazione del principio di autoresponsabilità, per il quale gli utenti sono “gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità” C. Cost. 10.5.99 n. 156) avrebbe avvistato per tempo il pericolo e lo avrebbe evitato.
Di conseguenza appare evidente che ben avrebbe potuto l'istante, usando la dovuta prudenza ed attenzione, avvistare la situazione di pericolo, in modo da evitare la buca (Cass. civ. sez. III,
16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”).
L' eventus damni si è dunque verificato per cause non ricollegabili alla irregolarità del fondo stradale in questione, trovando origine esclusivamente nel comportamento dell'infortunato il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione ed evitare evidenti situazioni di pericolo pagina 5 di 6 con una condotta più accorta e una velocità consona allo stato dei luoghi, che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., pervenendo, in ogni caso, la valutazione del materiale istruttorio, al medesimo esito di cui all'impugnata sentenza.
Non sussistendo, dunque, i presupposti per aversi configurabilità di una vera e propria insidia stradale, va confermata la sentenza di primo grado e l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato no, in persona del Sindaco p.t., delle spese del Controparte_2
secondo grado di giudizio, da liquidarsi limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Ordinario di Nola, nella persona del giudice dott.ssa Valeria Ferraro, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_2
o, in persona del Sindaco p.t., delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in
[...]
€852,00 oltre spese documentate e oneri di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pagina 6 di 6