TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 7435/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024
da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. CAPOVILLA ELISA ANGELA
e:
CF: ), Parte_2 C.F._2
con l'avv. BERNO MANUEL
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data 17/01/2025 e 20/01/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Torre Parte_1
Annunziata (NA) il 10/02/1972) e (n. a Torre Annunziata (NA) il Parte_2
15/12/1972), che hanno contratto matrimonio il 04/10/2001, atto trascritto al n. 200, parte II,
Serie A, anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TORRE
ANNUNZIATA (NA) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia (minorenne) verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre assieme al fratello (maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente)
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente previo accordo con la Persona_1
madre e comunque a weekend alterni, dal venerdì sera alle ore 19:00 fino alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali anche con eventuale pernotto da concordarsi tra i genitori. Per quanto riguarda le festività e i periodi di vacanza, la figlia trascorrerà con ciascun genitore Persona_1
metà delle vacanze natalizie, da intendersi dall'ultimo giorno di scuola fino alla ripresa delle lezioni,
alternando di anno in anno il periodo comprendente il Natale o il Capodanno. Analogamente,
trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali. Durante le vacanze estive, Per_1
trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30
[...]
2 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, il padre avrà priorità di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
4. La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Castelfranco Veneto alla via Borgo Treviso
n. 97/A viene assegnata alla IG.ra , con quanto l'arreda e correda, affinché vi abiti con i Parte_1
figli. Il IG. si impegna a trasferirsi altrove in un'abitazione in affitto entro 30 giorni dal Parte_2
deposito della sentenza di omologa della separazione. La IG.ra si impegna a richiedere la Parte_1
voltura di tutte le utenze domestiche e Tari a proprio nome entro 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa.
5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli e (maggiorenne ma non Persona_1 Per_2
economicamente autosufficiente), nonché della RA , il IG. verserà Parte_1 Parte_2
mensilmente alla RA medesima entro il giorno 19 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1
bancario sul conto corrente da quest'ultima indicato le seguenti somme:
- € 200,00 per il figlio Per_2
– € 200,00 per la figlia Persona_1
– € 200,00 per il mantenimento della IG.ra . Dette somme saranno rivalutabili annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di udienza presidenziale.
6. I IGnori e concordano espressamente affinchè l'assegno unico familiare per la Parte_1 Parte_2
figlia (o qualsivoglia altra contribuzione pubblica integrativa o sostituiva Persona_1
dell'AUU) venga percepito per intero dalla IG.ra fino a quando la medesima non Parte_1
raggiungerà l'autosufficienza economica. Il IGnor rilascia, ad ogni effetto di legge, il Parte_2
proprio espresso consenso/autorizzazione al riguardo, obbligandosi espressamente a partire dalla data dell'udienza a compiere tutti i necessari adempimenti a ciò collegati affinchè la RA Parte_1
possa beneficiare delle agevolazioni indicate, e si rende quindi disponibile, a semplice
[...]
richiesta della IG.ra , ad effettuare tutte le eventuali incombenze richieste per l'erogazione Parte_1
del contributo e/o eventuale rinnovo.
Si considererà raggiunta l'autosufficienza economica della IG.ra quando la stessa percepirà Parte_1
un reddito mensile, da lavoro con contratto a tempo determinato o indeterminato pari o superiore a €
550,00, anche derivante dalla somma di più rapporti di lavoro di qualunque natura o da prestazioni sociali nello stesso mese.
3 Al raggiungimento dell'autosufficienza economica della RA verrà meno l'obbligo per Parte_1
il IGnor di versare il contributo di € 200,00 per il mantenimento della IG.ra Parte_2 Parte_1
medesima e l'importo previsto a titolo di assegno unico (o qualsivoglia altra contribuzione pubblica integrativa o sostituiva dell'AUU) per la figlia verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Persona_1
In ogni caso, i IGnori e concordano affinchè l'importo previsto quale assegno Parte_1 Parte_2
unico (o qualsivoglia altra contribuzione pubblica integrativa o sostituiva dell'AUU) venga ripartito al 50 % tra le parti a decorrere dal 01/09/2025.
I IGnori e concordano affinchè le Detrazioni fiscali per i figli a Parte_1 Parte_2
carico vengano usufruite al 50% da ciascun genitore e affinché la RA possa utilizzare Parte_1
per intero il buono attualmente del valore di € 100,00 a favore del figlio per la celiachia. Per_2
La IG.ra , al fine di garantire il rispetto delle condizioni qui pattuite, si impegna a Parte_1
comunicare immediatamente al IGnor l'inizio di qualsiasi attività lavorativa o la Parte_2
percezione di prestazioni sociali. Le parti effettueranno reciprocamente una verifica delle entrate percepite 1 volta l'anno entro il 31/3 dell'anno successivo sui redditi e sulle prestazioni sociali percepite.
I genitori concordano affinchè le Spese straordinarie affrontate per i figli, vengano sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, ad eccezione delle spese per le cure dentali in corso fino a gennaio 2025 della figlia che saranno integralmente a carico del padre. Persona_1
Le spese straordinarie sono individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Il
genitore che intende sostenere una spesa straordinaria subordinata al consenso di entrambi i genitori dovrà comunicarlo preventivamente all'altro genitore, il quale avrà 10 giorni per esprimere eventuale motivato dissenso. In mancanza di risposta nel termine, il silenzio varrà come assenso. I conti relativi alle suddette spese dovranno essere regolati entro un mese dalla data in cui gli esborsi sono stati effettivamente effettuati, previa esibizione da parte del genitore che ne ha sostenuto la spesa della relativa documentazione.
Prendendo, altresì, atto delle seguenti altre disposizioni
7. Il IGnor si obbliga a trasferire senza corrispettivo alcuno alla RA Parte_2 Parte_1
l'autovettura di sua proprietà Fiat Panda targata CW464PM, utilizzata dalla IG.ra e dal Parte_1
figlio trasferendo altresì alla RA la relativa prima classe di merito Persona_3 Parte_1
4 dell'assicurazione RC (come da legge Bersani), impegnandosi il IGnor in tal senso. Le spese Parte_2
del passaggio di proprietà saranno a carico della IG.ra . Il IGnor si obbliga ad Parte_1 Parte_2
effettuare il passaggio di proprietà entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione. Fino
all'effettivo passaggio di proprietà dell'autovettura, una copia delle chiavi dell'auto dovrà essere nella disponibilità del IG. in quanto proprietario e responsabile del veicolo. Inoltre, fino al Parte_2
passaggio, ogni eventuale responsabilità e/o spesa connessa all'utilizzo dell'autoveicolo (spese,
carroattrezzi, verbali, ecc.) sarà esclusivamente a carico della IG.ra , qualora l'auto non Parte_1
venga utilizzata da altri soggetti e la spesa e/o la responsabilità sia imputabile alla RA Parte_1
medesima. Fino all'effettivo passaggio di proprietà il IGnor si obbliga a consentire l'utilizzo Parte_2
dell'autovettura suddetta alla RA , garantendone la piena disponibilità nulla Parte_1
frapponendo. Entro trenta giorni dalla sentenza di omologa della separazione e, in ogni caso,
successivamente al passaggio di proprietà dell'autovettura come sopra indicato, la IG.ra Parte_1
procederà all'intestazione a suo nome dell'assicurazione.
8. Salvo diversi ulteriori accordi presi fra le parti, la IG.ra si impegna a prestare il proprio Parte_1
consenso alla vendita dell'immobile in comproprietà, attualmente casa coniugale, previa necessaria richiesta scritta del IG. al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: Parte_2
- qualora la IG.ra raggiunga l'autosufficienza economica secondo i criteri indicati al punto Parte_1
6 delle presenti condizioni, precisandosi che la soglia di reddito mensile considerata dovrà derivare esclusivamente da un contratto a tempo indeterminato;
- qualora la IG.ra si trasferisca presso altra dimora;
Parte_1
- qualora la IG.ra non risulti in grado di onorare la propria quota di spese ordinarie o Parte_1
straordinarie condominiali.
Al verificarsi dei presupposti sopra indicati ed a fronte della prevista richiesta scritta da parte del
IG. i IGnori e si impegnano a fornire tutte le necessarie autorizzazioni Parte_2 Parte_1 Parte_2
ed incarichi, anche ad agenzie immobiliari della zona, per procedere con la vendita dell'immobile. Le
parti concordano sin d'ora che il prezzo iniziale di vendita sarà pari ad un prezzo minimo di € 140.000
con previsione di una riduzione progressiva del prezzo in caso di assenza di soggetti interessati all'acquisto. Il ricavato della vendita, detratte le spese connesse alla vendita stessa, comprese quelle eventuali di agenzia, verrà diviso in parti esattamente uguali tra i IGnori e Parte_1 Parte_2
5 9. Fino alla vendita dell'immobile, le spese ordinarie collegate allo stesso (utenze, condominio ordinario) saranno a carico della IG.ra che la abiterà. Le spese straordinarie condominiali Parte_1
di competenza dei comproprietari saranno suddivise, come per legge, nella misura del 50% a carico della IG.ra e del 50% a carico del IG. Parte_1 Parte_2
10. Entrambi i coniugi intendono definire qualsivoglia rapporto fra di loro esistente, e si impegnano a rimettere (qualora non già effettuato) qualsivoglia querela/denuncia sporta nei confronti dell'altro coniuge, qui non specificamente richiamata, procedendo a formalizzare la remissione ed accettazione di remissione delle querele eventualmente sporte, sì da determinare la definizione del procedimento penale in questione con declaratoria di non luogo a procedere per mancanza di condizione di procedibilità. In caso di reati procedibili d'ufficio, i IG.ri e reciprocamente si Parte_2 Parte_1
faranno parte diligente per illustrare presso la Procura della Repubblica competente gli sviluppi della vicenda ed il componimento raggiunto nella prospettiva di far archiviare o comunque estinguere il procedimento stesso. I IGnori e si impegnano altresì a rinunciare ad opporsi ad Parte_2 Parte_1
eventuale richiesta di archiviazione da parte del PM procedente e/o a costituirsi quale parte civile in denegata ipotesi di procedimenti attivati d'ufficio.
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di TORRE ANNUNZIATA (NA) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di ConIGlio del 11/02/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
6