Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 17498 / 2023 promossa da:
nato a Itambacuri (MG) in [...] in data [...] Controparte_1
nato a Brasilia (DF) in [...] in Controparte_2 data 18/04/1989
nata a Brasilia (DF) in [...] in Controparte_3 data 23/08/1992
nata a Brasilia (DF) in [...] in data [...] in Parte_1 proprio e congiuntamente al sig. , nato il [...] a [...] in Controparte_4
BRASILE, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore nato a Brasilia (DF) in [...] in data [...] Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. POLISENI SILVEIRA STEPHANIE
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_5 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente non costituito nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti sopra indicati e, per l'effetto, ordinare al
1
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 10/10/2023, ritualmente notificato, i ricorrenti , nato a Controparte_1
Itambacuri (MG) in BRASILE in data 10/05/1965; Controparte_2
nato a Brasilia (DF) in [...] in data [...];
[...] [...]
nata a Brasilia (DF) in [...] in data [...] e Controparte_3
nata a Brasilia (DF) in [...] in data [...], in Parte_1 proprio e congiuntamente al sig. , nato il [...] a [...] in Controparte_4
BRASILE, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1
nato a Brasilia (DF) in [...] in data [...] hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, Controparte_5 per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini brasiliani;
- di essere discendenti diretti dell'avo italiano (o o Persona_2 Controparte_6
o ), nato a [...], il 24 ottobre Controparte_7 Controparte_8
1892, figlio legittimo di e , il quale, dopo essere emigrato Persona_3 Persona_4 in territorio brasiliano, contraeva matrimonio con la sig.ra presso la Controparte_9 città di Arraial de São Domingo de Arassuahy (MG) in Brasile il giorno 09/06/1915 (cfr. docc. 2-5);
- che dalla suddetta unione coniugale, nel medesimo comune brasiliano nasceva in data
25/02/1916 la sig.ra (o , come comprovato dall'allegato certificato Persona_5 Per_6 di nascita brasiliano.
- che la figlia degli avi, a sua volta, si sposava il 28/08/1937 con il sig. Persona_7
a (MG), in Brasile e dava poi alla luce due figlie femmine: in data
[...] Persona_8
29/06/1938 nasceva la sig.ra mentre il 10/12/1942 Persona_9 nasceva la sorella, (cfr. docc. 6-12); Persona_10
- che dalla relazione tra e il sig. nasceva a Persona_9 Parte_2
Itambacuri (MG), in data 10/05/1965, la prima degli odierni ricorrenti, la sig.ra CP_1
(cfr. docc. 13 e 14);
[...] CP_1
- che i ricorrenti nato il [...] a [...] Controparte_2
(MG) e nata in data [...] a [...], Controparte_3 come comprovato dagli estratti di nascita allegati, nonché dalle dichiarazioni di maternità sottoscritte dalla madre ricorrente e dai figli (cfr. docc. 15-18);
2 - che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_10 [...]
celebratosi nella località di Itambacuri in data 28/12/1974, nasceva tre anni Parte_3 più tardi, il 14/03/1977, a Brasilia, la ricorrente la quale, a sua volta, Parte_1 sposatasi con il sig. il 01/07/2004, dava poi alla luce l'ultimo degli Controparte_4 odierni ricorrenti, il figlio minore per il quale agiscono congiuntamente i Persona_1 genitori in qualità di esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. 19 e 20);
Il non costituiva in giudizio. Controparte_5
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_10 non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 17/5/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc – parte ricorrente precisava le conclusioni di cui in epigrafe.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L.
206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a
SO SATO (AL).
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , Persona_2 nato a [...] il [...] (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la cittadinanza gli è dunque stata trasmessa dapprima attraverso la sig.ra (figlia di Persona_5
) e poi attraverso le sig.re e Persona_2 Persona_9 [...]
madri e nonne degli odierni ricorrenti. Persona_10
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il
3 figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi
e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
4 Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna.
Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma,
e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che
l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia
5 del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio
1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione consolidata della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era Persona_2 cittadino italiano, in quanto nato in [...] nel 1892 e successivamente trasferitosi e coniugatosi in
Brasile e dalla circostanza che la figlia di tale antenato era madre a sua volta di Persona_5
e di La figlia degli avi, Persona_9 Persona_10 avrebbe perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di Persona_5 matrimonio con cittadino straniero e, in ogni caso, non avrebbe potuto trasmetterla in quanto donna.
Inoltre, non è chiaro se la legge brasiliana all'epoca vigente determinasse l'acquisto della cittadinanza brasiliana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero e, per questa via, non risulta accertato se l'ascendente dei ricorrenti nata in data [...] abbia Persona_5 perso la cittadinanza italiana in ragione del matrimonio con il cittadino Persona_7 del 1937 e in virtù dell'applicazione della legge 555 del 1912 che determinava tale
[...] conseguenza per la donna che sposandosi acquistasse altra cittadinanza
Ciò che, in ogni caso (e come chiarito dalla decisione delle Sezioni unite sopra citata), appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione, ha travolto questo effetto discriminatorio con efficacia retroattiva.
6 In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983
e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto in via giudiziaria, si deve verificare se i discendenti del sig. abbiano diritto alla cittadinanza Persona_2 italiana.
Orbene, è documentato che nato a [...] e cittadino Persona_2 italiano, una volta trasferitosi in Brasile, ha sposato , cittadina brasiliana e Controparte_9 insieme hanno avuto una figlia, nata in [...] il [...], la quale, sposatasi Persona_5 con brasiliano, dava poi alla luce, due figlie Persona_7 Persona_9
e il 29/06/1938 e il 10/12/1942, madri rispettivamente
[...] Persona_10 delle ricorrenti e di Controparte_1 Parte_1
In conclusione: (i) non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_2 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 4 si evince che non si trova nel registro dei cittadini brasiliani nativi o per scelta o Persona_2 naturalizzati;
(ii) la figlia di (nonché nonna e bisnonna degli odierni Persona_2 ricorrenti) nasceva, come si è detto, il 25/02/1916, ossia dopo l'entrata in vigore Persona_5 della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e - sposando un brasiliano- avrebbe perso per legge la cittadinanza italiana;
(iii) tuttavia, occorre tenere conto del principio – positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità sopra citate – secondo cui ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
, nato a Itambacuri (MG) in [...] in data [...]; Controparte_1
, nato a Brasilia (DF) in BRASILE in [...] CP_2 Controparte_2
18/04/1989;
, nata a Brasilia (DF) in BRASILE in [...] Controparte_3
23/08/1992 e nata a Brasilia (DF) in [...] in data [...], Parte_1
nato a Brasilia (DF) in [...] in data [...], Persona_1
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 17 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Natale
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