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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1127 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, in sostituzione di Parte_1 precedente Difensore, dagli avv.ti Mattia Iovine e Giovanni Acampora ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Agerola alla Via Matteo Renato Florio n. 163---
CP_1
E
[...]
in persona del p.t., subentrata alla Controparte_2 CP_3 CP_4 ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n. 56, rapp.ta e difesa, in
[...] virtù di procura generale per Notar rep. 19077, dagli avv.ti Fabrizio Persona_1
Benvenuto Capaldi e Monica Cicala ed elettivamente domiciliata in alla Piazza CP_2
Matteotti n.1---
-convenuta-
Conclusioni:come da verbale di udienza del 08.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, deduceva che: in data 07/05/2015, alle ore 19.00 circa, procedendo a piedi con direzione Bomerano/Pianillo,
1 R.G.A.C. n. 1127/2021
lungo il margine sinistro della strada provinciale già SS 366, nella frazione Pianillo di
Agerola, giunta all'altezza dell'incrocio con Via Ponte ed all'altezza della Macelleria
Imperati, rovinava al suolo a causa della presenza di un dislivello, tra il piano stradale e la cunetta, ove si trovava anche un tombino;
che tale dislivello, presente sul manto stradale, non risultava essere né segnalato né altrimenti visibile, data anche la presenza sul tombino di alcuni manifesti strappati dallo spazio vicino destinato alle affissioni;
che per effetto della caduta parte attrice riportò lesioni personali tanto da essere trasportata presso il P.S. dell'Ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia (NA) ove i sanitari le diagnosticavano “frattura bimalleolare della caviglia destra, trattata conservativamente con immobilizzazione ed iniziava profilassi antitromboembolica”; che il giorno successivo l'attrice veniva trasportata dai propri familiari presso il pronto soccorso dell'Ospedale “San
Giovani di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno ove, in data 13/05/2015, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione delle fratture ed osteosintesi con placca e viti.
Ciò posto citava in giudizio la per sentirla Parte_1 Controparte_2 dichiarare unico responsabile del descritto sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o art. 2043
c.c. e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti all'esito dell'evento lesivo dedotto in lite, con vittoria di spese, con attribuzione al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_2 quale, contestava la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, ed instava per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria – nel corso della quale veniva raccolta prova testimoniale e tentata la conciliazione – sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Merito.
La domanda proposta da è infondata e va disattesa per i motivi di seguito Parte_1 evidenziati.
Va, anzitutto, premesso che la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., secondo il più recente e, oramai, prevalente orientamento della Suprema Corte.
2 R.G.A.C. n. 1127/2021
Invero, a tale riguardo, deve osservarsi che la controversia in esame investe la questione del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica,
e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero dell'art. 2051 c.c.: questione rilevante sotto il profilo dell'onere probatorio, tenuto conto che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine, dovendosi accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. (nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito).
Ne discende che le domande spiegate ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2051 c.c. sono domande diverse, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 c.c., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata, sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni (ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima).
Ciò posto, nel caso di specie l'attrice ha invocato entrambe le norme (art. 2051 c.c. e, in via subordinata, l'art. 2043 c.c.).
Con specifico riferimento all'art. 2051 c.c., va osservato che l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata - ed è tuttora - fonte di vivaci contrasti giurisprudenziali: secondo un primo orientamento, la Pubblica Amministrazione non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c.
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presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità – evidentemente – non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile: cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass., sez. III, 23 luglio 2003, n. 11446; in senso conforme, Cass., sez. III, 5 agosto 2005, n. 16576); secondo un diverso orientamento, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass, sez. III, 25 luglio 2008, n. 24027; si veda anche Cass.,
3 aprile 2009, n. 8157: La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere; si veda anche, più di recente, Cass., sez. III, 13 luglio
2011, che, nel cassare una pronuncia di merito, che aveva ritenuto non applicabile agli enti pubblici la disciplina ex art. 2051 c.c., nei casi in cui la cosa in custodia "sia oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla stessa", ritenendo sussistente la sola responsabilità ex art. 2043
c.c., ha affermato quanto segue: Deve innanzi tutto rilevarsi che in relazione a danni cagionati da cose in custodia, tra le quali rientra una strada aperta al pubblico transito, deve configurarsi, sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, un'ipotesi ex art. 2051 c.c., non escludendosi assolutamente che detta responsabilità sussista anche nei confronti di un ente pubblico proprietario o manutentore della strada (nel caso di specie il . In particolare, si è affermato che è applicabile agli enti Controparte_5 pubblici la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in riferimento a strade per situazioni di pericolo da esse derivanti, essendo per altro configurabile in relazione a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, (Cass. n.
8157/2009) e che, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 8005/2010), la
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responsabilità ex art. 2051 c.c., presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e si escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità).
Ritiene questo giudice di aderire a tale secondo orientamento, ed in particolare all'orientamento che ha affermato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, con la precisazione, tuttavia, che essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, ed in particolare nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
In buona sostanza, deve essere compiuta una attenta analisi della natura e della tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), se ne deduce la responsabilità ex art. 2051
c.c. (essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza) e la prova liberatoria consisterà nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la
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conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato;
in presenza, invece, di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (quali, ad es., perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi), l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III,
13 gennaio 2003, n. 298; Cass., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15042; Cass., sez. III, 25 luglio
2008, n. 20427).
Da ultimo va precisato che l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 12 luglio 2006 n. 15779).
Orbene, tanto premesso in generale, nel caso di specie, la domanda proposta da Parte_1 non può trovare accoglimento in quanto non è risultato che il sinistro de quo sia
[...]
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avvenuto a causa di un'omessa custodia da parte della ai sensi Controparte_2 dell'art. 2051 c.c.
Invero, dall'istruttoria è emerso che l'attrice, camminando lungo il margine sinistro con direzione Pianillo della strada provinciale SS 366 di Agerola (NA) assegnata alla gestione manutentiva della inciampava in una griglia per la raccolta Controparte_2 pluviale rovinando al suolo e riportando lesioni personali. Tuttavia, come evidenziato dai testi escussi in giudizio, in particolare dal teste la strada teatro del sinistro Testimone_1
è priva di marciapiedi e la griglia pluviale – delimitata dalla segnaletica orizzontale- è posta sulla corsia sinistra riservata ai veicoli in transito: risulta, pertanto, che l'attrice abbia violato l'art. 190 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) nella misura in cui dispone che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”.
Nel caso di specie, risultando la griglia pluviale posta sul tratto stradale privo di banchina e risultando la stessa altresì sovrapassata dalla striscia bianca di segnaletica orizzontale di delimitazione della corsia stradale, l'attrice non avrebbe dovuto percorrere il margine sinistro riservato ai veicoli in transito ma il lato opposto, ossia il lato destro della carreggiata ove è invece presente, come emerso dai rilievi fotografici confermati dai testi escussi, un marciapiede privato ad uso pubblico.
Né vale ad attribuire una qualche responsabilità in capo alla la Controparte_2 circostanza dedotta dall'istante – peraltro non confermata dai rilievi fotografici e dall'istruttoria espletata - secondo cui la griglia de quo vertitur sarebbe stata ricoperta di manifesti strappati. Difatti, non è norma di prudenza poggiare il piede su di un accumulo di manifesti.
Non è dubbio che, nel caso di specie, una condotta improntata all'ordinaria diligenza e prudenza, nel senso di prestare la normale attenzione nel mentre si cammina, consentiva di
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avvedersi dello stato dei luoghi e, in particolare, della griglia pluviale, delimitata dalla carreggiata.
Ne consegue che non può ritenersi provata la responsabilità in base all'art. 2051 c.c. della non è stato provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia Controparte_2
e la caduta dell'attrice.
Motivi di equità sostanziale inducono all'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda e dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 7.9.2025
Il giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1127 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, in sostituzione di Parte_1 precedente Difensore, dagli avv.ti Mattia Iovine e Giovanni Acampora ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Agerola alla Via Matteo Renato Florio n. 163---
CP_1
E
[...]
in persona del p.t., subentrata alla Controparte_2 CP_3 CP_4 ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n. 56, rapp.ta e difesa, in
[...] virtù di procura generale per Notar rep. 19077, dagli avv.ti Fabrizio Persona_1
Benvenuto Capaldi e Monica Cicala ed elettivamente domiciliata in alla Piazza CP_2
Matteotti n.1---
-convenuta-
Conclusioni:come da verbale di udienza del 08.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, deduceva che: in data 07/05/2015, alle ore 19.00 circa, procedendo a piedi con direzione Bomerano/Pianillo,
1 R.G.A.C. n. 1127/2021
lungo il margine sinistro della strada provinciale già SS 366, nella frazione Pianillo di
Agerola, giunta all'altezza dell'incrocio con Via Ponte ed all'altezza della Macelleria
Imperati, rovinava al suolo a causa della presenza di un dislivello, tra il piano stradale e la cunetta, ove si trovava anche un tombino;
che tale dislivello, presente sul manto stradale, non risultava essere né segnalato né altrimenti visibile, data anche la presenza sul tombino di alcuni manifesti strappati dallo spazio vicino destinato alle affissioni;
che per effetto della caduta parte attrice riportò lesioni personali tanto da essere trasportata presso il P.S. dell'Ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia (NA) ove i sanitari le diagnosticavano “frattura bimalleolare della caviglia destra, trattata conservativamente con immobilizzazione ed iniziava profilassi antitromboembolica”; che il giorno successivo l'attrice veniva trasportata dai propri familiari presso il pronto soccorso dell'Ospedale “San
Giovani di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno ove, in data 13/05/2015, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione delle fratture ed osteosintesi con placca e viti.
Ciò posto citava in giudizio la per sentirla Parte_1 Controparte_2 dichiarare unico responsabile del descritto sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o art. 2043
c.c. e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti all'esito dell'evento lesivo dedotto in lite, con vittoria di spese, con attribuzione al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_2 quale, contestava la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, ed instava per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria – nel corso della quale veniva raccolta prova testimoniale e tentata la conciliazione – sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Merito.
La domanda proposta da è infondata e va disattesa per i motivi di seguito Parte_1 evidenziati.
Va, anzitutto, premesso che la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., secondo il più recente e, oramai, prevalente orientamento della Suprema Corte.
2 R.G.A.C. n. 1127/2021
Invero, a tale riguardo, deve osservarsi che la controversia in esame investe la questione del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica,
e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero dell'art. 2051 c.c.: questione rilevante sotto il profilo dell'onere probatorio, tenuto conto che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine, dovendosi accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. (nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito).
Ne discende che le domande spiegate ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2051 c.c. sono domande diverse, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 c.c., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata, sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni (ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima).
Ciò posto, nel caso di specie l'attrice ha invocato entrambe le norme (art. 2051 c.c. e, in via subordinata, l'art. 2043 c.c.).
Con specifico riferimento all'art. 2051 c.c., va osservato che l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata - ed è tuttora - fonte di vivaci contrasti giurisprudenziali: secondo un primo orientamento, la Pubblica Amministrazione non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c.
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presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità – evidentemente – non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile: cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass., sez. III, 23 luglio 2003, n. 11446; in senso conforme, Cass., sez. III, 5 agosto 2005, n. 16576); secondo un diverso orientamento, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass, sez. III, 25 luglio 2008, n. 24027; si veda anche Cass.,
3 aprile 2009, n. 8157: La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere; si veda anche, più di recente, Cass., sez. III, 13 luglio
2011, che, nel cassare una pronuncia di merito, che aveva ritenuto non applicabile agli enti pubblici la disciplina ex art. 2051 c.c., nei casi in cui la cosa in custodia "sia oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla stessa", ritenendo sussistente la sola responsabilità ex art. 2043
c.c., ha affermato quanto segue: Deve innanzi tutto rilevarsi che in relazione a danni cagionati da cose in custodia, tra le quali rientra una strada aperta al pubblico transito, deve configurarsi, sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, un'ipotesi ex art. 2051 c.c., non escludendosi assolutamente che detta responsabilità sussista anche nei confronti di un ente pubblico proprietario o manutentore della strada (nel caso di specie il . In particolare, si è affermato che è applicabile agli enti Controparte_5 pubblici la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in riferimento a strade per situazioni di pericolo da esse derivanti, essendo per altro configurabile in relazione a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, (Cass. n.
8157/2009) e che, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 8005/2010), la
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responsabilità ex art. 2051 c.c., presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e si escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità).
Ritiene questo giudice di aderire a tale secondo orientamento, ed in particolare all'orientamento che ha affermato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, con la precisazione, tuttavia, che essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, ed in particolare nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
In buona sostanza, deve essere compiuta una attenta analisi della natura e della tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), se ne deduce la responsabilità ex art. 2051
c.c. (essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza) e la prova liberatoria consisterà nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la
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conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato;
in presenza, invece, di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (quali, ad es., perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi), l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III,
13 gennaio 2003, n. 298; Cass., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15042; Cass., sez. III, 25 luglio
2008, n. 20427).
Da ultimo va precisato che l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 12 luglio 2006 n. 15779).
Orbene, tanto premesso in generale, nel caso di specie, la domanda proposta da Parte_1 non può trovare accoglimento in quanto non è risultato che il sinistro de quo sia
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avvenuto a causa di un'omessa custodia da parte della ai sensi Controparte_2 dell'art. 2051 c.c.
Invero, dall'istruttoria è emerso che l'attrice, camminando lungo il margine sinistro con direzione Pianillo della strada provinciale SS 366 di Agerola (NA) assegnata alla gestione manutentiva della inciampava in una griglia per la raccolta Controparte_2 pluviale rovinando al suolo e riportando lesioni personali. Tuttavia, come evidenziato dai testi escussi in giudizio, in particolare dal teste la strada teatro del sinistro Testimone_1
è priva di marciapiedi e la griglia pluviale – delimitata dalla segnaletica orizzontale- è posta sulla corsia sinistra riservata ai veicoli in transito: risulta, pertanto, che l'attrice abbia violato l'art. 190 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) nella misura in cui dispone che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”.
Nel caso di specie, risultando la griglia pluviale posta sul tratto stradale privo di banchina e risultando la stessa altresì sovrapassata dalla striscia bianca di segnaletica orizzontale di delimitazione della corsia stradale, l'attrice non avrebbe dovuto percorrere il margine sinistro riservato ai veicoli in transito ma il lato opposto, ossia il lato destro della carreggiata ove è invece presente, come emerso dai rilievi fotografici confermati dai testi escussi, un marciapiede privato ad uso pubblico.
Né vale ad attribuire una qualche responsabilità in capo alla la Controparte_2 circostanza dedotta dall'istante – peraltro non confermata dai rilievi fotografici e dall'istruttoria espletata - secondo cui la griglia de quo vertitur sarebbe stata ricoperta di manifesti strappati. Difatti, non è norma di prudenza poggiare il piede su di un accumulo di manifesti.
Non è dubbio che, nel caso di specie, una condotta improntata all'ordinaria diligenza e prudenza, nel senso di prestare la normale attenzione nel mentre si cammina, consentiva di
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avvedersi dello stato dei luoghi e, in particolare, della griglia pluviale, delimitata dalla carreggiata.
Ne consegue che non può ritenersi provata la responsabilità in base all'art. 2051 c.c. della non è stato provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia Controparte_2
e la caduta dell'attrice.
Motivi di equità sostanziale inducono all'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda e dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 7.9.2025
Il giudice
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