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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2631 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/06/2022 ed iscritto al n 2631 - 2022 RG , vertente tra
- , C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del
[...]
Regionale per la Calabria dott. , legale CP_2 CP_3 rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono, dell'Ufficio Legale dell'Ente ( Email_1
0984/896394 ) e dall'Avv Email_2 CodiceFiscale_3
Antonio d'Agostino , mail Email_3
, elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_4 secondo in Reggio Calabria ( pal. , corso Garibaldi 635 giusta procura CP_1 per n. 47098 del Repertorio e n. 17470 della Raccolta;
Persona_1
1 - in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante in carica con sede in Roma Via Giuseppe Grezar 14 (CF E PI:13756881002) e per esso, l'Avv.to Francesco Lupi, nella qualità di responsabile Contenzioso Calabria a ciò autorizzato per procura speciale con atto per Notaio dott. in Roma n. Rep. 175893, racc.11776 Persona_2 del 28/4/22, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Calabrò (C.F.:
– PEC: – C.F._4 Email_5
Nr. Fax: 0965/897824), ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Spagnolio 1/h, giusta procura in atti;
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 08.06.2022 l'odierna ricorrente proponeva azione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420229002818540/000, notificata il 17.05.2022, limitatamente alle seguenti sottese cartelle:
- n. 09420110030891813000, asseritamente notificata in data 05.12.2011, recante un ammontare pari ad euro 258,20;
- n. 09420120026766636000, asseritamente notificata in data 15.01.2013, recante un ammontare pari ad euro 723,38;
- n. 09420140000353887000, in parte qua, asseritamente notificata in data 04.03.2014, recante un ammontare pari ad euro 554,23;
- n. 09420140017601549000, asseritamente notificata in data 21.04.2015, recante un ammontare pari ad euro 582,63;
- n. 09420150021491558000, asseritamente notificata in data 29.02.2016, recante un ammontare pari ad euro 256,98; Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito dalla data di notifica delle cartelle
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Sin dalla prima udienza il ricorrente chiedeva rinvii “al fine di verificare l'eventuale stralcio del carico affidato fino al 31.12.2015 e la possibilità di avvalersi della definizione agevolata per il carico affidato successivamente e, dunque, l'interesse a coltivare il giudizio.” Con le ultime note di trattazione scritta in considerazione del fatto che la totalità delle cartelle di pagamento oggetto di giudizio, per come risulta dall'allegato estratto di ruolo aggiornato, è stata ricompresa nella previsione
2 normativa di cui alla “Legge di Bilancio 2023” - Legge n. 197/2022, chiede dichiararsi la intervenuta cessata materia del contendere. Sulla questione dello stralcio era già stato sollecitato il contraddittorio.
§ 4. Ai fini della decisione deve darsi atto che per tutte le cartelle oggetto di causa è sopravvenuto l'annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 29 Dicembre 2022, n.197, di tutti i carichi contributivi. L'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti, è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dello stralcio totale, con spese legali compensate.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 06/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2631 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/06/2022 ed iscritto al n 2631 - 2022 RG , vertente tra
- , C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del
[...]
Regionale per la Calabria dott. , legale CP_2 CP_3 rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono, dell'Ufficio Legale dell'Ente ( Email_1
0984/896394 ) e dall'Avv Email_2 CodiceFiscale_3
Antonio d'Agostino , mail Email_3
, elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_4 secondo in Reggio Calabria ( pal. , corso Garibaldi 635 giusta procura CP_1 per n. 47098 del Repertorio e n. 17470 della Raccolta;
Persona_1
1 - in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante in carica con sede in Roma Via Giuseppe Grezar 14 (CF E PI:13756881002) e per esso, l'Avv.to Francesco Lupi, nella qualità di responsabile Contenzioso Calabria a ciò autorizzato per procura speciale con atto per Notaio dott. in Roma n. Rep. 175893, racc.11776 Persona_2 del 28/4/22, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Calabrò (C.F.:
– PEC: – C.F._4 Email_5
Nr. Fax: 0965/897824), ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Spagnolio 1/h, giusta procura in atti;
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 08.06.2022 l'odierna ricorrente proponeva azione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420229002818540/000, notificata il 17.05.2022, limitatamente alle seguenti sottese cartelle:
- n. 09420110030891813000, asseritamente notificata in data 05.12.2011, recante un ammontare pari ad euro 258,20;
- n. 09420120026766636000, asseritamente notificata in data 15.01.2013, recante un ammontare pari ad euro 723,38;
- n. 09420140000353887000, in parte qua, asseritamente notificata in data 04.03.2014, recante un ammontare pari ad euro 554,23;
- n. 09420140017601549000, asseritamente notificata in data 21.04.2015, recante un ammontare pari ad euro 582,63;
- n. 09420150021491558000, asseritamente notificata in data 29.02.2016, recante un ammontare pari ad euro 256,98; Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito dalla data di notifica delle cartelle
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Sin dalla prima udienza il ricorrente chiedeva rinvii “al fine di verificare l'eventuale stralcio del carico affidato fino al 31.12.2015 e la possibilità di avvalersi della definizione agevolata per il carico affidato successivamente e, dunque, l'interesse a coltivare il giudizio.” Con le ultime note di trattazione scritta in considerazione del fatto che la totalità delle cartelle di pagamento oggetto di giudizio, per come risulta dall'allegato estratto di ruolo aggiornato, è stata ricompresa nella previsione
2 normativa di cui alla “Legge di Bilancio 2023” - Legge n. 197/2022, chiede dichiararsi la intervenuta cessata materia del contendere. Sulla questione dello stralcio era già stato sollecitato il contraddittorio.
§ 4. Ai fini della decisione deve darsi atto che per tutte le cartelle oggetto di causa è sopravvenuto l'annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 29 Dicembre 2022, n.197, di tutti i carichi contributivi. L'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti, è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dello stralcio totale, con spese legali compensate.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 06/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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