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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 506/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORDO Parte_5 C.F._5
LI SO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. NASINI AGATA con domicilio digitale come da PEC P.IVA_1 tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito pagina 1 di 8 bancario)
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 7.5.25, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza del 5.3.25 destinata alla remissione della causa a decisione da tenersi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. assegnando nel contempo i termini di cui all'art 352 c.p.c. Udienza poi rinviata per esigenze dell'ufficio al 2.10.25
Con provvedimento del 31.3.25 il Magistrato coordinatore della sezione ha disposto la sostituzione del Consiglieri istruttore dott.ssa Paini con il dott. Claudio Fraticelli
Svolgimento del processo
1. Gli attuali appellantisi sono opposti al decreto ingiuntivo n. 986/2020, per il pagamento del complessivo importo di € 299.286,15, emesso dal tribunale di Perugia nei loro confronti, quali fideiussori, e del debitore principale Seven Frigo S.r.l., nelle more fallita.
2. Con l'opposizione i fideiussori hanno opposto:
(i) il mancato esperimento della mediazione;
(ii) il difetto di forma scritta ad substantiam dei contratti poiché la documentazione prodotta in copia non era conforme agli originali;
(iii) che la documentazione prodotta non era idonea a dare la prova del credito;
(iv) i contratti di fideiussione sottoscritti da tutti i garanti devono ritenersi nulli per violazione della normativa antitrust;
(v) le fideiussioni sono divenute inefficaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 1955 c.c. e
1957 c.c., non avendo l'Istituto di credito esercitato nei tempi previsti dalla legge le proprie azioni;
(vi) quanto al sig. , lo stesso sarebbe stato indotto in errore a sottoscrivere una Parte_5 fideiussione omnibus anziché limitata alle linee di credito con annullamento della garanzia per dolo determinante, lamentando una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito;
(vii) la non certezza del credito azionato atteso che il saldo debitore del conto corrente non poteva che essere comprensivo delle fatture oggetto di anticipazione;
il saldo inoltre è viziato dalla previsione della Commissione di massimo scoperto, nulla per difetto di causa e comunque indeterminata, dalla applicazione della clausola anatocistica, dall'applicazione di interessi usurari;
(viii) la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori relative al contratto di finanziamento, anch'esse usurarie;
(ix) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese. pagina 2 di 8 3. Avanti al Tribunale di Perugia si è costituita rappresentata da Controparte_2
per contestare le eccezioni sollevate dall'opponente ed osservando: Controparte_1
i) la procedura di mediazione è differito all'esito dell'adozione dei provvedimenti in materia di provvisoria esecuzione;
ii) circa il disconoscimento della sottoscrizione dei contratti, contesta la genericità osservando, altresì, e la prova del credito è assolta dalla produzione del contratto di finanziamento a cui è seguita la produzione degli estratti conto ii) infondatezza della eccezione di nullità delle garanzie in ragione della violazione della normativa antitrust;
iv) e condizioni contrattuali risultano o valide e legittime giacché per la commissione di massimo scoperto è stata indicata la misura e la base temporale, l'anatocismo è stato pattuito ed applicato conformemente a quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio
2000 e l'eccezione in merito al carattere usurario degli interessi è generica;
v) il contratto di finanziamento individua il tasso pattuito in misura variabile con indicazione del suo valore al momento della stipula, nonché il TAEG ed allo stesso è allegato il piano di ammortamento alla francese.
4. Con sentenza n. 883/2023 pubbl. il 31/05/2023 (RG n. 3586/2020) Repert. n.
1635/2023 del 01/06/2023 il Tribunale di Perugia. “Rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri
, e per l'effetto, Parte_4 Parte_6 Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 986/2020 del giorno 01.06.2020 e lo dichiara esecutivo nei loro confronti;
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 986/2020 del giorno 01.06.2020 nei confronti del sig. Parte_5
Condanna il sig. al pagamento in favore dell'opposta del complessivo Parte_5 importo di € 299.286,15 fino a concorrenza dell'importo di € 273.000,00, oltre interessi di mora convenzionali maturati e maturandi dal 20.01.20, al tasso convenzionale stabilito nei contratti. Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.046,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge; “
5. Nel proporre impugnazione gli appellanti precisano che, della ampia esposizione resa in sentenza dei diversi aspetti, la impugnazione inerisce a quanto esposto dal paragrafo 10 e segnatamente la nullità delle fideiussioni poste a fondamento del monitorio.
Più puntualmente lamentano: 1) Violazione delle norme in materia di interpretazione e, in specie, degli artt. 1362, 1363 1370, 1371 c.c., nonché dell'art. 35, comma 2, codice del consumo. A tal riguardo gli appellanti non condividono la valutazione del Tribunale che ha pagina 3 di 8 qualificato le garanzie prestate come “contratti autonomi di garanzia” valorizzando il fatto che nelle lettere predisposte dalla NC opposta è stata inserita la dizione per il pagamento
“a prima richiesta”.
Con il secondo motivo, in via subordinata, eccepiscono la violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo
Il Tribunale sostiene che la clausola di rinuncia non è tra quelle onerose che richiedono specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, c.c. Tuttavia, gli appellanti evidenziano che erano soci della Seven Frigo S.r.l. e hanno firmato le fideiussioni come consumatori. Poiché non vi è stata trattativa con la NC, la clausola che deroga al termine dell'art. 1957 c.c. va considerata vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del
Consumo.
Il terzo motivo insiste per la nullità parziale delle clausole 2,6 e 8 ed in particolare della clausola n. 6 delle lettere di fideiussione e violazione art. 1957c.c. per cui non potrà essere applicato il regime giuridico del contratto autonomo di garanzia, ma quello tipico della fideiussione, con applicazione, nel caso di specie, dell'art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 e per quanto di rilievo della clausola 6 delle fideiussioni.
Dal che, stante la nullità parziale della clausola n. 6 delle fideiussioni nella parte in cui derogano a detta disciplina, invocano la intervenuta decadenza della ad agire con il CP_3 monitorio opposto e la liberazione dei fideiussori (appellanti) con la dichiarazione di estinzione delle garanzie ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Ribadiscono gli appellanti che il caso di specie deve essere considerato sotto il regime della fideiussione, non quello del contratto autonomo di garanzia,
È stata richiesta la sospensione cautelare degli effetti esecutivi della sentenza impugnata e la richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c. dei modelli standard di fideiussione omnibus degli UT , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e nel periodo luglio e agosto 2016.
[...] Controparte_7
6. Si è costituita in appello e per essa per sostenere la Controparte_1 Controparte_1 correttezza dell'operato del primo giudice richiamando a proprio favore la giurisprudenza secondo cui la sola previsione della clausola “a prima richiesta” è idonea per qualificare il contratto autonomo di garanzia escludendo il principio di accessorietà, proprio della fideiussione. Respinge l'ipotesi avanzata con il secondo motivo secondo cui i soci della debitrice principale “Seven Frigo s.r.l..” (fallita nelle more) possano qualificarsi come pagina 4 di 8 “consumatori”. Parimenti infondata ritiene l'asserita nullità parziali delle clausole 2, 7 e 8 precisando la derogabilità della disposizione di cui all'art 1957 c.c.
La difesa appellata ha poi proposto appello incidentale condizionato per la riforma della sentenza nella parte in cui incidentalmente – e in via ipotetica – ha ritenuto applicabile l'intesa restrittiva della concorrenza anche alle fideiussioni specifiche, con conseguente nullità della clausola di cui all'art. 6 ed applicabilità dell'art. 1957 c.c.
7. Il consigliere istruttore con ordinanza 7.5.24 ha ritenuto superflua l'istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. e ritendo matura la causa per la decisione ha assegnato i termini di cui all'art 352 c.p.c.
motivi della decisione
8. Il primo motivo di appello focalizza la sua doglianza sostenendo che il Tribunale sia giunto alla qualificazione dei contratti in questione (sottoscritti il 3 agosto 2016 e il 26 luglio del 2016) come contratti autonomi di garanzia valorizzando il “fatto che nelle lettere predisposte dalla NC opposta sia inserita la dizione che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”.
Va precisato che le clausole 2, 6 e 8 contenute dei contratti in esame hanno la stessa formulazione contenuto nello schema di contratto ABI ritenuta dalla NC d'IT, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, contrastante con il disposto di cui all'art. 2 co. 2 della legge n. 287/1990 e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla “a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Rispetto a ciò il Tribunale non manca di precisare che la nullità della intesa a monte di cui all'intervento della NC d'IT nel 2005 ha avuto quale conseguenza che “ le pronunzie (ndr ampiamente richiamate dal giudice di primo grado) hanno fatto riferimento ad ipotesi di fideiussioni c.d. omnibus;
parimenti, il provvedimento della NC d'IT del
2.5.2005 di censura di alcune diposizioni dello schema contrattuale predisposto dall'ABI si riferisce infatti unicamente alla fideiussione omnibus, ossia quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato, non la fideiussione specifica che acceda ad un dato finanziamento.”
Nella sua disamina il Tribunale ha fatto altresì osservare che i contratti di cui si discute sono stati sottoscritti cronologicamente in tempi successivi rispetto ai fatti accertati dalla NC d'IT (periodo 2002 – 2005) per cui i contratti sottoscritti in epoca precedente pagina 5 di 8 potevano giovarsi della c.d. “prova privilegiata” derivante dal predetto accertamento. (cfr par
11.3. della sentenza) concludendo che nel caso in esame siamo in presenza di una fattispecie che va inquadrata come “fideiussione specifica” e gli attori/appellanti non hanno offerto prova di alcuna permanenza di un comportamento anticoncorrenziale delle banche.
Sul punto non risulta essere stata mossa specifico motivo di censura.
9. La questione che deve essere affrontata involge necessariamente la interpretazione delle clausole 2.6. e 8 dello schema ABI del 2003 che, come riscontra lo stesso Tribunale, sono riprodotte anche nei contratti che nel nostro caso sono stati sottoscritti nel 2016 per valutare se si tratta di garanzia accessoria o autonoma.
Nella esposizione del motivo di impugnazione la difesa appellante sostiene la tesi che il caso in esame sia da inquadrare quale contratto di garanzia accessoria e ciò deriverebbe anche dall'utilizzo del termine “fideiussione”. Inoltre, non parrebbe sufficiente la dizione “a semplice richiesta” presente nell'art 7 per qualificare un contratto di autonomo di garanzia configurando semmai una clausola “solve et repete” a vantaggio della banca e ciò non precluderebbe al garante di porre eccezioni ex art 1945 c.c.
10. È noto che per giungere alla qualificazione di un contratto autonomo di garanzia occorre tener conto dei canoni ermeneutici individuati dalle SS.UU. sent. n. 3947/2010 secondo cui: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.”
Ciò in ogni caso impegna il giudicante a svolgere l'interpretazione sistematica dell'intero contratto al fine di verificare la presenza di clausole incompatibili con l'accessorietà, qualità che è propria del contratto di fideiussione.
Orbene delle tre clausole (2, 6 e 8), che con limitatissime varianti riproducono quelle dello schema ABI del 2003, occorre valutare se all'interno delle stesse, posto che l'art 7 contiene la formula “a semplice richiesta”, si configura un quadro limitativo o escludente della possibilità per il garante di proporre eccezioni.
Giova ricordare che la clausola 2 (c.d. di reviviscenza) impegna il fideiussore a rimborsare le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, di inefficacia o revoca anche stragiudiziale o transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo. Il rapporto di accessorietà che contraddistingue la fideiussione non è
pagina 6 di 8 certamente compatibile con la" previsione di tale clausola e nel contempo esclude che su tale evenienza il garante possa proporre eccezioni.
La clausola 6 elimina espressamente i termini di decadenza tipici della fideiussione
La clausola 8 (cd. Di sopravvivenza) assicura la permanenza della garanzia anche in caso di nullità della obbligazione principale. La formulazione di dette clausole presentano caratteristiche strutturalmente incompatibile con l'accessorietà della fideiussione.
V'è pertanto da convenire con la prevalente giurisprudenza di merito, tra cui spicca quella milanese, secondo cui da una interpretazione complessiva delle clausole conduce a ritenere la natura di contratto autonomo della garanzia l'utilizzo delle tre clausole esaminate poiché tramite queste ci si distaccai nettamente dalla fideiussione tipica che ha tra le caratteristiche identificativa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art 1945 c.c.)
In conclusione, la lettura sistematica e complessiva di dette clausole indicano l'esclusione della facoltà del garante di opporre eccezioni e si pone in conformità con la menzionata pronuncia n. 3947/2010 della Corte di cassazione.
11. Con il secondo motivo, in via subordinata, la difesa appellante invoca l'applicazione degli artt. 33 e 36 del codice del consumo per opporre il dictum del Tribunale secondo cui “la clausola relativa a detta rinuncia (ndr. art 1957) non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione”. Nel motivo di impugnazione si argomenta nel senso che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, è da ritenersi vessatoria in relazione agli artt. 33 e 36 Cod. del Consumo per cui ne scaturirebbe la nullità parziale dei contratti.
È pacifico che i garanti sottoscrittori siano stati soci della ditta garantita e per potersi qualificare come consumatori, così come lo stesso appello rimarca segnalando al giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, occorre valutare se abbiano agito nell'ambito della attività professionale e/o vi siano stati dei collegamenti funzionali.
L'atto d'appello non specifica né richiama le precedenti difese per qualificare i ruoli che i soci garanti hanno assunto e ciò denota la carenza probatoria.
Ad ogni buon conto la difesa appellante in comparsa di costituzione (cfr. pag. 11) segnala che gli appellanti hanno svolto funzioni di rilievo nell'attività societaria (il sig.
a partire dell'anno 2000 ha rivestito, dapprima, la carica di Presidente Parte_1 del CdA, successivamente di Amministratore Unico e in seguito di liquidatore;
- il sig.
[...]
ha ricoperta la carica di Socio Unico dal 2016 al 2019; - i sig.ri Parte_5 Pt_4
pagina 7 di 8 , e hanno ricoperto le cariche di consiglieri dal Pt_4 Parte_3 Parte_2
2000 sino al 2016.) La loro partecipazione non è stata affatto marginale avendo ricoperto cariche amministrative ed il coinvolgimento nelle decisioni societarie. Tutte circostanze che portano ad escludere che possano essere qualificati come consumatori. Conseguente è
l'infondatezza del motivo.
12. Il terzo motivo (Nullità parziale delle clausole 2,6 e 8 ed in particolare della clausola n.
6 delle lettere di fideiussione e violazione art. 1957 c.c.) inteso come corollario dell'accoglimento dei precedenti motivi rimane assorbito, posta la evidente infondatezza.
13. Il rigetto dell'appello esime dalla valutazione dell'appello incidentale condizionato proposto dalla difesa appellante.
14. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri minimi, considerato il valore dichiarato rispetto alla estensione dello scaglione (da € 260.000,00 a 520.000,00) di cui al DM.
55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'appello.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 10.060,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Simone Salcerini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 506/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORDO Parte_5 C.F._5
LI SO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. NASINI AGATA con domicilio digitale come da PEC P.IVA_1 tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito pagina 1 di 8 bancario)
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 7.5.25, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza del 5.3.25 destinata alla remissione della causa a decisione da tenersi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. assegnando nel contempo i termini di cui all'art 352 c.p.c. Udienza poi rinviata per esigenze dell'ufficio al 2.10.25
Con provvedimento del 31.3.25 il Magistrato coordinatore della sezione ha disposto la sostituzione del Consiglieri istruttore dott.ssa Paini con il dott. Claudio Fraticelli
Svolgimento del processo
1. Gli attuali appellantisi sono opposti al decreto ingiuntivo n. 986/2020, per il pagamento del complessivo importo di € 299.286,15, emesso dal tribunale di Perugia nei loro confronti, quali fideiussori, e del debitore principale Seven Frigo S.r.l., nelle more fallita.
2. Con l'opposizione i fideiussori hanno opposto:
(i) il mancato esperimento della mediazione;
(ii) il difetto di forma scritta ad substantiam dei contratti poiché la documentazione prodotta in copia non era conforme agli originali;
(iii) che la documentazione prodotta non era idonea a dare la prova del credito;
(iv) i contratti di fideiussione sottoscritti da tutti i garanti devono ritenersi nulli per violazione della normativa antitrust;
(v) le fideiussioni sono divenute inefficaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 1955 c.c. e
1957 c.c., non avendo l'Istituto di credito esercitato nei tempi previsti dalla legge le proprie azioni;
(vi) quanto al sig. , lo stesso sarebbe stato indotto in errore a sottoscrivere una Parte_5 fideiussione omnibus anziché limitata alle linee di credito con annullamento della garanzia per dolo determinante, lamentando una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito;
(vii) la non certezza del credito azionato atteso che il saldo debitore del conto corrente non poteva che essere comprensivo delle fatture oggetto di anticipazione;
il saldo inoltre è viziato dalla previsione della Commissione di massimo scoperto, nulla per difetto di causa e comunque indeterminata, dalla applicazione della clausola anatocistica, dall'applicazione di interessi usurari;
(viii) la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori relative al contratto di finanziamento, anch'esse usurarie;
(ix) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese. pagina 2 di 8 3. Avanti al Tribunale di Perugia si è costituita rappresentata da Controparte_2
per contestare le eccezioni sollevate dall'opponente ed osservando: Controparte_1
i) la procedura di mediazione è differito all'esito dell'adozione dei provvedimenti in materia di provvisoria esecuzione;
ii) circa il disconoscimento della sottoscrizione dei contratti, contesta la genericità osservando, altresì, e la prova del credito è assolta dalla produzione del contratto di finanziamento a cui è seguita la produzione degli estratti conto ii) infondatezza della eccezione di nullità delle garanzie in ragione della violazione della normativa antitrust;
iv) e condizioni contrattuali risultano o valide e legittime giacché per la commissione di massimo scoperto è stata indicata la misura e la base temporale, l'anatocismo è stato pattuito ed applicato conformemente a quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio
2000 e l'eccezione in merito al carattere usurario degli interessi è generica;
v) il contratto di finanziamento individua il tasso pattuito in misura variabile con indicazione del suo valore al momento della stipula, nonché il TAEG ed allo stesso è allegato il piano di ammortamento alla francese.
4. Con sentenza n. 883/2023 pubbl. il 31/05/2023 (RG n. 3586/2020) Repert. n.
1635/2023 del 01/06/2023 il Tribunale di Perugia. “Rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri
, e per l'effetto, Parte_4 Parte_6 Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 986/2020 del giorno 01.06.2020 e lo dichiara esecutivo nei loro confronti;
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 986/2020 del giorno 01.06.2020 nei confronti del sig. Parte_5
Condanna il sig. al pagamento in favore dell'opposta del complessivo Parte_5 importo di € 299.286,15 fino a concorrenza dell'importo di € 273.000,00, oltre interessi di mora convenzionali maturati e maturandi dal 20.01.20, al tasso convenzionale stabilito nei contratti. Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.046,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge; “
5. Nel proporre impugnazione gli appellanti precisano che, della ampia esposizione resa in sentenza dei diversi aspetti, la impugnazione inerisce a quanto esposto dal paragrafo 10 e segnatamente la nullità delle fideiussioni poste a fondamento del monitorio.
Più puntualmente lamentano: 1) Violazione delle norme in materia di interpretazione e, in specie, degli artt. 1362, 1363 1370, 1371 c.c., nonché dell'art. 35, comma 2, codice del consumo. A tal riguardo gli appellanti non condividono la valutazione del Tribunale che ha pagina 3 di 8 qualificato le garanzie prestate come “contratti autonomi di garanzia” valorizzando il fatto che nelle lettere predisposte dalla NC opposta è stata inserita la dizione per il pagamento
“a prima richiesta”.
Con il secondo motivo, in via subordinata, eccepiscono la violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo
Il Tribunale sostiene che la clausola di rinuncia non è tra quelle onerose che richiedono specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, c.c. Tuttavia, gli appellanti evidenziano che erano soci della Seven Frigo S.r.l. e hanno firmato le fideiussioni come consumatori. Poiché non vi è stata trattativa con la NC, la clausola che deroga al termine dell'art. 1957 c.c. va considerata vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del
Consumo.
Il terzo motivo insiste per la nullità parziale delle clausole 2,6 e 8 ed in particolare della clausola n. 6 delle lettere di fideiussione e violazione art. 1957c.c. per cui non potrà essere applicato il regime giuridico del contratto autonomo di garanzia, ma quello tipico della fideiussione, con applicazione, nel caso di specie, dell'art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 e per quanto di rilievo della clausola 6 delle fideiussioni.
Dal che, stante la nullità parziale della clausola n. 6 delle fideiussioni nella parte in cui derogano a detta disciplina, invocano la intervenuta decadenza della ad agire con il CP_3 monitorio opposto e la liberazione dei fideiussori (appellanti) con la dichiarazione di estinzione delle garanzie ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Ribadiscono gli appellanti che il caso di specie deve essere considerato sotto il regime della fideiussione, non quello del contratto autonomo di garanzia,
È stata richiesta la sospensione cautelare degli effetti esecutivi della sentenza impugnata e la richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c. dei modelli standard di fideiussione omnibus degli UT , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e nel periodo luglio e agosto 2016.
[...] Controparte_7
6. Si è costituita in appello e per essa per sostenere la Controparte_1 Controparte_1 correttezza dell'operato del primo giudice richiamando a proprio favore la giurisprudenza secondo cui la sola previsione della clausola “a prima richiesta” è idonea per qualificare il contratto autonomo di garanzia escludendo il principio di accessorietà, proprio della fideiussione. Respinge l'ipotesi avanzata con il secondo motivo secondo cui i soci della debitrice principale “Seven Frigo s.r.l..” (fallita nelle more) possano qualificarsi come pagina 4 di 8 “consumatori”. Parimenti infondata ritiene l'asserita nullità parziali delle clausole 2, 7 e 8 precisando la derogabilità della disposizione di cui all'art 1957 c.c.
La difesa appellata ha poi proposto appello incidentale condizionato per la riforma della sentenza nella parte in cui incidentalmente – e in via ipotetica – ha ritenuto applicabile l'intesa restrittiva della concorrenza anche alle fideiussioni specifiche, con conseguente nullità della clausola di cui all'art. 6 ed applicabilità dell'art. 1957 c.c.
7. Il consigliere istruttore con ordinanza 7.5.24 ha ritenuto superflua l'istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. e ritendo matura la causa per la decisione ha assegnato i termini di cui all'art 352 c.p.c.
motivi della decisione
8. Il primo motivo di appello focalizza la sua doglianza sostenendo che il Tribunale sia giunto alla qualificazione dei contratti in questione (sottoscritti il 3 agosto 2016 e il 26 luglio del 2016) come contratti autonomi di garanzia valorizzando il “fatto che nelle lettere predisposte dalla NC opposta sia inserita la dizione che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”.
Va precisato che le clausole 2, 6 e 8 contenute dei contratti in esame hanno la stessa formulazione contenuto nello schema di contratto ABI ritenuta dalla NC d'IT, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, contrastante con il disposto di cui all'art. 2 co. 2 della legge n. 287/1990 e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla “a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Rispetto a ciò il Tribunale non manca di precisare che la nullità della intesa a monte di cui all'intervento della NC d'IT nel 2005 ha avuto quale conseguenza che “ le pronunzie (ndr ampiamente richiamate dal giudice di primo grado) hanno fatto riferimento ad ipotesi di fideiussioni c.d. omnibus;
parimenti, il provvedimento della NC d'IT del
2.5.2005 di censura di alcune diposizioni dello schema contrattuale predisposto dall'ABI si riferisce infatti unicamente alla fideiussione omnibus, ossia quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato, non la fideiussione specifica che acceda ad un dato finanziamento.”
Nella sua disamina il Tribunale ha fatto altresì osservare che i contratti di cui si discute sono stati sottoscritti cronologicamente in tempi successivi rispetto ai fatti accertati dalla NC d'IT (periodo 2002 – 2005) per cui i contratti sottoscritti in epoca precedente pagina 5 di 8 potevano giovarsi della c.d. “prova privilegiata” derivante dal predetto accertamento. (cfr par
11.3. della sentenza) concludendo che nel caso in esame siamo in presenza di una fattispecie che va inquadrata come “fideiussione specifica” e gli attori/appellanti non hanno offerto prova di alcuna permanenza di un comportamento anticoncorrenziale delle banche.
Sul punto non risulta essere stata mossa specifico motivo di censura.
9. La questione che deve essere affrontata involge necessariamente la interpretazione delle clausole 2.6. e 8 dello schema ABI del 2003 che, come riscontra lo stesso Tribunale, sono riprodotte anche nei contratti che nel nostro caso sono stati sottoscritti nel 2016 per valutare se si tratta di garanzia accessoria o autonoma.
Nella esposizione del motivo di impugnazione la difesa appellante sostiene la tesi che il caso in esame sia da inquadrare quale contratto di garanzia accessoria e ciò deriverebbe anche dall'utilizzo del termine “fideiussione”. Inoltre, non parrebbe sufficiente la dizione “a semplice richiesta” presente nell'art 7 per qualificare un contratto di autonomo di garanzia configurando semmai una clausola “solve et repete” a vantaggio della banca e ciò non precluderebbe al garante di porre eccezioni ex art 1945 c.c.
10. È noto che per giungere alla qualificazione di un contratto autonomo di garanzia occorre tener conto dei canoni ermeneutici individuati dalle SS.UU. sent. n. 3947/2010 secondo cui: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.”
Ciò in ogni caso impegna il giudicante a svolgere l'interpretazione sistematica dell'intero contratto al fine di verificare la presenza di clausole incompatibili con l'accessorietà, qualità che è propria del contratto di fideiussione.
Orbene delle tre clausole (2, 6 e 8), che con limitatissime varianti riproducono quelle dello schema ABI del 2003, occorre valutare se all'interno delle stesse, posto che l'art 7 contiene la formula “a semplice richiesta”, si configura un quadro limitativo o escludente della possibilità per il garante di proporre eccezioni.
Giova ricordare che la clausola 2 (c.d. di reviviscenza) impegna il fideiussore a rimborsare le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, di inefficacia o revoca anche stragiudiziale o transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo. Il rapporto di accessorietà che contraddistingue la fideiussione non è
pagina 6 di 8 certamente compatibile con la" previsione di tale clausola e nel contempo esclude che su tale evenienza il garante possa proporre eccezioni.
La clausola 6 elimina espressamente i termini di decadenza tipici della fideiussione
La clausola 8 (cd. Di sopravvivenza) assicura la permanenza della garanzia anche in caso di nullità della obbligazione principale. La formulazione di dette clausole presentano caratteristiche strutturalmente incompatibile con l'accessorietà della fideiussione.
V'è pertanto da convenire con la prevalente giurisprudenza di merito, tra cui spicca quella milanese, secondo cui da una interpretazione complessiva delle clausole conduce a ritenere la natura di contratto autonomo della garanzia l'utilizzo delle tre clausole esaminate poiché tramite queste ci si distaccai nettamente dalla fideiussione tipica che ha tra le caratteristiche identificativa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art 1945 c.c.)
In conclusione, la lettura sistematica e complessiva di dette clausole indicano l'esclusione della facoltà del garante di opporre eccezioni e si pone in conformità con la menzionata pronuncia n. 3947/2010 della Corte di cassazione.
11. Con il secondo motivo, in via subordinata, la difesa appellante invoca l'applicazione degli artt. 33 e 36 del codice del consumo per opporre il dictum del Tribunale secondo cui “la clausola relativa a detta rinuncia (ndr. art 1957) non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione”. Nel motivo di impugnazione si argomenta nel senso che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, è da ritenersi vessatoria in relazione agli artt. 33 e 36 Cod. del Consumo per cui ne scaturirebbe la nullità parziale dei contratti.
È pacifico che i garanti sottoscrittori siano stati soci della ditta garantita e per potersi qualificare come consumatori, così come lo stesso appello rimarca segnalando al giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, occorre valutare se abbiano agito nell'ambito della attività professionale e/o vi siano stati dei collegamenti funzionali.
L'atto d'appello non specifica né richiama le precedenti difese per qualificare i ruoli che i soci garanti hanno assunto e ciò denota la carenza probatoria.
Ad ogni buon conto la difesa appellante in comparsa di costituzione (cfr. pag. 11) segnala che gli appellanti hanno svolto funzioni di rilievo nell'attività societaria (il sig.
a partire dell'anno 2000 ha rivestito, dapprima, la carica di Presidente Parte_1 del CdA, successivamente di Amministratore Unico e in seguito di liquidatore;
- il sig.
[...]
ha ricoperta la carica di Socio Unico dal 2016 al 2019; - i sig.ri Parte_5 Pt_4
pagina 7 di 8 , e hanno ricoperto le cariche di consiglieri dal Pt_4 Parte_3 Parte_2
2000 sino al 2016.) La loro partecipazione non è stata affatto marginale avendo ricoperto cariche amministrative ed il coinvolgimento nelle decisioni societarie. Tutte circostanze che portano ad escludere che possano essere qualificati come consumatori. Conseguente è
l'infondatezza del motivo.
12. Il terzo motivo (Nullità parziale delle clausole 2,6 e 8 ed in particolare della clausola n.
6 delle lettere di fideiussione e violazione art. 1957 c.c.) inteso come corollario dell'accoglimento dei precedenti motivi rimane assorbito, posta la evidente infondatezza.
13. Il rigetto dell'appello esime dalla valutazione dell'appello incidentale condizionato proposto dalla difesa appellante.
14. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri minimi, considerato il valore dichiarato rispetto alla estensione dello scaglione (da € 260.000,00 a 520.000,00) di cui al DM.
55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'appello.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 10.060,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Simone Salcerini
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