CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.736/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 736/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2021 e in data 28 agosto 2023 posta in decisione
all'udienza collegiale del 06/11/2024
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
ordinaria ex art. 2901 dell'avv. Zanelli Giangiacomo e dell'avv. Broli Luca
c.c. APPELLANTI
Codice: P.IVA_1 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Martini Federica, dell'avv. Martini Lorenza e dell'avv. Minasola Davide
APPELLATA
FARIT Controparte_2
CHIAMATO AD INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 55/2021 pubblicata in data 14 gennaio 2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia la Corte adita, reietta ogni avversaria istanza, difesa, eccezione e conclusione, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:
in via preliminare:
- accogliersi l'istanza di querela di falso e per l'effetto sospendersi il presente procedimento e fissi un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il tribunale di Brescia;
in via principale e nel merito:
- riformare la sentenza n.ro 55/2021 emessa dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica dr. Canali il 14.1.2021 nel procedimento recante n. 4484/2016 R.G., per i motivi indicati e dichiarare la mancanza dei presupposti e requisiti per la revocatoria ex art. 2901 c.c.
in ogni caso:
vittoria di spese e competenze di difesa, oltre spese generali pari al15%
C.P.A. ed I.V.A., di entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“…IN VIA PRELIMINARE IN RITO Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'improcedibilità dell'appello proposto dal Sig. e Parte_1
dalla Sig.ra per irragionevole possibilità di essere accolto e, Parte_3
per l'effetto, emettere ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 348 bis. c.p.c con
2 contestuale condanna alle spese di giudizio.
In via principale e nel merito Per i motivi di cui in narrativa, respingersi ogni domanda di riforma della sentenza proposta dal Sig. e dalla Parte_1
Sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, Parte_3
confermare la sentenza nr. 55/21, emessa dal Tribunale di Brescia Sez. IV,
pubblicata il 14.1.2021 relativa al procedimento R.G: 4484/2016 innanzi al
Tribunale di Brescia.
In ogni caso con vittoria di spese, e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria ammettersi, ove ritenuto, i mezzi istruttori già dedotti nel giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha revocato ex art. 2901
c.c. l'atto di compravendita stipulato in data 11.12.2015 a cura del Notaio
Dott. Repertorio n.52.522, Raccolta n. 22.397 tra Persona_1 [...]
venditore, e e Persona_2 Parte_1 [...]
, acquirenti, dichiarandolo inefficace nei confronti dell'attrice CP_3
ha disposto l'annotazione della Controparte_1
sentenza; ha condannato i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite.
1.1. Il Tribunale ha accertato che:
3 all'epoca dell'atto dispositivo il credito di $ 3.000.000 era già sorto in capo all'attrice attesa la sentenza del Tribunale rionale di Beloyarskij in data 22
dicembre 2014 contenente statuizione di condanna di Persona_2
al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice;
[...]
la vendita ha riguardato un immobile di rilevante valore ed era onere di
[...]
rimasto contumace, fornire la prova della Persona_2
consistenza del proprio residuo patrimonio;
sono provati sia l'eventus damni sia la consapevolezza del debitore in ordine ad esso;
quanto alla consapevolezza degli acquirenti, essi hanno acquistato l'immobile al prezzo di € 200.000,00 di oltre il 50% inferiore a quello di mercato sul lago di Grada, stimato attraverso consulenza tecnica in €
413.000,00 e ad essi conosciuto in quanto stavano ricercando un immobile residenziale nella zona;
inoltre non hanno dato conto del loro convincimento circa la decisione del di svendere il proprio immobile, dinanzi Per_2
all'autorità russa hanno ammesso di conoscerlo e in sede giudiziale hanno dedotto che questi era persona abbiente con rilevanti disponibilità
patrimoniali e reddituali.
Il Tribunale ha, quindi, escluso che gli acquirenti potessero ritenere che il
“svendesse la propria proprietà” per la necessità di soddisfare i Per_2
propri creditori accertando che gli acquirenti, sapendo di acquistare un immobile alla metà del suo valore e che il venditore non aveva bisogno di ottenere denaro liquido, <
4 sapessero che il fosse spinto a vendere l'immobile dal desiderio di Per_2
sottrarre un proprio bene all'azione esecutiva della moglie. D'altra parte, in caso contrario, i convenuti, per ragioni di prudenza, si sarebbero fatti spiegare dal venditore le ragioni che lo avevano spinto a “svendere” una proprietà di un certo “prestigio” e non avrebbero mancato di dedurre in questa sede quale fossero state le ragioni addotte dal In conclusione, si deve ritenere Per_2
provato che gli acquirenti fossero a conoscenza del pregiudizio che la stipulazione della compravendita per cui è causa recava alle ragioni dell'odierna attrice>>.
2.Hanno proposto appello e sulla base Parte_1 Controparte_3
di un unico motivo.
3.Si è costituita che ha chiesto che l'appello Controparte_1
venga dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cod.proc.civ. e rigettati.
4. Il Collegio alla prima udienza del 03 novembre 2021 ha disposto la integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod.proc.civ. nei confronti di
[...]
dopo una serie di rinvii, determinati dalla Persona_2
mancanza di produzione della documentazione inerente il perfezionamento della notificazione, dalla mancata produzione, per due volte, di traduzione asseverata della documentazione redatta in lingua russa, dal mancato rispetto, per due volte, dei termini a comparire di 150 giorni ex art. 163 bis cod.proc.civ., è stato possibile accertare il perfezionamento della notificazione in data 28 agosto 2023; all'udienza del 22 maggio 2024 è stata dichiarata la contumacia ed è stata dichiarata la Persona_2
5 non rilevanza della querela di falso riproposta dagli appellanti.
Alla udienza del 06 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo di gravame gli appellanti, dopo avere evidenziato di avere proposto in primo grado querela di falso avverso il documento 13 del fascicolo della controparte denominato “protocollo dell'interrogatorio del
testimone” quanto alla infedeltà della traduzione dalla lingua russa a quella italiana della dichiarazione resa da , lamentano la mancata Controparte_3
assunzione di provvedimenti al riguardo da parte del Tribunale.
Evidenziano che il Tribunale ha tratto il proprio convincimento anche dal citato documento contenente una traduzione infedele delle dichiarazioni rese in quanto le “relazioni amichevoli” dalle quali il Tribunale ha tratto conferma dell'esistenza dell'elemento soggettivo, non è dato aderente alla realtà e non risponde al significato delle parole utilizzate. Deducono che
[...]
aveva una conoscenza superficiale con e il CP_3 Controparte_1
termine utilizzato “priyatel” ha il significato di semplice conoscente, ben diverso dal punto di vista semantico da quello di amico “drug” sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto che essi siano stati a conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni della creditrice.
Deduce che la traduzione proviene da soggetto non iscritto all'albo dei consulenti d'ufficio ma titolare di una ditta di trasporti non dotata, quindi, di specifiche competenze.
6 Evidenziano che attraverso l'asseverazione viene tutelata la pubblica fede che viene riposta nel documento tradotto e se la traduzione è errata la verità
processuale è compromessa e va proposta querela di falso.
Espongono che la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore investe la riduzione delle garanzie offerte dal debitore e quindi la consistenza patrimoniale e i vincoli già esistenti a favore di altri creditori;
deducono che essi non conoscevano la situazione patrimoniale complessiva del debitore e quindi gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla vendita a carico del creditore.
Deducono che, in assenza di ogni riferimento alla consistenza patrimoniale del debitore, anche dalla eventuale conoscenza del credito vantato dall'appellata non può ricavarsi la consapevolezza da parte loro degli effetti pregiudizievoli della vendita.
Lamentano la erroneità e contraddittorietà del ragionamento del Tribunale
che, per un verso, allude al fatto che essi non potessero ritenere che il Per_2
svendesse la proprietà per la necessità in tempi brevi di conseguire una somma di danaro per far fronte a pretese dei propri creditori e, per altro verso,
ha ritenuto che siccome << sapevano che il venditore non aveva bisogno di ottenere denaro liquido, risulta altamente probabile che i convenuti sapessero che il fosse spinto a vendere l'immobile dal desiderio di sottrarre un Per_2
proprio bene all'azione azione esecutiva della moglie>>, sul presupposto che non avevano chiesto al venditore i motivi per cui procedeva alla svendita.
Evidenziano, infine, di abitare l'immobile e che non vi sono i presupposti per
7 ritenere simulato l'acquisto da essi realizzato dopo avere per anni trascorso le vacanze in Italia e ricercato l'acquisto di un immobile.
2.L'appello è infondato.
3. In ordine alla riproposizione della querela di falso, si è già provveduto con ordinanza emessa alla udienza del 22 maggio 2024 alla declaratoria di non rilevanza.
L'asserito falso attiene al tenore del termine tradotto in italiano “relazione
amichevoli” nel documento denominato “protocollo dell'interrogatorio del
testimone” oggetto di traduzione asseverata.
A voler prescindere dal fatto che non è stata versata in atti una traduzione asseverata di diverso tenore, affidando gli appellanti la censura di “falsità”
alla traduzione estemporanea tratta da motore di ricerca on line che,
l'appellata contrasta con il diverso esito di analoga ricerca e con il riferimento alle definizioni contenute nel dizionario russo, il profilo in questione attiene comunque ad un profilo meramente valutativo in quanto oggetto di un libero apprezzamento del traduttore.
4. Dal contesto delle dichiarazioni rese dagli appellanti all'autorità russa e della traduzione che, per il resto, non è oggetto di contestazione, emerge che:
, oltre a riferire di “relazioni amichevoli” con il (con Controparte_3 Per_2
l'uso del termine contestato che secondo gli appellanti è da tradurre come
“conoscente”) ha dichiarato di conoscere anche sua moglie entrambi CP_1
hanno dichiarato che ha conosciuto il “per Parte_1 Per_2
ragioni di lavoro”, che questi era a conoscenza della ricerca da parte loro di
8 un immobile da acquistare in Italia, che ha offerto l'acquisto (
[...]
ha specificato “durante una telefonata”), che “in data 11/12/2015 Parte_1
ha avuto luogo il compromesso di compravendita dell'appartamento”, che
“il prezzo di questa compravendita è stato concordato tra le parti …
nell'importo di € 200.000,00”, che “il pagamento è stato effettuato mediante
bonifico bancario il 04 dicembre 2015”; che solo nel 2016 hanno appreso delle pretese della ex moglie.
4.1. Il tenore di tale dichiarazioni, nel suo complesso, avvalora la esistenza di un rapporto tra le parti che va ben oltre quello di una mera superficiale conoscenza e che è ricavabile sia dalle modalità con cui essi hanno riferito di avere appreso della intenzione del di mettere in vendita Per_2
l'immobile (una telefonata dello stesso, e quindi al di fuori del circuito di vendita immobiliare) sia dall'avvenuto pagamento dell'intero prezzo prima della sottoscrizione dell'atto notarile, avvenuta quattro giorni dopo.
Riguardo al primo profilo appare significativo che al momento della costituzione nel giudizio di primo grado gli appellanti abbiano prospettato di avere appreso della messa in vendita dell'immobile da una comune amica che li avrebbe messi in contatto con il e di non sapere della Per_2
esistenza “di una sua ex moglie”, avendo egli dichiarato nel contesto dell'atto notarile il proprio stato “libero”; è evidente il contrasto con le dichiarazioni rese dagli stessi all'autorità russa e di ben diverso tenore circa l'offerta di vendita, riferita come pervenuta direttamente dallo stesso e Per_2
riguardo alla esistenza di un rapporto di precedente conoscenza sia con lui
9 sia con sua moglie, della cui esistenza, quindi gli acquirenti avevano ben contezza.
Quanto al secondo profilo, esso denota la esistenza di un rapporto di fiduciario tra le parti (non essendo ragionevole, altrimenti, il pagamento in un'unica soluzione del prezzo, per la consistente cifra di € 200.000, sulla base di un mero accordo verbale raggiunto a distanza) che, evidentemente, ha consentito agli acquirenti di bloccare l'affare confidando però nella sicurezza del buon fine dello stesso attraverso la successiva stipula del rogito notarile.
4.2. La compravendita è avvenuta successivamente al provvedimento dell'autorità giudiziaria russa che ha fatto divieto al di compiere Per_2
atti dispositivi del proprio patrimonio e, per quanto accertato dal Tribunale
(con statuizione su cui si è formato il giudicato c.d. interno) ha determinato una variazione qualitativa e quantitativa di tale patrimonio in pregiudizio della ex moglie, sua creditrice, in assenza di prova circa la esistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili in sede esecutiva.
4.3. Va, inoltre, rilevato che gli appellanti non hanno censurato le statuizioni del Tribunale circa la loro conoscenza del mercato immobiliare nella zona del lago di Garda, circa la irrisorietà del prezzo, a loro ceduto a prezzo vile in quanto inferiore ad oltre il 50% del valore di mercato del bene, circa il fatto di non avere, a loro dire, richiesto al venditore le ragioni di tale
“svendita” e, comunque, di non averne addotto in giudizio le ragioni.
4.4. Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore alienante e del terzo acquirente, del pregiudizio delle
10 ragioni creditorie cagionato dalla diminuzione della garanzia patrimoniale generica, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, richiesta solo qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.
La prova del profilo soggettivo in capo al terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici.
4.5. Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dal Tribunale e quelli ulteriori riportati ad integrazione della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, fanno ritenere provata, in via presuntiva, la conoscenza da parte degli acquirenti del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie atteso lo scarto tra il prezzo pagato e il valore di mercato del bene (ben noto agli acquirenti), di certo non fisiologico nella contrattazione tra asseriti estranei ed esorbitante rispetto alle normali di dinamiche di incontro tra domanda ed offerta.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 260.001 a € 520.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Brescia n. 55/2021 pubblicata in data 14 gennaio
2021;
2. condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la
“fase introduttiva” € 5.880,00 per la fase “di trattazione” ed € 7.298,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.736/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 736/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2021 e in data 28 agosto 2023 posta in decisione
all'udienza collegiale del 06/11/2024
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
ordinaria ex art. 2901 dell'avv. Zanelli Giangiacomo e dell'avv. Broli Luca
c.c. APPELLANTI
Codice: P.IVA_1 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Martini Federica, dell'avv. Martini Lorenza e dell'avv. Minasola Davide
APPELLATA
FARIT Controparte_2
CHIAMATO AD INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 55/2021 pubblicata in data 14 gennaio 2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia la Corte adita, reietta ogni avversaria istanza, difesa, eccezione e conclusione, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:
in via preliminare:
- accogliersi l'istanza di querela di falso e per l'effetto sospendersi il presente procedimento e fissi un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il tribunale di Brescia;
in via principale e nel merito:
- riformare la sentenza n.ro 55/2021 emessa dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica dr. Canali il 14.1.2021 nel procedimento recante n. 4484/2016 R.G., per i motivi indicati e dichiarare la mancanza dei presupposti e requisiti per la revocatoria ex art. 2901 c.c.
in ogni caso:
vittoria di spese e competenze di difesa, oltre spese generali pari al15%
C.P.A. ed I.V.A., di entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“…IN VIA PRELIMINARE IN RITO Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'improcedibilità dell'appello proposto dal Sig. e Parte_1
dalla Sig.ra per irragionevole possibilità di essere accolto e, Parte_3
per l'effetto, emettere ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 348 bis. c.p.c con
2 contestuale condanna alle spese di giudizio.
In via principale e nel merito Per i motivi di cui in narrativa, respingersi ogni domanda di riforma della sentenza proposta dal Sig. e dalla Parte_1
Sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, Parte_3
confermare la sentenza nr. 55/21, emessa dal Tribunale di Brescia Sez. IV,
pubblicata il 14.1.2021 relativa al procedimento R.G: 4484/2016 innanzi al
Tribunale di Brescia.
In ogni caso con vittoria di spese, e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria ammettersi, ove ritenuto, i mezzi istruttori già dedotti nel giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha revocato ex art. 2901
c.c. l'atto di compravendita stipulato in data 11.12.2015 a cura del Notaio
Dott. Repertorio n.52.522, Raccolta n. 22.397 tra Persona_1 [...]
venditore, e e Persona_2 Parte_1 [...]
, acquirenti, dichiarandolo inefficace nei confronti dell'attrice CP_3
ha disposto l'annotazione della Controparte_1
sentenza; ha condannato i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite.
1.1. Il Tribunale ha accertato che:
3 all'epoca dell'atto dispositivo il credito di $ 3.000.000 era già sorto in capo all'attrice attesa la sentenza del Tribunale rionale di Beloyarskij in data 22
dicembre 2014 contenente statuizione di condanna di Persona_2
al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice;
[...]
la vendita ha riguardato un immobile di rilevante valore ed era onere di
[...]
rimasto contumace, fornire la prova della Persona_2
consistenza del proprio residuo patrimonio;
sono provati sia l'eventus damni sia la consapevolezza del debitore in ordine ad esso;
quanto alla consapevolezza degli acquirenti, essi hanno acquistato l'immobile al prezzo di € 200.000,00 di oltre il 50% inferiore a quello di mercato sul lago di Grada, stimato attraverso consulenza tecnica in €
413.000,00 e ad essi conosciuto in quanto stavano ricercando un immobile residenziale nella zona;
inoltre non hanno dato conto del loro convincimento circa la decisione del di svendere il proprio immobile, dinanzi Per_2
all'autorità russa hanno ammesso di conoscerlo e in sede giudiziale hanno dedotto che questi era persona abbiente con rilevanti disponibilità
patrimoniali e reddituali.
Il Tribunale ha, quindi, escluso che gli acquirenti potessero ritenere che il
“svendesse la propria proprietà” per la necessità di soddisfare i Per_2
propri creditori accertando che gli acquirenti, sapendo di acquistare un immobile alla metà del suo valore e che il venditore non aveva bisogno di ottenere denaro liquido, <
4 sapessero che il fosse spinto a vendere l'immobile dal desiderio di Per_2
sottrarre un proprio bene all'azione esecutiva della moglie. D'altra parte, in caso contrario, i convenuti, per ragioni di prudenza, si sarebbero fatti spiegare dal venditore le ragioni che lo avevano spinto a “svendere” una proprietà di un certo “prestigio” e non avrebbero mancato di dedurre in questa sede quale fossero state le ragioni addotte dal In conclusione, si deve ritenere Per_2
provato che gli acquirenti fossero a conoscenza del pregiudizio che la stipulazione della compravendita per cui è causa recava alle ragioni dell'odierna attrice>>.
2.Hanno proposto appello e sulla base Parte_1 Controparte_3
di un unico motivo.
3.Si è costituita che ha chiesto che l'appello Controparte_1
venga dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cod.proc.civ. e rigettati.
4. Il Collegio alla prima udienza del 03 novembre 2021 ha disposto la integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod.proc.civ. nei confronti di
[...]
dopo una serie di rinvii, determinati dalla Persona_2
mancanza di produzione della documentazione inerente il perfezionamento della notificazione, dalla mancata produzione, per due volte, di traduzione asseverata della documentazione redatta in lingua russa, dal mancato rispetto, per due volte, dei termini a comparire di 150 giorni ex art. 163 bis cod.proc.civ., è stato possibile accertare il perfezionamento della notificazione in data 28 agosto 2023; all'udienza del 22 maggio 2024 è stata dichiarata la contumacia ed è stata dichiarata la Persona_2
5 non rilevanza della querela di falso riproposta dagli appellanti.
Alla udienza del 06 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo di gravame gli appellanti, dopo avere evidenziato di avere proposto in primo grado querela di falso avverso il documento 13 del fascicolo della controparte denominato “protocollo dell'interrogatorio del
testimone” quanto alla infedeltà della traduzione dalla lingua russa a quella italiana della dichiarazione resa da , lamentano la mancata Controparte_3
assunzione di provvedimenti al riguardo da parte del Tribunale.
Evidenziano che il Tribunale ha tratto il proprio convincimento anche dal citato documento contenente una traduzione infedele delle dichiarazioni rese in quanto le “relazioni amichevoli” dalle quali il Tribunale ha tratto conferma dell'esistenza dell'elemento soggettivo, non è dato aderente alla realtà e non risponde al significato delle parole utilizzate. Deducono che
[...]
aveva una conoscenza superficiale con e il CP_3 Controparte_1
termine utilizzato “priyatel” ha il significato di semplice conoscente, ben diverso dal punto di vista semantico da quello di amico “drug” sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto che essi siano stati a conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni della creditrice.
Deduce che la traduzione proviene da soggetto non iscritto all'albo dei consulenti d'ufficio ma titolare di una ditta di trasporti non dotata, quindi, di specifiche competenze.
6 Evidenziano che attraverso l'asseverazione viene tutelata la pubblica fede che viene riposta nel documento tradotto e se la traduzione è errata la verità
processuale è compromessa e va proposta querela di falso.
Espongono che la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore investe la riduzione delle garanzie offerte dal debitore e quindi la consistenza patrimoniale e i vincoli già esistenti a favore di altri creditori;
deducono che essi non conoscevano la situazione patrimoniale complessiva del debitore e quindi gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla vendita a carico del creditore.
Deducono che, in assenza di ogni riferimento alla consistenza patrimoniale del debitore, anche dalla eventuale conoscenza del credito vantato dall'appellata non può ricavarsi la consapevolezza da parte loro degli effetti pregiudizievoli della vendita.
Lamentano la erroneità e contraddittorietà del ragionamento del Tribunale
che, per un verso, allude al fatto che essi non potessero ritenere che il Per_2
svendesse la proprietà per la necessità in tempi brevi di conseguire una somma di danaro per far fronte a pretese dei propri creditori e, per altro verso,
ha ritenuto che siccome << sapevano che il venditore non aveva bisogno di ottenere denaro liquido, risulta altamente probabile che i convenuti sapessero che il fosse spinto a vendere l'immobile dal desiderio di sottrarre un Per_2
proprio bene all'azione azione esecutiva della moglie>>, sul presupposto che non avevano chiesto al venditore i motivi per cui procedeva alla svendita.
Evidenziano, infine, di abitare l'immobile e che non vi sono i presupposti per
7 ritenere simulato l'acquisto da essi realizzato dopo avere per anni trascorso le vacanze in Italia e ricercato l'acquisto di un immobile.
2.L'appello è infondato.
3. In ordine alla riproposizione della querela di falso, si è già provveduto con ordinanza emessa alla udienza del 22 maggio 2024 alla declaratoria di non rilevanza.
L'asserito falso attiene al tenore del termine tradotto in italiano “relazione
amichevoli” nel documento denominato “protocollo dell'interrogatorio del
testimone” oggetto di traduzione asseverata.
A voler prescindere dal fatto che non è stata versata in atti una traduzione asseverata di diverso tenore, affidando gli appellanti la censura di “falsità”
alla traduzione estemporanea tratta da motore di ricerca on line che,
l'appellata contrasta con il diverso esito di analoga ricerca e con il riferimento alle definizioni contenute nel dizionario russo, il profilo in questione attiene comunque ad un profilo meramente valutativo in quanto oggetto di un libero apprezzamento del traduttore.
4. Dal contesto delle dichiarazioni rese dagli appellanti all'autorità russa e della traduzione che, per il resto, non è oggetto di contestazione, emerge che:
, oltre a riferire di “relazioni amichevoli” con il (con Controparte_3 Per_2
l'uso del termine contestato che secondo gli appellanti è da tradurre come
“conoscente”) ha dichiarato di conoscere anche sua moglie entrambi CP_1
hanno dichiarato che ha conosciuto il “per Parte_1 Per_2
ragioni di lavoro”, che questi era a conoscenza della ricerca da parte loro di
8 un immobile da acquistare in Italia, che ha offerto l'acquisto (
[...]
ha specificato “durante una telefonata”), che “in data 11/12/2015 Parte_1
ha avuto luogo il compromesso di compravendita dell'appartamento”, che
“il prezzo di questa compravendita è stato concordato tra le parti …
nell'importo di € 200.000,00”, che “il pagamento è stato effettuato mediante
bonifico bancario il 04 dicembre 2015”; che solo nel 2016 hanno appreso delle pretese della ex moglie.
4.1. Il tenore di tale dichiarazioni, nel suo complesso, avvalora la esistenza di un rapporto tra le parti che va ben oltre quello di una mera superficiale conoscenza e che è ricavabile sia dalle modalità con cui essi hanno riferito di avere appreso della intenzione del di mettere in vendita Per_2
l'immobile (una telefonata dello stesso, e quindi al di fuori del circuito di vendita immobiliare) sia dall'avvenuto pagamento dell'intero prezzo prima della sottoscrizione dell'atto notarile, avvenuta quattro giorni dopo.
Riguardo al primo profilo appare significativo che al momento della costituzione nel giudizio di primo grado gli appellanti abbiano prospettato di avere appreso della messa in vendita dell'immobile da una comune amica che li avrebbe messi in contatto con il e di non sapere della Per_2
esistenza “di una sua ex moglie”, avendo egli dichiarato nel contesto dell'atto notarile il proprio stato “libero”; è evidente il contrasto con le dichiarazioni rese dagli stessi all'autorità russa e di ben diverso tenore circa l'offerta di vendita, riferita come pervenuta direttamente dallo stesso e Per_2
riguardo alla esistenza di un rapporto di precedente conoscenza sia con lui
9 sia con sua moglie, della cui esistenza, quindi gli acquirenti avevano ben contezza.
Quanto al secondo profilo, esso denota la esistenza di un rapporto di fiduciario tra le parti (non essendo ragionevole, altrimenti, il pagamento in un'unica soluzione del prezzo, per la consistente cifra di € 200.000, sulla base di un mero accordo verbale raggiunto a distanza) che, evidentemente, ha consentito agli acquirenti di bloccare l'affare confidando però nella sicurezza del buon fine dello stesso attraverso la successiva stipula del rogito notarile.
4.2. La compravendita è avvenuta successivamente al provvedimento dell'autorità giudiziaria russa che ha fatto divieto al di compiere Per_2
atti dispositivi del proprio patrimonio e, per quanto accertato dal Tribunale
(con statuizione su cui si è formato il giudicato c.d. interno) ha determinato una variazione qualitativa e quantitativa di tale patrimonio in pregiudizio della ex moglie, sua creditrice, in assenza di prova circa la esistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili in sede esecutiva.
4.3. Va, inoltre, rilevato che gli appellanti non hanno censurato le statuizioni del Tribunale circa la loro conoscenza del mercato immobiliare nella zona del lago di Garda, circa la irrisorietà del prezzo, a loro ceduto a prezzo vile in quanto inferiore ad oltre il 50% del valore di mercato del bene, circa il fatto di non avere, a loro dire, richiesto al venditore le ragioni di tale
“svendita” e, comunque, di non averne addotto in giudizio le ragioni.
4.4. Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore alienante e del terzo acquirente, del pregiudizio delle
10 ragioni creditorie cagionato dalla diminuzione della garanzia patrimoniale generica, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, richiesta solo qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.
La prova del profilo soggettivo in capo al terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici.
4.5. Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dal Tribunale e quelli ulteriori riportati ad integrazione della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, fanno ritenere provata, in via presuntiva, la conoscenza da parte degli acquirenti del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie atteso lo scarto tra il prezzo pagato e il valore di mercato del bene (ben noto agli acquirenti), di certo non fisiologico nella contrattazione tra asseriti estranei ed esorbitante rispetto alle normali di dinamiche di incontro tra domanda ed offerta.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 260.001 a € 520.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Brescia n. 55/2021 pubblicata in data 14 gennaio
2021;
2. condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la
“fase introduttiva” € 5.880,00 per la fase “di trattazione” ed € 7.298,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
12