Art. 1.
Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed e' esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.
Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli Incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 maggio 1961 , n. 469 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che sono attribuiti al Ministero dell'interno il servizio antincendi nei porti di cui alla presente legge.
Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed e' esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.
Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli Incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 maggio 1961 , n. 469 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che sono attribuiti al Ministero dell'interno il servizio antincendi nei porti di cui alla presente legge.