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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/05/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9360/18 vertente tra:
Avv. FRANCESCO Parte_1
BIGA)
-ATTRICE-
E
Avv.ti ALESSANDRO DENTAMARO e MARIA Controparte_1
ZINGARO)
-CONVENUTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la
[...]
(d'ora in avanti anche solo la ) ha convenuto dinanzi Parte_2 Pt_1
a questo Tribunale (d'ora in avanti anche solo le ”) per ivi Controparte_1 CP_1 sentire accogliere la domanda di condanna della stessa al pagamento della somma di € 73.921,40, ovvero di quella maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla negoziazione di otto assegni tratti su
(tre assegni circolari e cinque assegni bancari), Parte_1 negoziati presso diversi uffici postali in tempi diversi e da soggetti diversi risultati poi falsificati/clonati; “in via subordinata alternativa accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c,c. 640 e 491 c.p. di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (…) in danno dell'attrice dapprima inducendola a estinguere i titoli di credito e poi omettendo di dare corso agli obblighi contrattuali assunti su falsi e artificiosi presupposti;
d. per 1'effetto ex art. 2043 e s.s. c.c. condannare la convenuta in quanta responsabile solidale ex art. 2049 c.c. del risarcimento del danni cagionati, per gli atti descritti in narrativa, quantificati in non meno di € 73.921,40 e quindi corrispondere alla concludente tale somma maggiorata degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria dal dì del fatto illecito all'effettivo soddisfo ovvero di quella maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa e, se del caso, anche in via equitativa oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo”; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 27.11.18 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto co., c.p.c. e, con ordinanza del 14.11.2019, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti.
Con provvedimento del 28.1.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. La domanda va accolta per quanto di seguito esposto.
2.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità delle
[...] avuto riguardo ad otto assegni riportanti il logo della Controparte_1 [...]
e negoziati in via telematica con la procedura “Check Parte_2
Truncation” da parte di in favore di propri correntisti, segnatamente: (i) gli CP_1 assegni circolari n. 500213656 e n. 500213657, ciascuno dal valore di € 8.500,00, con beneficiario apparente la Verde sud s.a.s. di;
(ii) l'assegno circolare Controparte_2
n. 070012454503 dal valore di € 23.021,40 con beneficiario apparente Persona_1
(iii) l'assegno bancario n. 2005657830 dal valore di € 5.000,00 con beneficiario
[...] apparente tratto dalla correntista della Banca Maria Miscioscia;
(iv) gli Persona_2 assegni bancari n. 2011384369, n. 2011384368, n. 2011384367 e n.2011384370, dal valore rispettivamente di € 4.550,00, € 4.550,00, € 9.550,00 e € 9.550,00, tutti con beneficiario apparente tratto dalla correntista della Banca Anna Persona_3
Bellomo (la Banca, per ognuno degli assegni in contestazione, ha proposto querela contro ignoti per i reati di truffa e falsità in atti di documenti equiparati agli atti pubblici).
Nello specifico, la ha dedotto che gli assegni in parola “erano stati presentati da Pt_1 per il pagamento in via telematica con la procedura “check truncation”, che CP_1 aveva impedito alla banca deducente l'esame dei titoli nella loro materialità e, dunque, di rendersi conto della truffa operata in suo danno e dei propri correntisti. Gli assegni
(bancari) clonati erano stati addebitati sui conti correnti dei propri ignari correntisti che, resisi conto dell'illecita negoziazione avevano, a loro volta, contestato alla BPPB
pag. 2/6 l'accaduto mentre i legittimi beneficiari degli assegni circolari dopo qualche giorno avevano a loro volta, domandato il pagamento. La deducente, dunque, ha riaccreditato le somme addebitate ai propri correntisti e ha dovuto ripetere il pagamento degli assegni circolari dalla medesima emessi ai legittimi beneficiari e tutto subendo un danno di € 73.921,40” (v. pag. 2 conclusionale . Pt_1
Le , per ognuna delle contestazioni mosse da parte della Banca, ha eccepito che: CP_1
“dopo una verifica non superficiale del titoli, ma pur sempre de visu (…) gli operatori di predisponevano l'operatività necessaria per la negoziazione salvo CP_1 buon fine dei ridetti assegni circolari affinché i relativi importi fossero resi disponibili alla beneficiaria solo dopo l'espletamento del regolamento degli adempimenti di rito: cioè dopo che fossero trascorsi i noti quattro giorni lavorativi bancari (previsti dalle condizioni contrattuali del Conto BancoPosta) necessari e sufficienti perché, a sua volta, la banca trattaria ( ), effettuata ogni Parte_1 verificata sulla regolarità formale e sostanziale dei titoli, rendesse disponibili le relative somme.”(v. pag. 3 conclusionale Poste).
Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che per granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. n. 14712/2007 e n. 12477/2018), qui condiviso, sussiste
“la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736),
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”, salvo che la stessa (la banca negoziatrice) fornisca la prova liberatoria della propria diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, co. 2, c.c.. (“la banca negoziatrice è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c.”, cfr. SS.UU. cit.).
L'art. 43, 2 co., del R.D. n. 1736 del 21.12.1933 dispone, infatti, che “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Inoltre, va evidenziato che il richiamato orientamento giurisprudenziale trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la negoziazione sia avvenuta tramite procedura di
“Check Truncation”, la quale non prevede l'invio dell'immagine dell'assegno, ma soltanto i dati dello stesso. Difatti, l'utilizzo della procedura di “Check Truncation” (letteralmente, troncamento del controllo), adottata dall'intermediario su base pag. 3/6 prettamente volontaria e finalizzata a soddisfare esigenze di economicità, se da un lato agevola il processo di negoziazione dei titoli tra intermediari bancari, dall'altro lato accresce il rischio per gli stessi della mancata piena percezione delle difformità dei titoli negoziati rispetto ai titoli originali. Trattasi evidentemente di un rischio inerente all'attività dell'impresa bancaria e -come tale- destinato a gravare sul soggetto che quell'attività professionalmente svolge.
Pertanto, la responsabilità della banca negoziatrice può essere esclusa solamente nel caso in cui, anche qualora si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali (ovvero per mezzo della materiale rimessione dell'assegno), l'irregolarità presente sul titolo non sarebbe stata ad ogni modo agevolmente rilevabile (cfr. ABF Coll. Bologna, n.
19045/2019; Coll. Bari, n. 706/18; Coll , n. 2989/2015; Coll. n. CP_3 CP_4
8092/2016 e n. 4827/2017).
Sul punto, (banca negoziatrice) ha sostenuto che “per quanto la verifica CP_1 dei requisiti formali possa essere, ed è stata accurata, si tratta sempre di una verifica de visu che rende pressoché impossibile per l'operatore, capire se il titolo sia contraffatto o meno. Né i diversi operatori che, in tempi e luoghi distinti, hanno proceduto alle negoziazioni avrebbero potuto supporre che si trattasse di titoli contraffatti, atteso che non solo non era rilevabile ictu oculi alcuna sensibile alterazione del titolo, ma anche perché tutti gli 'intestatario dei rapporti continuativi, beneficiari degli assegni, non erano clienti sconosciuti agli uffici, essendo viceversa, all'atto della negoziazione, già da tempo titolari di rapporti di conto corrente regolarmente movimentati in entrata e in uscita.”(v. pag. 3 conclusionale convenuta).
Come emerge dall'esame della documentazione prodotta dalla Banca (v. all.ti memoria della Banca n. 2, art. 183, sesto co., c.p.c.), vi è una notevole difformità tra i titoli falsi negoziati dalle per cui vi è causa rispetto al prototipo autentico di assegno CP_1 circolare e bancario della attrice. Parte_2
Nello specifico, quanto agli assegni circolari, sono fatti non contestati dalle parti in causa (cfr. 115 c.p.c.) che i titoli clonati: (i) sono stati stampati su carta di uso comune;
(ii) sono privi della filigrana, della grammatura e delle dimensioni previste dagli accordi ABI;
(iii) sono stati utilizzati i caratteri e lo spazio non indicati dall'ABI; (iv) le CP_1 non hanno chiesto il bene emissione all'attrice; (v) le non hanno inserito nel CP_1 flusso elettronico riguardante gli assegni negoziati gli estremi del beneficiario unitamente alla numerazione all'importo; (vi) hanno una colorazione verde distinta da quella arancio scuro tipica degli originali e riproducono un' immagine differente dall'originale (consultabile e confrontabile sul sito Ossif ove la Banca attrice ha pubblicato i fac-simili degli assegni al fine di prevenire contraffazioni); per ciò che concerne sia gli assegni circolari che quelli bancari: (i) la mancanza di controlli più approfonditi basati sulla circostanza che gli assegni negoziati provenivano da altra piazza.
pag. 4/6 A ciò si aggiunga che, come correttamente osservato dalla difesa della Banca, successivamente all'introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di presentare l'assegno bancario in modalità elettronica (art. 8, co. 7, lettere b), c), d) ed e) del D.L. n. 70/2011), l'Associazione Bancaria Italiana (circolare ABI, Serie Tecnica, n. 21, del 12 giugno 2014, avente ad oggetto “Requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode”) ha implementato le misure di sicurezza per limitare le frodi sugli assegni individuando alcune misure anti-frode che nel caso di specie non sono state utilizzate né esaminate da parte delle tra cui: (i) la microforatura dell'assegno con CP_1
l'utilizzo dello specifico font definito (per ciascun carattere un ingombro fisico di 2 x 3 mm e un interspazio tra i caratteri di 0,5 mm); (ii) la stampa del codice Data Matrix;
(iii) l'obbligo in capo alla banca negoziatrice di acquisire l'informazione sull'identità del beneficiario e di trasmetterla nel messaggio elettronico di presentazione al pagamento dell'assegno così da consentire alla banca emittente di svolgere le opportune verifiche ed inviare, in caso di incoerenza del dato acquisito con quello registrato nei propri archivi, l'eventuale esito di impagato;
(iii) la standardizzazione delle dimensioni degli assegni (h 72 mm, l. mm 180 tolle-ranza massima +/- 2 mm) la caratteristica della carta
(grammatura tra i 90 e 110 mm) inchiostri fissi per il testo e a colori per il logo, colorazioni tenui per lo sfondo;
(iv) la localizzazione delle informazioni sui titoli.
Nonostante la diligenza qualificata richiesta all'accorto banchiere ex art. 1176, 2 co. c.c. e gli strumenti anti-frode approntati dalle singole banche nel corso del presente giudizio si è limitata a generiche difese, poiché ha solamente eccepito che i propri CP_1 dipendenti (Uffici di Gioia del Colle, di Roma, di di Frattaminore e di CP_4
Crispiano) avrebbero correttamente negoziato sia gli assegni circolari clonati non trasferibili (n. 500213656, n. 50021365744 e n. 070011245450345) sia gli assegni bancari clonati (n. 2005657830, n. 2011384369, n. 2011384368, n. 20113844367, n.
2011384370) verificandone la regolarità formale e sostanziale, la legittimazione del presentatore e la sua identità non fornendo, tuttavia, la necessaria prova liberatoria che neppure l'esame visivo del titolo avrebbe consentito di percepirne le difformità rispetto all'originale. Tuttavia, non ha fornito alcun chiarimento in merito ai controlli testé citati ed al relativo esito atteso che non si ritengono a tal fine sufficienti sia l'utilizzo del sistema ORACOLO citato dalla difesa della convenuta (mediante il quale è soltanto possibile verificare che i documenti di identità esibiti sono in corso di validità, fermo restando che per stessa ammissione delle , poiché i presunti beneficiari degli CP_1 assegni erano anche correntisti della stessa, i suoi dipendenti avrebbero svolto controlli meno approfonditi, v. pag. 3 conclusionale), sia la circostanza addotta dalle CP_1 secondo cui tutti dipendenti coinvolti si sarebbero attenuti all'operatività indicata dal manuale interno di . CP_1
Alla luce di quanto precede, si ritiene pertanto sussistente la responsabilità delle
[...]
in qualità di banca negoziatrice, per non aver provato di aver adottato le Controparte_1 cautele opportune per prevenire il pregiudizio derivante dalla avvenuta clonazione dei titoli in esame.
pag. 5/6 Essendo, infine, provato e non contestato il danno patito dalla
[...] derivante dalla falsificazione/clonazione degli assegni in Parte_2 esame poiché la stessa, una volta emersa la falsità dei titoli, “è stata costretta a pagare sia gli assegni circolari clonati presentati da sia quelli autentici e ha CP_1 dovuto tenere indenni i propri correntisti per l'illecito addebito di assegni bancari clonati”, per l'importo complessivo pari ad € 73.291,40 (v. pag. 15 conclusionale
, va condannata al pagamento della predetta somma oltre Pt_1 Controparte_1 interessi e svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M.
n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,1 e fino a € 260.000,00. (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 dell'importo pari ad € 73.291,40 in favore della Parte_2
p.a. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
[...]
3) condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio in Controparte_1 favore della p.a. che liquida in € Parte_2
14.013,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
Così deciso in Bari, il 25.05.2025.
IL
GIUDICE
Dott. Michele De Palma
pag. 6/6