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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/06/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 4 giugno 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2179/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per procura in atti dall'Avv. Ester Ferrari Morandi
APPELLANTE
E
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Ivanoe
Ciocca
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro
– n. 248/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza appellata: accertare e dichiarare il possesso del requisito contributivo utile al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla domanda del 22.09.2016 e conseguentemente dichiarare il diritto di
[...] alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/84 a far dalla data della Parte_1 domanda amministrativa di conferma del 14.10.2019 o dalla decorrenza di Giustizia, come riconosciuto dal
CTU del grado precedente, fermo il resto. CP_ Di conseguenza, condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per legge. In via subordinata, qualora questa Ecc.ma Corte ritenesse insussistente il requisito contributivo al momento del primo riconoscimento (22.09.2016), si chiede di considerare come primo riconoscimento quello statuito nella sentenza oggi appellata (31.12.2022), confermando per il resto la sentenza oggi appellata. CP_ Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata in entrambi i gradi di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA
e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettata ogni contraria istanza eccezione deduzione, respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna appellante operaia affetta da gravi patologie e già Parte_1
titolare di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 in forza di precedente decreto di omologa ex art. 445-bis cpc del Tribunale di Tivoli del 24.12.2018, in data 14/10/19
CP_ presentava all' domanda di conferma di assegno ordinario di invalidità che veniva respinta.
La ricorrente presentava quindi nuovo ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.
Con ordinanza del 21.1.2021 il Tribunale di Tivoli dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 445-bis sulla base dell'insussistenza del requisito contributivo, ritenuto presupposto implicito di ammissibilità, ritenendo insufficiente la contribuzione della lavoratrice part time in quanto dagli atti (estratto contributivo prodotto dall' e la CP_2
stessa documentazione prodotta dalla ricorrente) ≪emerge che la ricorrente ha svolto l'attività lavorativa negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione della domanda di assegno in part time e che quindi, non avendo mai conseguito una retribuzione
2 superiore al limite fissato annualmente ex lege 638/1983 ai fini pensionistici le settimane devono essere calcolate in proporzione alla retribuzione ricevuta e che in forza del predetto calcolo risultano versati negli ultimi cinque anni un numero di settimane inferiori a 156, precisamente 125, necessario, unitamente agli altri requisiti, per conseguire il diritto all'assegno; e che la verifica del requisito contributivo nel quinquennio precedente la domanda di assegno o pensione d'inabilità deve essere svolta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione (c.d. quinquennio mobile). ≫.
La proponeva quindi ricorso innanzi al Tribunale, che con la Parte_1
sentenza oggi appellata accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente ritenendo, per quanto ancora rileva in questa sede: in forza della legittima applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 7 legge n. 638/1983 da cui è conseguito un incontestato (dal punto di vista aritmetico) abbattimento della contribuzione maturata dalla CP ricorrente nei termini indicati dall' deve affermarsi che l'assicurata non possedesse il requisito contributivo specifico nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno (14.10.2019). In sostanza, il suddetto art. 7 non viola il principio di parità tra lavoratori in quanto esso si limita a fissare una regola del minimo di contributi sulla base di una determinata soglia di retribuzione. La ricorrente censura quindi la disciplina recata dall'art. 7 legge n. 638/1983 con argomenti impropri, in quanto, facendo riferimento al principio di non discriminazione, non critica la regola del minimo di retribuzione per accredito contributivo. Quindi risultano non pertinenti gli ampi richiami al principio europeo di non discriminazione svolti in ricorso. Tra l'altro, la ricorrente non ha allegato e provato se avesse un rapporto di lavoro part time ciclico e tale circostanza non emerge dagli atti del giudizio. La ricorrente non ha neppure allegato un eventuale accordo con il proprio datore di lavoro in merito alla pattuizione di un programma inziale di modulazione dell'orario part time, né ha indicato il numero delle settimane o dei mesi lavorati nell'arco dell'anno e ciò al fine di spiegate in che modo andrebbe eventualmente riproporzionata la contribuzione sull'intero anno
[sul punto, vedi Cass. n. 18826 del 2021 secondo cui “In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, va interpretato - in ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno, ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), e comunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati”]. Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che la previsione della soglia minima retributiva prescinde totalmente dalla natura part time o a tempo pieno del rapporto di lavoro, ben potendo verificarsi il caso che tale soglia sia superata da un lavoratore part time e non lo sia invece da uno assunto a tempo pieno (cfr. sent. Corte appello di Roma sez. IV, 25/07/2022, n.3222).
Chiarito ciò, occorre nondimeno notare che il requisito contributivo è stato integrato con decorrenza 31.12.2022 a seguito dell'accredito di ulteriore contribuzione successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Invero, nel corso del giudizio è stato acquisto l'estratto conto certificativo aggiornato alla data del 29.11.2023 da cui risulta che sulla posizione assicurativa della ricorrente sono stati versati, nel quinquennio 31.12.2017-31.12.2022, 195 settimane di contribuzione (vedi CP nota di deposito telematico dell'1.12.2023). Sul punto, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità (vedi in particolare Cass. n. 26094 del 2017), in fattispecie analoghe, ha affermato che la contemporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito contributivo, che per questa ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda amministrativa, nel quale devono sussistere anche i requisiti sanitario e di contribuzione complessiva e che per il sorgere del diritto occorre la contemporanea presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei
3 procedimenti giudiziari ed amministrativo, dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo). Dunque, in applicazione del principio del perfezionamento mobile del requisito contributivo (cfr.
Cass. n. 16506 del 2015), deve affermarsi che la ricorrente fosse in possesso di detto requisito per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/84 con decorrenza 31.12.2022, fatta salva CP ogni determinazione dell' in merito all'accertamento della persistenza del requisito sanitario. Alla stessa data del 21.12.2022 risultava integrato anche il requisito sanitario.
Invero, nel corso del giudizio, è stata espletata una ctu medico legale e l'esperto nominato dal Tribunale (dott. ha accertato che la ricorrente “ha la capacità di lavoro in occupazioni Persona_1 confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa delle infermità dalle quali è affetta e l'attività lavorativa presenta carattere usurante” sin dalla data di domanda di conferma dell'assegno del 14.10.2019.
[…] In definitiva, deve concludersi che la ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/84 con decorrenza 31.12.2022, fatta salva CP ogni determinazione dell' in merito all'accertamento della persistenza del requisito sanitario.
La ha proposto appello deducendo ≪non possiamo condividere Parte_1
la tesi del primo giudicante solo nella parte in cui ritiene insussistente il requisito contributivo dalla domanda di conferma del 14.10.2019, perché il Giudice non ha considerato che, trattandosi di domanda di conferma, il requisito contributivo doveva essere valutato in relazione al momento del primo riconoscimento, che nel caso di specie
è del 22.09.2016.
Si insiste nel ritenere che l'accertamento del requisito contributivo sulla domanda di conferma del 14.10.2019 debba essere fatto in relazione al quinquennio antecedente alla prima domanda del 22.09.2016.
Rammentiamo che in merito alla sussistenza del requisito contributivo dalla prima domanda del 22.09.2016 è ad oggi pendente in grado di appello un procedimento iscritto al n RG 1238/2023.>>.
L'appellante demanda quindi alla Corte l'opportunità di decidere la presente controversia alla luce di quanto stabilito in altro procedimento trattato da altra sezione di questa Corte.
CP_ L' resiste nel presente grado eccependo sia l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di nova (in quanto la domanda articolata volta all'accertamento del requisito contributivo dal settembre 2016 non è stata oggetto del ricorso di primo grado) sia la decisione della Corte di appello di Roma che con sentenza n. 4040/24 ha definito il giudizio iscritto al n RG 1238/2023 ribadendo - in forza della legittima applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 7, comma 1, d.l. 483/1983 e del conseguente abbattimento della contribuzione maturata dall'appellante (non oggetto di contestazione
4 specifica sotto il profilo strettamente contabile da parte appellante la quale fonda la propria impugnazione sull'inapplicabilità del predetto minimale contributivo) - il mancato raggiungimento da parte della del requisito contributivo Parte_1
specifico nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa (22/9/2016), avendo l'appellante maturato, nel quinquennio precedente alla domanda amministrativa, soltanto 118 settimane contributive a fronte delle 156 richieste per legge, con conseguente infondatezza della domanda.
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Va anzitutto evidenziato che l'appellante non ripropone in questo grado l'ampia argomentazione sull'asserita discriminatorietà del criterio di calcolo della contribuzione nel part time e della sua rilevanza, in ordine alla quale il Tribunale -ma anche la Corte di appello nell'altro processo sopra indicato - ha esaurientemente motivato.
Si aggiunge che in effetti la prospettazione della domanda di primo grado investiva fondamentalmente la declaratoria del diritto a far data dalla seconda domanda
(≪ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma del 14/10/19, o dalla data che risulterà di giustizia. E conseguentemente condannare l' al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 in favore CP_2
della ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14/10/19,
o dalla data che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge≫), per cui l'appellante effettivamente amplia l'oggetto del giudizio in violazione del divieto di nova ex art. 437 cpc. La precisazione ≪della domanda amministrativa del 14/10/19≫ rende inservibile la riserva della ≪data che risulterà di giustizia≫, perché questa va intesa come quella eventualmente successiva alla seconda domanda (v. la citata c.d. decorrenza
“mobile”) e in tal senso si raccorda meglio e più logicamente all'intera prospettazione della ricorrente in primo grado.
5 Sotto altro alternativo aspetto, dalla sentenza di questa Corte di Appello r.g. n.
CP_ 1445 n. 4040/24, prodotta dall' emerge che la non possedeva il Parte_1
requisito contributivo per il periodo di interesse, per cui in ogni caso non le spetterebbe la prestazione relativamente ad un periodo antecedente a quella coperto dal dictum favorevole della sentenza oggetto di impugnazione nel presente procedimento.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e induce al rigetto dell'appello.
L'appellante va esente dal pagamento delle spese in caso di soccombenza attesa l'apposita dichiarazione in atti, resa ex art. 151 disp. att. cpc.
Va invece dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Dichiara l'appellante esente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 4 giugno 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2179/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per procura in atti dall'Avv. Ester Ferrari Morandi
APPELLANTE
E
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Ivanoe
Ciocca
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro
– n. 248/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza appellata: accertare e dichiarare il possesso del requisito contributivo utile al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla domanda del 22.09.2016 e conseguentemente dichiarare il diritto di
[...] alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/84 a far dalla data della Parte_1 domanda amministrativa di conferma del 14.10.2019 o dalla decorrenza di Giustizia, come riconosciuto dal
CTU del grado precedente, fermo il resto. CP_ Di conseguenza, condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per legge. In via subordinata, qualora questa Ecc.ma Corte ritenesse insussistente il requisito contributivo al momento del primo riconoscimento (22.09.2016), si chiede di considerare come primo riconoscimento quello statuito nella sentenza oggi appellata (31.12.2022), confermando per il resto la sentenza oggi appellata. CP_ Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata in entrambi i gradi di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA
e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettata ogni contraria istanza eccezione deduzione, respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna appellante operaia affetta da gravi patologie e già Parte_1
titolare di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 in forza di precedente decreto di omologa ex art. 445-bis cpc del Tribunale di Tivoli del 24.12.2018, in data 14/10/19
CP_ presentava all' domanda di conferma di assegno ordinario di invalidità che veniva respinta.
La ricorrente presentava quindi nuovo ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.
Con ordinanza del 21.1.2021 il Tribunale di Tivoli dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 445-bis sulla base dell'insussistenza del requisito contributivo, ritenuto presupposto implicito di ammissibilità, ritenendo insufficiente la contribuzione della lavoratrice part time in quanto dagli atti (estratto contributivo prodotto dall' e la CP_2
stessa documentazione prodotta dalla ricorrente) ≪emerge che la ricorrente ha svolto l'attività lavorativa negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione della domanda di assegno in part time e che quindi, non avendo mai conseguito una retribuzione
2 superiore al limite fissato annualmente ex lege 638/1983 ai fini pensionistici le settimane devono essere calcolate in proporzione alla retribuzione ricevuta e che in forza del predetto calcolo risultano versati negli ultimi cinque anni un numero di settimane inferiori a 156, precisamente 125, necessario, unitamente agli altri requisiti, per conseguire il diritto all'assegno; e che la verifica del requisito contributivo nel quinquennio precedente la domanda di assegno o pensione d'inabilità deve essere svolta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione (c.d. quinquennio mobile). ≫.
La proponeva quindi ricorso innanzi al Tribunale, che con la Parte_1
sentenza oggi appellata accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente ritenendo, per quanto ancora rileva in questa sede: in forza della legittima applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 7 legge n. 638/1983 da cui è conseguito un incontestato (dal punto di vista aritmetico) abbattimento della contribuzione maturata dalla CP ricorrente nei termini indicati dall' deve affermarsi che l'assicurata non possedesse il requisito contributivo specifico nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno (14.10.2019). In sostanza, il suddetto art. 7 non viola il principio di parità tra lavoratori in quanto esso si limita a fissare una regola del minimo di contributi sulla base di una determinata soglia di retribuzione. La ricorrente censura quindi la disciplina recata dall'art. 7 legge n. 638/1983 con argomenti impropri, in quanto, facendo riferimento al principio di non discriminazione, non critica la regola del minimo di retribuzione per accredito contributivo. Quindi risultano non pertinenti gli ampi richiami al principio europeo di non discriminazione svolti in ricorso. Tra l'altro, la ricorrente non ha allegato e provato se avesse un rapporto di lavoro part time ciclico e tale circostanza non emerge dagli atti del giudizio. La ricorrente non ha neppure allegato un eventuale accordo con il proprio datore di lavoro in merito alla pattuizione di un programma inziale di modulazione dell'orario part time, né ha indicato il numero delle settimane o dei mesi lavorati nell'arco dell'anno e ciò al fine di spiegate in che modo andrebbe eventualmente riproporzionata la contribuzione sull'intero anno
[sul punto, vedi Cass. n. 18826 del 2021 secondo cui “In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, va interpretato - in ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno, ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), e comunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati”]. Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che la previsione della soglia minima retributiva prescinde totalmente dalla natura part time o a tempo pieno del rapporto di lavoro, ben potendo verificarsi il caso che tale soglia sia superata da un lavoratore part time e non lo sia invece da uno assunto a tempo pieno (cfr. sent. Corte appello di Roma sez. IV, 25/07/2022, n.3222).
Chiarito ciò, occorre nondimeno notare che il requisito contributivo è stato integrato con decorrenza 31.12.2022 a seguito dell'accredito di ulteriore contribuzione successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Invero, nel corso del giudizio è stato acquisto l'estratto conto certificativo aggiornato alla data del 29.11.2023 da cui risulta che sulla posizione assicurativa della ricorrente sono stati versati, nel quinquennio 31.12.2017-31.12.2022, 195 settimane di contribuzione (vedi CP nota di deposito telematico dell'1.12.2023). Sul punto, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità (vedi in particolare Cass. n. 26094 del 2017), in fattispecie analoghe, ha affermato che la contemporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito contributivo, che per questa ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda amministrativa, nel quale devono sussistere anche i requisiti sanitario e di contribuzione complessiva e che per il sorgere del diritto occorre la contemporanea presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei
3 procedimenti giudiziari ed amministrativo, dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo). Dunque, in applicazione del principio del perfezionamento mobile del requisito contributivo (cfr.
Cass. n. 16506 del 2015), deve affermarsi che la ricorrente fosse in possesso di detto requisito per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/84 con decorrenza 31.12.2022, fatta salva CP ogni determinazione dell' in merito all'accertamento della persistenza del requisito sanitario. Alla stessa data del 21.12.2022 risultava integrato anche il requisito sanitario.
Invero, nel corso del giudizio, è stata espletata una ctu medico legale e l'esperto nominato dal Tribunale (dott. ha accertato che la ricorrente “ha la capacità di lavoro in occupazioni Persona_1 confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa delle infermità dalle quali è affetta e l'attività lavorativa presenta carattere usurante” sin dalla data di domanda di conferma dell'assegno del 14.10.2019.
[…] In definitiva, deve concludersi che la ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/84 con decorrenza 31.12.2022, fatta salva CP ogni determinazione dell' in merito all'accertamento della persistenza del requisito sanitario.
La ha proposto appello deducendo ≪non possiamo condividere Parte_1
la tesi del primo giudicante solo nella parte in cui ritiene insussistente il requisito contributivo dalla domanda di conferma del 14.10.2019, perché il Giudice non ha considerato che, trattandosi di domanda di conferma, il requisito contributivo doveva essere valutato in relazione al momento del primo riconoscimento, che nel caso di specie
è del 22.09.2016.
Si insiste nel ritenere che l'accertamento del requisito contributivo sulla domanda di conferma del 14.10.2019 debba essere fatto in relazione al quinquennio antecedente alla prima domanda del 22.09.2016.
Rammentiamo che in merito alla sussistenza del requisito contributivo dalla prima domanda del 22.09.2016 è ad oggi pendente in grado di appello un procedimento iscritto al n RG 1238/2023.>>.
L'appellante demanda quindi alla Corte l'opportunità di decidere la presente controversia alla luce di quanto stabilito in altro procedimento trattato da altra sezione di questa Corte.
CP_ L' resiste nel presente grado eccependo sia l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di nova (in quanto la domanda articolata volta all'accertamento del requisito contributivo dal settembre 2016 non è stata oggetto del ricorso di primo grado) sia la decisione della Corte di appello di Roma che con sentenza n. 4040/24 ha definito il giudizio iscritto al n RG 1238/2023 ribadendo - in forza della legittima applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 7, comma 1, d.l. 483/1983 e del conseguente abbattimento della contribuzione maturata dall'appellante (non oggetto di contestazione
4 specifica sotto il profilo strettamente contabile da parte appellante la quale fonda la propria impugnazione sull'inapplicabilità del predetto minimale contributivo) - il mancato raggiungimento da parte della del requisito contributivo Parte_1
specifico nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa (22/9/2016), avendo l'appellante maturato, nel quinquennio precedente alla domanda amministrativa, soltanto 118 settimane contributive a fronte delle 156 richieste per legge, con conseguente infondatezza della domanda.
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Va anzitutto evidenziato che l'appellante non ripropone in questo grado l'ampia argomentazione sull'asserita discriminatorietà del criterio di calcolo della contribuzione nel part time e della sua rilevanza, in ordine alla quale il Tribunale -ma anche la Corte di appello nell'altro processo sopra indicato - ha esaurientemente motivato.
Si aggiunge che in effetti la prospettazione della domanda di primo grado investiva fondamentalmente la declaratoria del diritto a far data dalla seconda domanda
(≪ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma del 14/10/19, o dalla data che risulterà di giustizia. E conseguentemente condannare l' al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 in favore CP_2
della ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14/10/19,
o dalla data che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge≫), per cui l'appellante effettivamente amplia l'oggetto del giudizio in violazione del divieto di nova ex art. 437 cpc. La precisazione ≪della domanda amministrativa del 14/10/19≫ rende inservibile la riserva della ≪data che risulterà di giustizia≫, perché questa va intesa come quella eventualmente successiva alla seconda domanda (v. la citata c.d. decorrenza
“mobile”) e in tal senso si raccorda meglio e più logicamente all'intera prospettazione della ricorrente in primo grado.
5 Sotto altro alternativo aspetto, dalla sentenza di questa Corte di Appello r.g. n.
CP_ 1445 n. 4040/24, prodotta dall' emerge che la non possedeva il Parte_1
requisito contributivo per il periodo di interesse, per cui in ogni caso non le spetterebbe la prestazione relativamente ad un periodo antecedente a quella coperto dal dictum favorevole della sentenza oggetto di impugnazione nel presente procedimento.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e induce al rigetto dell'appello.
L'appellante va esente dal pagamento delle spese in caso di soccombenza attesa l'apposita dichiarazione in atti, resa ex art. 151 disp. att. cpc.
Va invece dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Dichiara l'appellante esente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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