Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 maggio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 ottobre 2000 |
Commentari • 21
- 1. Contro l’“astensionismo tecnico”, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con delega alle Riforme istituzionali, istituisce una Commissione di studio e…Giulio Santini · https://www.osservatoriosullefonti.it/
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Il Comune ha deliberato l'acquisto da una Società Cooperativa delle partecipazioni nella società XXX srl. A seguito dell'atto di compravendita l'ente deve procedere al pagamento. Si chiede quale siano gli aspetti contabili da considerare ossia se la Società Cooperativa deve emettere fattura o meno, se l'importo pattuito è soggetto ad iva o eventuali ritenute d'imposta, oppure se l'ente deve limitarsi a pagare il corrispettivo pattuito alla sottoscrizione della compravendita. Il nostro comune ha adottato e approvato il nuovo PGT. Alcune aree edificabili sono state espropriate con occupazione d'urgenza, delimitazione dell'area con picchetti e somma erogata al contribuente. L'atto notarile …
Leggi di più… - 3. Nomina scrutatori ultrasettantennihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025
- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 marzo 2026
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Giurisprudenza • 73
- 1. TAR Trento, sez. I, sentenza breve 07/02/2025, n. 26Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2025 N. 00026/2025 REG.PROV.COLL. N. 00006/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6 del 2025, proposto da RT OS ME, LI SA, DR AR, NN RA, EN ER, IS BO e RA LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Damiano Florenzano e Sandro Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia Autonoma di RE, Provincia Autonoma di Bolzano, Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di RE, Commissario del Governo per la …Leggi di più...
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- 2. Trib. Perugia, sentenza 06/11/2024, n. 410Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 208/2018 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da (avv. Belardinelli Maria Giovanna) Parte_1 -ricorrente- contro (avv. Caforio Giuseppe) Controparte_1 -resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA 1. Fatto e svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2018, si è rivolto all'intestato Parte_1 Tribunale affinché, previo accertamento della nullità e/o illegittimità del procedimento per il conferimento delle P.O. cui è …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2024, n. 1375Provvedimento: N. R.G. 18/2022 CC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE TERZA CIVILE Il Collegio, composto dai magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott. Enrico Stefani Consigliere dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello (avverso l'Ordinanza del 03-06/12/2021 del Tribunale di Padova pronunciata nel giudizio RG 2128/2021) iscritta al n° 18/2022 RG CC da: - (C.F. ), con gli avv. Barbara Randazzo Parte_1 C.F._1 (C.F. ), Patrizio Ivo D'Andrea (C.F. ) e C.F._2 C.F._3 Parte_2 pagina 1 di 14 (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Vorano in 30125 C.F._4 …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/07/2023, n. 59Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N. 152/2022 R.G.Lav. N. Cron. Sentenza n° * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati: - dott. Vincenzo Pupilella Presidente - dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel. - dott. Rita Pasqualina Curci Cconsigliere riunita in camera di consiglio in data 9/6/2023 ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, come da normativa vigente, la seguente SENTENZA nella causa civile di 2° grado in materia di 1 LAVORO iscritta al N°152 R.G. Lav.- anno 2022 - avente ad oggetto: retribuzione promossa da …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bari, sentenza 12/06/2023, n. 1770Provvedimento: Segue verbale di udienza del 12/06/2023 TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 4088/2022 del Registro Generale e promossa da , con il procuratore avv. CONTINISIO GIUSEPPE Parte_1 Ricorrente nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore Controparte_1 avv. PICERNO MARIA Resistente Oggetto: inquadramento superiore; differenze retributive; *** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalita' di
voto per l'elezione del presidente della provincia) 1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente: "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi".
2. All' articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno.
Ciascun elettore puo', altresi', votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia". - Articolo 2Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
- Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste) 1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente:
"1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".