Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 maggio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 ottobre 2000 |
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Giurisprudenza • 73
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- art. 1 legge regionale n. 23/2020·
- art. 46 legge regionale n. 2/2018·
- diritto elettorale·
- contestualità elezioni·
- principio di ragionevolezza·
- abbreviazione mandato·
- art. 51 D.lgs. n. 267/2000·
- potestà legislativa regionale·
- legittimità costituzionale·
- autonomia differenziata
Versioni del testo
- Art. 1. (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalita' di
voto per l'elezione del presidente della provincia) 1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente: "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi".
2. All' articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno.
Ciascun elettore puo', altresi', votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia". - Articolo 2Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
- Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste) 1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente:
"1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".