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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 580/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MEDICI CARMINE, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa ex lege dall' Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA,
-Appellato-
, rappresentata e difesa dall'avv. POLIMENI NATALE, giusta procura Controparte_2 in atti
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 406/22 del Giudice del Lavoro di Parte_1
Palmi che, in rigetto integrale della domanda, ha ritenuto la legittimità della valutazione compiuta dall'agenzia nell'ambito della selezione per titoli ed esami per il conferimento della CP_1 posizione organizzativa POER “Tributi e URP dell' ”,e la Controparte_3 correttezza del punteggio pari a 10 per anzianità di servizio attribuito alla candidata Controparte_2 , collocatasi prima in graduatoria e destinataria, quindi, della posizione organizzativa.
[...]
Ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che nel calcolo del punteggio per l'anzianità di servizio, si dovesse computare la complessiva e generica anzianità maturata e non invece l'effettivo servizio prestato.
Ha dedotto sul punto che, poiché l'art 8 della determinazione prot. n. 27048/RI/2018 del 21/12/2018 fa riferimento all'attività effettivamente «prestata» (cfr. art 8: “per ogni anno di servizio in terza area presso l' (…) è previsto il riconoscimento di punti 1”, Controparte_1 precisandosi nella nota 6 che “si computa come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, ovvero, comunque, il servizio prestato per almeno 6 mesi e un giorno nel corso dell'anno”), il punteggio attribuito alla dott.ssa avrebbe dovuto essere decurtato delle assenze dal servizio CP_2
(pur legittime) dalla stessa usufruite ai sensi dell'art. 42, co. 5 D.Lgs. n. 151 del 2001 e di tutte le altre forme di assenza del lavoratore, diverse dalle ferie, in cui la prestazione lavorativa non era stata svolta, quali: congedi e i permessi di cui all'art. 3 e 4 della legge n. 53 del 2000, permessi di cui all'art. 33, co. 3, della legge n. 104 del 1992, periodi di malattia e periodi di aspettativa di cui all'art. 40 del CCNL Funzioni Centrali e di cui all'art. 51 dell'allora CCNL Agenzie fiscali.
Ha concluso quindi che, decurtando 6 punti dal punteggio per anzianità (in ragione delle assenze superiori a 6 mesi negli anni dal 2012 al 2017) la dott.ssa avrebbe dovuto collocarsi in posizione CP_2 deteriore rispetto agli altri candidati in graduatoria e l'appellante sarebbe dovuto risultare vincitore, atteso che l'unico candidato che lo precedeva in graduatoria aveva optato per il conferimento di un'altra posizione organizzativa.
Ha aggiunto che la prospettazione da egli sostenuta ha trovato conferma in altre procedure selettive indette dall' ed in particolare nel bando della procedura Controparte_1 selettiva interna per il passaggio dalla seconda alla terza area F1 indetta dall' Controparte_1 con Decreto Direttoriale prot. 158536/R.U., in cui, all'art. 7, è stabilito che “ai sensi
[...] dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, costituiscono titolo rilevante ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore: a) l'attività svolta, intesa quale servizio effettivamente prestato dal dipendente alla data del 31 dicembre 2018, valutabile: - con punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità complessivamente maturata nel ruolo dell' , precisandosi che “si computa come anno intero la Controparte_1 frazione di anno superiore a sei mesi”. Parimenti, nell'ambito delle procedure di sviluppo economico all'interno delle aree, indette alla data del 9/10/2019, l' , all'art. 3, co.
2. delle Controparte_1 singole determinazioni adottate stabiliva che “le categorie di titoli valutabili sono due: l'esperienza professionale (A) e i titoli di studio (B), (…)”, precisando poi che “l'esperienza di servizio fa riferimento all'effettivo periodo svolto dal dipendente. Un ulteriore conferma dell'assunto- a suo dire – si trarrebbe dalla stessa formulazione letterale del bando di selezione oggetto di disamina, ove l'amministrazione ha previsto la generica anzianità di servizio solo come titolo di partecipazione alla procedura, utilizzando all'art 4 una diversa terminologia “i dipendenti che abbiano maturato almeno
5 anni di inquadramento in terza area” senza far ricorso alla locuzione “servizio prestato”.
Le appellate si sono costituite per chiedere il rigetto CP_1 CP_1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando la correttezza del punteggio assegnato alla candidata . Hanno osservato che, secondo quanto stabilito dalla vigente CP_2 normativa, i congedi e i permessi di cui all'art. 3 della legge 53/2000 e all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, sono da considerarsi utili ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, così come le assenze per malattia che non eccedano i 18 mesi di comporto previsti dall'art. 37, comma 1, del vigente CCNL Funzioni Centrali;
che in merito ai periodi di aspettativa di cui all'art. 40 del CCNL
Funzioni centrati, non è risultato, dalla rilevazione delle presenze /assenze dei funzionari, che la CP_2 abbia usufruito di periodi di aspettativa di cui all'art. 40 del CCNL Funzioni centrali;
che, per quanto riguarda i permessi di cui all'art. 42 comma 5 della legge 151/2001, effettivamente non sono computabili nell'anzianità di servizio, ma che tuttavia, anche decurtando il periodo corrispondente ai permessi fruiti dalla dipendente ai sensi dell'art. 42 del citato decreto legislativo (dal 16 marzo al 22 agosto 2018 pari a 160 giorni), l'anzianità di servizio complessivamente maturata dalla dipendente, risulta essere pari a 9 anni, 8 mesi e 12 giorni e dunque, arrotondando in eccesso a 10 anni (si computa come anno intero la frazione di anno superiore a 6 mesi), il punteggio ari a 10 le è stato correttamente Tes_ assegnato;
che i riferimenti ad altre procedure selettive ed a pareri appaiono non conducenti ai fini di causa, riguardando ipotesi diversi non comparabili a quella in esame.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 09/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025 .
********
L'appello non merita accoglimento, essendo condivisibili le motivazioni e le conclusioni della sentenza impugnata.
Come sopra esposto, l'appellante ritiene che nell'anzianità di servizio utile per l'attribuzione dei punteggio (ex art 8 della delibera di selezione) non vadano considerate le assenze per i congedi di maternità, per permessi e congedi parentali di cui all'art. 3 della legge 53/2000, per congedi di cui all'art 4 L. 53/2000 (congedo per eventi e cause particolari), per i permessi di cui all'art. 33, comma
3, della legge 104/1992 (assistenza al familiare disabile); per il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, della legge 151/2001 e per i periodi di malattia , dovendosi computare solo il periodo di servizio effettivo. L'interpretazione proposta dall'appellante non è condivisibile per le seguenti considerazioni.
Essa, in primis, non trova supporto nella formulazione letterale del bando di selezione oggetto di esame, ove non vi è alcun riferimento al servizio realmente prestato ai fini dell'attribuzione del punteggio, parlandosi di “periodi di servizio” e non di “servizio effettivo”. Deve osservarsi che laddove si è voluto ancorare il punteggio al servizio effettivo, vi è stata una espressa e chiara formulazione nella lex specialis (ad esempio, nelle progressioni orizzontali menzionate dallo stesso appellante).
L'omesso riferimento al servizio effettivo nella ipotesi di specie non autorizza ad interpretare la previsione nel senso proposto dall'appellante, poiché una tal lettura si porrebbe in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina protezionistica delle assenze per malattia, per maternità e per assistenza ai disabili, volte alla tutela di beni primari, quali la salute, la maternità e gli interessi del disabile ed a non ostacolare o limitare, nell'ambito del rapporto di lavoro, il pieno esercizio del diritto.
Quanto alle assenze per malattia, la stessa contrattazione collettiva del settore (in particolare l'art 37 comma 8 CCNL del comparto funzioni centrali) prevede che le assenze per malattia non interrompano l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti.
Riguardo alle assenze per congedo di maternità e per congedo parentale, il principio di non discriminazione (di derivazione comunitaria a partire dalla nota direttiva n. 2006/54, inteso come attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, e sancito nel nostro ordinamento già dalla L. n. 300 del 1970, art. 15, e poi dal D.Lgs. n. 151 del 2001 art. 3 e dal D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 25, comma 2 bis) deve tradursi come piena tutela dei diritti delle lavoratrici in congedo di maternità, non solo per quanto riguarda il loro diritto a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro equivalente, ma anche a non subire un deterioramento delle condizioni di lavoro per aver usufruito del congedo di maternità o atti e comportamenti discriminatori della genitorialità, con particolare riguardo a "ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o paternità” ed a beneficiare di qualsiasi miglioramento delle condizioni lavorative anche durante la loro assenza,
Il che significa che l'esercizio del diritto a godere delle prerogative legalmente previste a favore dei genitori per la cura della prole, non può costituire ragione per giustificare una disparità di trattamento, anche di occasioni di lavoro, rispetto ad altre categorie di lavoratori, tutte le volte in cui l'effettiva presenza in ufficio non sia elemento costitutivo del diritto. In attuazione di tali principi, la nuova formulazione dell'art 34 co. 5 Dlgs 151/2001 ha previsto espressamente che “le assenze per congedi parentali si computano nell'anzianità di servizio e non comportano riduzioni di ferie riposi tredicesima mensilità e gratifica natalizia.
La medesima ratio di non discriminazione deve riconoscersi anche alle assenze ex art 33 legge 104/92, essendo anch'esse tutelate dalla normativa protezionistica interna ed internazionale volta a garantire assistenza al familiare con disabilità grave ed a reprimere discriminazioni sui luoghi di lavoro ai lavoratori che assistono il disabile (cfr direttiva 2000/78/ CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
sentenza Corte UE causa C-38/24)
Per come riconosciuto dalla stessa solamente le assenze per congedo Controparte_1 straordinario ai sensi dell'art 42, comma 5, della legge 151/2001 e per congedo per gravi motivi ex art 4 Legge 53/00 non sono computabili nell'anzianità di servizio. Tuttavia, pur decurtandole, il numero dei giorni di assenza nell'anno, risultanti dai prospetti depositati in atti, non è stato tale da influire sul compimento dell'anno di servizio.
Non è mutuabile alla procedura di conferimento di posizione organizzativa la disciplina speciale delle progressioni orizzontali, essendo diversa la natura e le finalità delle due ipotesi.
Nelle procedure di progressione economica orizzontale, il presupposto del diritto alla progressione è la valutazione delle prestazioni effettivamente rese e dei risultati concretamente conseguiti dal personale, sicchè è intuibile che il periodo di servizio effettivo sia quello rilevante nell'attribuzione dei punteggi.
Qui, invece, trattasi di procedure selettive d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative, per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei quali, oltre alla prova scritta e al colloquio, è stata prevista una fase di valutazione dell'attività di servizio e dei titoli di studio che prende in considerazione, attraverso un mero computo matematico,
l'esperienza lavorativa maturata dagli aspiranti, attribuendo un punto per ogni anno di servizio svolto, da intendere non come quantificazione dei giorni effettivamente lavorati in quel periodo ma come anzianità lavorativa maturata.
Come già detto, in nessuna parte del bando si fa riferimento, ai fini dell'attribuzione del punteggio in discorso, al servizio effettivo, non risultando quest'ultimo funzionale alla ratio di reclutamento sotteso al bando che era quello di conferire posti di particolare responsabilità ai dipendenti che potessero vantare maggiori titoli di studio o maggiori competenze dimostrate dall'esito della prevista prova scritta ed anche una maggiore esperienza di servizio complessivamente considerata.
Del resto, neanche si comprenderebbe la ragione per cui le assenze di cui si tratta siano state considerate utili, in base al tenore della determina, a consentire la partecipazione della dipendente alla procedura selettiva, dovendo, invece, poi esser decurtate in fase di attribuzione del punteggio.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese di lite nei confronti delle controparti, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi del DM 147/22 dello scaglione valore indeterminabile bassa complessità
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza n. 406/2022 del Giudice
[...] Controparte_2 del lavoro di Palmi, pubblicata in 01/03/2022, così provvede: rigettata l'appello.
Condanna l'appellante alle spese di lite, liquidate in favore di ciascun appellato in € 4996,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 580/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MEDICI CARMINE, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa ex lege dall' Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA,
-Appellato-
, rappresentata e difesa dall'avv. POLIMENI NATALE, giusta procura Controparte_2 in atti
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 406/22 del Giudice del Lavoro di Parte_1
Palmi che, in rigetto integrale della domanda, ha ritenuto la legittimità della valutazione compiuta dall'agenzia nell'ambito della selezione per titoli ed esami per il conferimento della CP_1 posizione organizzativa POER “Tributi e URP dell' ”,e la Controparte_3 correttezza del punteggio pari a 10 per anzianità di servizio attribuito alla candidata Controparte_2 , collocatasi prima in graduatoria e destinataria, quindi, della posizione organizzativa.
[...]
Ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che nel calcolo del punteggio per l'anzianità di servizio, si dovesse computare la complessiva e generica anzianità maturata e non invece l'effettivo servizio prestato.
Ha dedotto sul punto che, poiché l'art 8 della determinazione prot. n. 27048/RI/2018 del 21/12/2018 fa riferimento all'attività effettivamente «prestata» (cfr. art 8: “per ogni anno di servizio in terza area presso l' (…) è previsto il riconoscimento di punti 1”, Controparte_1 precisandosi nella nota 6 che “si computa come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, ovvero, comunque, il servizio prestato per almeno 6 mesi e un giorno nel corso dell'anno”), il punteggio attribuito alla dott.ssa avrebbe dovuto essere decurtato delle assenze dal servizio CP_2
(pur legittime) dalla stessa usufruite ai sensi dell'art. 42, co. 5 D.Lgs. n. 151 del 2001 e di tutte le altre forme di assenza del lavoratore, diverse dalle ferie, in cui la prestazione lavorativa non era stata svolta, quali: congedi e i permessi di cui all'art. 3 e 4 della legge n. 53 del 2000, permessi di cui all'art. 33, co. 3, della legge n. 104 del 1992, periodi di malattia e periodi di aspettativa di cui all'art. 40 del CCNL Funzioni Centrali e di cui all'art. 51 dell'allora CCNL Agenzie fiscali.
Ha concluso quindi che, decurtando 6 punti dal punteggio per anzianità (in ragione delle assenze superiori a 6 mesi negli anni dal 2012 al 2017) la dott.ssa avrebbe dovuto collocarsi in posizione CP_2 deteriore rispetto agli altri candidati in graduatoria e l'appellante sarebbe dovuto risultare vincitore, atteso che l'unico candidato che lo precedeva in graduatoria aveva optato per il conferimento di un'altra posizione organizzativa.
Ha aggiunto che la prospettazione da egli sostenuta ha trovato conferma in altre procedure selettive indette dall' ed in particolare nel bando della procedura Controparte_1 selettiva interna per il passaggio dalla seconda alla terza area F1 indetta dall' Controparte_1 con Decreto Direttoriale prot. 158536/R.U., in cui, all'art. 7, è stabilito che “ai sensi
[...] dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, costituiscono titolo rilevante ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore: a) l'attività svolta, intesa quale servizio effettivamente prestato dal dipendente alla data del 31 dicembre 2018, valutabile: - con punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità complessivamente maturata nel ruolo dell' , precisandosi che “si computa come anno intero la Controparte_1 frazione di anno superiore a sei mesi”. Parimenti, nell'ambito delle procedure di sviluppo economico all'interno delle aree, indette alla data del 9/10/2019, l' , all'art. 3, co.
2. delle Controparte_1 singole determinazioni adottate stabiliva che “le categorie di titoli valutabili sono due: l'esperienza professionale (A) e i titoli di studio (B), (…)”, precisando poi che “l'esperienza di servizio fa riferimento all'effettivo periodo svolto dal dipendente. Un ulteriore conferma dell'assunto- a suo dire – si trarrebbe dalla stessa formulazione letterale del bando di selezione oggetto di disamina, ove l'amministrazione ha previsto la generica anzianità di servizio solo come titolo di partecipazione alla procedura, utilizzando all'art 4 una diversa terminologia “i dipendenti che abbiano maturato almeno
5 anni di inquadramento in terza area” senza far ricorso alla locuzione “servizio prestato”.
Le appellate si sono costituite per chiedere il rigetto CP_1 CP_1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando la correttezza del punteggio assegnato alla candidata . Hanno osservato che, secondo quanto stabilito dalla vigente CP_2 normativa, i congedi e i permessi di cui all'art. 3 della legge 53/2000 e all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, sono da considerarsi utili ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, così come le assenze per malattia che non eccedano i 18 mesi di comporto previsti dall'art. 37, comma 1, del vigente CCNL Funzioni Centrali;
che in merito ai periodi di aspettativa di cui all'art. 40 del CCNL
Funzioni centrati, non è risultato, dalla rilevazione delle presenze /assenze dei funzionari, che la CP_2 abbia usufruito di periodi di aspettativa di cui all'art. 40 del CCNL Funzioni centrali;
che, per quanto riguarda i permessi di cui all'art. 42 comma 5 della legge 151/2001, effettivamente non sono computabili nell'anzianità di servizio, ma che tuttavia, anche decurtando il periodo corrispondente ai permessi fruiti dalla dipendente ai sensi dell'art. 42 del citato decreto legislativo (dal 16 marzo al 22 agosto 2018 pari a 160 giorni), l'anzianità di servizio complessivamente maturata dalla dipendente, risulta essere pari a 9 anni, 8 mesi e 12 giorni e dunque, arrotondando in eccesso a 10 anni (si computa come anno intero la frazione di anno superiore a 6 mesi), il punteggio ari a 10 le è stato correttamente Tes_ assegnato;
che i riferimenti ad altre procedure selettive ed a pareri appaiono non conducenti ai fini di causa, riguardando ipotesi diversi non comparabili a quella in esame.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 09/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025 .
********
L'appello non merita accoglimento, essendo condivisibili le motivazioni e le conclusioni della sentenza impugnata.
Come sopra esposto, l'appellante ritiene che nell'anzianità di servizio utile per l'attribuzione dei punteggio (ex art 8 della delibera di selezione) non vadano considerate le assenze per i congedi di maternità, per permessi e congedi parentali di cui all'art. 3 della legge 53/2000, per congedi di cui all'art 4 L. 53/2000 (congedo per eventi e cause particolari), per i permessi di cui all'art. 33, comma
3, della legge 104/1992 (assistenza al familiare disabile); per il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, della legge 151/2001 e per i periodi di malattia , dovendosi computare solo il periodo di servizio effettivo. L'interpretazione proposta dall'appellante non è condivisibile per le seguenti considerazioni.
Essa, in primis, non trova supporto nella formulazione letterale del bando di selezione oggetto di esame, ove non vi è alcun riferimento al servizio realmente prestato ai fini dell'attribuzione del punteggio, parlandosi di “periodi di servizio” e non di “servizio effettivo”. Deve osservarsi che laddove si è voluto ancorare il punteggio al servizio effettivo, vi è stata una espressa e chiara formulazione nella lex specialis (ad esempio, nelle progressioni orizzontali menzionate dallo stesso appellante).
L'omesso riferimento al servizio effettivo nella ipotesi di specie non autorizza ad interpretare la previsione nel senso proposto dall'appellante, poiché una tal lettura si porrebbe in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina protezionistica delle assenze per malattia, per maternità e per assistenza ai disabili, volte alla tutela di beni primari, quali la salute, la maternità e gli interessi del disabile ed a non ostacolare o limitare, nell'ambito del rapporto di lavoro, il pieno esercizio del diritto.
Quanto alle assenze per malattia, la stessa contrattazione collettiva del settore (in particolare l'art 37 comma 8 CCNL del comparto funzioni centrali) prevede che le assenze per malattia non interrompano l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti.
Riguardo alle assenze per congedo di maternità e per congedo parentale, il principio di non discriminazione (di derivazione comunitaria a partire dalla nota direttiva n. 2006/54, inteso come attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, e sancito nel nostro ordinamento già dalla L. n. 300 del 1970, art. 15, e poi dal D.Lgs. n. 151 del 2001 art. 3 e dal D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 25, comma 2 bis) deve tradursi come piena tutela dei diritti delle lavoratrici in congedo di maternità, non solo per quanto riguarda il loro diritto a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro equivalente, ma anche a non subire un deterioramento delle condizioni di lavoro per aver usufruito del congedo di maternità o atti e comportamenti discriminatori della genitorialità, con particolare riguardo a "ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o paternità” ed a beneficiare di qualsiasi miglioramento delle condizioni lavorative anche durante la loro assenza,
Il che significa che l'esercizio del diritto a godere delle prerogative legalmente previste a favore dei genitori per la cura della prole, non può costituire ragione per giustificare una disparità di trattamento, anche di occasioni di lavoro, rispetto ad altre categorie di lavoratori, tutte le volte in cui l'effettiva presenza in ufficio non sia elemento costitutivo del diritto. In attuazione di tali principi, la nuova formulazione dell'art 34 co. 5 Dlgs 151/2001 ha previsto espressamente che “le assenze per congedi parentali si computano nell'anzianità di servizio e non comportano riduzioni di ferie riposi tredicesima mensilità e gratifica natalizia.
La medesima ratio di non discriminazione deve riconoscersi anche alle assenze ex art 33 legge 104/92, essendo anch'esse tutelate dalla normativa protezionistica interna ed internazionale volta a garantire assistenza al familiare con disabilità grave ed a reprimere discriminazioni sui luoghi di lavoro ai lavoratori che assistono il disabile (cfr direttiva 2000/78/ CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
sentenza Corte UE causa C-38/24)
Per come riconosciuto dalla stessa solamente le assenze per congedo Controparte_1 straordinario ai sensi dell'art 42, comma 5, della legge 151/2001 e per congedo per gravi motivi ex art 4 Legge 53/00 non sono computabili nell'anzianità di servizio. Tuttavia, pur decurtandole, il numero dei giorni di assenza nell'anno, risultanti dai prospetti depositati in atti, non è stato tale da influire sul compimento dell'anno di servizio.
Non è mutuabile alla procedura di conferimento di posizione organizzativa la disciplina speciale delle progressioni orizzontali, essendo diversa la natura e le finalità delle due ipotesi.
Nelle procedure di progressione economica orizzontale, il presupposto del diritto alla progressione è la valutazione delle prestazioni effettivamente rese e dei risultati concretamente conseguiti dal personale, sicchè è intuibile che il periodo di servizio effettivo sia quello rilevante nell'attribuzione dei punteggi.
Qui, invece, trattasi di procedure selettive d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative, per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei quali, oltre alla prova scritta e al colloquio, è stata prevista una fase di valutazione dell'attività di servizio e dei titoli di studio che prende in considerazione, attraverso un mero computo matematico,
l'esperienza lavorativa maturata dagli aspiranti, attribuendo un punto per ogni anno di servizio svolto, da intendere non come quantificazione dei giorni effettivamente lavorati in quel periodo ma come anzianità lavorativa maturata.
Come già detto, in nessuna parte del bando si fa riferimento, ai fini dell'attribuzione del punteggio in discorso, al servizio effettivo, non risultando quest'ultimo funzionale alla ratio di reclutamento sotteso al bando che era quello di conferire posti di particolare responsabilità ai dipendenti che potessero vantare maggiori titoli di studio o maggiori competenze dimostrate dall'esito della prevista prova scritta ed anche una maggiore esperienza di servizio complessivamente considerata.
Del resto, neanche si comprenderebbe la ragione per cui le assenze di cui si tratta siano state considerate utili, in base al tenore della determina, a consentire la partecipazione della dipendente alla procedura selettiva, dovendo, invece, poi esser decurtate in fase di attribuzione del punteggio.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese di lite nei confronti delle controparti, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi del DM 147/22 dello scaglione valore indeterminabile bassa complessità
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza n. 406/2022 del Giudice
[...] Controparte_2 del lavoro di Palmi, pubblicata in 01/03/2022, così provvede: rigettata l'appello.
Condanna l'appellante alle spese di lite, liquidate in favore di ciascun appellato in € 4996,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)