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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5805 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13583/2024
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 16/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 13583/2024, sono comparsi:
- l'Avv. Simona Cucinotta, in sostituzione dell'Avv. FRANCESE SERGIO per la parte attrice;
- nessuno per la parte convenuta.
Il difensore della parte attrice dà atto che non risulta ancora pervenuto l'avviso di ricevimento della notifica eseguita, a mezzo posta, dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale;
chiede pertanto rinvio per gli stessi incombenti.
Il Giudice, ritenuto che la causa non sia bisognevole dell'istruttoria orale già ammessa dal tribunale, diversamente impersonato
Visto l'art. 209 c.p.c., dichiara chiusa l'istruttoria e invita la difesa attrice alla precisazione delle conclusioni, nonché alla discussione orale della lite.
Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13583 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile”, e vertente tra in qualità di rappresentante e procuratrice Parte_1 dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Francese per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato l'atto introduttivo della lite, e con costui elettivamente domiciliato in Roma, via
Donatello n. 23, presso lo studio dell'Avv. Francesco Villa Pizzi
Attrice
e domiciliato in Roma, via Impruneta, 29, scala Controparte_2
A, piano ottavo, int. 29
Convenuto, contumace
Motivi della decisione
1. fatti controversi
Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, agendo nella qualità di procuratrice e mandataria dell' ed evocando in giudizio il Sig. CP_1
ne ha chiesto la condanna: (a) all'immediato rilascio Controparte_2 dell'immobile in Roma via Impruneta, 29, scala A, piano ottavo, int. 29; (b) al pagina 2 di 6 pagamento della somma di € 345,00 mensili, ovvero a quella somma ritenuta di giustizia, con detrazione di quanto eventualmente versato e documentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno cagionato per effetto dell'occupazione dell'immobile, fino alla pubblicazione della sentenza;
(c) inoltre, la parte attrice ha chiesto condannarsi la convenuta ex art. 614 bis c.p.c. in ipotesi di ritardo nella esecuzione, oltre le spese di lite.
In particolare, a motivo della domanda, la ha esposto: Parte_1
o di avere ricevuto in concessione, dall' il servizio di gestione CP_1 amministrativa, tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare dell'ente previdenziale, con contratto in data 30 giugno 2023, con relativa procura alla rappresentanza in giudizio;
o che nel patrimonio dell' è compreso l'immobile in Roma, via CP_1
Impruneta n. 29, scala A, piano ottavo, interno 29;
o che tale immobile veniva occupato, senza titolo alcuno, dal convenuto a partire dal 20 dicembre 2021 sino all'attualità, come ammesso dallo stesso sig. in apposita Controparte_2 autodenuncia sottoscritta ed indirizzata all'esponente (doc. n. 9 all. atto di citazione);
o che l'indennità di occupazione fosse quantificabile applicando il valore minimo O.M.I. del semestre precedente la data di inizio dell'occupazione, pari ad € 7,5 mq/mese per le abitazioni di categoria
A3 (Economiche) ubicate in Roma nella Zona D8, ed in ragione della superficie convenzionale di mq 46,00 (v. doc. 10 all. atto citazione);
o che detta indennità di occupazione mensile fosse, per il primo semestre 2021, pari a € 345,00 mensili;
o di avere inutilmente diffidato il convenuto a risarcire i danni prodotti per l'usurpazione dell'immobile in proprietà dell'esponente, senza ottenere alcun riscontro, con raccomandata a/r del 10 novembre 2022.
A seguito della rituale notifica dell'atto di citazione, il convenuto è rimasto contumace.
Assegnati i termini consecutivi di cui all'art. 171 ter c.p.c., la parte pagina 3 di 6 attrice, nella seconda memoria istruttoria, ha chiesto disporsi l'interrogatorio formale del convenuto contumace in merito alla veridicità del seguente capitolo: “vero che, sin dal 21 dicembre 2021, il sig. occupa, in Controparte_2 assenza di valido titolo per la detenzione, un appartamento in proprietà dell' CP_1 ubicato in Roma, alla via Impruneta, 29, scala A, piano ottavo, int. 29”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte attrice;
alla odierna udienza, la difesa attrice è stata invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della lite;
all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite
La domanda in citazione va accolta, nei termini di cui al dispositivo, e per quanto di seguito esposto.
2.1 La agendo nella qualità di procuratrice e mandataria Parte_1 dell' ha dedotto che il sig. abbia occupato, senza CP_1 Controparte_2 titolo alcuno, l'immobile – di proprietà – in Roma via Impruneta n. 29, CP_1 scala A, piano ottavo, interno 29, a partire dal 20 dicembre 2021, sino al mese di marzo 2024, e conseguentemente ha chiesto la sua condanna al rilascio dell'immobile, oltre al pagamento della somma di € 345,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da usurpazione protratta per ogni mensilità, fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Va osservato, in limine, come la domanda in esame sia agevolmente qualificabile in termini di azione di risarcimento danni proposta, ex art. 2043
c.c., a motivo della usurpazione dell'immobile di proprietà del cui CP_1 patrimonio la ha documentato essere amministratore (v. doc. nn. 1, 2, Pt_1
3, e 4 all. alla citazione).
Ciò premesso, vale qui brevemente osservare che:
- la cosiddetta autodenuncia sottoscritta dal convenuto ed indirizzata all'esponente (doc. 9 all. atto di citazione), se non configura Parte_1 vera e propria confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.), fornisce un consistente argomento di prova, a sostegno delle domande in citazione, asseverandosi che il convenuto abbia occupato l'immobile in via dell'Impruneta dal gennaio pagina 4 di 6 2022;
- le stesse modalità di notifica della citazione, regolarmente recapitata al domicilio del destinatario con procedimento perfezionato ex art. 140 c.p.c., forniscono ulteriore argomento (art. 2727 c.c.) a dimostrazione degli assunti della nella qualità indicata in epigrafe. Parte_1
Nella fattispecie, essendo stato provato il fatto materiale della occupazione dell'alloggio di proprietà dell' sin dal gennaio 2022, l'onere di provare il CP_1 titolo giustificativo del godimento, il pagamento dell'indennità mensile da occupazione e l'eventuale rilascio, era a carico della convenuta, la cui contumacia si risolve, inevitabilmente, nella sua soccombenza.
2.2 In ordine al quantum debeatur, deve peraltro riconoscersi non soltanto il diritto al rilascio dell'immobile ma anche il diritto del risarcimento del danno, da liquidarsi in via presuntiva, a titolo di “danno normale” (Cass. Sez. Un. 15 novembre 2022, n. 33645), stante la natura pubblica dell'ente proprietario, il quale utilizza gli alloggi facenti parte del proprio patrimonio immobiliare come fonte di reddito, attraverso la loro locazione o cessione a terzi. Non vi è dubbio, infatti, che la perdurante occupazione, impedendo la locazione e rendendo più difficile e meno remunerativa la cessione dell'alloggio, abbia determinato un danno patrimoniale per l'ente proprietario.
Il danno in questione può essere correttamente commisurato al valore locativo del bene e – tenuto conto della sua consistenza ed ubicazione, nonché del suo valore minimo di mercato secondo le valutazioni O.M.I. (pari a € 7,5 mq/mese) – può essere liquidato nella misura indicata dall' pari ad € CP_1
345,00 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a pagare in favore dell' a titolo di risarcimento del danno procurato fino all'attualità (aprile CP_1
2025 incluso), la somma di € 13.800,00 (calcolata moltiplicando € 345,00 per le
40 mensilità trascorse da gennaio 2022 compreso ad aprile 2025 compreso), oltre interessi legali dall'attualità al saldo.
Così come richiesto dalla difesa attrice, e tenuto conto della somma dovuta per ogni mese di occupazione dell'immobile medesimo, fino all'attualità, si reputa pagina 5 di 6 di applicare, alla parte convenuta, una astreinte di € 10,00, per ogni giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data di effettiva liberazione dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis
c.p.c.
3. Le spese infine seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai compensi minimi di avvocato previsti dal d.m. 55/2014 ed aggiornati con d.m. 147/2022 per le cause di particolare semplicità e di valore compreso nello scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna il sig. al rilascio immediato dell'immobile Controparte_2 in Roma, via Impruneta, 29, scala A, piano ottavo, interno 29, in favore della parte attrice in epigrafe, nella qualità indicata;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, nella Controparte_2 qualità indicata in epigrafe, della somma di € 13.800,00, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;
- visto ed applicato l'art. 614-bis c.p.c., condanna al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice nella qualità indicata in epigrafe, della somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella liberazione dell'immobile, dalla data del 17 aprile 2025 alla data di effettivo rilascio;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle Controparte_2 spese del grado, che liquida in € 786,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi tariffari (al valore minimo, scaglione sino ad € 26.000,00), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 16 aprile 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 16/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 13583/2024, sono comparsi:
- l'Avv. Simona Cucinotta, in sostituzione dell'Avv. FRANCESE SERGIO per la parte attrice;
- nessuno per la parte convenuta.
Il difensore della parte attrice dà atto che non risulta ancora pervenuto l'avviso di ricevimento della notifica eseguita, a mezzo posta, dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale;
chiede pertanto rinvio per gli stessi incombenti.
Il Giudice, ritenuto che la causa non sia bisognevole dell'istruttoria orale già ammessa dal tribunale, diversamente impersonato
Visto l'art. 209 c.p.c., dichiara chiusa l'istruttoria e invita la difesa attrice alla precisazione delle conclusioni, nonché alla discussione orale della lite.
Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13583 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile”, e vertente tra in qualità di rappresentante e procuratrice Parte_1 dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Francese per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato l'atto introduttivo della lite, e con costui elettivamente domiciliato in Roma, via
Donatello n. 23, presso lo studio dell'Avv. Francesco Villa Pizzi
Attrice
e domiciliato in Roma, via Impruneta, 29, scala Controparte_2
A, piano ottavo, int. 29
Convenuto, contumace
Motivi della decisione
1. fatti controversi
Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, agendo nella qualità di procuratrice e mandataria dell' ed evocando in giudizio il Sig. CP_1
ne ha chiesto la condanna: (a) all'immediato rilascio Controparte_2 dell'immobile in Roma via Impruneta, 29, scala A, piano ottavo, int. 29; (b) al pagina 2 di 6 pagamento della somma di € 345,00 mensili, ovvero a quella somma ritenuta di giustizia, con detrazione di quanto eventualmente versato e documentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno cagionato per effetto dell'occupazione dell'immobile, fino alla pubblicazione della sentenza;
(c) inoltre, la parte attrice ha chiesto condannarsi la convenuta ex art. 614 bis c.p.c. in ipotesi di ritardo nella esecuzione, oltre le spese di lite.
In particolare, a motivo della domanda, la ha esposto: Parte_1
o di avere ricevuto in concessione, dall' il servizio di gestione CP_1 amministrativa, tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare dell'ente previdenziale, con contratto in data 30 giugno 2023, con relativa procura alla rappresentanza in giudizio;
o che nel patrimonio dell' è compreso l'immobile in Roma, via CP_1
Impruneta n. 29, scala A, piano ottavo, interno 29;
o che tale immobile veniva occupato, senza titolo alcuno, dal convenuto a partire dal 20 dicembre 2021 sino all'attualità, come ammesso dallo stesso sig. in apposita Controparte_2 autodenuncia sottoscritta ed indirizzata all'esponente (doc. n. 9 all. atto di citazione);
o che l'indennità di occupazione fosse quantificabile applicando il valore minimo O.M.I. del semestre precedente la data di inizio dell'occupazione, pari ad € 7,5 mq/mese per le abitazioni di categoria
A3 (Economiche) ubicate in Roma nella Zona D8, ed in ragione della superficie convenzionale di mq 46,00 (v. doc. 10 all. atto citazione);
o che detta indennità di occupazione mensile fosse, per il primo semestre 2021, pari a € 345,00 mensili;
o di avere inutilmente diffidato il convenuto a risarcire i danni prodotti per l'usurpazione dell'immobile in proprietà dell'esponente, senza ottenere alcun riscontro, con raccomandata a/r del 10 novembre 2022.
A seguito della rituale notifica dell'atto di citazione, il convenuto è rimasto contumace.
Assegnati i termini consecutivi di cui all'art. 171 ter c.p.c., la parte pagina 3 di 6 attrice, nella seconda memoria istruttoria, ha chiesto disporsi l'interrogatorio formale del convenuto contumace in merito alla veridicità del seguente capitolo: “vero che, sin dal 21 dicembre 2021, il sig. occupa, in Controparte_2 assenza di valido titolo per la detenzione, un appartamento in proprietà dell' CP_1 ubicato in Roma, alla via Impruneta, 29, scala A, piano ottavo, int. 29”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte attrice;
alla odierna udienza, la difesa attrice è stata invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della lite;
all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite
La domanda in citazione va accolta, nei termini di cui al dispositivo, e per quanto di seguito esposto.
2.1 La agendo nella qualità di procuratrice e mandataria Parte_1 dell' ha dedotto che il sig. abbia occupato, senza CP_1 Controparte_2 titolo alcuno, l'immobile – di proprietà – in Roma via Impruneta n. 29, CP_1 scala A, piano ottavo, interno 29, a partire dal 20 dicembre 2021, sino al mese di marzo 2024, e conseguentemente ha chiesto la sua condanna al rilascio dell'immobile, oltre al pagamento della somma di € 345,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da usurpazione protratta per ogni mensilità, fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Va osservato, in limine, come la domanda in esame sia agevolmente qualificabile in termini di azione di risarcimento danni proposta, ex art. 2043
c.c., a motivo della usurpazione dell'immobile di proprietà del cui CP_1 patrimonio la ha documentato essere amministratore (v. doc. nn. 1, 2, Pt_1
3, e 4 all. alla citazione).
Ciò premesso, vale qui brevemente osservare che:
- la cosiddetta autodenuncia sottoscritta dal convenuto ed indirizzata all'esponente (doc. 9 all. atto di citazione), se non configura Parte_1 vera e propria confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.), fornisce un consistente argomento di prova, a sostegno delle domande in citazione, asseverandosi che il convenuto abbia occupato l'immobile in via dell'Impruneta dal gennaio pagina 4 di 6 2022;
- le stesse modalità di notifica della citazione, regolarmente recapitata al domicilio del destinatario con procedimento perfezionato ex art. 140 c.p.c., forniscono ulteriore argomento (art. 2727 c.c.) a dimostrazione degli assunti della nella qualità indicata in epigrafe. Parte_1
Nella fattispecie, essendo stato provato il fatto materiale della occupazione dell'alloggio di proprietà dell' sin dal gennaio 2022, l'onere di provare il CP_1 titolo giustificativo del godimento, il pagamento dell'indennità mensile da occupazione e l'eventuale rilascio, era a carico della convenuta, la cui contumacia si risolve, inevitabilmente, nella sua soccombenza.
2.2 In ordine al quantum debeatur, deve peraltro riconoscersi non soltanto il diritto al rilascio dell'immobile ma anche il diritto del risarcimento del danno, da liquidarsi in via presuntiva, a titolo di “danno normale” (Cass. Sez. Un. 15 novembre 2022, n. 33645), stante la natura pubblica dell'ente proprietario, il quale utilizza gli alloggi facenti parte del proprio patrimonio immobiliare come fonte di reddito, attraverso la loro locazione o cessione a terzi. Non vi è dubbio, infatti, che la perdurante occupazione, impedendo la locazione e rendendo più difficile e meno remunerativa la cessione dell'alloggio, abbia determinato un danno patrimoniale per l'ente proprietario.
Il danno in questione può essere correttamente commisurato al valore locativo del bene e – tenuto conto della sua consistenza ed ubicazione, nonché del suo valore minimo di mercato secondo le valutazioni O.M.I. (pari a € 7,5 mq/mese) – può essere liquidato nella misura indicata dall' pari ad € CP_1
345,00 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a pagare in favore dell' a titolo di risarcimento del danno procurato fino all'attualità (aprile CP_1
2025 incluso), la somma di € 13.800,00 (calcolata moltiplicando € 345,00 per le
40 mensilità trascorse da gennaio 2022 compreso ad aprile 2025 compreso), oltre interessi legali dall'attualità al saldo.
Così come richiesto dalla difesa attrice, e tenuto conto della somma dovuta per ogni mese di occupazione dell'immobile medesimo, fino all'attualità, si reputa pagina 5 di 6 di applicare, alla parte convenuta, una astreinte di € 10,00, per ogni giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data di effettiva liberazione dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis
c.p.c.
3. Le spese infine seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai compensi minimi di avvocato previsti dal d.m. 55/2014 ed aggiornati con d.m. 147/2022 per le cause di particolare semplicità e di valore compreso nello scaglione di riferimento.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna il sig. al rilascio immediato dell'immobile Controparte_2 in Roma, via Impruneta, 29, scala A, piano ottavo, interno 29, in favore della parte attrice in epigrafe, nella qualità indicata;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, nella Controparte_2 qualità indicata in epigrafe, della somma di € 13.800,00, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;
- visto ed applicato l'art. 614-bis c.p.c., condanna al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice nella qualità indicata in epigrafe, della somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella liberazione dell'immobile, dalla data del 17 aprile 2025 alla data di effettivo rilascio;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle Controparte_2 spese del grado, che liquida in € 786,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi tariffari (al valore minimo, scaglione sino ad € 26.000,00), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 16 aprile 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
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