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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 362/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 6/5/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Deri e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Matteo Baldacci, presso il cui studio sito in Bientina (PI), Viale Vittorio Veneto 5, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6/5/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto deposit at o i l 20.3.2023, il ricorrent e ha chi est o il ri conoscim ent o m al atti a professi onal e t endinopatia bilaterale con l esi one tendinea a dx e la condanna dell' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex Dlgs. CP_1
38/2000, t enut o cont o dell e riconosci ut e preesist enze, con gli arretrati , gl i int eress i legali e l a ri val ut azi one monetari a com e per l egge sui si ngoli rat ei dall a mat urazione del di ritto al s aldo.
2. Con memoria depositata in data 22.9.2023 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ri corso è fonda to e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i. 3.1. Evidenzi ato com e l 'espl et amento del le lavorazioni indi cat e in ri corso poss ano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 9.7.2023, deve segnalarsi come dall e ri s ultanze a cui è pervenuto il consulente medico l egal e nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “si ritiene sussi st ent e il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia. Il momento della raggiunta consapevol ezz a, i n capo alla part e ri corrent e, dell'esi stenza dell a malatti a e dell a sua origine prof ess ional e può essere fatto risalire alla data della domanda amminist rati va. Il momento del consol idamento dei postumi i n mis ura Par indenni zzabile può esser e f atto ri sali re alla dat a di esecuzi one della del 09 -11-
2022. La percent uale invalidant e residuata è pari a 9 punti percent uali . L a val utazi one compl ess iva dei post umi att ualment e presenti , considerat i i precedent i riconoscimenti da parte dell' (12 punti percentuali dal 31 -07-2019 per CP_1
M.P. “Discopatie L4-L5, L5-S1”) può essere valutata pari a 20 punti percentuali”
(così, rel azione di C TU deposi tat a in dat a 20.3.2025).
3.2. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è pervenuto l 'ausili ario, al ricorrent e deve ess ere ri conos ciut o per l a mal atti a di cui al present e giudi zio, ovvero tendinopat ia dell a cuffi a dei rot atori bil at eral e con borsit e, un danno bi ologico pari al 9% e, di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondergli un CP_1
indenni zzo compl es s ivo cor ris pondente al 20%, per uni fi ca con i l precedent e gi à riconosciuto al 12%.
Gli st essi im porti dovranno essere m aggi orati degli i nt eressi l egali, com e per legge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la dete rmi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 0 8/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere i ndividuato i n quello compreso t ra euro 5.200,01 si no a 26.000,00.
4.1. Le spese di cons ul enza t ecni ca, liquidat e con separat o decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara l a nat ura professi onal e dell a pat ologi a tendinopati a bilat erale con l esione tendinea a dx nei t ermini di cui alla part e moti va, con percentual e inval idant e pari al 9% e condanna l ' a corrispondere in favore della parte ricorrente la rendita CP_1 nell a misura del 20%, per uni fi ca con il precedente già riconosciut o, con decorrenza ed int eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da di strarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procu rat ore costi tuito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 362/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 6/5/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Deri e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Matteo Baldacci, presso il cui studio sito in Bientina (PI), Viale Vittorio Veneto 5, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6/5/2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto deposit at o i l 20.3.2023, il ricorrent e ha chi est o il ri conoscim ent o m al atti a professi onal e t endinopatia bilaterale con l esi one tendinea a dx e la condanna dell' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex Dlgs. CP_1
38/2000, t enut o cont o dell e riconosci ut e preesist enze, con gli arretrati , gl i int eress i legali e l a ri val ut azi one monetari a com e per l egge sui si ngoli rat ei dall a mat urazione del di ritto al s aldo.
2. Con memoria depositata in data 22.9.2023 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ri corso è fonda to e deve ess ere accolt o nei limiti di seguit o indi cat i. 3.1. Evidenzi ato com e l 'espl et amento del le lavorazioni indi cat e in ri corso poss ano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 9.7.2023, deve segnalarsi come dall e ri s ultanze a cui è pervenuto il consulente medico l egal e nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “si ritiene sussi st ent e il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia. Il momento della raggiunta consapevol ezz a, i n capo alla part e ri corrent e, dell'esi stenza dell a malatti a e dell a sua origine prof ess ional e può essere fatto risalire alla data della domanda amminist rati va. Il momento del consol idamento dei postumi i n mis ura Par indenni zzabile può esser e f atto ri sali re alla dat a di esecuzi one della del 09 -11-
2022. La percent uale invalidant e residuata è pari a 9 punti percent uali . L a val utazi one compl ess iva dei post umi att ualment e presenti , considerat i i precedent i riconoscimenti da parte dell' (12 punti percentuali dal 31 -07-2019 per CP_1
M.P. “Discopatie L4-L5, L5-S1”) può essere valutata pari a 20 punti percentuali”
(così, rel azione di C TU deposi tat a in dat a 20.3.2025).
3.2. Att esa l a condivisi bi lità degli accert amenti t ecni ci cui è pervenuto l 'ausili ario, al ricorrent e deve ess ere ri conos ciut o per l a mal atti a di cui al present e giudi zio, ovvero tendinopat ia dell a cuffi a dei rot atori bil at eral e con borsit e, un danno bi ologico pari al 9% e, di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondergli un CP_1
indenni zzo compl es s ivo cor ris pondente al 20%, per uni fi ca con i l precedent e gi à riconosciuto al 12%.
Gli st essi im porti dovranno essere m aggi orati degli i nt eressi l egali, com e per legge.
4. Le spese di lit e sono liquidat e in disposit ivo t enendo cont o dei nuovi param et ri per la dete rmi nazi one dei compens i per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M . n. 147 del 13/ 0 8/2022 ; ed i n particol are dei val ori minimi previst i per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve ess ere i ndividuato i n quello compreso t ra euro 5.200,01 si no a 26.000,00.
4.1. Le spese di cons ul enza t ecni ca, liquidat e con separat o decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara l a nat ura professi onal e dell a pat ologi a tendinopati a bilat erale con l esione tendinea a dx nei t ermini di cui alla part e moti va, con percentual e inval idant e pari al 9% e condanna l ' a corrispondere in favore della parte ricorrente la rendita CP_1 nell a misura del 20%, per uni fi ca con il precedente già riconosciut o, con decorrenza ed int eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da di strarsi ex art . 93 c.p.c. in favore del procu rat ore costi tuito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1
separato decret o.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli