Articolo 71 bis della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 71Articolo 72
Versione
11 luglio 1990
Art. 71-bis. (((Associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope) )) (( 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 71, chi promuove, costituisce, dirige, orgnizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanwe stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 71, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale .
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti ))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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