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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1695/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OL FF, LA
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8713/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2937/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239015425408000 IR-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2013 IR-ADDIZIONALE REGIONALE 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2013 IR-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2013 IR-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, il contribuente, sig. Ricorrente_1, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020239015425408, notificata il 05/01/2024, relativa a un debito IR per l'anno d'imposta 2007 pari a € 31.804,03. Tale pretesa era scaturita dal prodromico avviso di accertamento n. TF9010905349/2013, asseritamente notificato il 16/10/2013, emesso dall'Ufficio in conseguenza della partecipazione del padre del ricorrente, Nominativo_1, alla compagine sociale "Società 1 s.a.s.".
Il contribuente aveva lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto e aveva precisato di non aver raggiunto la maggiore età né nel periodo d'imposta (2007), né al momento della presunta notifica dell'accertamento (2013). Inoltre, egli aveva eccepito l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito, nonché vizi motivazionali e di calcolo degli interessi. L'Ufficio si era costituito nel precedente grado di giudizio sostenendo la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento e di una successiva intimazione intermedia del 2018, consegnata alla madre convivente del Ricorrente_1. I giudici di prime cure, con la sentenza qui impugnata, avevano rigettato il ricorso ritenendo che la mancata opposizione all'intimazione del 2018 avesse reso il credito certo e liquido, precludendo lo scrutinio sui vizi degli atti anteriori.
Avverso tale decisione l'appellante proponeva gravame, denunciando l'erroneità della sentenza per violazione dell'onere probatorio in capo all'Ufficio. Egli rilevava come agli atti non risultasse alcuna prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento del 2013 e ribadiva la nullità radicale della stessa, essendo egli all'epoca ancora minorenne. L'appellante contestava, inoltre, la validità della notifica dell'intimazione intermedia del 2018, poiché avvenuta nelle mani della madre affetta da gravi patologie psichiatriche, come da documentazione clinica prodotta, e in assenza della necessaria raccomandata informativa.
L'Ufficio resisteva all'appello con controdeduzioni, nelle quali sosteneva la fondatezza del principio di
"cristallizzazione" della pretesa tributaria in ragione della mancata impugnazione dell'atto intermedio.
L'Agenzia asseriva che l'incapacità naturale del familiare consegnatario non potesse inficiare la notifica, poiché circostanza ignota al messo notificatore. Infine, l'Amministrazione reputava applicabile il termine di prescrizione decennale anziché quello quinquennale invocato da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte osserva in via preliminare che la documentazione clinica prodotta dall'appellante datata dicembre 2024 si riferisce ad un periodo di ricovero attuale e non fornisce alcuna prova circa lo stato di incapacità della sig.ra Nominativo_2 all'epoca della notifica avvenuta nel 2018, risultando dunque inidoneo a inficiare quel passaggio procedimentale. Parimenti, appare corretta la tesi dell'Ufficio secondo cui la prescrizione dei crediti per imposte dirette (IR) ha natura decennale ordinaria, restando il termine quinquennale confinato alle sole sanzioni e interessi.
Tuttavia, il collegio ritiene assorbente e decisiva la questione relativa alla notifica dell'atto presupposto del
2013. Dagli atti di causa risulta incontrovertibilmente che Ricorrente_1 fosse nato il [...]. Pertanto, alla data del 16/10/2013 — indicata dall'Ufficio come momento di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento — il destinatario aveva solo 17 anni. La Corte, in linea con l'orientamento prevalente, ritiene che anche i minori possano essere soggetti passivi di imposizione tributaria (ad esempio per l'IMU sono soggetti passsivi d'imposta i proprietari anche se minori e così anche per la RI e l'IR (tra le altre Cass. sent. n. 3390/2020). Tuttavia nel caso di specie non si tratta di pretese tributarie proprie del contribuente ma di pretese tributarie a lui notificate quale erede del padre Nominativo_1). Nel nostro ordinamento, i minorenni possono essere chiamati alla successione legittima di un loro parente, ma, non avendo la capacità di agire (che si acquista con la maggiore età), non possono decidere autonomamente se accettare o rinunciare all'eredità. Per tale motivo l'ordiamento prevede l'intervento dei genitori (o di diverso legale rappresentante)
e del giudice tutelare. Pertanto la notifica dell'atto impositivo effettuata direttamente a un minore, anziché al suo legale rappresentante, doveva considerarsi affetta da nullità radicale, se non inesistenza, per violazione delle norme sulla capacità di agire e sulla rappresentanza legale. L'amministrazione aveva l'onere di accertare lo status anagrafico del contribuente e di notificare l'atto a chi esercitava la potestà genitoriale o tutelare.
Poiché l'omissione o l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto viziava l'intera sequenza procedimentale, la pretesa tributaria non poteva considerarsi validamente sorta. Di conseguenza, la notifica dell'intimazione intermedia del 2018 non poteva sortire alcun effetto di "cristallizzazione" o sanatoria, poiché un atto inesistente in radice non può essere reso definitivo da atti successivi della riscossione.
D'altro canto la mancata impugnazione dell'intimazione intermedia del 2018 da parte del contribuente ha determinato l'emissione del nuovo avviso di intimazione e quindi l'odierno procedimento. La Corte ritiene che tale circostanza giustifichi la deroga al principio di soccombenza e la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020239015425408. Spese compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OL FF, LA
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8713/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2937/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239015425408000 IR-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2013 IR-ADDIZIONALE REGIONALE 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2013 IR-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2013 IR-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, il contribuente, sig. Ricorrente_1, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020239015425408, notificata il 05/01/2024, relativa a un debito IR per l'anno d'imposta 2007 pari a € 31.804,03. Tale pretesa era scaturita dal prodromico avviso di accertamento n. TF9010905349/2013, asseritamente notificato il 16/10/2013, emesso dall'Ufficio in conseguenza della partecipazione del padre del ricorrente, Nominativo_1, alla compagine sociale "Società 1 s.a.s.".
Il contribuente aveva lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto e aveva precisato di non aver raggiunto la maggiore età né nel periodo d'imposta (2007), né al momento della presunta notifica dell'accertamento (2013). Inoltre, egli aveva eccepito l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito, nonché vizi motivazionali e di calcolo degli interessi. L'Ufficio si era costituito nel precedente grado di giudizio sostenendo la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento e di una successiva intimazione intermedia del 2018, consegnata alla madre convivente del Ricorrente_1. I giudici di prime cure, con la sentenza qui impugnata, avevano rigettato il ricorso ritenendo che la mancata opposizione all'intimazione del 2018 avesse reso il credito certo e liquido, precludendo lo scrutinio sui vizi degli atti anteriori.
Avverso tale decisione l'appellante proponeva gravame, denunciando l'erroneità della sentenza per violazione dell'onere probatorio in capo all'Ufficio. Egli rilevava come agli atti non risultasse alcuna prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento del 2013 e ribadiva la nullità radicale della stessa, essendo egli all'epoca ancora minorenne. L'appellante contestava, inoltre, la validità della notifica dell'intimazione intermedia del 2018, poiché avvenuta nelle mani della madre affetta da gravi patologie psichiatriche, come da documentazione clinica prodotta, e in assenza della necessaria raccomandata informativa.
L'Ufficio resisteva all'appello con controdeduzioni, nelle quali sosteneva la fondatezza del principio di
"cristallizzazione" della pretesa tributaria in ragione della mancata impugnazione dell'atto intermedio.
L'Agenzia asseriva che l'incapacità naturale del familiare consegnatario non potesse inficiare la notifica, poiché circostanza ignota al messo notificatore. Infine, l'Amministrazione reputava applicabile il termine di prescrizione decennale anziché quello quinquennale invocato da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte osserva in via preliminare che la documentazione clinica prodotta dall'appellante datata dicembre 2024 si riferisce ad un periodo di ricovero attuale e non fornisce alcuna prova circa lo stato di incapacità della sig.ra Nominativo_2 all'epoca della notifica avvenuta nel 2018, risultando dunque inidoneo a inficiare quel passaggio procedimentale. Parimenti, appare corretta la tesi dell'Ufficio secondo cui la prescrizione dei crediti per imposte dirette (IR) ha natura decennale ordinaria, restando il termine quinquennale confinato alle sole sanzioni e interessi.
Tuttavia, il collegio ritiene assorbente e decisiva la questione relativa alla notifica dell'atto presupposto del
2013. Dagli atti di causa risulta incontrovertibilmente che Ricorrente_1 fosse nato il [...]. Pertanto, alla data del 16/10/2013 — indicata dall'Ufficio come momento di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento — il destinatario aveva solo 17 anni. La Corte, in linea con l'orientamento prevalente, ritiene che anche i minori possano essere soggetti passivi di imposizione tributaria (ad esempio per l'IMU sono soggetti passsivi d'imposta i proprietari anche se minori e così anche per la RI e l'IR (tra le altre Cass. sent. n. 3390/2020). Tuttavia nel caso di specie non si tratta di pretese tributarie proprie del contribuente ma di pretese tributarie a lui notificate quale erede del padre Nominativo_1). Nel nostro ordinamento, i minorenni possono essere chiamati alla successione legittima di un loro parente, ma, non avendo la capacità di agire (che si acquista con la maggiore età), non possono decidere autonomamente se accettare o rinunciare all'eredità. Per tale motivo l'ordiamento prevede l'intervento dei genitori (o di diverso legale rappresentante)
e del giudice tutelare. Pertanto la notifica dell'atto impositivo effettuata direttamente a un minore, anziché al suo legale rappresentante, doveva considerarsi affetta da nullità radicale, se non inesistenza, per violazione delle norme sulla capacità di agire e sulla rappresentanza legale. L'amministrazione aveva l'onere di accertare lo status anagrafico del contribuente e di notificare l'atto a chi esercitava la potestà genitoriale o tutelare.
Poiché l'omissione o l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto viziava l'intera sequenza procedimentale, la pretesa tributaria non poteva considerarsi validamente sorta. Di conseguenza, la notifica dell'intimazione intermedia del 2018 non poteva sortire alcun effetto di "cristallizzazione" o sanatoria, poiché un atto inesistente in radice non può essere reso definitivo da atti successivi della riscossione.
D'altro canto la mancata impugnazione dell'intimazione intermedia del 2018 da parte del contribuente ha determinato l'emissione del nuovo avviso di intimazione e quindi l'odierno procedimento. La Corte ritiene che tale circostanza giustifichi la deroga al principio di soccombenza e la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020239015425408. Spese compensate per quanto in motivazione.