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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12682 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 24445/25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che il Tribunale gli ha riconosciuto il requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l.
118/71 a decorrere dal settembre 2024, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre agli CP_1
accessori di legge.
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Il tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che con decreto di omologa del 19.2.2025 il
Tribunale di Roma ha accertato in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 a decorrere dal settembre 2024.
pagina 1 di 2 Il ricorrente ha notificato all' il decreto di omologa in data 20.2.25 ed inviato il CP_1
modello AP70. In corso di giudizio ha, altresì, documentato, il possesso dei requisiti socio economici per ottenere la liquidazione della prestazione richiesta.
Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' rimasto contumace. Va CP_1
quindi affermato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, esclusa la fase di trattazione, da distrarsi al difensore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei ratei maturati a CP_1
titolo di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 a decorrere dal settembre 2024 oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 1.860,00 oltre oneri di legge.
Roma, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che il Tribunale gli ha riconosciuto il requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l.
118/71 a decorrere dal settembre 2024, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre agli CP_1
accessori di legge.
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Il tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che con decreto di omologa del 19.2.2025 il
Tribunale di Roma ha accertato in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 a decorrere dal settembre 2024.
pagina 1 di 2 Il ricorrente ha notificato all' il decreto di omologa in data 20.2.25 ed inviato il CP_1
modello AP70. In corso di giudizio ha, altresì, documentato, il possesso dei requisiti socio economici per ottenere la liquidazione della prestazione richiesta.
Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' rimasto contumace. Va CP_1
quindi affermato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, esclusa la fase di trattazione, da distrarsi al difensore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei ratei maturati a CP_1
titolo di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 a decorrere dal settembre 2024 oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 1.860,00 oltre oneri di legge.
Roma, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2