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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1284/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Del Vecchio ed elettivamente domiciliato in
Giulianova (TE), al Corso Garibaldi, n. 109, giusta procura conferita a margine dell'atto di citazione;
- Attore/opponente - contro
(C.F. ), residente in Giulianova (TE), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Giulianova (TE), al Largo Del Forno, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di
Giandomenico, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta/Opposta - nonché contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Zannotti ed elettivamente domiciliata in Roma, al Viale
Europa, n. 190, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Altra convenuta/Opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 6 Attore, come precisato negli scritti conclusivi, “Voglia l'On.le Tribunale adito:
1- In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare - anche d'ufficio - che la Sentenza (di secondo grado) n.
1411/2024, pubblicata il 20.12.24, RG n. 3883/16, Repert. n. 1876/24 , emessa dal Tribunale di
Teramo , che si è già prodotta in allegato alla Comparsa Conclusionale chiedendone l'acquisizione, ha integralmente riformato la Sentenza (di primo grado) n. 685/16 , emessa dal G.d.P. di Teramo, annullandola e che, in sua integrale sostituzione, ha rigettato le domande spiegate da
[...]
nei confronti del , e conseguentemente accertare e dichiarare CP_1 Parte_1
l'improcedibilità dell'esecuzione per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determinante
l'illegittimità dell'intera procedura forzata con effetto ex tunc. Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità, l'inefficacia, l'illegittimità e
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso pignoramento presso terzi del 15.02.17 con conseguente dichiarazione di illegittimità di tutti gli atti esecutivi compiuti dichiarandone la cessazione degli effetti.
Per l'effetto, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva e, accertato che ha Controparte_2 provveduto al pagamento in favore di di € 9.475,04 (come da comunicazione prot. Controparte_1
BP/O/GST/17/120988/00/BP del 23.03.18, in atti) condannare alla immediata Controparte_1 restituzione al della somma di € 9.475,04, indebitamente percepita, maggiorata Parte_1 degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2- In subordine, per l'ipotesi in cui l'On.le Tribunale ritenga di non poter procedere d'ufficio, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per disporre l'acquisizione della Sentenza n. 1411/2024, pubbl. il 20/12/2024, RG n. 3883/2016, Repert. n. 1876/2024, - che ha caducato il titolo esecutivo -, emessa dal Tribunale di Teramo in integrale riforma della Sentenza n. 685/16, emessa dal G.d.P. di
Teramo, che è stata annullata ed integralmente sostituita dal rigetto delle domande spiegate da
[...]
.
3 - Si insiste per il rigetto delle avverse conclusioni e per l'accoglimento delle già rese CP_1 conclusioni di cui all'Atto di citazione”.
Convenuta “per il rigetto dell'opposizione con condanna al Controparte_1 Parte_1 alle spese legali di causa;
in via subordinata, si chiede, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese legali”.
Convenuta “nel mettersi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per dar seguito Controparte_2 agli eventuali provvedimenti che verranno adottati, insiste per il rigetto della domanda proposta dal
Comune di Giulianova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato in cancelleria del 12 aprile 2018 e ritualmente notificato, il Parte_1 ha proposto opposizione all'esecuzione, qui nella fase di merito, avviata nei suoi confronti
[...] da con l'atto di precetto notificato il 30.1.2017 e con il pignoramento mobiliare Controparte_1 presso terzi - - per l'importo di euro 9.475,04, somma sulla Sentenza n. 685 del Controparte_2
2016, con la quale il Giudice di Pace di Teramo condannava il a risarcire la Parte_1
Sig.ra di tutti i danni dalla stessa subìti nell'evento avvenuto in data 27 maggio Controparte_1
2014.
Ha eccepito e dedotto l'attore, in sintesi, che soggetti diversi dal terzo Tesoriere comunale (Banca
Popolare di Bari) non possono assumere la qualità di terzo ex art. 546 c.p.c. né hanno alcun obbligo di dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. e né possono vincolare le somme detenute per conto dell'Ente comunale.
Costituita in giudizio ha eccepito e dedotto, in sintesi, la legittimità del Controparte_1 pignoramento, dovendo essere considerato il a tutti gli effetti, per stessa Parte_1 ammissione e dichiarazione del suo tesoriere. Pt_1
Costituitasi in giudizio eccepiva e deduceva, in sintesi, insistendo per la conferma Controparte_2 del provvedimento del 19.02.2018 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Teramo.
Istruita la causa a solo mezzo di prove precostituite e prove orali, il Giudicante, perveniva all'udienza del 15.10.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
In primis, va dichiarata cessata la materia del contendere per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.
Va osservato, in via di principio, che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non consente la prosecuzione del giudizio d'esecuzione, e ciò in ossequio al noto principio espresso con il brocardo nulla executio sine titulo (in tal senso anche Cass. civ., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478).
Il titolo esecutivo, quale condizione dell'azione, deve esistere già nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto, non si può formare successivamente all'inizio del processo esecutivo e deve permanere fino alla conclusione di questo (Cass. 1337/00; 7631/02;
11769/02; 11021/2011; 15363/11; 2955/2013).
pagina 3 di 6 La logica e manifesta conseguenza processuale del principio sopra richiamato, è che, nel caso di specie, la revoca integrale del titolo esecutivo prodotta in atti, conduce necessariamente a dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di opposizione.
Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il di interesse ad agire lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nel caso di specie, alla perdita di efficacia del titolo esecutivo, determinatasi con la pubblicazione della
Sentenza d'appello n. 1411/2024, pubbl. il 20/12/2024, RG n. 3883/2016, Repert. n. 1876/2024 del
20/12/2024, emessa dal Tribunale di Teramo, consegue che – atteso che la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per Cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (Cass. Civ.
9293/2001) ed il suo accertamento “produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc” (sempre Cass. Civ. 9293/2001) - non si può che dichiarare l'illegittimità di ogni atto esecutivo, compiuto da sin dall'inizio, sul presupposto della riforma dell'ordinanza posta alla Controparte_1 base del precetto impugnato.
Va disattesa, poi, la domanda di condanna contro alla restituzione al Controparte_1 Parte_1 della somma percepita di € 9.475,04, accertato che ha provveduto al
[...] Controparte_2 pagamento in favore della stessa di detto importo (come da comunicazione prot.
BP/O/GST/17/120988/00/BP del 23.03.18, in atti), atteso che l'opposizione esecutiva è volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza (anche parziale) del diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata o di illegittimità degli atti opposti, ma, trattandosi di una parentesi di cognizione endoesecutiva, non può spingersi sino alla pronuncia di emissione dell'atto valido, dovendo il giudice della cognizione pagina 4 di 6 limitarsi a dichiarare la sussistenza del diritto o l'invalidità dell'atto esecutivo, residuando ogni ulteriore provvedimento al GE (ove l'esecuzione sia ancora pendente) ovvero al giudice investito di un ordinario giudizio di cognizione (ad esempio, per le conseguenze restitutorie), o procedendo ad un autonomo giudizio di ripetizione di indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò posto, dovendosi il giudicante pronunciarsi in ordine alla regolazione eventuale delle spese di lite si osserva che, in merito, si registra l'esistenza di un recente contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Si è discusso, invero, della rilevanza della pronuncia di caducazione del titolo esecutivo intervenuta nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, soprattutto al fine delle ricadute pratiche in termini di liquidazione delle spese di causa.
Un primo orientamento (da ultimo Cass. civ. n. 1005/2020) ha ritenuto che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del principio generale della domanda, non comporti la fondatezza dell'opposizione ed il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, con conseguente ricaduta pratica in termini di regolazione delle spese di causa che non possono essere liquidate con certezza in favore dell'opponente, dovendosi all'uopo utilizzare il principio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità e nella considerazione dell'intera vicenda processuale.
Nel 2019, con la sentenza n. 21240 la Seconda Sezione della C.C. è entrata in aperto contrasto con il precedente orientamento prevalente, riprendendo risalenti arresti giurisprudenziali;
in questo contesto ha affermato il principio secondo cui la caducazione del titolo esecutivo, nelle more del giudizio di opposizione, ancorché intervenuto, come nel caso di specie, per motivi differenti da quelli posti a sostegno del giudizio di opposizione all'esecuzione, pur portando ad una cessazione della materia del contendere, presuppone una sostanziale fondatezza dell'opposizione, con la conseguente impossibilità per il giudice di merito di porre le spese del giudizio a carico della parte opponente.
Sostanzialmente i Giudici, con il citato arresto giurisprudenziale hanno ritenuto che, intervenuta la caducazione del titolo, l'opposizione debba ritenersi fondata, per qualunque motivo proposta, sicché il
Giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla scorta dei motivi proposti risultando gli stessi assorbiti dalla caducazione del titolo, con conseguente illegittimità ab origine dell'esecuzione.
Pur ritenendo il giudicante di dover aderire all'ultimo orientamento citato, con la conseguenza che i motivi di opposizione sono da considerarsi assorbiti dalla sopravvenuta caducazione del titolo, in considerazione del fatto che la questione è stata ed è effettivamente al centro di una complessa analisi giurisprudenziale come riportato ed ancora dalla sopravvenuta caducazione del titolo nelle more del pagina 5 di 6 giudizio di opposizione, si ritiene vi siano fondati motivi perché le spese del giudizio siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da in persona del Sindaco e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, contro nonché in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – atto di pignoramento presso terzi del 15.02.17- per le ragioni in motivazione;
2) spese di lite compensate tra le parti.
Così è deciso in Teramo, lì data del deposito telematico.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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