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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FILIPPO VITI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Aurelia Sud n. 23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU).
2. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
➢ a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera dopo
1 l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00. Previo preavviso di almeno 24H la figlia potrà pernottare presso la dimora del padre anche la domenica a condizione che quest'ultimo si faccia carico di accompagnarla, il lunedì mattina, direttamente presso il plesso scolastico, entro e non oltre l'orario previsto per l'ingresso; nel caso in cui un fine settimana sia direttamente connesso ad un periodo di ponte festivo, la minore sarà collocata presso il genitore designato per la frequentazione del fine settimana di riferimento, per l'intera durata del periodo prolungato derivante dal ponte;
➢ è facoltà dei genitori, d'intesa tra loro, prevedere - ogni 60gg - un ulteriore week-end di frequentazione padre - figlia alle medesime condizioni sopra riportate;
➢ un giorno infrasettimanale - indicativamente il martedì salvo diverso accordo - dall'uscita della scuola e fino alla sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00; si prevede, inoltre, che il padre possa trascorrere un ulteriore giorno infrasettimanale con la figlia (alle medesime condizioni appena descritte), purché ne dia comunicazione con almeno 48 ore di anticipo;
➢ per quanto riguarda le festività comandate si seguirà il criterio dell'alternanza fra i genitori. In particolare per quanto riguarda le festività natalizie a partire da dicembre 2025 il giorno di Natale la figlia lo trascorrerà con la madre, mentre il 26 dicembre con il padre;
il 31 dicembre ed il primo giorno dell'anno con la madre e l'epifania con il padre. L'anno seguente, quindi, il giorno di Natale la figlia lo trascorrerà con il padre e le successive festività come detto seguiranno il criterio dell'alternanza;
➢ durante le vacanze natalizie il padre avrà, inoltre, diritto a trascorrere almeno 5gg, anche non consecutivi, con la figlia da comunicarsi entro il giorno 15 del mese di novembre;
➢ durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
➢ durante le vacanze estive per 3 (tre) settimane di cui almeno 2 (due) consecutive da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
➢ quanto agli spostamenti si seguirà il criterio dell'alternanza. Si stabilisce che, laddove non intervenga un diverso accordo tra i genitori, la madre sarà tenuta a condurre la figlia presso la dimora paterna, e il padre sarà responsabile di provvedere al rientro della minore presso la residenza materna al termine del periodo di frequentazione.
5. Il Sig. a titolo di mantenimento della figlia, verserà alla Sig.ra tramite accredito Pt_2 Pt_1 in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 550,00 (Cinquecentocinquanta/00); assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. L'obbligo di mantenimento della figlia sussisterà fino a che la stessa non sarà economicamente autosufficiente, ove ciò non dipenda da una loro scelta di vita.
7. Il Sig. altresì, si farà carico interamente della spesa per la mensa scolastica. Pt_2
8. L'importo dell'assegno unico universale dell'INPS sarà percepito - interamente - dalla Sig.ra ed il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, vi rinuncia espressamente. Pt_3 Pt_2
9. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche,
2 ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici e/o privati;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per campi estivi;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
10. Ogni genitore dovrà comunicare, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e, l'importo della stessa/e ed allegare la relativa documentazione;
l'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le linee guida/protocollo d'intesa del 07.10.2020 in vigore presso il Tribunale di Lucca. Il genitore che porterà con sé la figlia in vacanza ne assumerà per intero il costo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 12/9/2021, antecedentemente al quale è
3 nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda Per_1 di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 243/2025 del 9/4/2025, pubblicata il 15/4/2025 e passata in giudicato in data 18/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 17/12/2025, successivamente anticipata all'11/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, per espresso accordo delle parti, le spese di lite sono interamente a carico del sig. Pt_2
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Pietrasanta (LU) in data 12/9/2021, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 30, Parte 1, dell'Anno 2021; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE le spese di lite interamente a carico di Parte_2
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RA GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FILIPPO VITI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Aurelia Sud n. 23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU).
2. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
➢ a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera dopo
1 l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00. Previo preavviso di almeno 24H la figlia potrà pernottare presso la dimora del padre anche la domenica a condizione che quest'ultimo si faccia carico di accompagnarla, il lunedì mattina, direttamente presso il plesso scolastico, entro e non oltre l'orario previsto per l'ingresso; nel caso in cui un fine settimana sia direttamente connesso ad un periodo di ponte festivo, la minore sarà collocata presso il genitore designato per la frequentazione del fine settimana di riferimento, per l'intera durata del periodo prolungato derivante dal ponte;
➢ è facoltà dei genitori, d'intesa tra loro, prevedere - ogni 60gg - un ulteriore week-end di frequentazione padre - figlia alle medesime condizioni sopra riportate;
➢ un giorno infrasettimanale - indicativamente il martedì salvo diverso accordo - dall'uscita della scuola e fino alla sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00; si prevede, inoltre, che il padre possa trascorrere un ulteriore giorno infrasettimanale con la figlia (alle medesime condizioni appena descritte), purché ne dia comunicazione con almeno 48 ore di anticipo;
➢ per quanto riguarda le festività comandate si seguirà il criterio dell'alternanza fra i genitori. In particolare per quanto riguarda le festività natalizie a partire da dicembre 2025 il giorno di Natale la figlia lo trascorrerà con la madre, mentre il 26 dicembre con il padre;
il 31 dicembre ed il primo giorno dell'anno con la madre e l'epifania con il padre. L'anno seguente, quindi, il giorno di Natale la figlia lo trascorrerà con il padre e le successive festività come detto seguiranno il criterio dell'alternanza;
➢ durante le vacanze natalizie il padre avrà, inoltre, diritto a trascorrere almeno 5gg, anche non consecutivi, con la figlia da comunicarsi entro il giorno 15 del mese di novembre;
➢ durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
➢ durante le vacanze estive per 3 (tre) settimane di cui almeno 2 (due) consecutive da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
➢ quanto agli spostamenti si seguirà il criterio dell'alternanza. Si stabilisce che, laddove non intervenga un diverso accordo tra i genitori, la madre sarà tenuta a condurre la figlia presso la dimora paterna, e il padre sarà responsabile di provvedere al rientro della minore presso la residenza materna al termine del periodo di frequentazione.
5. Il Sig. a titolo di mantenimento della figlia, verserà alla Sig.ra tramite accredito Pt_2 Pt_1 in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 550,00 (Cinquecentocinquanta/00); assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. L'obbligo di mantenimento della figlia sussisterà fino a che la stessa non sarà economicamente autosufficiente, ove ciò non dipenda da una loro scelta di vita.
7. Il Sig. altresì, si farà carico interamente della spesa per la mensa scolastica. Pt_2
8. L'importo dell'assegno unico universale dell'INPS sarà percepito - interamente - dalla Sig.ra ed il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, vi rinuncia espressamente. Pt_3 Pt_2
9. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche,
2 ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici e/o privati;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per campi estivi;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
10. Ogni genitore dovrà comunicare, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e, l'importo della stessa/e ed allegare la relativa documentazione;
l'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le linee guida/protocollo d'intesa del 07.10.2020 in vigore presso il Tribunale di Lucca. Il genitore che porterà con sé la figlia in vacanza ne assumerà per intero il costo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 12/9/2021, antecedentemente al quale è
3 nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda Per_1 di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 243/2025 del 9/4/2025, pubblicata il 15/4/2025 e passata in giudicato in data 18/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 17/12/2025, successivamente anticipata all'11/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, per espresso accordo delle parti, le spese di lite sono interamente a carico del sig. Pt_2
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Pietrasanta (LU) in data 12/9/2021, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 30, Parte 1, dell'Anno 2021; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE le spese di lite interamente a carico di Parte_2
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RA GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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