CA
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie in materia di locazioni composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 23/01/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter c.p.c.; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 126/2024 r. g., vertente tra
(C.F. ) con il patrocinio dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA, con elezione di domicilio in CORSO MAZZINI
N.55 60100 ANCONA
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. NOLASCO Parte_2 P.IVA_2
SALVATORE e BELCREDI PIERFRANCESCA ( ), con elezione di C.F._1
domicilio in VIA CALATAFIMI 1 60121 ANCONA
APPELLATO
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Parte_1
Macerata, pubblicata in data 16/1/2024 chiedendo di accertare la mancanza di alternative allocative per
Amministrazioni utilizzatrici dei suddetti immobili e, riconosciuto il conseguente diritto di occupazione pagina 1 di 2 precaria, rigettare ogni domanda di rilascio degli stessi a una data antecedente rispetto a quella del 29 dicembre 2026 e respingere ogni altra domanda di controparte, con il favore delle spese.
Si è costituita nel presente grado l'appellata società già Parte_2 Controparte_1
n.q. di società di gestione del fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato
[...] denominato “FIP - Fondo Immobili Pubblici”, resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Con le note depositate per l'odierna udienza di discussione, le parti hanno dato che l'appellante ha rinunciato irrevocabilmente e incondizionatamente agli atti e alle domande del giudizio, a spese di lite, integralmente compensate, con contestuale accettazione, nei medesimi termini, da parte di
Controparte_2
In conseguenza di detta rinuncia, regolarmente accettata, deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi dell'art.306 c.p.c., in quanto con essa è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Spese compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c.;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23 gennaio 2025.
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna Sbano Dr. Luigi Santini
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie in materia di locazioni composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 23/01/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter c.p.c.; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 126/2024 r. g., vertente tra
(C.F. ) con il patrocinio dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA, con elezione di domicilio in CORSO MAZZINI
N.55 60100 ANCONA
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. NOLASCO Parte_2 P.IVA_2
SALVATORE e BELCREDI PIERFRANCESCA ( ), con elezione di C.F._1
domicilio in VIA CALATAFIMI 1 60121 ANCONA
APPELLATO
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Parte_1
Macerata, pubblicata in data 16/1/2024 chiedendo di accertare la mancanza di alternative allocative per
Amministrazioni utilizzatrici dei suddetti immobili e, riconosciuto il conseguente diritto di occupazione pagina 1 di 2 precaria, rigettare ogni domanda di rilascio degli stessi a una data antecedente rispetto a quella del 29 dicembre 2026 e respingere ogni altra domanda di controparte, con il favore delle spese.
Si è costituita nel presente grado l'appellata società già Parte_2 Controparte_1
n.q. di società di gestione del fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato
[...] denominato “FIP - Fondo Immobili Pubblici”, resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Con le note depositate per l'odierna udienza di discussione, le parti hanno dato che l'appellante ha rinunciato irrevocabilmente e incondizionatamente agli atti e alle domande del giudizio, a spese di lite, integralmente compensate, con contestuale accettazione, nei medesimi termini, da parte di
Controparte_2
In conseguenza di detta rinuncia, regolarmente accettata, deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi dell'art.306 c.p.c., in quanto con essa è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Spese compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c.;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23 gennaio 2025.
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna Sbano Dr. Luigi Santini
pagina 2 di 2