Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza breve 5 maggio 2025
Decreto collegiale 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/05/2025, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04357/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4357 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale genitore della minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Scuola Secondaria di I Grado "-OMISSIS-", non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a. della nota prot. n.-OMISSIS- emessa dalla Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” con sede in Napoli, alla via -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
nonché per il risarcimento del danno per l’illegittima privazione dell’integrale sostegno scolastico alla minore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso in trattazione il ricorrente gravava il provvedimento di cui alla nota prot. n.-OMISSIS-, emesso dalla Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” con sede in Napoli, alla via -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data con il quale venivano assegnate alla figlia minore -OMISSIS-, affetta da handicap di certificata gravità, un numero di ore di sostegno scolastico (18, a fronte di una frequenza scolastica settimanale di 30 ore), ritenuto inadeguato a fronteggiarne le esigenze di assistenza ed integrazione scolastica;
il deducente allega, in particolare che la minore, che frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025 la classe seconda della scuola secondaria di primo grado sez. F presso la suindicata Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-”, soffre di “-OMISSIS-,” e per tale patologia è stata riconosciuta come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L.104/92; la Commissione Medica dell’Asl NA 1 Centro -Distretto 29 - a mezzo del neuropsichiatra infantile, ha in sede di diagnosi funzionale richiesto per la minore il rapporto in deroga per gravità (cfr. diagnosi funzionale in atti);
il ricorrente agiva altresì per l’accertamento per l’anno scolastico 2023/2024, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche, previa valutazione delle concrete esigenze dell’alunna, da effettuarsi anno per anno in sede di redazione del PEI; domandavano anche il riconoscimento del sostegno scolastico nella misura adeguata, anche per gli anni futuri;
agiva inoltre per la condanna dei convenuti resistenti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla minore in seguito al loro comportamento illecito e reiterato, nella misura quantificata in corso di causa o in quella che il Tribunale volesse valutare equitativamente e nell’ambito della propria competenza, nonché per la condanna alle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Rammentato che la Sezione con Ordinanza 2054 del 17 ottobre 2024, accoglieva la domanda cautelare motivando nei seguenti termini la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva, impartendo il conseguente dettame di adozione degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto della minore per cui è causa:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il ricorrente è il genitore della minore -OMISSIS-, affetta da “-OMISSIS-,”, e per tale patologia è stata riconosciuta come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L.104/92; frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025 la classe seconda della scuola secondaria di primo grado sez. F presso la Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” con sede in Napoli;
a causa di tale patologia la minore ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla stessa;
tuttavia l’Istituto Scolastico da lei frequentato, nonostante la sussistenza della predetta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, ha assegnato n. 18 ore di sostegno, giusta l’impugnata nota prot. n.-OMISSIS-;
le 18 ore di sostegno richieste per l’anno scolastico 2024/2025 non sono adeguate, tenuto conto dell’orario effettivo di frequenza (30) e della gravità della patologia da cui è affetta la minore (cfr.; PEI 23 -24).
Rilevato, dunque, che:
il Verbale GLO del 07.06.24, (all. 6 del ricorso), richiede per l’’anno scolastico successivo l’orario “completo di sostegno scolastico per la copertura di tutte le 30 ore settimanali”; al pari del verbale del 7.06.2024 (all.7 del ricorso), di verifica finale del PEI 2023/2024, che rinvia, quanto alla proposta del monte ore di sostegno scolastico per l’anno successivo, all’esaminato verbale n. 2 del GLOH allegato;
alla luce degli atti versati in giudizio e in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di sostegno scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), appare sussistere il fumus boni iuris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione di 18 ore, a fronte di un orario di frequentazione di 30 ore, della grave situazione di disabilità della minore sopra illustrata, nonché delle nette indicazioni della del verbale di verifica del PEI 2023/2024 sopraindicato;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’imminente avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunna, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
conseguentemente la Sezione accoglieva la domanda cautelare ai fini di cui in motivazione e rinviando l’ulteriore trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 19 febbraio 2025 anche ai fini della regolazione delle spese di fase;
Rammentato che con istanza prodotta il 3 dicembre 2024, di esecuzione della riportata ordinanza cautelare, parte ricorrente rappresentava che successivamente all’emissione della stessa, la P.A., in palese violazione del provvedimento emesso dalla Sezione, non lo aveva eseguito. seguitando ad erogare al minore stesso solo 18 ore di sostegno scolastico;
ragion per cui con ordinanza collegiale n. 713 del 27 gennaio 2025 la Sezione, “Ritenuto, pertanto che, nulla controdeducendo la P.A. resistente, l’inottemperanza dell’Amministrazione scolastica resistente al decisum di cui alla richiamata ordinanza cautelare risulta incontestata e che è, dunque, fondata la domanda di esecuzione della pronunciata misura cautelare, domanda che va dunque essere accolta, dovendosi ordinare alla Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” con sede in Napoli, alla via -OMISSIS-, di ottemperare all’Ordinanza cautelare n. 2054/2024 assegnando alla minore per cui si procede, n. 30 ore di sostegno scolastico entro giorni 5 (cinque) dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica, ove anteriore della presente Ordinanza”,
contestualmente nominando Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, il Prefetto di Napoli o funzionario competente da lui delegato;
Atteso che il procuratore costituito di parte ricorrente con note d’udienza del 17 febbraio 2025 ha rappresentato che solo a seguito della notifica dell’ordinanza di esecuzione della misura cautelare n. 713/2025 depositata in data 27.01.2025, la P.A. ha provveduto ad assegnare alla minore per cui è causa un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia, chiedendo pertanto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all’azione di annullamento, sussistendo, invece, l’interesse alla pronuncia di quantificazione del danno da ritardo e di condanna alle spese di causa;
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., quanto all’azione di annullamento;
Rammentato che il provvedimento impugnato del dirigente (all. 4 del ricorso) recante assegnazione alla minore -OMISSIS-, di un numero inadeguato di ore di sostegno e pari a sole 18 ore, risulta carente di motivazione rapportata alla gravità della patologia sofferta dalla medesima e alla necessità del correlato numero di ore di sostegno, essendo ancorato alla sola considerazione dei vincoli imposti all’organico di diritto e dell’eventuale assegnazione di posti in deroga;
Considerato conseguentemente che la proposizione del ricorso – notificato il 18.09.2024 e depositato il 19.09.2024 - ha all’evidenza avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione alla minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero richiesto dal ricorrente mediante il gravame in trattazione e disposto con la riportata ordinanza cautelare n. 2054/2024, fatta oggetto di successiva ordinanza di esecuzione n. 713 del 27 gennaio 2025;
Ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con la conseguente condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione a favore del procuratore antistatario, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto che parte ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 161/2024;
Ritenuto che debba essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno patito dal ricorrente per l’illegittima privazione dell’integralità del sostegno scolastico alla figlia, al riguardo evidenziandosi che la colpa dell’Amministrazione discende dal patente contrasto della determinazione dirigenziale impugnata, attributiva di sole 18 ore, con le chiare indicazioni del verbale del GLO, secondo quanto del resto già evidenziato nell’ordinanza cautelare, secondo cui: “ il Verbale GLO del 07.06.24, (all. 6 del ricorso), richiede per l’’anno scolastico successivo l’orario “completo di sostegno scolastico per la copertura di tutte le 30 ore settimanali”; al pari del verbale del 7.06.2024 (all.7 del ricorso), di verifica finale del PEI 2023/2024, che rinvia, quanto alla proposta del monte ore di sostegno scolastico per l’anno successivo, all’esaminato verbale n. 2 del GLOH allegato”; il GLO indicava quindi chiaramente la necessità di coprire l’intero “tempo scuola” con un insegnante di sostegno, in considerazione del grave handicap sofferto dalla minore -OMISSIS-;
Rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Ritenuto, per converso, che non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno, che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza;
Rilevato, quanto al nesso causale, che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia;
Segnalato che in via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di 1000,00 € per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie al minore, a far tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato il sostegno in misura inferiore, e fino alla data di integrazione del monte ore;
Evidenziato che nel caso di specie, in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo, è certo il dies a quo della delineata decorrenza, che deve individuarsi nel 9 settembre 2024, data di adozione dell’impugnato decreto dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, di assegnazione delle contestate 18 ore.
Non è invece certo il dies ad quem, atteso che, il procuratore di parte ricorrente, con note d’udienza del 17 febbraio 2025 ha rappresentato al Collegio che solo a seguito della notifica dell’ordinanza di esecuzione della misura cautelare n. 713/2025 depositata in data 27.01.2025, la P.A. ha provveduto ad assegnare al minore un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia, ma non risulta prodotto alcun nuovo provvedimento, adempitivo dell’ordinanza citata , né il procuratore costituito di pare ricorrente ha fornito precisi ragguagli in merito alla data in cui si è posto in essere lo ius poenitendi , ovvero il contrarius actus dell’Amministrazione, sostanziatosi nell’incremento delle ore di sostegno;
Ritenuto quindi che l’Amministrazione, che in accoglimento della domanda attorea viene condannata al risarcimento del danno per l’illegittima privazione della totalità del sostegno scolastico ai danni della minore -OMISSIS- per cui è causa, debba altresì essere onerata di calcolare l’importo di 1000,00 € da riconoscere al ricorrente per ogni mese, con decorrenza dal 9 settembre 2024 e fino alla data in cui l’incremento di ulteriori 12 ore di sostegno è stato effettivamente attribuito all’alunna; con interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto all’azione di annullamento ex art 29. c.p.a.;
Accoglie la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna il Ministero dell’istruzione e del merito e l’USR di Napoli, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del ricorrente nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere all’Avv. Simona Marotta procuratore antistatario del ricorrente, le spese di lite, che liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta) oltre accessori di legge, a favore dello Stato essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 161/2024.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.