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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 9.1.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°1692/2023 vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187, giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato Controparte_1 CP_2 ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12, rappresentato e difeso da proprio funzionario Avv. Giovanni Bruno Amato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; - RESISTENTE -
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.1.2023 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente e di prestare sevizio nell'anno scolastico 2022/2023 presso l' di Viale Venezia Giulia di Roma, esposto, altresì, di aver prestato dal Org_1
30.10.2019 analogo servizio in favore della resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso, dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma
121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con CP_1
contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta
Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del
Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo “ - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della somma complessiva di €
1.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il CP_1 convenuto che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per essere il difensore di parte ricorrente dipendente del , il difetto di legittimazione attiva della Org_2
ricorrente non avendo la medesima sottoscritto nell'anno 2022/2023 contratto a termine su posto vacante e disponibile. Riguardando l'oggetto del giudizio ha insistito nel merito per il rigetto della domanda stante la inequivoca normativa di settore nazionale e comunitaria ed, in ogni caso, la sussistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. In via subordinata ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale del diritto. Ha quindi concluso chiedendo di “Dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/1996; Quanto alle pretese retributive, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;
Dichiarare inammissibile il ricorso con riguardo all'eccezione di inesistenza del titolo giuridico a sostegno della pretesa;
Respingere, comunque, il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
Autorizzato il deposito di documentazione all'esito di eccezione sollevata in comparsa, in data odierna il procedimento veniva definito con la presente sentenza di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente, in merito alla giurisdizione del giudice adito atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1
Legge n.107 del 2015, disposizione che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo, doglianze che prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, quest'ultima viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di
Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi
“la natura di atti di micro-organizzazione”, si ritiene la giurisdizione del giudice adito
(vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo
Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., avendo riferito l'istante e risultando agli atti che l'ultima sede di servizio in cui ha operato prima della data di deposito del ricorso è stata presso l'I.C. Viale Venezia Giulia di Roma.
1.3. Ha ulteriormente sostenuto la difesa della parte convenuta l'inammissibilità del ricorso alla luce di quanto disposto dall'art.1, comma 56 bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che i «dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale [...] non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione», rivestendo il procuratore della parte istante la qualità di dipendente pubblico. Ne ha dedotto, attesa la natura prettamente processuale oltre che speciale dell'indicata norma, la caducazione degli atti e delle attività poste in essere in violazione di essa.
Ritiene l'Ufficio di dover aderire alle pronunce di quest'Ufficio, richiamate in sede di note da parte ricorrente, che, rilevato che la difesa di parte attrice riveste presso il CP_1 convenuto il ruolo di docente di scuola secondaria in regime di congedo sindacale, hanno argomentato come “alla generale incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con le libere professioni, si contrappone la norma speciale di cui al R.D.L. n.1578/1933, conv. in
L. n.234/1936 e successive modificazioni, richiamata dall'art. 1 co. 1 della I. n.339/2003, che consente l'esercizio della professione forense a poche specifiche categorie, tra cui i professori degli istituti scolastici secondari statali. La legge affida, tuttavia, la garanzia del legittimo svolgimento dell'attività forense all'osservanza di poche regole, tra cui quella di richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico o al preside, di non arrecare pregiudizio all'insegnamento e di svolgere la libera attività nel rispetto dell'orario di servizio (art. 508 del d.lgs. n.297 del 1994, richiamato dall'art. 53, del d.lgs. n.165 del 2001). Pertanto, come afferma la Cassazione, la norma ha mantenuto in vita la facoltà per i docenti delle scuole superiori di svolgere la professione forense, ferma restando la possibilità in capo alle amministrazioni scolastiche, di valutare in concreto singoli casi di conflitto d'interesse o comunque d'interferenza con i compiti istituzionali del docente”. Conflitto di interessi che, valutato dal dirigente di istituto, atteso il regime di congedo sindacale, ha visto nulla osta all'esercizio dell'attività libero professionale non sussistendo conflitto tra questa e l'impegno orario presso la scuola di appartenenza.
La circostanza che il difensore patrocini giudizio contro l'amministrazione di appartenenza, è, infine, dato irrilevante ai nostri fini attenendo semmai l'indicato comportamento all'ambito di esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità del mandato alle liti conferito al difensore, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte in fattispecie analoga alla presente, richiamata anche da pronuncia di questo Tribunale, “eventuali situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, non incidono sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto, come nella specie, all'albo e munito di procura;
tali incompatibilità, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione”( v. Cass., 23/9/2021, n. 25900, che richiama principio già espresso da Cass. Sez,un., 11/3/2004, n. 5035 e ribadito da Cass., 7/1272017, n. 29462).
1.4. Sempre in via preliminare, ha chiesto la difesa di parte convenuta di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente per inesistenza del titolo giuridico a sostegno della pretesa, rilevando come l'insegnante istante non avesse alla data di deposito del ricorso, e quindi nell'anno scolastico 2022/2023 alcun contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile. Ed in effetti la docente, la quale ha depositato il ricorso in data 14.1.2023 non aveva precisato di essere stata contrattualizzata dal nell'anno scolastico 2022-2023 né Org_2
aveva prodotto al proprio fascicolo documentazione che comprovasse l'esistenza della circostanza pur non menzionata. Ella infatti aveva esclusivamente riferito che l'ultima sede di servizio era stata l' di Roma, sede che risulta essere quella Organizzazione_3
assegnata con il contratto sottoscritto in data 7.10.2021 per l'anno scolastico 2021/2022.
Occorre per altro rilevare che a fronte dell'eccezione avversaria la difesa istante a verbale ha tempestivamente richiesto di essere ammessa a produrre contratto sottoscritto dalla ricorrente per la docenza nell'anno scolastico di instaurazione del giudizio.
Ebbene, in data 8.12.2023, è stato depositato dalla difesa istante contratto a tempo determinato sottoscritto dalla ricorrente con di Roma Organizzazione_4
riferito a docenza nel periodo dal 25.10.2023 al 30.6.2024, negozio relativo quindi all'anno scolastico 2023/2024. Tale circostanza deve far presumere che la ricorrente fosse rimasta iscritta nelle graduatorie anche all'epoca di deposito del ricorso (14.1.2023, data rientrante nell'anno scolastico 2022/2023), con la conseguenza che la medesima poteva, all'epoca come a tutt'oggi, far valere danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi di fuoriuscita dal sistema scolastico e dal rapporto di insegnamento non può viceversa più configurarsi, con conseguente difetto di interesse ad agire. Requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3
DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”. L'eccezione di difetto di legittimazione all'azione deve quindi essere senz'altro respinta.
2) Nel merito
2.1. Nel merito nella prima parte della comparsa la difesa di parte convenuta argomenta riguardo alla insussistenza di “abusiva reiterazione dei contratti a termine”, oggetto di pretesa estraneo alle domande avanzate in ricorso.
2.2. Riguardo invece alla spiegate conclusioni ed alla restante parte dell'atto difensivo del , ricorda l'Ufficio che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 ha introdotto Org_2 la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni Controparte_1
operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2.3. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L.
n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art.
1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e
64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(Trib. di Roma sent.
n.5709/2023).
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che
“La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che
l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che
«alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre
e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art.1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.4. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, avendo ella dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici compresi tra il 2019/2020 ed il 2021/2022 (a tale anno scolastico si ferma la domanda), in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
2.4.1. Va quindi accerto, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa.
2.4.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del convenuto CP_1 all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica» atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
Quanto ritenuto dall'Ufficio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ne consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente, per gli aa.ss. 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022alla fruizione del bonus di €500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di €1.500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e CP_1 liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L.
107/2015; per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente il Controparte_1 beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di €1.500,00, oltre accessori;
condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi €900,00, da distrarsi.
Roma, 9/1/2024 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 9.1.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°1692/2023 vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187, giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato Controparte_1 CP_2 ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12, rappresentato e difeso da proprio funzionario Avv. Giovanni Bruno Amato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; - RESISTENTE -
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.1.2023 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente e di prestare sevizio nell'anno scolastico 2022/2023 presso l' di Viale Venezia Giulia di Roma, esposto, altresì, di aver prestato dal Org_1
30.10.2019 analogo servizio in favore della resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso, dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma
121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con CP_1
contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta
Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del
Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo “ - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della somma complessiva di €
1.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il CP_1 convenuto che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per essere il difensore di parte ricorrente dipendente del , il difetto di legittimazione attiva della Org_2
ricorrente non avendo la medesima sottoscritto nell'anno 2022/2023 contratto a termine su posto vacante e disponibile. Riguardando l'oggetto del giudizio ha insistito nel merito per il rigetto della domanda stante la inequivoca normativa di settore nazionale e comunitaria ed, in ogni caso, la sussistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. In via subordinata ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale del diritto. Ha quindi concluso chiedendo di “Dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/1996; Quanto alle pretese retributive, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;
Dichiarare inammissibile il ricorso con riguardo all'eccezione di inesistenza del titolo giuridico a sostegno della pretesa;
Respingere, comunque, il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
Autorizzato il deposito di documentazione all'esito di eccezione sollevata in comparsa, in data odierna il procedimento veniva definito con la presente sentenza di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente, in merito alla giurisdizione del giudice adito atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1
Legge n.107 del 2015, disposizione che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo, doglianze che prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, quest'ultima viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di
Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi
“la natura di atti di micro-organizzazione”, si ritiene la giurisdizione del giudice adito
(vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo
Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., avendo riferito l'istante e risultando agli atti che l'ultima sede di servizio in cui ha operato prima della data di deposito del ricorso è stata presso l'I.C. Viale Venezia Giulia di Roma.
1.3. Ha ulteriormente sostenuto la difesa della parte convenuta l'inammissibilità del ricorso alla luce di quanto disposto dall'art.1, comma 56 bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che i «dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale [...] non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione», rivestendo il procuratore della parte istante la qualità di dipendente pubblico. Ne ha dedotto, attesa la natura prettamente processuale oltre che speciale dell'indicata norma, la caducazione degli atti e delle attività poste in essere in violazione di essa.
Ritiene l'Ufficio di dover aderire alle pronunce di quest'Ufficio, richiamate in sede di note da parte ricorrente, che, rilevato che la difesa di parte attrice riveste presso il CP_1 convenuto il ruolo di docente di scuola secondaria in regime di congedo sindacale, hanno argomentato come “alla generale incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con le libere professioni, si contrappone la norma speciale di cui al R.D.L. n.1578/1933, conv. in
L. n.234/1936 e successive modificazioni, richiamata dall'art. 1 co. 1 della I. n.339/2003, che consente l'esercizio della professione forense a poche specifiche categorie, tra cui i professori degli istituti scolastici secondari statali. La legge affida, tuttavia, la garanzia del legittimo svolgimento dell'attività forense all'osservanza di poche regole, tra cui quella di richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico o al preside, di non arrecare pregiudizio all'insegnamento e di svolgere la libera attività nel rispetto dell'orario di servizio (art. 508 del d.lgs. n.297 del 1994, richiamato dall'art. 53, del d.lgs. n.165 del 2001). Pertanto, come afferma la Cassazione, la norma ha mantenuto in vita la facoltà per i docenti delle scuole superiori di svolgere la professione forense, ferma restando la possibilità in capo alle amministrazioni scolastiche, di valutare in concreto singoli casi di conflitto d'interesse o comunque d'interferenza con i compiti istituzionali del docente”. Conflitto di interessi che, valutato dal dirigente di istituto, atteso il regime di congedo sindacale, ha visto nulla osta all'esercizio dell'attività libero professionale non sussistendo conflitto tra questa e l'impegno orario presso la scuola di appartenenza.
La circostanza che il difensore patrocini giudizio contro l'amministrazione di appartenenza, è, infine, dato irrilevante ai nostri fini attenendo semmai l'indicato comportamento all'ambito di esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità del mandato alle liti conferito al difensore, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte in fattispecie analoga alla presente, richiamata anche da pronuncia di questo Tribunale, “eventuali situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, non incidono sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto, come nella specie, all'albo e munito di procura;
tali incompatibilità, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione”( v. Cass., 23/9/2021, n. 25900, che richiama principio già espresso da Cass. Sez,un., 11/3/2004, n. 5035 e ribadito da Cass., 7/1272017, n. 29462).
1.4. Sempre in via preliminare, ha chiesto la difesa di parte convenuta di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente per inesistenza del titolo giuridico a sostegno della pretesa, rilevando come l'insegnante istante non avesse alla data di deposito del ricorso, e quindi nell'anno scolastico 2022/2023 alcun contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile. Ed in effetti la docente, la quale ha depositato il ricorso in data 14.1.2023 non aveva precisato di essere stata contrattualizzata dal nell'anno scolastico 2022-2023 né Org_2
aveva prodotto al proprio fascicolo documentazione che comprovasse l'esistenza della circostanza pur non menzionata. Ella infatti aveva esclusivamente riferito che l'ultima sede di servizio era stata l' di Roma, sede che risulta essere quella Organizzazione_3
assegnata con il contratto sottoscritto in data 7.10.2021 per l'anno scolastico 2021/2022.
Occorre per altro rilevare che a fronte dell'eccezione avversaria la difesa istante a verbale ha tempestivamente richiesto di essere ammessa a produrre contratto sottoscritto dalla ricorrente per la docenza nell'anno scolastico di instaurazione del giudizio.
Ebbene, in data 8.12.2023, è stato depositato dalla difesa istante contratto a tempo determinato sottoscritto dalla ricorrente con di Roma Organizzazione_4
riferito a docenza nel periodo dal 25.10.2023 al 30.6.2024, negozio relativo quindi all'anno scolastico 2023/2024. Tale circostanza deve far presumere che la ricorrente fosse rimasta iscritta nelle graduatorie anche all'epoca di deposito del ricorso (14.1.2023, data rientrante nell'anno scolastico 2022/2023), con la conseguenza che la medesima poteva, all'epoca come a tutt'oggi, far valere danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi di fuoriuscita dal sistema scolastico e dal rapporto di insegnamento non può viceversa più configurarsi, con conseguente difetto di interesse ad agire. Requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3
DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”. L'eccezione di difetto di legittimazione all'azione deve quindi essere senz'altro respinta.
2) Nel merito
2.1. Nel merito nella prima parte della comparsa la difesa di parte convenuta argomenta riguardo alla insussistenza di “abusiva reiterazione dei contratti a termine”, oggetto di pretesa estraneo alle domande avanzate in ricorso.
2.2. Riguardo invece alla spiegate conclusioni ed alla restante parte dell'atto difensivo del , ricorda l'Ufficio che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 ha introdotto Org_2 la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni Controparte_1
operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2.3. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L.
n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art.
1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e
64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(Trib. di Roma sent.
n.5709/2023).
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che
“La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che
l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che
«alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre
e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art.1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.4. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, avendo ella dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici compresi tra il 2019/2020 ed il 2021/2022 (a tale anno scolastico si ferma la domanda), in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
2.4.1. Va quindi accerto, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa.
2.4.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del convenuto CP_1 all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica» atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
Quanto ritenuto dall'Ufficio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ne consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente, per gli aa.ss. 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022alla fruizione del bonus di €500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di €1.500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e CP_1 liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L.
107/2015; per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente il Controparte_1 beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di €1.500,00, oltre accessori;
condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi €900,00, da distrarsi.
Roma, 9/1/2024 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari