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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12597/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Michela Gabriella Parte_1 Nocco;
-RICORRENTE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Renato Melloni;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 28.11.2024 premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 12.04.2016 la sentenza n. 2225/2016 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con e che Controparte_1 da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nel ricorso congiunto datato 18.12.2015 (integrato dal verbale d'udienza del 29.03.2016), tra le quali vi era l'affido condiviso dei figli e (nati, rispettivamente, il 23.07.2005 ed il 23.09.2011) Per_1 Per_2 con loro collocamento materno, la regolamentazione del diritto di vista paterno e la corresponsione del contributo al mantenimento della prole pari a complessivi € 400,00, oltre ISTAT e comprensivo di spese straordinarie;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi di elevare il mantenimento dovuto dal n favore dei figli nella misura di € 400,00 cadauno, oltre spese straordinarie secondo CP_1 protocollo e rivalutazione Istat come per legge. Il resistente si costituiva in data 15.05.2025, chiedendo disporsi la revoca del Controparte_1 contributo al mantenimento stabilito in favore del figlio maggiorenne con decorrenza dalla Per_1 data del 01.10.2024, coincidente con la sua assunzione lavorativa e dichiarare che il padre sia tenuto a versare contributo al mantenimento della figlia non superiore ad € 350,00 mensili. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 18.06.2025, previo deposito di note scritte in data 16.06.2025, in cui le parti davano atto di aver sottoscritto una convenzione datata 27.05.2025. Il P.M. interveniva in giudizio in data 05.12.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 28.11.2024 da nei confronti di modificando le condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 statuite nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 27.05.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 01.07.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12597/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Michela Gabriella Parte_1 Nocco;
-RICORRENTE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Renato Melloni;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 28.11.2024 premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 12.04.2016 la sentenza n. 2225/2016 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con e che Controparte_1 da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nel ricorso congiunto datato 18.12.2015 (integrato dal verbale d'udienza del 29.03.2016), tra le quali vi era l'affido condiviso dei figli e (nati, rispettivamente, il 23.07.2005 ed il 23.09.2011) Per_1 Per_2 con loro collocamento materno, la regolamentazione del diritto di vista paterno e la corresponsione del contributo al mantenimento della prole pari a complessivi € 400,00, oltre ISTAT e comprensivo di spese straordinarie;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi di elevare il mantenimento dovuto dal n favore dei figli nella misura di € 400,00 cadauno, oltre spese straordinarie secondo CP_1 protocollo e rivalutazione Istat come per legge. Il resistente si costituiva in data 15.05.2025, chiedendo disporsi la revoca del Controparte_1 contributo al mantenimento stabilito in favore del figlio maggiorenne con decorrenza dalla Per_1 data del 01.10.2024, coincidente con la sua assunzione lavorativa e dichiarare che il padre sia tenuto a versare contributo al mantenimento della figlia non superiore ad € 350,00 mensili. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 18.06.2025, previo deposito di note scritte in data 16.06.2025, in cui le parti davano atto di aver sottoscritto una convenzione datata 27.05.2025. Il P.M. interveniva in giudizio in data 05.12.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 28.11.2024 da nei confronti di modificando le condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 statuite nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 27.05.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 01.07.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato