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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 30/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 3808/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FIRPO ELENA RICORRENTE contro nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. PAPA LUISA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e ontraevano matrimonio il 21.9.70. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione nascevano quattro figli, tutti economicamente autosufficienti.
La separazione veniva consensualizzata nel 1995, prevedendo in sintesi (doc. 1 ric.): l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, di sua proprietà; un assegno di mantenimento per il figlio di Per_1
£ 650.000 a carico del padre;
un assegno di mantenimento per la moglie di £ 1.100.000.
Il divorzio veniva pronunciato con sentenza del 1997, nella contumacia della resistente, confermando le condizioni di separazione (doc. 5 ric.). Oggi l'assegno per la moglie ammonta ad € 706,69.
2. Con ricorso depositato il 7.4.25, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno per la moglie.
La resistente si è costituita in giudizio il 12.9.25.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 14.10.25 per la prima udienza. Con ordinanza del 26.10.25, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio.
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3. Le conclusioni della parte ricorrente sono state:
«Nel merito ed in via principale: previo accertamento di tutti i fatti esposti in narrativa, disporsi, ai sensi dell'art. 473- bis.29 c.p.c., la revoca del provvedimento con cui il Tribunale di Brescia poneva a carico del e in favore Parte_1 dell'ex moglie , nata a [...] il [...], l'assegno divorzile di mantenimento che, CP_1 rivalutato, è attualmente pari ad € 706,69 mensili, con conseguente elisione dell'assegno medesimo, con decorrenza dal deposito del ricorso;
In via subordinata: nella sola denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda in via principale e quindi non venisse revocato l'assegno divorzile in favore della sig.ra ridursi comunque il medesimo nella misura CP_1 non superiore ad € 200,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso».
Le conclusioni della parte resistente sono state:
«In via principale e di merito: rigettare in toto la domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi sovra esposti. In via subordinata: rideterminarsi l'importo di cui all'assegno divorzile in favore della signora
[...] in misura non inferiore all'assegno sociale in vigore. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali». CP_1
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 28.4.25, non ha formulato osservazioni.
4. In via preliminare, il Collegio osserva come non occorra l'autorizzazione del giudice tutelare affinché la signora sottoposta ad amministrazione di sostegno, possa resistere in giudizio: l'art. 374 c.c. CP_1 si intende infatti restrittivamente riferito solo all'instaurazione di un giudizio (cfr. Cass. n. 6518/19).
4.1. L'attuale situazione economica delle parti può essere così riassunta:
(a) il ricorrente percepisce una pensione indicata in € 3400 circa (inclusi € 542 per indennità di accompagnamento;
doc. 19 ric.); le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 32.610 nel 2021,
€ 34.833 nel 2022, € 35.895 nel 2023, € 39.543 nel 2024 (pari a una media di € 2976 su 12 mesi, € 3295 nell'ultimo anno); paga € 585 per una cessione del quinto (p. 7 ricorso;
infatti i bonifici della pensione risultanti dall'estratto conto sono di € 2900 circa) ed € 48 per un finanziamento OS (risultante dagli estratti conto); ha indicato spese di € 300 per utenze, € 300 per l'automobile, € 800 per alimenti, € 700 per vestiti e medicine etc. (ma il Collegio non tiene puntualmente conto di queste uscite siccome ordinarie);
l'unico immobile risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024 si trova(va) a Controparte_2
(codice catastale A773); è stato posseduto però solo per 117 giorni, in quanto risulta che ad aprile 2024 il ricorrente per l'usufrutto e (figlia della seconda moglie del ricorrente) per la Controparte_3 nuda proprietà lo abbiano ceduto al prezzo di € 180.000 (rogito sub doc. 3 res.); il ricorrente sostiene di aver lasciato la propria parte di corrispettivo alla nuda proprietaria, che avrebbe anticipato delle altre spese;
peraltro, egli vive con la seconda moglie in una casa della stessa Controparte_3 ha prodotto un estratto del conto corrente negativo per € 4867 al 30.11.24 (doc. 13 ric.);
(b) la resistente percepisce una pensione di € 614 e un'indennità di accompagnamento di € 531 (doc. 21 res.); la sua certificazione unica riporta € 6193 dall'Inps nel 2022; le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 13.552 nel 2023 ed € 9380 nel 2024 (incluso l'assegno dall'ex marito); si è dovuta trasferire ad Aosta vicino al figlio , suo amministratore di sostegno;
paga quindi una Per_2 locazione di € 640 (doc. 17 res.); vorrebbe però rientrare a TO, se le sue condizioni di salute glielo consentissero;
dalla dichiarazione dei redditi 2024 risultano quattro immobili a TO del Garda-BS (codice catastale M312), uno come casa principale (codice utilizzo 1) e tre concessi ai figli (codice utilizzo 10). Risulta inoltre la proprietà al 50% di un immobile a Bibione-San Michele al Tagliamento-VE (codice catastale
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I040) tenuto a disposizione (codice utilizzo 2); il marito aveva donato ai figli il proprio 50% nel 1996; ha prodotto un estratto di conto postale di € 656 al 12.9.25 (doc. 19 res.) e un saldo di libretto postale di € 18.500 al 25.8.25 (doc. 20 res.).
4.2. Rispetto all'epoca del divorzio, inoltre:
(a) il ricorrente: – ha contratto nuove nozze nel 1998 con (di cui ha Persona_3 allegato certificati di malattia); – è andato in pensione il 31.3.03; – a seguito di un ictus emorragico, è stato dichiarato invalido al 100% nel 2019 (doc. 11 ric.); – da fine 2024 ha accumulato arretrati sull'assegno di mantenimento quantificati dalla resistente in € 4743 (p. 12 costituzione), già oggetto di un precetto e poi di un accordo solo parzialmente adempiuto;
(b) la resistente: – è stata dichiarata invalida al 100% il 28.5.24; – ha subito vari ricoveri per disturbi psicotici e necessita di assistenza continua;
– è stata sottoposta ad amministrazione di sostegno.
Il Collegio non considera le compravendite delle case di , Castiglione delle Stiviere e Per_4
Padenghe, che il ricorrente ha compiuto tra il 1995 e il 2002, atteso il tempo trascorso e considerato che gli eventuali realizzi non risultano all'attualità. Non si considera nemmeno il TFR percepito oltre vent'anni fa dal ricorrente, potendo l'ex moglie agire in altra sede ex art. 12-bis della Legge divorzile, qualora ne sussistessero i presupposti. Non si ritiene infine necessario approfondire le posizioni bancarie delle parti, dato che le loro condizioni economiche risultano sufficientemente delineate.
4.3. L'argomento della resistente – secondo cui l'ex marito non potrebbe chiedere la revisione dell'assegno molti anni dopo il verificarsi delle sopravvenienze – non è condivisibile, dato che non vi è alcun obbligo di agire tempestivamente: anzi il ritardo, posto che la sentenza non agisce più indietro della domanda, è andato a vantaggio della resistente.
Il Collegio osserva ancora che (i) non è nota e difficilmente potrebbe essere ricostruita con precisione la situazione economica delle parti all'epoca della lontana sentenza di divorzio (1997); pertanto occorrerà necessariamente ragionare più dell'effettiva situazione attuale che non dei mutamenti intervenuti;
(ii) tra le sopravvenienze è corretto aggiungere anche quelle giurisprudenziali, avendo Cass. Sez. Un. 18287/18 notevolmente rivisto i presupposti per l'assegno divorzile.
Sussiste una notevole sperequazione economica tra le parti, dal momento che – al lordo delle spese per medicine, alimenti, assistenza personale – il ricorrente può contare su redditi di circa € 2700, mentre la resistente su appena € 500 circa. Quest'ultimo importo così contenuto giustifica la previsione di un contributo di natura assistenziale, nonostante la proprietà della casa di TO e la possibilità di chiedere aiuto anche ai quattro figli. Di contro, la resistente ha allegato poco o nulla sulle componenti risarcitoria e perequativo-compensativa: in udienza ha affermato di non aver lavorato per volere del marito e con quattro gravidanze è possibile che si sia dedicata principalmente alla famiglia, ma non si hanno altri elementi (tra l'altro il matrimonio è durato 25 anni, meno del divorzio). Inoltre, se l'assegno divorzile configurato dalla giurisprudenza di legittimità serve a riconoscere retrospettivamente il contributo dato al matrimonio, è un fatto che la signora sia già stata mantenuta per quasi trent'anni, con un assegno forse più alto di quelli oggi mediamente riconosciuti a parità di condizioni.
L'insieme di queste considerazioni porta a rivedere l'assegno in diminuzione, fino all'importo che si ritiene ragionevole di € 350, a decorrere dalla domanda in mancanza di sopravvenienze da allora.
5. Poiché l'assegno è stato riconosciuto in una misura intermedia tra le richieste di parte, le spese di lite meritano di essere interamente compensate.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva a modifica delle previgenti condizioni di divorzio, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: aprile 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile di € 350,00 mensili (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT), da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese;
− compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 30/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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