Sentenza 9 ottobre 2006
Massime • 1
Integra gli estremi del peculato la appropriazione da parte dell'ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione, incaricato della notificazione di atti) delle somme relative alla tassa del 10% dovuta dai privati, ai sensi dell'art. 154, comma secondo del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui diritti di protesto dei titoli di credito e sulle indennità di trasferta, rispetto alle quali il predetto pubblico ufficiale assume la veste di esattore e, quindi, di depositario di "pecunia pubblica" per conto dell'Erario. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha aggiunto che a differenti conclusioni deve invece pervenirsi per l'appropriazione dell'eventuale ulteriore somma pari al 95% dell'ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione - cosiddetto "esubero" -, rispetto alla quale l'ufficiale giudiziario assume la veste di mero contribuente e il cui mancato pagamento si risolve in una evasione fiscale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2006, n. 36306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36306 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 09/10/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 1218
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 2856/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
2 - GI IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 24/02/2004 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G., con conseguente annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata, e per la inammissibilità del ricorso dell'imputato.
FATTO
1 .-. Con sentenza in data 24/02/2004 la Corte di Appello di Napoli, Sezione Terza Penale, in riforma della sentenza in data 16/10/2001 del Tribunale di Napoli, ha assolto GI IO dal delitto di peculato a lui ascritto per insussistenza del fatto e ha rideterminato la pena a lui inflitta per il residuo reato di omissione continuata di atti di ufficio, con le già concesse attenuanti generiche, in anni uno di reclusione.
La imputazione di peculato capo A) era stata elevata a carico del GI, in quanto il predetto (quale messo di conciliazione dell'Ufficio di Conciliazione di Napoli, sezione S. Ferdinando, incaricato dalla Regione Campania della notifica degli avvisi premonitori per violazioni in materia di tasse di circolazione e di tasse su concessioni regionali nonché di ordinanze di determinazione delle relative pene pecuniarie), dopo avere ricevuto dalla Regione quale corrispettivo in conto anticipazione in più riprese la somma complessiva di L. 797.984.300, da lui riscossa a seguito di svariati mandati di pagamento, si era appropriato in tempi diversi della somma complessiva di L. 665.314.010, di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, costituente parte delle somme suindicate, versandola sui propri conti correnti bancari personali, avendo proceduto a notificare avvisi premonitori ed ordinanze di determinazione delle pene pecuniarie per un ammontare, a titolo di spettanze dell'ufficiale notificatore, pari a sole L. 119.143.410 e avendo omesso di restituire alla Regione Campania la restante somma di denaro, pur non avendo proceduto a notificare i rimanenti avvisi e le relative ordinanze nel termine prescritto (in Napoli, fino al 30/11/1999).
Al GI era contestato altresì il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 328 c.p., (capo C), per avere omesso di restituire i suindicati avvisi premonitori ed ordinanze (le relative relate di notifica ed il rendiconto delle somme di denaro anticipate), nonostante le richieste ed i solleciti a lui avanzati in tal senso dalla Regione Campania prima e dal Giudice Conciliatore poi, non esponendo per GI in alcun modo le ragioni del ritardo. La Corte di Appello di Napoli - pur avendo ritenuto accertato che il GI aveva destinato le somme incassate come anticipo per le spese di notifica a finalità personali, diverse da quelle di istituto- ha ritenuto di adeguarsi al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in riferimento alla "ipotesi dell'ufficiale giudiziario che, incassati i diritti delle parti, abbia omesso di versare all'erario il 10% di detto importo (Cass. sez. 6^, sentenza n. 654, 30/04/1998, Di Giuseppe, rv.211371) e ha concluso che l'imputato, avendo ricevuto dalla Regione le anticipazioni per spese e diritti, aveva acquistato la proprietà di dette somme, facendo perdere loro la natura di pecunia pubblica, con la conseguenza che la destinazione di esse a finalità diverse da quelle per cui erano state erogate non era idonea ad integrare il delitto di peculato, per difetto del requisito della appropriazione della cosa altrui. Ne residuava "un mero inadempimento, civilmente ed amministrativamente sanzionabile, nonché penalmente, sotto il profilo omissivo di cui al capo C)".
2 .-. Avverso la predetta sentenza del 24/2/004 ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, chiedendone l'annullamento in riferimento alla pronunciata assoluzione dal delitto di peculato perché il fatto non sussiste.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito -probabilmente per una errata formulazione della massima relativa al citato precedente della giurisprudenza di legittimità relativo all'ufficiale giudiziario- avrebbe errato nel non distinguere tra le somme di denaro in possesso di quest'ultimo relative al 10% dell'importo delle indennità di notifica e quelle relative ad una eventuale ulteriore somma pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione. Solo per queste ultime questa Corte di Cassazione avrebbe ritenuto insussistente il delitto di peculato. Invece "l'obbligo solutorio relativo alla tassa del 10% dovuta dai privati sul diritto di protesto dei titoli di credito e sulle indennità di trasferta per gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, in aggiunta alla eventuale imposta di bollo per la quietanza, è un obbligo rispetto al quale l'ufficiale giudiziario assume la veste di esattore e, quindi, di depositario di pecunia pubblica per conto dell'Erario; e, a causa di tale qualità, l'ufficiale giudiziario risponde, in caso di appropriazione delle relative somme, del delitto di peculato".
D'altra parte la erroneità della tesi difensiva (in base alla quale il GI, avendo ricevuto dalla Regione le anticipazioni per spese e diritti, avrebbe acquistato la proprietà di dette somme) sarebbe dimostrata dalla condotta adottata dalla Regione Campania in riferimento ad una delle anticipazioni effettuate, per le quali era stata richiesta la restituzione senza provvedere più alla notifica e non si era proceduto ad alcuna compensazione con le somme eventualmente dovute per altre notifiche.
Inoltre il ricorrente sottolinea che le somme anticipate comprendevano non solo i diritti e le indennità dovute al messo di conciliazione per gli atti da notificare, ma anche le spese postali, in ordine alle quali l'imputato era semplice depositario di pecunia pubblica nei confronti della Regione, che direttamente sosteneva tali spese: almeno in riferimento a tali somme sussisterebbe, a seguito della appropriazione di esse posta in essere dal GI, il reato di peculato.
3 .-. Anche GI IO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello di Napoli, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e). A suo avviso, la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine all'argomento sollevato dalla difesa, in base al quale il fatto di omissione di atti di ufficio contestato sub C) sarebbe stato già contenuto nella condotta addebitata sub A), vale a dire nel fatto di peculato in riferimento al quale era stata pronunciata sentenza di assoluzione.
Mancanza di motivazione che andrebbe estesa anche al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. DIRITTO
4.-. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli è fondato.
Risulta incontestabilmente accertato che GI IO, messo di conciliazione presso il Comune di Napoli, sezione di San Ferdinando, era stato incaricato, con delibera della GI Regionale, di notificare gli avvisi premonitori per violazione delle tasse di circolazione e concessioni regionali nonché delle ordinanze di determinazione delle pene pecuniarie da versare, e, per tale incombenza, dall'ottobre 1993 al gennaio 1998, aveva incassato dieci mandati di pagamento della Regione, per corrispettivo in conto anticipazione, per l'opera da svolgere, pari ad un importo complessivo di L. 787.984.300, di cui solo L. 119.143.410 erano state utilizzate per scopi istituzionali, mentre le restanti L. 665.314.010 erano state da lui incassate ed utilizzate per fini personali. I numerosissimi avvisi ed ordinanze non notificati (circa 41.000 atti) erano in gran parte finiti in prescrizione, con grave danno erariale. Il GI aveva versato sul suo conto personale i mandati di pagamento, a lui intestati dalla Regione, e da tale conto aveva poi attinto i fondi per soddisfare il vizio del giuoco (poker), al quale era dedito.
La Corte di Appello di Napoli in asserita applicazione della sentenza n. 654 del 30/04/1998 (rv. 211371) di questa Sezione ha ritenuto che il messo di conciliazione, GI IO, pur avendo "destinato le somme incassate come anticipo per le spese di notifica a finalità personali, diverse da quelle di istituto", non si sia reso autore del delitto di peculato, in quanto, avendo ricevuto dalla Regione le anticipazioni per spese e diritti, ne aveva acquistato la proprietà, facendo perdere loro la natura di pecunia pubblica. In definitiva, secondo la Corte di merito, nella fattispecie in esame non sussisteva il requisito della appropriazione della cosa altrui: conseguentemente l'imputato aveva realizzato soltanto "un mero inadempimento, civilmente ed amministrativamente sanzionabile, nonché penalmente, sotto il profilo omissivo di cui al capo C)", e cioè ai sensi dell'art. 328 c.p.. 5 .-. Con il precedente citato, questa Corte è intervenuta nella complessa materia della retribuzione degli ufficiali giudiziari, rilevando che la anomalia della specifica normativa (che si sostanzia nel fatto che, pur essendo questi dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono retribuiti direttamente attraverso la percezione delle somme corrisposte loro dai privati per i servizi resi agli stessi) non poteva non riverberarsi anche in campo penalistico.
In particolare, ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante "proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere" e "con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato". La legge prevede poi un meccanismo di integrazione (art. 148) in virtù del quale se le somme così percepite non permettono all'ufficiale giudiziario di raggiungere l'importo dello stipendio previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale ed avente la medesima anzianità di servizio, allo stesso compete una indennità integrativa a carico dell'Erario che gli consenta di raggiungere tale importo. Di contro il citato D.P.R., art. 155, stabilisce che quando annualmente l'importo dello stipendio suddetto sia superato, l'ufficiale giudiziario provveda a versare il 95% di questo esubero. Tale disciplina appare inoltre complicata dalla prescrizione di ulteriori oneri a carico dell'ufficiale giudiziario, che si sostanziano nello scorporo dalle somme percepite dai privati di una quota destinata alle spese dell'ufficio nonché nel versamento all'Erario di un 10% quale tributo (art. 154 n. 1).
Con la sentenza n. 654 del 30/04/1998 (rv. 211371) questa Corte - chiamata a decidere in ordine alla ravvisabilità del delitto di peculato nella condotta dell'ufficiale giudiziario che abbia omesso di versare il 95% del c.d. esubero e la tassa del 10% dovuta, a norma dell'art. 154, comma 2, "dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari" (che si affianca alla summenzionata uguale tassa gravante sull'ufficiale giudiziario) - ha escluso, attraverso una attenta analisi esegetica della articolata disciplina dei meccanismi retributivi degli ufficiali giudiziari, la configurabilità del reato di cui all'art. 314 c.p., soltanto in relazione al mancato versamento del c.d. esubero, in considerazione della natura tributaria dell'onere del versamento del 95% di tale esubero, emergente con chiarezza dal dettato legislativo. A diverse conclusioni è invece pervenuta questa Corte per quanto attiene a quel 10% che ai sensi dell'art. 154, comma 2, le parti devono versare all'ufficiale giudiziario sui diritti di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta. Si tratta, infatti, di un onere tributario posto a carico dei privati che gli ufficiali giudiziari si limitano a riscuotere in qualità di esattori dello Stato: ne deriva che non possono sussistere dubbi sulla natura di pecunia pubblica di tali somme, che non entrano nel patrimonio dell'ufficiale giudiziario, il quale ne ha la disponibilità in ragione del suo ufficio. Gli ufficiali giudiziari che si approprino di tali somme rispondono pertanto del delitto di peculato. 6 .-. Correttamente la Corte di Appello di Napoli ha osservato che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento all'ufficiale giudiziario erano applicabili anche al messo di conciliazione, incaricato di svolgere attività di notificazione di atti, stante la equiparazione delle due figure e la qualifica di pubblico ufficiale da entrambi rivestita (sez. 6^, sentenza n. 10099 del 13/06/1984, Battaglia, rv. 166708). La Corte di Appello di Napoli però, nell'assolvere su tutta la linea dal reato di peculato il GI, ha effettuato una lettura parziale ed inesatta della citata sentenza n. 654 del 1998, non tenendo conto, come esattamente rilevato dal Procuratore Generale ricorrente, della distinzione operata in detta pronuncia tra le somme di denaro in possesso dell'Ufficiale Giudiziario relative al 10% dell'importo delle indennità di notifica e quelle relative ad una eventuale ulteriore somma pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione (c.d. esubero). Nella sentenza impugnata, la Corte di merito non ha considerato che solo in riferimento a queste ultime il precedente giurisprudenziale citato aveva ritenuto insussistente il delitto di peculato, mentre in relazione alla appropriazione delle somme relative alla tassa del 10% dovuta dai privati sul diritto di protesto dei titoli di credito e sulle indennità di trasferta per gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, in aggiunta alla eventuale imposta di bollo per la quietanza, il reato di cui all'art.314 c.p., era perfettamente configurarle, trattandosi, come si è
visto, di un obbligo rispetto al quale l'ufficiale giudiziario assumeva la veste di esattore e, quindi, di depositario di pecunia pubblica per conto dell'Erario.
Deve anche rilevarsi che, nel caso di specie, le somme anticipate comprendevano non solo i diritti e le indennità dovute al messo di conciliazione per gli atti da notificare, ma anche le spese postali. Anche in riferimento a queste somme il GI era semplice depositario di pecunia pubblica nei confronti della Regione, che direttamente sosteneva tali spese, sicché la appropriazione di esse, posta in essere dal GI, concreta il reato di peculato. 7 .-. Il ricorso presentato nell'interesse di GI IO è manifestamente infondato.
Emerge con chiarezza dalla motivazione della sentenza censurata che le condotte rubricate a titolo di violazione dell'art. 328 c.p., (omissione delle notificazioni degli atti e totale inerzia dell'imputato a fronte dei solleciti e delle richieste inviategli, senza giustificazioni del ritardo) sono del tutto diverse dai fatti di appropriazione di pubblico denaro contestati come peculato. D'altra parte questa Corte recentemente -nel chiarire che il reato di rifiuto di atti di ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale e nello specificare che esso può essere manifestato anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre misura o oltre i termini di decadenza per l'interessato da qualsivoglia posizione giuridica - ha ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 328 c.p., nel comportamento del messo di conciliazione che, informato della esistenza di un termine perentorio per la notifica di un atto di citazione, vi aveva provveduto senza giustificato motivo a termine oramai scaduto (sez. 6^, sentenza n. 2510 del 19/11/2003, Brasolin, rv. 228260).
Infine, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è stato adeguatamente motivato con la gravità dei fatti contestati e con la loro reiterazione per notevole arco di tempo.
8 .-. In base alle considerazioni svolte, si impone l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ed il conseguente annullamento della sentenza censurata limitatamente al reato di peculato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuova deliberazione sul punto, nonché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del GI, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G., annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di peculato e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuova deliberazione sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso del GI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2006